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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 9 Agosto 2019 n. 17

  • BUR 13 Agosto 2019, n.65
  • Testo vigente al:
  • Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 16 Luglio 2021 n. 13
  • Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB

  • Art. 1

    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, disciplina i procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché i procedimenti di fusione e quelli di estinzione delle IPAB.

    1bis. IL presente regolamento disciplina altresì i procedimenti di fusione tra due o più ASP, di fusione tra IPAB e ASP, nonché di estinzione delle ASP. ([1])

    Art. 2

    (Disposizioni generali)

      1. Ai sensi degli articoli 2, 3 e 18 della l.r. n. 2/2019, le IPAB, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvedono a trasformarsi in ASP, anche mediante fusione, ovvero in persona giuridica di diritto privato, secondo le procedure definite dal presente regolamento.
      2. Sono escluse dalla trasformazione in ASP le IPAB soggette al procedimento di estinzione di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, del presente regolamento.
      3. Gli enti trasformati, ai sensi della l. r. n. 2/2019 e del presente regolamento, in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro svolgenti attività di prevalente interesse pubblico, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alle IPAB da cui derivano.
      4. Fatte salve eventuali disposizioni contenute nelle tavole di fondazione, la sede legale degli enti trasformati è fissata nel comune in cui l’ASP fornisce i servizi, o, nel caso di servizi resi in più comuni, in quello in cui i servizi sono prevalentemente svolti.

    Art. 3

    (Trasformazione delle IPAB in ASP)

    1. Ai fini della trasformazione in ASP, le IPAB in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 deliberano, unitamente alla determinazione di conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, l’adeguamento dello statuto alle disposizioni del presente regolamento.

    2. Il legale rappresentante dell’IPAB, entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione della deliberazione di trasformazione, presenta apposita istanza, sottoscritta e compilata nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), alla direzione regionale competente in materia di politiche sociali, di seguito denominata direzione regionale.

    3. L’istanza è corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, completa di:

    a. statuto del nuovo soggetto giuridico, redatto secondo il modello di cui all’allegato B;

    b. inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare della singola istituzione con relativa perizia asseverata;

    c. elenco nominativo del personale della singola istituzione recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;

    d. processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla singola istituzione;

    e. copia dei bilanci consuntivi approvati negli ultimi tre anni;

    f. ogni atto idoneo a comprovare il possesso dei requisiti che consentono la trasformazione;

    g. relazione in ordine alle attività svolte dall'istituzione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente l’attestazione della sussistenza dei parametri e dei requisiti di cui all’articolo 5;

    h. relazione illustrativa delle attività che l’istituenda ASP intende svolgere e delle modalità di conseguimento degli scopi statutari, sottoscritta dal legale rappresentante.

    4. La direzione regionale, all’atto del ricevimento dell’istanza, invia richiesta di parere motivato, non vincolante, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale la costituenda ASP, che si esprimono entro trenta giorni. La direzione regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, tenuto conto del parere di cui al periodo precedente verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la trasformazione e appone il visto di conformità dello statuto dell’ASP alla normativa vigente;

    5. Il termine di sessanta giorni previsto dal comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti e elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi devono pervenire alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

    6. Se i chiarimenti forniti dall’IPAB non superano i rilievi formulati dalla direzione regionale oppure se non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto nel comma 5, l’istanza si intende rigettata, e l’organo di amministrazione dell’IPAB, entro i successivi 60 giorni, assume le determinazioni di competenza previste dal presente regolamento.

    7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo statuto dell’ASP e dichiara la trasformazione dell’IPAB in ASP.

    8. Qualora l'IPAB, alla scadenza prevista dal comma 1 dell’articolo 2, non abbia inviato gli atti necessari alla trasformazione e fatte salve le disposizioni previste dal comma 2 dell’art. 18 della l. r. n. 2/2019, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti da un commissario ad acta, nominato dalla Regione secondo quanto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni per i commissari di nomina regionale, con il compito di procedere, entro sessanta giorni dalla nomina, agli adempimenti finalizzati alla trasformazione, anche attraverso la fusione di cui all'articolo 4.

    9. Al commissario di cui al comma 8 spetta un compenso mensile lordo pari all’indennità riconosciuta al Presidente della istituenda ASP nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento dell’incarico, con oneri a carico delle IPAB commissariate.

