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Regolamento regionale 9 Febbraio 2015 n. 1

  • BUR 10 Febbraio 2015, n. 12
  • Testo vigente al:
  • “Disciplina dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue”
  • Art. 1

    (Finalità e oggetto del regolamento) 

    1. In attuazione della legge regionale del 23 novembre 2006, n. 17 (Disciplina regionale relativa al programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche), di seguito denominata legge regionale, ed in particolare dell’articolo 2, il presente regolamento, detta disposizioni attuative e integrative della stessa, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.

    2. Il presente regolamento, fatte salve le disposizioni cui al regolamento regionale 23 novembre 2007, n. 14 (Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), disciplina l’intero ciclo dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue,  sulla base del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), di seguito denominato “decreto MiPAF”.

    3. Ai fini del presente regolamento per “acque reflue” di cui al comma 2 si intendono quelle provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, ad esclusione delle acque di vegetazione dei frantoi oleari ivi compresi i frantoi aziendali, e quelle provenienti dalle piccole aziende agroalimentari individuate dall’articolo 17 del decreto MiPAF, contenenti sostanze naturali non pericolose ed utilizzate secondo i criteri di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto medesimo.

      

    Art. 2

    (Divieti, prescrizioni e norme tecniche) 

    1. Il presente regolamento, oltre a quanto disposto dai successivi articoli, contiene nell’allegato A, ulteriori disposizioni relative a divieti, prescrizioni e norme tecniche e in particolare:

    a) i divieti di utilizzazione dei letami e dei materiali ad essi assimilati, descritti e regolati al capitolo 2 paragrafo 2.1;

    b) i divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue, descritti e regolati al capitolo 2, rispettivamente al paragrafo 2.2 e al paragrafo 2.3;

    c) le prescrizioni e le norme tecniche per l’utilizzazione agronomica, descritte e regolate al capitolo 3;

    d) le prescrizioni e le norme tecniche per il trattamento e lo stoccaggio, descritte e regolate al capitolo 4;

    e) le prescrizioni e le norme tecniche per i cumuli temporanei dei materiali palabili descritte e regolate nel paragrafo 4.2 nonché nel capitolo 5.

    2. Resta ferma la facoltà della Regione di prevedere, in ragione di particolari situazioni locali, misure più restrittive di quelle previste dal presente regolamento.

      

    Art. 3

    (Comunicazione dell’utilizzazione agronomica)

     1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue è soggetta a comunicazione presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio della gestione ai fini agronomici degli stessi, dal  legale rappresentante dell’azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP)  competente per il comune ove è sita l’azienda,  con modalità telematica di trasferimento dei dati,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La comunicazione può essere inviata anche in forma cartacea,  esclusivamente nel caso in cui il comune interessato non abbia ancora attuato il relativo processo di informatizzazione. Il SUAP provvede immediatamente alla trasmissione della comunicazione alla struttura comunale competente in materia ed al contestuale invio ad eventuali ulteriori comuni territorialmente competenti, nel caso in cui lo stoccaggio e/o lo spandimento siano effettuati in comuni diversi da quello dove è sita l’azienda. L’attività di gestione degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue ai fini dell’utilizzazione agronomica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del SUAP.

    2. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue siano effettuate da soggetti diversi, il legale rappresentante dell’azienda che produce o produce ed effettua lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e/o  delle acque reflue fa pervenire al SUAP competente territorialmente, in riferimento al luogo di produzione e stoccaggio,  ed ai sensi del comma 1, la propria comunicazione con allegata la comunicazione o le comunicazioni sottoscritte dal  legale rappresentante dell’azienda o delle aziende riceventi che ne effettueranno lo stoccaggio e lo spandimento o solo lo spandimento.

    3. La comunicazione di cui al comma 1 è compilata secondo le modalità descritte e regolate al capitolo 6 dell’allegato A al presente regolamento ed è redatta in forma:

    a) completa, con indicazione dei dati dell’eventuale utilizzazione agronomica delle acque reflue, nel caso di aziende di cui all’articolo 19 del decreto MiPAF, nonché nel caso in cui l’azienda produce e/o utilizza una quantità superiore a 6.000 Kg/anno di azoto al campo di effluenti di allevamento, calcolata sulla base dell’Allegato A, suballegato I, tabella 2 o, in alternativa, sulla base di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nel suballegato stesso;

    b) semplificata, nel caso in cui l’azienda produce e/o utilizza acque reflue e/o una quantità di azoto al campo di effluenti di allevamento superiore a 3.000 Kg/anno e fino a 6.000 kg/anno, calcolata sulla base dell’Allegato A, suballegato I, tabella 2 o, in alternativa, sulla base di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nel suballegato stesso.

