Regolamento regionale 9 luglio 2013 n. 13
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BUR 9 luglio 2013, n. 56
- Testo vigente al:
- Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
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Art. 1
(Modifiche al capo II del titolo V del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale")
1. Al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 65 è inserito il seguente:
"5bis. Le proposte di legge e di regolamenti regionali, allegate agli schemi di deliberazione, devono essere redatte dalla strutture regionali di cui all'articolo 71 quaterdecies (1) in raccordo con l'ufficio legislativo, che garantisce anche l'unità e la coerenza dell'indirizzo normativo regionale come previsto nell'Allegato A, avvalendosi anche della collaborazione del Comitato per la legislazione istituito dall'articolo 7 bis del regolamento regionale 5 agosto 2005, n.17 (Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale)".
b) alla rubrica del capo II del titolo V dopo la parola: "disciplina" sono inserite le seguenti: "del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale, dell'attività regolamentare,";
c) dopo la sezione I è inserita la seguente:
"Sezione I bis Disciplina del procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare."
d) dopo l'articolo 71 sono inseriti i seguenti:
"Art.71 bis
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente sezione, in armonia con la normativa statale in materia, disciplina l'istruttoria relativa al procedimento legislativo di iniziativa della Giunta regionale e dell'attività regolamentare, nonché le forme di consultazione, in particolare, attraverso strumenti come:
a) l'analisi preventiva dell'impatto sulla regolamentazione (AIR) e la verifica successiva dell'impatto della regolamentazione (VIR);
b) la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
c) la manutenzione ed il riordino della normativa;
d) le clausole valutative.
Art.71 ter
(Criteri generali)
1. La Giunta regionale esercita l'iniziativa legislativa e la funzione regolamentare programmando, annualmente, le iniziative normative di competenza, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza.
2. L'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare è avviata dalle direzioni regionali competenti per materia secondo quanto disposto nella presente sezione e nel rispetto, in particolare, dei seguenti criteri generali:
a) chiarezza, organicità e semplicità delle forme;
b) snellezza delle procedure;
c) proporzionalità ed adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.
Art.71 quater
(Analisi dell' impatto della regolamentazione)
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), quale strumento di valutazione ex ante degli effetti politiche pubbliche, opera come supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.
2. L'AIR consiste in una valutazione, mediante comparazione di opzioni alternative, degli effetti che l'ipotesi di intervento normativo fa ricadere sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche con particolare attenzione all'impatto concorrenziale.
3. In fase di elaborazione, le proposte di atti normativi della Giunta regionale di particolare complessità o ampiezza sono, di norma, sottoposti all'AIR, salvo i casi di esclusione di cui all'articolo 71 quinquies e di esenzione di cui all'articolo 71 sexies.
4. La redazione della relazione AIR è preceduta da una adeguata istruttoria a cura della direzione regionale competente per materia comprensiva di fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti ed indiretti delle proposte di regolamentazione. Tale redazione deve sempre indicare le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi.
5. Le direzioni regionali competenti per materia provvedono alla redazione della relazione AIR, in conformità allo schema A, di cui all'allegato F bis, come suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi;
b) Sezione 2. Le procedure di consultazione;
c) Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento, denominata "opzione zero";
d) Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio;
e) Sezione 5. La valutazione dell'impatto economico sulle micro, piccole e medie imprese;
f) Sezione 6. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta,
g) Sezione 7. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività;
h) Sezione 8. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.
6. Le direzioni regionali competenti per materia comunicano all'Ufficio legislativo di cui all'Allegato A l'avvio dell'istruttoria dell'iniziativa legislativa o regolamentare per l'acquisizione degli elementi finalizzati alla redazione della relazione AIR di cui al comma 1, indicando uno o più referenti per l'attività.
Art 71 quinquies
(Casi e modalità di esclusione dell'AIR)
1. L'AIR è preventivamente esclusa con riguardo alla redazione di:
a) modifiche dello Statuto;
b) leggi in materia elettorale;
c) normativa di recepimento comunitario che non comporti aggravi o nuovi costi;
d) leggi di approvazione di bilancio e di rendiconto, della legge finanziaria e leggi di contenimento della spesa;
e) disposizioni transitorie e di coordinamento, nonché disposizioni interpretative di norme previgenti o di adeguamento a decisioni giurisprudenziali nazionali o europee;
f) testi unici;
g) disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale.
2. La causa di esclusione dall'AIR, opportunamente motivata, è comunicata dalla direzione regionale competente all'avvio dell'intervento normativo alla struttura di cui all'articolo 71 octies, che verifica la sussistenza della causa di esclusione e può chiedere chiarimenti entro dieci giorni dalla ricezione. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esclusione ovvero dei chiarimenti eventualmente richiesti, l'esclusione si intende ammessa.