    Art. 4

    (Fusione delle IPAB)

    1. Qualora le dimensioni delle singole IPAB non soddisfino i requisiti dimensionali minimi di cui all’articolo 5 ovvero l’entità del patrimonio e del volume del bilancio non sia conforme ai parametri organizzativi ed economico-finanziari di cui al medesimo articolo 5, due o più IPAB possono deliberare di fondersi in un’unica ASP ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.

    2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli organi di amministrazione delle IPAB interessate, sentito il comune o i comuni interessati, assumono, contestualmente all’atto di fusione delle istituzioni da loro amministrate, il provvedimento di trasformazione, in un’unica ASP che subentra nella titolarità di ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo alle istituzioni preesistenti.

    3. Le deliberazioni con le quali gli organi di amministrazione promuovono la fusione devono contenere:

    a. lo statuto del nuovo soggetto giuridico, redatto secondo il modello di cui all’allegato B;

    b. il progetto di fusione corredato del piano di sostenibilità economico – finanziaria;

    c. l’indicazione degli standard qualitativi e quantitativi di erogazione dei servizi;

    d. l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare di ogni singola istituzione con relativa perizia asseverata;

    e. l'elenco nominativo del personale della singola istituzione recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento, della contrattazione collettiva applicata;

    f. il parere reso dalle organizzazioni sindacali per quanto concerne le questioni inerenti al personale;

    g. il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla singola istituzione;

    h. l'ultimo bilancio consuntivo approvato.

    4. In caso di fusione di più IPAB, lo statuto dell’ente che da essa deriva deve prevedere il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle IPAB originarie, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell’ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. Deve comunque essere assicurato il mantenimento degli standard, privilegiando, ove possibile e nel rispetto degli ambiti territoriali, le fusioni tra IPAB che abbiano finalità analoghe o complementari e che mirino ad agevolare l’erogazione dei servizi sociali e sociosanitari alla persona in forma diretta da parte dell’istituenda ASP

    5. Ai fini della fusione i legali rappresentanti delle singole istituzioni presentano apposita istanza, a firma congiunta, alla direzione regionale, corredata dalla seguente documentazione:

    a) deliberazioni di cui al comma 3;

    b) inventario dei beni mobili del nuovo soggetto giuridico recante l’indicazione dell'istituzione di provenienza e di eventuali vincoli;

    c) inventario del patrimonio immobiliare, con relativa perizia asseverata, del nuovo soggetto giuridico recante l’indicazione dell'istituzione di provenienza, dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali e degli immobili di valore storico e monumentale, indicando la sussistenza di eventuali vincoli imposti dai rispettivi atti di provenienza;

    d) elenco nominativo del personale del nuovo soggetto giuridico recante l’indicazione dell'istituzione di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento e della contrattazione collettiva applicata;

    e) elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi cui succede il nuovo soggetto giuridico.

    6. La direzione regionale, all’atto del ricevimento dell’istanza, invia richiesta di parere motivato, non vincolante, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale la costituenda ASP, che si esprimono entro trenta giorni. La direzione regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, tenuto conto del parere di cui al periodo precedente verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la fusione e appone il visto di conformità dello statuto dell’ASP alla normativa vigente;

    7. Il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti e elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli elementi integrativi devono pervenire alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine previsto nel secondo periodo.

    8. Se i chiarimenti forniti dalle IPAB non superano i rilievi formulati dalla direzione regionale oppure se non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 7, l’istanza si intende rigettata e gli organi di amministrazione dell’IPAB, entro i successivi sessanta giorni, assumono le determinazioni di competenza previste dal presente regolamento.

    9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo statuto dell’ASP e dichiara la fusione delle IPAB in un’unica ASP.

    Art. 5

    (Parametri organizzativi ed economico-finanziari e requisiti dimensionali minimi delle istituende ASP)

    1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della l.r. n. 2/2019, i requisiti dimensionali minimi ed i corrispondenti parametri organizzativi ed economico-finanziari delle istituende ASP sono definiti nelle tabelle di cui all’allegato A.

