Regolamento regionale 9 Febbraio 2021 n. 3
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BUR 11 Febbraio 2021 n. 13
- Testo vigente al:
- Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti
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Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti), di seguito denominata legge, detta norme attuative ed integrative della stessa e, in particolare, disciplina:
a) i criteri ed i parametri per l’individuazione dei soggetti facenti parte del biodistretto, nelle more dell’approvazione del Piano Agricolo Regionale (PAR);
b) le modalità per l’elaborazione dei programmi annuali di cui all’articolo 4, comma 6, della legge;
c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 7, della legge, gli importi massimi di spesa e la relativa percentuale, nonché le modalità di erogazione dei medesimi contributi;
d) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi ai sensi della lettera c), nonché le relative cause di revoca e di recupero delle somme erogate;
e) i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, della legge;
f) i criteri e le modalità per l’adeguamento dei distretti biologici di cui all’articolo 9, comma 2, della legge.
Art. 2
(Criteri e parametri per l’individuazione dei soggetti facenti parte del biodistretto)
1. Il biodistretto si costituisce mediante accordo tra Enti locali, soggetti pubblici e privati, rappresentativi dell’identità storica e produttiva del territorio di riferimento del biodistretto, che operano in modo integrato in un sistema produttivo locale.
2. I soggetti aderenti all’accordo si impegnano a consolidare l’aggregazione e il confronto dei diversi interessi coinvolti al fine di valorizzare le risorse economiche, sociali e culturali presenti, favorire uno sviluppo economico, turistico e sociale della realtà locale, basato sulla gestione eco-sostenibile delle attività e sulla tutela attiva del territorio, nonché di diffondere la conoscenza delle attività agricole e agroalimentari nonché delle altre attività storicamente e tradizionalmente presenti nel territorio.
3. All’accordo aderiscono:
a) almeno cinque imprenditori agricoli biologici iscritti nell’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche di cui all’articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modifiche, che operano nel territorio del biodistretto o, se presente, un’associazione in cui siano presenti almeno cinque imprenditori agricoli biologici iscritti nel suddetto elenco;
b) almeno due comuni presenti nel territorio del biodistretto, che si impegnano a realizzare politiche di tutela dell’uso del suolo, di riduzione della produzione di rifiuti, di difesa dell’ambiente, di promozione delle produzioni biologiche e di difesa e sviluppo dell’agrobiodiversità.
4. Possono, altresì, aderire all’accordo:
a) imprese agricole, singole o associate;
b) imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, iscritte nell’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche di cui all’articolo 7 della legge n. 154/2016;
c) enti locali;
d) enti di ricerca e Università;
e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario.
5. Il biodistretto ha una superficie condotta con metodo biologico pari almeno al quindici per cento rispetto alla Superficie Agricola Utilizzata totale. Si ritiene, altresì, compresa, in tale quota, la superficie in “conversione” così come definita dal Regolamento (CE) del 28 giugno 2007, n. 834/2007 CE del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2099/1991.
Art. 3
(Proposta di individuazione e costituzione del biodistretto)
1. Il Comitato promotore, ai sensi dell’articolo 3 della legge, presenta alla Direzione regionale competente in materia, la proposta di individuazione e costituzione del biodistretto.
2. Nella proposta sono indicati: la denominazione del biodistretto e la relativa delimitazione territoriale, l’attività di animazione e coinvolgimento svolta sul territorio e l’esito della stessa, la forma giuridica scelta per il soggetto gestore, conforme all’ordinamento previsto dal Codice civile in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati, con l’indicazione dei relativi organi.
3. Alla proposta è allegata la seguente documentazione:
a) la cartografia descrittiva del territorio del biodistretto;
b) l’elenco dei soggetti aderenti;
c) una dettagliata relazione concernente la sussistenza delle caratteristiche di cui all’articolo 2 della legge, nonché dei criteri e dei parametri di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, l’analisi socioeconomica del contesto di riferimento, l’indicazione degli obiettivi perseguiti con la costituzione del biodistretto e dei risultati attesi rispetto alle finalità indicate all’articolo 1 della legge.
Art. 4
(Istruttoria della proposta e riconoscimento del biodistretto)
1. Il Direttore della Direzione regionale competente in materia nomina, con proprio atto, un’apposita Commissione tecnica di valutazione composta da tre membri esperti in materia di ambiente, tutela della biodiversità e di produzione biologica, di cui due individuati tra i dipendenti della Direzione regionale ed uno designato da ARSIAL.
2. La Commissione tecnica di valutazione di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla sua nomina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) provvede all’istruttoria della proposta inviata dal Comitato promotore, tenuto conto degli ambiti rurali definiti dal PAR, ove approvato, e verifica la sussistenza delle caratteristiche di cui all’articolo 2 della legge.
3. In caso di esito positivo dell’istruttoria, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, su proposta della Direzione regionale competente, all’individuazione ed al riconoscimento del biodistretto.