3. La relazione illustrativa che accompagna gli atti normativi per i quali è esclusa l'AIR ai sensi del comma 1, in ogni caso, contiene:
a) l'individuazione dei destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo;
b) la descrizione dei principali effetti positivi e negativi per i destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo, nonché la stima dei principali costi di adeguamento attesi.
Art. 71 sexies
(Richiesta di esenzione dall'AIR)
1. La direzione regionale competente per materia può richiedere alla struttura di cui all'articolo 71 octies, secondo le modalità di cui all'articolo 71 quinquies, comma 2, l'esenzione dall'AIR, in relazione all'oggettiva minor rilevanza dell'impatto dell'intervento desunta dai seguenti elementi, congiuntamente considerati:
a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità, tenuto conto dell'estensione temporale e della distribuzione tra le categorie dei destinatari;
b) risorse pubbliche impiegate di importo marginale;
c) numero esiguo dei destinatari.
2. La richiesta di esenzione dall'AIR è adeguatamente motivata e contiene le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'intervento regolativo;
b) stima dei principali costi di adeguamento attesi, effettuata considerando anche la relativa estensione temporale e la loro distribuzione tra categorie di destinatari, indicando le fonti informative utilizzate;
c) indicazione delle risorse pubbliche necessarie per l'attuazione dell'intervento;
d) i soggetti eventualmente consultati e i principali risultati emersi, in riferimento:
1) alla consultazione delle amministrazioni e degli enti pubblici detentori, in ragione della loro missione, dei dati ritenuti rilevanti;
2) alla consultazione dei destinatari principali, anche attraverso associazioni di categoria o enti esponenziali delle medesime.
3. Per gli atti che disciplinano più materie o si riferiscono a più settori, l'esenzione di cui al comma 1 può essere richiesta anche con riferimento a singole disposizioni.
4. La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento contiene, in ogni caso, il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative sulla base di quanto previsto dalle lettere da a) a d) del comma 2. La stessa relazione indica sinteticamente la necessità dell'intervento normativo.
5. Si procede comunque all'effettuazione dell'AIR ove sia richiesto dalla Giunta regionale o dalle commissioni consiliari competenti.
Art. 71 septies
(Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR)
1. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), in quanto strumento di valutazione ex post degli effetti delle politiche pubbliche, in particolare, consiste nella verifica a posteriori, del raggiungimento delle finalità' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi tenendo conto dei dati e delle previsioni contenute nelle relazioni tecniche, redatte ex ante, quali in particolare l'AIR e l'analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI), al fine di verificare l'effettivo impatto, anche concorrenziale, degli atti normativi approvati sui destinatari, sulle attività' dei cittadini, delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sull'ordinamento.
2. La VIR si effettua dopo due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto normativo e, successivamente, si svolge con cadenza biennale.
3. La procedura per lo svolgimento della VIR prevede la redazione di un apposita griglia metodologica in conformità allo schema B di cui all'allegato F bis, come suddivisa nelle seguenti sezioni:
a) Sezione introduttiva;
b) Sezione 1. Raggiungimento finalità;
c) Sezione 2. Costi prodotti;
d) Sezione 3. Effetti prodotti;
e) Sezione 4. Livello di osservanza delle prescrizioni;
f) Sezione 5. Criticità,
g) Sezione 6. Sintesi della VIR. Conclusioni.
4. La VIR è svolta dalla direzione regionale cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. Tale direzione regionale assicura la costante raccolta ed elaborazione dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo ai dati relativi agli indicatori di efficacia individuati nelle corrispondenti AIR.
5. La VIR è documentata in apposita relazione, di seguito denominata Relazione VIR, che dà atto degli esiti delle seguenti attività:
a) verifica del grado di raggiungimento delle finalità poste alla base delle politiche di settore, nonché dei relativi atti normativi e specificate nelle rispettive Relazioni AIR;
b) valutazione dei principali effetti prodotti sui destinatari pubblici e privati degli atti sottoposti a verifica;
c) individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune degli atti sottoposti a verifica, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione degli atti stessi;
d) valutazione dei benefici prodotti;
e) valutazione sul funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sulle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico;
f) eventuale indicazione di misure integrative o correttive.
6. Ai fini della VIR l'amministrazione tiene conto dei risultati di eventuali ed ulteriori analisi, comunque denominate, previste per il monitoraggio e la valutazione degli effetti degli atti oggetto di VIR. Sono comunque considerati gli esiti della misurazione degli oneri amministrativi come previsto all'articolo 71nonies.
7. La Relazione VIR specifica gli indicatori e le fonti informative utilizzate nel corso della verifica, tenuto conto delle risultanze delle consultazioni svolte e dando atto dell'attività di monitoraggio e raccolta dei dati effettuata nel tempo.