    1bis.([2]) I requisiti  di cui all'allegato A concernenti  la consistenza e il volume di bilancio  delle IPAB possono essere derogati: 

            a) qualora la tipologia dei beneficiari oggetto delle prestazioni e dei servizi erogati dall'IPAB, indicata nelle rilative tavole di fondazione, non sia rinvenibile in altra IPAB con sede nel territorio regionale che abbia deliberato di trasformarsi in ASP.

            b) per le IPAB con sede nelle province di Frosinone, Latina, Rieti eViterbo, qualora nel medesimo territorio  provinciale nessuna altra IPAB abbia deliberato di trasformarsi in ASP o qualora tutte le IPAB con sede nel medesimo territorio provinciale abbiano deliberato di trasformarsi, mediante fusione, in un'unica ASP.

     1ter. ([3]) Le IPAB rientranti nei casi di cui al comma 1bis allegano, alla deliberazione di trasformazione in ASP, una relazione dimostrativa della sussistenza delle condizioni di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale necessari a garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni e dei servizi previsti dai rispettivi statuti e dalla normativa vigente.    

    Art.  6

    (Trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro)

    1. Le IPAB in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale) e quelle tuttora svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativa-religiosa di cui all’articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deliberano di trasformarsi in persona giuridica di diritto privato, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. n. 2/2019.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il legale rappresentante dell’IPAB, entro dieci giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, presenta apposita istanza, sottoscritta e compilata nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) alla direzione regionale ed al comune in cui l’IPAB ha sede legale.

    3. La domanda di trasformazione deve essere corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, completa della documentazione di seguito indicata:

    a. proposta di statuto del nuovo soggetto giuridico;

    b. inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’IPAB, corredato di perizia asseverata;

    c. elenco nominativo del personale dell’IPAB recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;

    d. processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’IPAB;

    e. ultimo bilancio consuntivo approvato dall’IPAB;

    f. ogni atto idoneo a comprovare il possesso dei requisiti di cui al DPCM 16 febbraio 1990 che consentono la trasformazione in persona giuridica di diritto privato;

    g. relazione sulle attività svolte dall’IPAB, sottoscritta dal legale rappresentante;

    h. relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere e delle modalità di conseguimento degli scopi statutari sottoscritta dal legale rappresentante.

    4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, la direzione regionale convoca un’apposita conferenza di servizi interistituzionale tra la Regione, il comune e l’IPAB interessata, con l’eventuale partecipazione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove i servizi erogati dall’IPAB abbiano natura sanitaria o sociosanitaria, per l’acquisizione del parere propedeutico all’adozione del provvedimento di trasformazione dell’istituzione.

    5. Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, la Giunta regionale adotta il provvedimento di trasformazione dell’IPAB in persona giuridica di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione.

    6. Alle revisioni statutarie e ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d.lgs. 207/2001, nonché quelle di cui al presente regolamento.

    Art. 7

    (Autonomia delle ASP)

    1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e dell’articolo 5 della l.r. n. 2/2019 le ASP hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e sono sottoposte alla vigilanza della Regione e operano con criteri imprenditoriali.

    2. L’organizzazione e l’attività delle ASP si conformano ai seguenti principi:

    a) separazione tra attività di indirizzo e programmazione e attività di gestione;

    b) programmazione delle attività e idoneità organizzativa dell’istituzione, al fine di garantire la corretta, equa e regolare erogazione delle prestazioni;

    c) responsabilità ed unicità dell’amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto funzionalità connesse, strumentali o complementari ed individuando specificamente un unico organo o soggetto al quale affidare la responsabilità dei procedimenti e dall’azione amministrativa.

    3. Lo statuto dell’ASP, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B al presente regolamento, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell'ASP e, in particolare:

    a)      indica le origini e la natura giuridica dell’Ente;

    b)      indica la denominazione e la sede legale dell’azienda;

    c)      individua gli scopi istituzionali;

    d)      definisce i limiti territoriali entro cui l’azienda svolge l'attività;

    e)      definisce l’assetto funzionale e organizzativo dell’azienda;

    f)       determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

    g)      definisce i requisiti per accedere alla carica di presidente e di consigliere;

    h)      disciplina le modalità di nomina e i casi e le modalità di revoca e di decadenza del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione e, in particolare, prevede il divieto per i componenti del consiglio di amministrazione di ricoprire la medesima carica in più ASP;

    i)       stabilisce le attribuzioni e la durata del mandato del consiglio di amministrazione;

    j)       disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei compensi e dei rimborsi spese al presidente e ai consiglieri;

    k)      disciplina il funzionamento degli organi di amministrazione e, in particolare, determina il quorum strutturale per la validità delle adunanze e stabilisce la periodicità delle sedute ordinarie e le modalità di convocazione degli organi amministrativi;