4. Eventuali modifiche all’accordo di cui all’articolo 2, comma 1, deliberate dall’Assemblea dei soci, sono trasmesse dal Soggetto gestore alla Direzione regionale competente in materia che provvede alla relativa istruttoria secondo quanto previsto dal presente articolo.
Art. 5
(Soggetto gestore del biodistretto)
1. Entro centottanta giorni dalla notifica del provvedimento di riconoscimento, si costituisce il soggetto gestore del biodistretto, di seguito denominato soggetto gestore, nella forma giuridica individuata dal Comitato promotore.
2. Sono organi del soggetto gestore, nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente per la forma giuridica prescelta:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) l’organo di revisione contabile, laddove previsto.
3. L’Assemblea è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati, che aderiscono al biodistretto, nomina i membri del Consiglio direttivo e l’organo di revisione contabile, approva il Piano del biodistretto e gli eventuali aggiornamenti nonché la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano e la relazione finale da presentare allo scadere del triennio di validità dello stesso.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, a meno che lo Statuto non ne riservi la nomina all’Assemblea, elabora il Piano del biodistretto e gli eventuali aggiornamenti, redige la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del biodistretto e la relazione finale allo scadere del triennio di validità dello stesso.
5. Il Soggetto gestore adotta lo Statuto nel quale sono disciplinati gli organi, i loro compiti ed il relativo funzionamento. Nello Statuto sono comunque garantiti la trasparenza nel funzionamento, l’assenza di conflitti di interessi nel processo decisionale, il principio del controllo democratico delle decisioni, il divieto di condizioni discriminatorie che limitino l’adesione al distretto.
Art. 6
(Compiti del soggetto gestore)
1. Il Soggetto gestore stabilisce la propria sede legale all’interno dell’ambito territoriale del biodistretto e svolge i seguenti compiti:
a) rappresenta il biodistretto nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i terzi;
b) organizza azioni di animazione e di coinvolgimento nei confronti dei soggetti esterni aventi i requisiti necessari per aderire all’accordo e verso l’intero territorio del biodistretto;
c) elabora il Piano del biodistretto di cui all’articolo 4 della legge e gli eventuali aggiornamenti e li trasmette alla Direzione regionale competente per l’approvazione da parte della Giunta regionale con propria deliberazione;
d) adotta specifici Programmi annuali per l’attuazione del biodistretto ai sensi dell’articolo 4, comma 6 della legge;
e) redige la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del biodistretto e la trasmette alla Direzione regionale competente;
f) elabora, allo scadere del triennio di validità, la relazione finale sull’attuazione del Piano e la trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 5 della legge.
Art. 7
(Tavolo di consultazione)
1. Nell’ambito del biodistretto è istituito il Tavolo di consultazione quale strumento di partecipazione degli attori del territorio e di coinvolgimento di eventuali portatori di interesse non aderenti al biodistretto.
2. Al tavolo di consultazione possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 2, comma 4.
Art. 8
(Revoca del riconoscimento del biodistretto)
1. Il riconoscimento del biodistretto è revocato in caso di:
a) mancata realizzazione dei progetti e degli interventi previsti nel Piano del biodistretto;
b) riduzione del numero degli imprenditori iscritti nell’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologici al di sotto del numero minimo indicato all’articolo 2, comma 3, lettera a);
c) mancata trasmissione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del biodistretto.
2. Il riconoscimento è revocato dalla Giunta regionale con propria deliberazione su proposta della Direzione regionale competente in materia.
Art. 9
(Piano del biodistretto)
1. Entro un anno dal riconoscimento del biodistretto il soggetto gestore adotta il Piano del biodistretto e lo trasmette alla Direzione regionale competente in materia ai fini della sua approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4 della legge.
2. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità del Piano del biodistretto sono avviate le procedure per l'elaborazione e l'adozione del nuovo Piano, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Nel corso del triennio di validità del Piano del biodistretto il soggetto gestore può adottare eventuali aggiornamenti del Piano, che sono approvati dalla Giunta regionale con le stesse modalità di cui all’articolo 4 della legge.
4. Il Piano definisce gli obiettivi di incremento della superficie destinata alla produzione biologica in coerenza con l’obiettivo di raggiungere almeno il venticinque per cento di superficie agricola dell’Unione Europea investita in agricoltura biologica entro il 2030, individuato nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 381, del 20 maggio 2020, recante: Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.
Art. 10
(Programmi annuali)
1. Il soggetto gestore entro il 31 gennaio di ogni anno invia alla Direzione regionale competente in materia una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti nell'anno precedente nonché il Programma operativo annuale per l’anno in corso.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene in particolare:
a) la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno e gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli prefissati nel Piano del biodistretto;
b) il crono-programma degli interventi e dei progetti da realizzare nell’anno di riferimento;
c) ogni altro elemento utile ai fini della verifica della sussistenza delle caratteristiche e delle condizioni necessarie per il riconoscimento del biodistretto.
