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Regolamento regionale 8 Novembre 2019 n. 22

  • BUR 12 Novembre 2019, n.91
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, e all’articolo 4 del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11, relativo al rinnovo dei contratti di affitto dei fondi rustici
  • Art. 1

    (Oggetto)

     

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, in attuazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 61 della legge 22 ottobre 2018, n. 7 e del comma 8 dell’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativi all’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ex Opera nazionale combattenti (ONC) nonché del comma 2, lettera b-bis, dell’articolo 18 della medesima l.r. 12/2016, relativo al rinnovo dei contratti di affitto dei fondi rustici, dispone modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, e successive modifiche, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, e all’articolo 4 del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11, e successive modifiche, relativo al rinnovo dei contratti di affitto dei fondi rustici.

     

     

    Art. 2

    (Modifiche al r.r. 5/2012)

     

    1. Al r.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla rubrica dell’articolo 9 bis, la parola: “concernente” è sostituita dalle seguenti: “e dall’articolo 61, commi 3 e 4, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, concernenti”;

    b) al comma 3 dell’art. 9 bis le parole: “e quelli di cui all’articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2016, relativo al patrimonio immobiliare della ex Opera nazionale combattenti (ONC)” sono soppresse;

    c) dopo il comma 11 dell’articolo 9 bis è inserito il seguente:

    “11-bis. In caso di esercizio del diritto di opzione di cui al comma 2 dell’articolo 9 ter, il prezzo di vendita degli immobili è calcolato, ai sensi dell’art. 61 comma 4 della l.r. 7/2018, in misura pari al 50 per cento del valore venale determinato ai sensi del comma 11, esclusa la rivalutazione per interessi, dedotto degli acconti sul prezzo di vendita di cui risulta comprovato il pagamento, rivalutati dalla data dell’ultimo pagamento effettuato alla data di accettazione della proposta di vendita. La comprova del pagamento è data dalle ricevute dei pagamenti effettuati, ovvero per mezzo di altri documenti o attestazioni, indicanti il prezzo pagato, idonei a comprovare l’avvenuto pagamento. Sono considerate idonee le attestazioni rilasciate da enti e amministrazioni pubbliche, sulla base di dati e informazioni in loro possesso al momento del rilascio dell’attestazione, purché da esse sia desumibile l’importo già corrisposto al momento del rilascio. Il valore venale dei fondi agricoli è determinato con riferimento ai Valori agricoli medi (VAM) delle colture come distinte in catasto terreni, pubblicati dall’Agenzia delle entrate per la Regione agraria di riferimento, ovvero alla banca dati dei valori fondiari (BDVF) pubblicati dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), per zona altimetrica e coltura di riferimento.”;

    d) al comma 12 dell’art. 9 bis le parole: “il giorno precedente la stipula del contratto” sono soppresse;

     

    e) dopo l’articolo 9 bis, è inserito il seguente:

     

    Art. 9 ter

    (Soggetti legittimati all’esercizio del diritto di prelazione e del diritto di opzione dei beni appartenenti alla disciolta Opera Nazionale Combattenti)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2016, è riconosciuto, secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8, il diritto di prelazione all’acquisto degli immobili appartenuti alla disciolta opera nazionale combattenti (O.N.C) a coloro che dimostrino, mediante la produzione di adeguata documentazione, di occupare tali immobili alla data del 31 luglio 2016.
    2. Ai sensi dell’articolo 61, commi 3 e 4, della l.r. 7/2018, è riconosciuto, secondo le modalità di cui all’articolo 9-bis, il diritto di opzione all’acquisto, ovvero il diritto di abitazione, degli immobili appartenuti alla disciolta opera nazionale combattenti (O.N.C), a coloro che occupano tali immobili in virtù di atti di impegno irrevocabile alla vendita, contratti preliminari di compravendita ovvero contratti di compravendita, sottoscritti dalla soppressa ONC e non perfezionati in atti pubblici di compravendita entro la data dell’entrata in vigore della l.r. 7/2018.”;

    f) al comma 1 dell’articolo 13, dopo le parole: “appartenenti al patrimonio” sono inserite le seguenti: “e al demanio”.

     

     

    Art. 3

    (Modifiche all’articolo 4 del r.r. 11/2017)

     

    1. Al comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 11/2017, le parole da: “I fondi rustici” sino a “Regione Lazio)” sono sostituite dalle seguenti: “I fondi rustici di cui alla lettera b-bis del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. n. 12/2016, ivi inclusi quelli pervenuti in proprietà alla Regione ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 10, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 e successive modifiche (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio)” nonché quelli provenienti dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382),”.
    2. Al comma 2 dell’art. 4 del r.r. 11/2017, le parole “non si intendono rinnovati se non previo consenso scritto tra le parti” sono sostituite dalle seguenti: “sono rinnovati previa istanza di coloro i quali occupano o conducono il fondo alle condizioni previste dal presente articolo”.

     

     

     

    Art. 4

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

     

              Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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