    l)       stabilisce i criteri, definisce le modalità e le procedure per la nomina del direttore e determina le relative attribuzioni;

    m)   garantisce l’applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi di lavoro;

    n)      indica la composizione e la consistenza del patrimonio e specifica i beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dell’azienda;

    o)      contiene le disposizioni contabili;

    p)      prevede l’istituzione dell’Organismo Interno di Valutazione (OIV) e di eventuali organi di controllo interno;

    q)      prevede l’istituzione dell’organo di revisione contabile;

    r)       prevede l’istituzione dell’ufficio relazioni con il pubblico previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

    s)      disciplina il servizio di tesoreria.

    4. La denominazione dell’ASP reca l’indicazione di “Azienda di servizi alla persona” o dell’acronimo “ASP”.

    Art. 8

    (Modifiche statutarie)

    1. Le modifiche statutarie sono deliberate dal consiglio di amministrazione dell’ASP con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale secondo le modalità di approvazione dello Statuto di cui all’articolo 3.

    2. Entro dieci giorni dall’adozione della proposta di modifica statutaria il legale rappresentante dell’ASP trasmette alla struttura regionale competente apposita istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR 445/2000 e corredata della seguente documentazione:

    a) copia della deliberazione contenente le modifiche statutarie;

    b) relazioni sulle motivazioni sottese all’adozione delle modifiche statutarie.

    3. Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli organi amministrativi non determinano la decadenza degli organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli organi che hanno deliberato le modifiche.

    Art. 9

    (Rimborso spese, indennità, compensi, e gettoni di presenza dei consiglieri di amministrazione)

    1. Ai consiglieri di amministrazione e ai presidenti delle ASP che ricevono, in via ordinaria, contributi o utilità comunque denominati da parte della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, si applica l’onorificità dell’incarico, il quale, nel rispetto dell’articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a partecipazione a organi collegiali e gratuità degli incarichi, e successive modifiche, può dar luogo esclusivamente ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ove previsto dai relativi statuti.

    2. Nei casi in cui non trovi applicazione l’onorificità di cui al comma 1, lo Statuto dell’ASP, compatibilmente con la normativa vigente in materia e con le disponibilità di bilancio, determina, in conformità con la tabella di cui all’allegato C, l’indennità attribuibile a ciascun componente dell’organo di amministrazione, tenuto conto:

    1) delle dimensioni dell’ASP, rapportate al volume del patrimonio mobiliare e immobiliare nonché all’ambito di intervento territoriale;

    2) del volume di bilancio dell’ASP;

    3) della tipologia di servizi erogati.

    3. Nel caso in cui lo statuto dell’ASP non disponga in ordine all’erogazione di indennità in favore del presidente e dei consiglieri, essi hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

    4. Al presidente e ai consiglieri che risiedono fuori del territorio del comune dove è ubicata la sede legale dell'azienda spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute all’interno del territorio della Regione Lazio per la partecipazione a ciascuna delle sedute del consiglio di amministrazione formalmente convocate.

    5. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal direttore dell'azienda, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

    Art. 10

    (Cause di incompatibilità e di inconferibilità o di conflitto di interessi dei componenti del Consiglio di amministrazione)

    1. Ferma restando la disciplina in materia di cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, costituiscono ipotesi di conflitto di interessi dei componenti del Consiglio di amministrazione che comportano un obbligo di astensione dall’assunzione di decisioni:

    a. avere, in sede di Consiglio di amministrazione, interessi propri o dei propri parenti o affini sino al quarto grado o di imprese o società da tali soggetti controllate;

    b. avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale tale da condizionare, nell’espletamento delle proprie funzioni, l’esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite;

    2. Nel caso in cui, nell’ambito del procedimento di nomina, la struttura regionale competente accerti la sussistenza di una delle ipotesi di inconferibilità o incompatibilità del soggetto designato quale componente del Consiglio di amministrazione dell’ASP, ne dà immediata comunicazione al soggetto che ha effettuato la designazione, il quale dovrà provvedere:

    a. in presenza di una o più cause di inconferibilità, a individuare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della contestazione, un nuovo soggetto in sostituzione di quello dichiarato inconferibile;

    b. in presenza di una o più cause di incompatibilità, a richiederne al soggetto designato la rimozione entro il termine di 30 giorni;

    3. Qualora la causa di incompatibilità venga accertata nel corso del mandato, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.