8. La Relazione VIR è inviata alla struttura di cui all'articolo 71octies che verifica l'adeguatezza e la completezza delle attività di analisi e consultazione in essa documentate ed è pubblicata sul sito dell'amministrazione regionale.
9. La direzione regionale che ha curato la VIR tiene conto dei risultati emersi al fine di valutare, nel corso di successive AIR, l'impatto delle opzioni considerate, con particolare riguardo all'opzione zero.
Art. 71 octies
(Raccordo e supporto per AIR e VIR)
1. L'Ufficio legislativo assicura il raccordo ed il supporto alle direzioni regionali per l'AIR e la VIR, coordinando e sovrintendendo all'applicazione delle metodologie e procedure dell'AIR e della VIR ai diversi interventi normativi, di iniziativa o di competenza della Giunta regionale. A tal fine è redatta anche un'apposita scheda di controllo.
2. L'Ufficio legislativo, al fine di verificare l'adeguatezza e la completezza delle attività svolte per l'AIR e la VIR, può richiedere, in particolare, integrazioni e chiarimenti alle direzioni regionali competenti.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è istituita, nell'ambito dell'Ufficio legislativo, un'apposita struttura organizzativa di base ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
Art. 71 nonies
(Raccordo e supporto per il contenimento degli oneri amministrativi)
1. L'Ufficio legislativo assicura il raccordo ed il supporto alle direzioni regionali per il contenimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, coordinando e sovrintendendo all'applicazione delle metodologie e procedure per la misurazione degli oneri amministrativi, in armonia con quanto previsto dall'art. 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 65, comma 5bis.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio legislativo verifica, anche attraverso un'apposita scheda di controllo, che nei diversi interventi normativi, di iniziativa o di competenza della Giunta regionale, gli eventuali oneri amministrativi introdotti a carico di cittadini ed imprese siano corrispondentemente compensati con la riduzione o l'eliminazione di altrettanti oneri. La verifica di cui al comma 1 è finalizzata, altresì, a fornire orientamenti alla Giunta regionale sull'adozione di eventuali misure di semplificazione.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è istituita, nell'ambito dell'Ufficio legislativo, un'apposita struttura organizzativa di base ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
Art. 71 decies
(Manutenzione e riordino costanti della normativa)
1. La Giunta regionale promuove la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale con particolare riferimento a:
a) correzione di errori materiali o imprecisioni linguistiche;
b) adeguamento dei rinvii normativi interni ed esterni;
c) adeguamento ai contenuti obbligatori derivanti da disposizioni comunitari;
d) adeguamento a sentenze;
e) interpretazioni autentiche di disposizioni regionali;
f) implementazione della normativa regionale vigente, sulla base degli esiti della valutazione dopo la verifica dell'impatto della regolazione e delle informazioni e dei dati emersi dalle clausole valutative.
Art 71 undecies
(Clausole valutative)
1. Le clausole valutative, introdotte dall'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) sono disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà e criticità emerse in fase di applicazione.
2. Nelle clausole valutative di cui al comma 1 sono, in particolare, indicati:
a) i soggetti preposti alla produzione delle informazioni;
b) le modalità e i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse informazioni;
c) le risorse finanziarie.
Art. 71 duodecies
(Disciplina generale delle consultazioni)
1. Il quadro informativo dell'AIR e della VIR è integrato dagli elementi emersi in sede di consultazione, mediante la quale, la direzione regionale competente per materia all'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare acquisisce da soggetti pubblici e privati, destinatari dell'intervento o coinvolti nella sua attuazione, elementi che, nel caso dell'AIR, afferiscono ai possibili contenuti dell'intervento in corso di elaborazione, ai dati e alle valutazioni dei possibili effetti attesi, e, nel caso della VIR, riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento e dei suoi principali impatti.
2. I contributi forniti dai soggetti consultati sono finalizzati ad arricchire le informazioni a disposizione dell'amministrazione, senza obbligo di riscontro per l'amministrazione e non costituiscono vincolo per l'istruttoria normativa.
3. Le consultazioni si svolgono secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di posizioni, analisi e proposte, nel rispetto delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa, e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa legislativa e regolamentare. Le stesse sono gestite, tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta e privilegiando soluzioni meno onerose per i consultati, nonché curando la chiarezza e sinteticità dei documenti usati durante il loro svolgimento.
4. Al fine di conseguire la necessaria economicità, chiarezza e sinteticità degli interventi partecipativi, le direzioni regionali competenti per materia di cui al comma 1, in via generale o in relazione a ciascuna consultazione, elaborano preventivamente, modelli tipizzati, ad uso vincolato, di proposizione delle osservazioni, redatti in modo da assicurare, sia in forma di risposte sintetiche a questionari pertinenti, sia in forma di commenti di lunghezza prestabilita nel formato telematico, la costante speditezza e congruenza degli interventi stessi.