    4. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue la comunicazione di cui al comma 1 è corredata da una relazione tecnica la quale deve fornire i necessari elementi conoscitivi sulle caratteristiche generali del sito di spandimento e sulla compatibilità dei suoli a ricevere le acque medesime, redatta da un tecnico abilitato competente.

    5. La comunicazione ha validità di cinque anni, salvo quanto previsto al comma 6, fermo restando l’obbligo di dare informazioni scritte al comune o ai comuni interessati:

    a) tempestivamente in merito ad eventuali variazioni dei dati identificativi dell’azienda o del suo legale rappresentante e dei dati identificativi dell’azienda o delle aziende alle quali gli effluenti di allevamento e/o le acque reflue sono eventualmente ceduti;

    b) tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla data della variazione, delle variazioni riguardanti la consistenza dell’allevamento, la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, le caratteristiche delle acque reflue di cui al punto 4 del paragrafo 3.2 dell’allegato A, lo stoccaggio, il tipo di avvicendamento colturale riportato nel piano di utilizzazione agronomica (PUA) o nel piano di fertilizzazione di cui all’articolo 4, nonché i terreni destinati all’utilizzazione agronomica, allegando una planimetria aggiornata.

    6. In deroga a quanto previsto al comma 5, le comunicazioni delle aziende tenute alla redazione del PUA o del piano di fertilizzazione hanno la medesima durata dei piani stessi e  comunque non superiore a cinque anni.

    7. I comuni redigono, con le modalità descritte e regolate al capitolo 10 dell’allegato A, entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all’annualità precedente, l’elenco delle comunicazioni e delle informazioni pervenute di cui al comma 5, lettere a) e b), e lo trasmettono, in forma cartacea e digitale, alla Regione ed alle province per quanto di competenza ai fini delle attività di controllo, monitoraggio e verifica di cui agli articoli 8 e 9.

    8. La comunicazione di cui al presente articolo rientra tra i titoli abilitativi che possono essere rilasciati nell’ambito del provvedimento di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). Nel caso di presentazione di richiesta di autorizzazione unica ambientale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 del D.P.R. 59/2013, resta fermo l’obbligo di fornire informazioni ai sensi del comma 5 da parte del  legale rappresentante dell’azienda richiedente la citata autorizzazione ai comuni competenti per il  tramite del  SUAP.

      

    Art. 4

    (Casi di esonero e dichiarazioni sostitutive) 

    1. Sono esonerate dall’obbligo di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, le aziende che producono e/o utilizzano una quantità inferiore o uguale a 3.000 kg/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento. Tali aziende sono, in ogni caso, tenute ad osservare le disposizioni del presente regolamento.

    2. Qualora l’azienda che produce o produce ed effettua lo stoccaggio  di una quantità superiore a 3.000 kg/anno di azoto al campo di effluenti da allevamento, cede gli stessi alle aziende esonerate di cui al comma 1, allega alla propria comunicazione la dichiarazione dell’azienda o delle aziende riceventi gli effluenti di allevamento, redatta in conformità al suballegato IX.

    3. Qualora l’azienda utilizza una quantità superiore a 3.000 kg/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento ricevendola dalle aziende esonerate di cui al comma 1, allega alla propria comunicazione la dichiarazione delle aziende cedenti gli effluenti stessi redatta in conformità al suballegato X.

    4. In ragione di particolari fattori locali, tra i quali l’elevato carico zootecnico territoriale, la Giunta regionale può individuare areali nei quali, in deroga a quanto previsto dal comma 1, anche le aziende che producono e/o utilizzano una quantità inferiore o uguale a 3.000 kg/anno fino a 1.000 kg/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento sono tenute alla comunicazione semplificata di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b).

      

    Art. 5

    (Piano di utilizzazione agronomica e piano di fertilizzazione) 

    1. Al fine di definire e giustificare una gestione razionale delle pratiche di fertilizzazione azotata, fermo restando quanto previsto rispettivamente al capitolo 3, paragrafo 3.1, punto 2, e  paragrafo 3.2, punto 3, dell’Allegato A, le aziende indicate alle lettere a) e b) redigono:

    a) il piano di utilizzazione agronomica (PUA), descritto e regolato dall’allegato A, capitolo 7, paragrafo 7.1, con riferimento ad un periodo massimo di cinque anni, nel caso delle aziende di cui all’articolo 19 del decreto MiPAF; tali aziende allegano il PUA alla comunicazione redatta nella forma completa di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a);

    b) il piano di fertilizzazione, descritto e regolato dall’allegato A, capitolo 7, paragrafo 7.2, con riferimento ad un periodo massimo di cinque anni, nel caso di aziende  che producono e utilizzano o soltanto utilizzano un quantitativo superiore a 3.000 Kg/anno di azoto al campo da effluenti di allevamento ed eventuali acque reflue, fatta eccezione per  le aziende tenute alla redazione del PUA di cui alla lettera a). Tali aziende allegano il piano di fertilizzazione alla comunicazione redatta nella forma completa o semplificata di cui all’articolo 3, comma 4, lettere a) e b).