    4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che dispone la decadenza o la revoca del consigliere deve essere comunicata entro 7 giorni alla competente struttura regionale, la quale dovrà attivare tutte le procedure finalizzate alla sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto.

    Art. 11

    (Direttore dell’ASP)

    1. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dall’articolo 11 della l.r. n. 2/2019 e del presente regolamento, per la nomina a Direttore dell'ASP è comunque richiesto il possesso di:

    a) diploma di laurea, o di laurea magistrale o specialistica;

    b) comprovata esperienza professionale e funzionale, non inferiore a 5 anni, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico, maturata nei ruoli dirigenziali presso enti pubblici e privati, in materia di gestione di servizi e strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, ovvero aver ricoperto incarichi dirigenziali presso una o più ipab per almeno tre anni. ([4])

    Art. 12

    (Organo di revisione)

    1. Ai sensi dell’articolo 12 della l.r. n. 2/2019, le ASP si dotano, anche in forma associata, di un organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e successive modifiche e viene nominato dal Presidente della Regione. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’articolo 2399, comma 1, del codice civile si applicano anche all’Organo di revisione dell’ASP.

    2. L'Organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio pluriennale economico di previsione e del bilancio annuale economico di previsione, esprimendo il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate ad una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ASP.

    3. All’Organo di revisione spetta un’indennità annua, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata nella misura del 60% di quanto riconosciuto a un sindaco di una società controllata dalla Regione appartenente alla classe di produzione minore.

    Art. 13

    (Estinzione delle IPAB)

    1. Ai sensi dell’articolo 4 della l.r. n. 2/2019, le IPAB che non siano state più in grado di perseguire gli scopi statutari nel triennio precedente al 30 giugno 2018, perché inattive o in situazioni di mancanza di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di perseguire altra attività assistenziale o educativa, sono soggette ad estinzione.

    2. Il procedimento di estinzione delle IPAB è promosso d’ufficio dalla direzione regionale, ovvero dall’organo di amministrazione dell’IPAB interessata, ai sensi dell’articolo 14.

    3. Non sono sottoposte al procedimento di estinzione le IPAB che abbiano avviato le procedure di fusione nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che le abbiano concluse nei termini previsti dall’articolo 4.

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle IPAB già concentrate o comunque amministrate dagli enti comunali di assistenza di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica) e successive modifiche, ferme restando le attribuzioni riconosciute ai comuni e previa convocazione di un’apposita conferenza di servizi interistituzionale tra la Regione, il comune e l’IPAB interessata, con l’eventuale partecipazione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove i servizi erogati dalla stessa IPAB abbiano natura sanitaria o sociosanitaria.

    Art. 14

    (Procedimento di estinzione delle IPAB)

    1. Il procedimento di estinzione delle IPAB può essere promosso d’ufficio dalla direzione regionale, che provvede a darne comunicazione all’IPAB interessata, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB stessa e ai soggetti interessati.

    2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l’IPAB e i soggetti interessati possono formulare osservazioni alla direzione regionale. Entro il medesimo termine, il Comune esprime parere motivato sulla proposta di estinzione.

    3. L’organo di amministrazione dell’IPAB trasmette, altresì, alla direzione regionale, nello stesso termine di cui al comma 2, la ricognizione aggiornata delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 34 della l.r. n. 12/2016, gli adempimenti previsti dal precedente periodo sono svolti da un commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione ai sensi del medesimo articolo 34.

    4. Il procedimento di estinzione può essere promosso anche dall’organo di amministrazione dell’IPAB. In tal caso, il legale rappresentante dell’IPAB entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione della deliberazione che propone l’estinzione dell’IPAB, presenta apposita istanza, sottoscritta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), alla direzione regionale, che la trasmette al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB, i quali possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.

    5. L’istanza di cui al comma 4 deve essere corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, completa della ricognizione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

    6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni o del parere di cui al comma 2, ovvero dell’istanza di cui al comma 4 in caso di estinzione promossa dall’IPAB, la direzione regionale, esprime parere motivato in merito all’estinzione.

    7. Ai fini del parere di cui al comma 6, per le IPAB già oggetto di procedura di estinzione ai sensi dell’abrogato regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12, sono fatte salve le risultanze dei lavori svolti dalla commissione tecnica per le estinzioni, nominata ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento.