Art.71 terdecies
(Conclusione dell'istruttoria)
1. Il testo normativo, redatto ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis, corredato della relazione AIR, secondo quanto previsto dagli articoli 71quater, 71quinquies e 71sexies, e della verifica relativa al contenimento degli oneri amministrativi di cui all'articolo 71 nonies, è inviato dalla direzione regionale competente per materia all'Ufficio legislativo per il necessario coordinamento dell'attività normativa. Effettuato il coordinamento formale e sostanziale, l'Ufficio legislativo rinvia il testo alla direzione regionale proponente che provvede alla sua trasmissione, nella versione finale, alla Segreteria della Giunta regionale per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.".
Art. 2
(Introduzione dell'allegato F bis nel regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1)
Al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 è aggiunto il seguente:
Allegato F bis
schema A
(rif. Art. 71quater, comma 5)
SCHEMA DI RELAZIONE AIR
Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.
La sezione indica il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende soddisfare.
In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:
a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;
b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;
c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;
d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;
e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.
La sezione indica con precisione le fonti informative utilizzate per i diversi profili dell'analisi.
Sezione 2. Le procedure di consultazione.
La sezione descrive le procedure di consultazione effettuate, indicando le modalità seguite ed i soggetti consultati. La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni.
Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento (Opzione zero).
La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di cui alla sezione 1, compresa la possibilità di ricorrere all'attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della società civile, ossia alle opzioni volontarie e di autoregolazione.
Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.
La sezione descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, diverse da quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi normative formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione, alla rilevanza e alla concreta attuabilità delle diverse opzioni presentate, al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità:
a) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili;
b) strumento tecnico normativo, di rango primario o secondario, eventualmente più appropriato.
Sezione 5. La valutazione dell'impatto economico sulle micro, piccole e medie imprese (Test MPMI)
La sezione rinvia alla disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento regionale 20 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 "Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa").
Sezione 6. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.
La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, indicando:
a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;
b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti;
c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi «costi amministrativi» posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati legati agli OI dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei Paesi europei;
d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;
e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).
Sezione 7. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.
Tale sezione si applica esclusivamente con riferimento agli interventi suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività d'impresa.
La Sezione dà conto della coerenza e compatibilità dell'intervento con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati, anche utilizzando delle apposite liste di controllo analitico (check lists) volte a prevenire possibili distorsioni della concorrenza derivanti dall'intervento di regolazione. Tali liste devono perlomeno dare conto in modo puntuale a domande quali:
a) la norma/regolazione limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio (restrizioni all'accesso)?
b) la norma/regolazione riduce le possibilità competitive dei fornitori (restrizioni dell'attività)?
c) la norma/regolazione riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilità competitive)?
La sezione illustra anche l'incidenza dell'intervento regolatorio e la sua rilevanza sul sistema delle imprese per quanto concerne la competitività internazionale.
Sezione 8. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.
La sezione descrive:
a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;
b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;
c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;
d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.
Data e firma del referente
Allegato F bis
schema B
(rif. Art. 71 septies, comma 3)
GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)
Direzione regionale competente all'adozione dell'atto
Data di adozione dell'atto in Giunta regionale; data di emanazione o di entrata in vigore dell'atto
Indicazione del referente della Direzione regionale competente
ASPETTI INTRODUTTIVI
La sezione introduttiva contiene:
a) Il richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica ex post nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.
b) Le principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc.
c) Gli eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.
Sezione 1 - Raggiungimento finalità'
La sezione descrive il grado di raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e corrispondenti agli obiettivi specificati nella rispettiva relazione AIR.
Sezione 2 - Costi prodotti
La sezione indica la stima dei costi prodotti nel periodo di riferimento sui cittadini, sulle imprese, sull'orpni7zazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.
La stima dei costi relativa alle imprese include un'analisi specifica relativa alle MPMI.
Sezione 3 - Effetti prodotti
La sezione contiene una stima degli effetti prodotti nel periodo di riferimento sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.
La stima degli effetti relativa alle imprese include un'analisi specifica relativa alle MPMI.
Con riferimento agli interventi suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività economiche, la stima degli effetti include un'analisi sull'impatto concorrenziale.
Sezione 4 - Livello di osservanza delle prescrizioni
La sezione contiene una verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo.
Sezione 5 - Criticità
La sezione esplicita l'individuazione di eventuali criticità e la loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.
Sezione 6 - Sintesi della VIR - Conclusioni
La sezione contiene una conclusione di sintesi sulla valutazione dell'impatto effettuata che evidenzia:
a) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;
b) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti;
c) l'eventuale opportunità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
(1) Per evidente mero errore materiale (in via di correzione con l'apposita procedura) è stato indicato l'art. quaterdecies che è inesistente.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021