     

    Art. 6

    (Documentazione aziendale e trasporto) 

    1. Al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica a quanto previsto dal presente regolamento, le aziende tenute alla comunicazione di cui all’articolo 3 e le aziende che effettuano l’utilizzazione agronomica  di una quantità di azoto da effluenti di allevamento superiore o uguale a 1.000 Kg/anno e le aziende che effettuano l’utilizzazione agronomica delle acque reflue curano la tenuta del registro aziendale, vidimato dal comune competente, descritto e regolato all’allegato A, capitolo 8, dal quale risultano:

    a) i dati identificativi dell’azienda;

    b) le movimentazioni degli effluenti di allevamento e delle acque reflue sia in ingresso che in uscita dall’azienda;

    c) le operazioni effettive di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

    2. Il trasporto di effluenti di allevamento e delle acque reflue, ai fini dell’utilizzazione agronomica, da effettuarsi con le modalità descritte e regolate all’allegato A, capitolo 9, può essere effettuato al di fuori del corpo aziendale solo con il documento di accompagnamento.

    3. Le aziende esonerate dalla tenuta del registro aziendale comunque conservano il documento di accompagnamento di cui al comma 2 che attesta la movimentazione degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue.

    4. La documentazione aziendale prescritta dal presente regolamento è conservata per almeno cinque anni ed è tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.

     

    Art. 7

    (Controlli dei comuni)

     1. Ai sensi dell’articolo 107, comma 1, lettera d) della l.r. 14/1999, il comune competente effettua i controlli cartolari sugli adempimenti amministrativi nonché i controlli nelle aziende tenute alla comunicazione di cui al articolo 3, con le modalità descritte e regolate all’allegato A, capitolo 10, provvedendo ad impartire, in caso d’inadempienza e qualora ritenuto opportuno, specifiche prescrizioni e norme tecniche, ferma restando l’irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale.

    2. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui all’articolo 3 o non vengano fornite le informazioni di cui all’articolo 3, comma 5 ovvero non vengano rispettate le prescrizioni o le norme tecniche impartite ai sensi del comma 1, il comune competente, ovvero, su iniziativa dello stesso, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale nei casi di cui all’articolo 3, comma 8,  emette un provvedimento di divieto o di sospensione a tempo determinato dell’attività interessata.

    3. Il comune comunica alla Regione le aziende nei cui confronti ha effettuato controlli e gli esiti degli stessi.

    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il comune effettua controlli a campione anche sulle aziende esonerate dall’obbligo di comunicazione al fine di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

                                                         

     

    Art. 8

    (Eventuali verifiche aggiuntive della Regione in materia di utilizzazione agronomica) 

    1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, lettera hbis), della l.r. 14/1999 la Regione, per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi e ai dati contenuti negli elenchi di cui all’articolo 3, comma 7, organizza ed effettua sul territorio regionale eventuali controlli, sia cartolari con incrocio di dati sia presso le aziende stesse, aggiuntivi a quelli effettuati dai comuni ai sensi dell’articolo 6.

     

    Art. 9

    (Monitoraggio delle acque) 

    1. La Regione, al fine di verificare la concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali, profonde e marino costiere, effettua, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), il monitoraggio dei corpi idrici, nei punti di campionamento individuati con apposite deliberazioni della Giunta regionale, tenendo conto anche del monitoraggio dello stato eutrofico causato dall’azoto delle acque interne e costiere, di competenza della Provincia ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera m), della l.r. 14/1999.

    2. Sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio, dai controlli e dalle verifiche o comunque acquisiti, la Regione valuta la necessità di designare eventuali ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

    3. La Regione  provvede a comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo le modalità da questo indicate, i risultati dei monitoraggi effettuati.

               

    Art. 10

    (Rinvii normativi) 

    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni regionali statali e comunitarie vigenti in materia in quanto compatibili.

    2. Resta fermo, in particolare, quanto previsto:

    a) dalla disciplina vigente sulle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;

    b) dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

    c) dall’articolo 29 sexies del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. in materia di autorizzazione integrata ambientale per quanto attiene gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato VIII alla parte seconda del citato decreto;

    d) dal regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

    e) dal codice di buona pratica agricola (di seguito denominato “CBPA”), approvato con decreto del Ministro per le Politiche Agricole, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, del 19 aprile 1999;

    Art. 11 

    (Entrata in vigore) 

    1. Il presente regolamento entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

    2. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

           Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     

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