    8. Il provvedimento di estinzione è adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della direzione regionale, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti al personale.

    9. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 8, provvede, altresì, ad individuare, nel rispetto delle tavole di fondazione, il destinatario delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti. In mancanza di disposizioni specifiche nelle suddette tavole di fondazione, il destinatario è individuato:

    a) per le IPAB aventi sede legale nel Comune di Roma capitale, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente finalità analoghe o complementari e sede nello stesso comune;

    b) per le IPAB aventi sede legale nel resto della Regione, ad altra IPAB in via di trasformazione o già trasformata in ASP, avente sede nello stesso distretto sociosanitario o, in caso di assenza di altre IPAB nel medesimo distretto, facendo riferimento agli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali di comune appartenenza.

    10. Limitatamente alle IPAB le cui finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite, il patrimonio residuo è attribuito ad altre IPAB in via di trasformazione o già trasformate in ASP, secondo il criterio territoriale di cui al comma 9 lettere a) e b), con destinazione prioritaria alle finalità di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 12 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche.

    11. L’estinzione produce effetti dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    12. Entro trenta giorni dalla data di cui al comma 8 il legale rappresentante dell’IPAB effettua la consegna dei beni al destinatario individuato nel provvedimento di estinzione mediante appositi verbali da redigersi con l’intervento, in contraddittorio, del destinatario stesso.

    13. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.

    Art. 15

    (Liquidazione delle IPAB)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 del presente regolamento, nel caso di IPAB che si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, determinate da un consistente disavanzo di amministrazione nonché da un notevole volume di residui passivi rispetto ai quali è accertata l’impossibilità dell’ente di farvi fronte con le risorse a disposizione, così come desumibili dall’ultimo bilancio consuntivo trasmesso, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della l.r. n. 2/2019, su richiesta dell’IPAB medesima o d’ufficio o su segnalazione del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB, dispone la messa in liquidazione dell’ente e con  successivo decreto del Presidente della Regione si provvede alla nomina di un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell’attività e procedere alle relative operazioni. Nei casi di richiesta dell’IPAB medesima o d’ufficio, la Giunta regionale provvede previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui detto termine decorra inutilmente il parere si intende rilasciato positivamente. ([5])

    2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale) e successive modifiche.

     Art. 15 bis ([6])

    (Fusione delle ASP)

    1. Le ASP, ai sensi dell’articolo 13 della l. r. 2/2019, al fine di conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, possono fondersi mediante la costituzione di una nuova ASP o mediante incorporazione.

    2. La fusione tra più ASP è deliberata da ciascuna delle ASP interessate, i cui legali rappresentanti presentano alla direzione regionale una apposita istanza, a firma congiunta, unitamente alla seguente documentazione:

    a) copia dell’atto deliberativo assunto da ciascuna azienda in merito alla fusione;

    b) lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione, redatto secondo il modello di cui all’allegato B;

    c) il progetto di fusione, corredato del piano di sostenibilità economico – finanziaria;

    d) l’indicazione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dal nuovo soggetto giuridico;

    e) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare, con relativa perizia asseverata, dell’ASP risultante dalla fusione recante l’indicazione dell'azienda di provenienza, dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali e degli immobili di valore storico e monumentale, indicando la sussistenza di eventuali vincoli imposti dai rispettivi atti di provenienza;

    f) l'elenco nominativo del personale dell’ASP risultante dalla fusione, con l'indicazione dell’azienda di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, la sua decorrenza e il termine, ove previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento, della contrattazione collettiva applicata;

    g) il parere reso dalle organizzazioni sindacali per quanto concerne le questioni inerenti al personale;

    h) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascuna azienda;

    i) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna azienda;

    l) il parere dell’organo di revisione di ciascuna azienda.

    2. Lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle ASP originarie, con particolare riguardo alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell’ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. È comunque assicurato il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di erogazione dei servizi.

    3. La direzione regionale, all’atto del ricevimento dell’istanza, invia richiesta di parere motivato, non vincolante, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove hanno sede legale le ASP, che si esprimono entro trenta giorni. Entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, tenuto conto del succitato parere, la direzione regionale verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la fusione.

    4. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio che devono pervenire alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione della loro richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti o, in mancanza, dalla scadenza del termine fissato per il loro invio.