3. Il soggetto gestore adotta, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge, il Programma annuale di attuazione del Piano del biodistretto, nel quale sono indicati gli interventi e i progetti da realizzare nell’anno di riferimento, i soggetti coinvolti nella loro realizzazione e le relative forme di finanziamento.
Art. 11
(Contributi per la realizzazione degli interventi e dei progetti contenuti nei programmi annuali e delle attività di promozione dei biodistretti)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 4, commi 7 e 8, e dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge, concede contributi per la realizzazione degli interventi e dei progetti contenuti nei programmi annuali di cui all’articolo 10 della legge e delle attività di cui all’articolo 5 della stessa, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi, adottati annualmente dalla Direzione regionale competente in materia ai sensi dell’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modifiche.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 della legge, la concessione dei contributi previsti dal comma 1 è subordinata alla verifica della realizzazione degli interventi e dei progetti di cui al comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo articolo 4 della legge.
3. Gli avvisi di cui al comma 1, adottati tenuto conto dei Piani dei biodistretti approvati dalla Giunta regionale, disciplinano, in particolare:
a) le modalità di presentazione della domanda di contributo;
b) i criteri di valutazione delle domande, definiti, in particolare, sulla base dei seguenti parametri:
1) percentuale della SAU biologica rispetto alla SAU totale presente nel territorio del biodistretto;
2) valore della produzione certificata biologica nell’anno precedente;
3) numero di aziende biologiche aderenti al biodistretto;
4) livello di partecipazione istituzionale del territorio;
c) i casi di irricevibilità e di non ammissibilità della domanda;
d) l’entità del contributo riconoscibile, nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
e) le modalità per la concessione di eventuali liquidazioni anticipate del contributo, nella misura massima del 75 per cento del contributo assegnato;
f) le spese ammissibili e non ammissibili;
g) le modalità di liquidazione e di rendicontazione del contributo concesso, nonché i casi di decadenza e revoca, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12.
4. I contributi sono concessi, nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 7 della legge, in misura non superiore all’ 80 per cento del costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, nel limite massimo di euro 70.000,00 per gli interventi o i progetti in conto capitale, nel limite massimo di euro 25.000,00 per quelli di parte corrente e nel limite massimo di euro 20.000,00 per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 5, comma 1 della legge.
5. La Direzione regionale competente in materia, previa verifica dell’ammissibilità della domanda, della completezza e della regolarità della documentazione allegata, determina l’ammontare della spesa ammissibile da finanziare per ciascuna domanda. Le domande ammissibili, ordinate in apposita graduatoria, sono finanziate sino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 12
(Controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi, cause di revoca e di recupero delle somme erogate)
1. La Direzione regionale competente in materia dispone i controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai fini della concessione e dell’erogazione dei contributi di cui all’articolo 11, nonché la correttezza della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.
2. Il contributo è revocato, nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione dell’iniziativa;
b) utilizzazione delle risorse per finalità difformi da quelle indicate nella domanda di contributo;
c) mancata rendicontazione delle spese sostenute;
d) presentazione di dichiarazioni mendaci al fine della concessione o dell’erogazione del contributo.
3. La revoca del contributo determina l’obbligo di integrale restituzione delle somme ricevute dal beneficiario.
Art. 13
(Criteri e modalità per l’adeguamento dei distretti biologici)
1. I distretti biologici di cui alla legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l’agricoltura biologica), ai fini del loro adeguamento alle disposizioni della legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, presentano alla Direzione regionale competente in materia un’apposita domanda di conferma del riconoscimento.
2. Nella domanda, presentata dal legale rappresentante del distretto, sono indicati la denominazione del distretto e la relativa delimitazione territoriale, la forma giuridica scelta per il soggetto gestore con l’indicazione dei relativi organi, nonché una dichiarazione che non vi siano modifiche rispetto a quello precedentemente trasmesso ai fini del riconoscimento o in alternativa la descrizione delle modificazioni intervenute.
3. Alla domanda è allegata, ove non già presentata, la seguente documentazione:
a) la cartografia descrittiva del territorio del biodistretto;
b) l’elenco dei soggetti aderenti;
c) una dettagliata relazione concernente la sussistenza delle caratteristiche di cui all’articolo 2 della legge nonché dei criteri e dei parametri di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, l’analisi socioeconomica del contesto di riferimento, l’indicazione degli obiettivi perseguiti dal biodistretto e dei risultati attesi rispetto alle finalità indicate all’articolo 1 della legge.
4. La Direzione regionale procede all’istruttoria della domanda con le modalità di cui all’articolo 4.
5. All’esito dell’istruttoria la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia, con propria deliberazione provvede alla conferma del riconoscimento ovvero alla sua revoca in caso di mancata sussistenza delle caratteristiche di cui all’articolo 2 della legge.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021