    5. La Giunta regionale, con propria deliberazione:

    a) in caso di fusione tra più ASP, approva lo statuto del nuovo soggetto giuridico e dichiara la fusione delle ASP in un'unica azienda;

    b) in caso di fusione per incorporazione, approva le modifiche allo statuto dell’ASP incorporante e dichiara l’estinzione dell’ASP incorporata.

    Art. 15 ter ([7])

    (Fusione tra IPAB ed ASP)

    1. Le IPAB per le quali non ricorrono le condizioni per l’estinzione di cui all’articolo 4, comma 1, della l. r. 2/2019 ovvero per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 18 della l. r. 2/2019, possono fondersi mediante incorporazione con un’ASP esistente, purché l’ASP risultante dalla fusione soddisfi i parametri e i requisiti di cui all’articolo 5.

    2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di amministrazione dell’IPAB, sentito il comune o i comuni interessati, deliberano la trasformazione in ASP mediante fusione per incorporazione con un’ASP esistente, sulla base di un progetto di fusione approvato dall’ASP interessata con propria deliberazione.

    3. Entro dieci giorni dall’adozione degli atti di cui al comma 2, i legali rappresentanti dell’ASP e dell’IPAB presentano alla direzione regionale una apposita istanza, a firma congiunta, unitamente alla seguente documentazione:

    a) copia dell’atto deliberativo assunto da ciascun ente in merito alla fusione;

    b) lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione, redatto secondo il modello di cui all’allegato B;

    c) il progetto di fusione, corredato del piano di sostenibilità economico – finanziaria;

    d) l’indicazione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dal nuovo soggetto giuridico;

    e) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare, con relativa perizia asseverata, dell’ASP risultante dalla fusione recante l’indicazione dell'ente di provenienza, dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali e degli immobili di valore storico e monumentale, indicando la sussistenza di eventuali vincoli imposti dai rispettivi atti di provenienza;

    f) l'elenco nominativo del personale dell’ASP risultante dalla fusione, con l'indicazione dell’ente di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, la sua decorrenza e il termine, ove previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento, della contrattazione collettiva applicata;

    g) il parere reso dalle organizzazioni sindacali per quanto concerne le questioni inerenti al personale;

    h) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascun ente;

    i) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascun ente.

    4. Lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e dalle tavole di fondazione dell’IPAB e dell’ASP, con particolare riguardo alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell’ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. È comunque assicurato il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di erogazione dei servizi.

    5. La direzione regionale, all’atto del ricevimento dell’istanza, invia richiesta di parere motivato, non vincolante, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove hanno sede legale l’IPAB e l’ASP, che si esprimono entro trenta giorni. Entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, tenuto conto del succitato parere, la direzione regionale verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la fusione.

    6. Il termine di novanta giorni di cui al comma 5 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio che devono pervenire alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione della loro richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti o, in mancanza, dalla scadenza del termine fissato per il loro invio.

    7. La Giunta regionale, con propria deliberazione approva le modifiche allo statuto dell’ASP incorporante e dichiara la fusione mediante incorporazione dell’IPAB.

    Art. 15 quater ([8])

    (Estinzione delle ASP)

    1. Le ASP che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari, perché inattive o sprovviste di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di svolgere alcuna attività assistenziale o educativa, sono soggette ad estinzione.

    2. Ai sensi dell’articolo 14 della legge, il procedimento di estinzione delle ASP può essere promosso:

    a) d’ufficio, dalla direzione regionale;

    b) dall’organo di amministrazione dell’ASP interessata.

    3. Non sono sottoposte al procedimento di estinzione le ASP che abbiano avviato le procedure di fusione ai sensi del presente regolamento.

    Art. 15 quinquies ([9])

    (Procedimento di estinzione delle ASP)

    1. Nel caso di cui all’articolo 15-quater, comma 2, lettera a), il procedimento di estinzione delle ASP può essere promosso d’ufficio dalla direzione regionale, previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP, da esprimersi entro trenta giorni, e sentiti, entro lo stesso termine, eventuali altri soggetti interessati. La direzione regionale si esprime motivatamente sui pareri pervenuti.

    2. Nel caso di cui all’articolo 15-quater, comma 2, lettera b), l’organo di amministrazione dell’ASP, con propria deliberazione, propone l’estinzione dell’azienda e il legale rappresentante, entro i dieci giorni successivi, presenta apposita istanza alla direzione regionale. L’istanza è corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, sottoscritta dal legale rappresentante, completa della ricognizione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

    3. La direzione regionale trasmette l’istanza di cui al comma 2 al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP, i quali possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La direzione regionale si esprime motivatamente sui pareri pervenuti.

    4. Ai sensi dell’articolo 14 della legge, il Presidente della Regione, contestualmente all’avvio del procedimento di estinzione di cui ai commi 1 e 2, procede alla nomina di un commissario incaricato, in particolare, di provvedere alla ricognizione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e di trasmettere la relativa documentazione nei successivi sessanta giorni.

    5. Entro trenta giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 3 e della documentazione di cui al comma 4, la Giunta regionale, su proposta della direzione regionale, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti al personale, dichiara, con propria deliberazione, l’estinzione dell’ASP e, contestualmente, individua, secondo i criteri di cui all’articolo 14, comma 2, della l. r. 2/2019, l’ASP cui trasferire i beni, il personale e i relativi rapporti giuridici pendenti già in capo all’ASP soggetta ad estinzione.

    6. L’estinzione produce effetti dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro trenta giorni da tale data il legale rappresentante dell’ASP effettua la consegna dei beni al destinatario individuato nel provvedimento di estinzione mediante appositi verbali da redigersi con l’intervento, in contraddittorio, del destinatario stesso.

    7. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.

    Art. 16

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

    INDICE

    Art. 1 - Oggetto

    Art. 2 - Disposizioni generali

    Art. 3 - Trasformazione delle IPAB in ASP

    Art. 4 - Fusione delle IPAB

    Art. 5 - Parametri organizzativi ed economico-finanziari e requisiti dimensionali minimi delle istituende ASP

    Art. 6 - Trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro

    Art. 7 - Autonomia delle ASP

    Art. 8 - Modifiche statutarie

    Art. 9 - Rimborso spese, indennità. Compensi e gettoni di presenza dei consiglieri di amministrazione

    Art. 10 Cause di incompatibilità e di inconferibilità o di conflitto di interessi dei componenti del Consiglio di amministrazione

    Art. 11 - Direttore dell’ASP

    Art. 12 - Organo di revisione

    Art. 13 - Estinzione delle IPAB

    Art. 14 - Procedimento di estinzione delle IPAB

    Art. 15 - Liquidazione delle IPAB

    Art. 15 bis – Fusione delle ASP

    Art. 15 ter – Fusione tra IPAB ed ASP

    Art. 15 quater – Estinzione delle ASP

    Art. 15 quinquies – Procedimento di estinzione delle ASP

    Art.  16 - Entrata in vigore

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     


     

    (a) Nel sottotitolo sono state aggiunte le parole " e dalle ASP" dall'art. 1, comma 1, lett. b), del 16 luglio 2021, n.13, pubbl. sul BUR lazio 20 luglio 2021, n.72

    [1] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del r.r. 16 luglio 2021, n. 13, pubbl. sul BUR Lazio 20 luglio 2021, n. 72

    [2] Comma inserito dall'art.27, comma 1, lett. a), del r.r. 9 gennaio 2020 n.5, pubblicato sul BUR Lazio 16 gennaio 2020 n.5

    [3] Comma  inserito dall'art.27, comma 1, lett. a),del r.r. 9 gennaio 2020 n.5, pubblicato sul BUR Lazio 16 gennaio 2020 n.5

    [4] Comma modificato dall'art.27, comma 1, lett. b), del r.r. 9 gennaio 2020 n.5, pubblicato sul BUR Lazio 16 gennaio 2020 n.5

    [5] Comma modificato dall'art.27, comma 1, lett. c), del r.r. 9 gennaio 2020 n.5, pubblicato sul BUR Lazio 16 gennaio 2020 n.5

    [6] Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del 16 luglio 2021, n. 13, pubbl. sul BUR Lazio 20 luglio 2021, n. 72

    [7] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del 16 luglio 2021, n. 13, pubbl. sul BUR Lazio 20 luglio 2021, n. 72

    [8] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del 16 luglio 2021, n. 13, pubbl. sul BUR Lazio 20 luglio 2021, n. 72

    [9] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del 16 luglio 2021, n. 13, pubbl. sul BUR Lazio 20 luglio 2021, n. 72

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Data di aggiornamento/verifica: 27/07/2021

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