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Regolamento regionale 8 Luglio 2020 n. 20

  • BUR 9 Luglio 2020, n.87
  • Testo vigente al:
  • Disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d’uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale

  • Art. 1

    (Oggetto e finalità)

     

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale ed in attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, recante “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, di seguito legge regionale, disciplina:

    a)      i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti all’articolo 11 della legge regionale, per l’iscrizione degli istituti culturali nell’albo degli istituti culturali regionali, d’ora in avanti albo regionale, nonché i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione dal medesimo albo;

    b)      i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti agli articoli 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 e 27 della legge regionale, per l’inserimento dei servizi culturali, degli istituti similari e dei sistemi, rispettivamente nell’organizzazione regionale bibliotecaria (O.B.R.), nell’organizzazione museale regionale (O.M.R.) o nell’organizzazione archivistica regionale (O.A.R.);

    c)      le caratteristiche ideografiche, nonché i criteri e le modalità di uso e di revoca, del logo identificativo degli ecomusei regionali di cui all’articolo 22, comma 4, della legge regionale;

    d)      le modalità per l’individuazione di ulteriori loghi identificativi degli istituti culturali iscritti nell’albo regionale, dei servizi culturali regionali e istituti similari inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali, nonché i criteri e le modalità di uso e di revoca.

    2. Al fine di favorirne l’adozione da parte dei rispettivi servizi culturali, come previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento, sono inoltre approvati (Allegato 14) gli schemi di regolamento di organizzazione per biblioteche, musei e archivi storici di ente locale, e gli schemi di carta dei servizi per biblioteche, musei e archivi storici.

     

     

    Art. 2

    (Modalità per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali e aggiornamento dei dati)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di cultura, d’ora in avanti direzione cultura, l’albo regionale degli istituti culturali, al quale possono iscriversi gli istituti culturali, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale, per poter accedere alle misure di sostegno regionale indicate all’articolo 10 della medesima legge regionale.

    2. L’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, di seguito albo regionale, è disposta con atto del direttore della direzione cultura, su istanza degli istituti culturali interessati presentata ai sensi del comma 3, previa verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale e dei requisiti ulteriori, entrambi indicati nell’Allegato 1 al presente regolamento.

    3. Gli istituti culturali, in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 1, possono presentare domanda di iscrizione all’albo regionale dal 15 novembre al 31 gennaio dell’anno successivo. Ove il termine finale cada in un sabato o in un giorno festivo lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo.

    4. Gli istituti culturali iscritti nell’albo regionale presentano annualmente, a partire dall’anno successivo a quello dell’iscrizione, nel medesimo periodo indicato al comma 3, una dichiarazione sostitutiva attestante la conferma del possesso dei requisiti necessari all’iscrizione e l’eventuale aggiornamento dei dati già forniti in sede d’iscrizione.

    5. In caso di mancata conferma annuale da parte dell’istituto culturale iscritto, la direzione competente avvia il procedimento di cancellazione, concedendo apposito termine perentorio, non superiore a 15 giorni, per sanare l’inadempimento, decorso il quale è disposta la cancellazione ai sensi dell’articolo 3.

    6. Le richieste di iscrizione, le conferme annuali e gli eventuali aggiornamenti dei dati indicati ai commi 3 e 4, devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica appositamente costituita, visualizzata ed accessibile e nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione Lazio, utilizzando i modelli approvati con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, pubblicati nel medesimo sito.

    7. La direzione cultura provvede, mediante la struttura competente in materia di servizi culturali, a verificare le domande d’iscrizione, le conferme annuali e gli eventuali aggiornamenti dei dati di cui ai commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Ove necessario, il responsabile del procedimento richiede le integrazioni documentali o chiarimenti per la verifica del possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.

    8. Con la trasmissione della richiesta di integrazione o chiarimento, che sospende il termine per la conclusione del procedimento di sessanta giorni, è concesso all’interessato apposito termine per l’adempimento della richiesta, non superiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale la domanda, o la conferma annuale, sono respinte ai sensi del comma 9, lettera b).

    9. Con determinazione del direttore della direzione competente in materia di cultura, previa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’articolo 10 bis della legge 241/1990 nei casi indicati alla lettera b) del presente comma, sono approvate le risultanze dell’istruttoria compiuta, con indicazione:

    a) delle domande formalmente inammissibili perché presentate oltre il termine previsto o con modalità diverse da quella richiesta ai sensi del comma 6, o da soggetti diversi dagli istituti culturali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale;

    b) delle domande respinte, presentate da istituti culturali non iscrivibili o soggetti a cancellazione ai sensi dell’articolo 3, per mancanza o perdita dei requisiti previsti dall’Αllegato 1 del presente regolamento o per mancata integrazione o chiarimento entro il termine assegnato ai sensi del comma 8;

     c) delle domande accolte e dei relativi istituti culturali iscritti all’albo regionale.

    10. La determinazione indicata al comma 9 e l’albo regionale con i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione.

    11. Qualsiasi comunicazione inerente alla procedura d’iscrizione o di cancellazione dall’albo regionale è trasmessa dalla direzione competente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall’interessato nei moduli utilizzati per la presentazione della domanda di iscrizione. Pertanto, è onere di ogni interessato garantirne la piena funzionalità e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa al suddetto indirizzo PEC.

     

     

    Art. 3

    (Cancellazione dall’albo regionale e connessi provvedimenti di decadenza e revoca)

     

    1. La perdita, successivamente all’iscrizione, anche di uno solo dei requisiti individuati nell’Allegato 1 al presente regolamento, o la mancata comunicazione della conferma annuale d’iscrizione all’albo, ove non sanati entro il termine assegnato dalla direzione competente, comportano la cancellazione dall’albo regionale e la decadenza dalle misure di sostegno eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, in relazione a spese sostenute dal beneficiario dopo la perdita del requisito.

    2. La cancellazione dall’albo regionale è disposta, inoltre, nei seguenti casi:

    a) non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’istituto culturale al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione o di conferma nell’albo regionale, in relazione al possesso dei requisiti previsti, accertata dalla direzione competente anche mediante acquisizione di dati o informazioni da enti o soggetti terzi, o sopralluoghi svolti d’ufficio, comportante la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, ottenute dal beneficiario dopo l’iscrizione all’albo regionale, ferme restando le eventuali responsabilità del soggetto dichiarante, anche di natura penale, previste dalle disposizioni vigenti in materia;

    b) gravi violazioni nella realizzazione o nella rendicontazione dei progetti ammessi a sostegno regionale.

    3. La cancellazione è disposta, inoltre, a seguito di espressa richiesta formulata dall’istituto culturale interessato secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 6.

    4. La cancellazione dall’albo regionale ai sensi dei commi 1 e 2 comporta l’impossibilità di richiedere una nuova iscrizione finché non siano passati tre anni dalla cancellazione stessa. Nel caso in cui alla cancellazione consegua anche l’obbligo di restituzione di misure di sostegno già percepite, il termine indicato nel precedente periodo decorre dal momento della loro effettiva restituzione.

    5. La cancellazione, salvo il caso di richiesta di cancellazione volontaria ai sensi del comma 3, è sempre disposta previo contraddittorio con l’istituto interessato.

    6. La cancellazione non estingue l’efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d’uso eventualmente fissati, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge regionale, sui beni oggetto dell’investimento sostenuto dalla Regione.

     

     

     

     

    Art. 4

    (Requisiti e criteri per l’inserimento dei servizi culturali regionali e degli istituti similari nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R.)

     

    1. I servizi culturali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale, in forma singola o associata in sistemi, ad eccezione degli istituti culturali e dei servizi culturali statali indicati al comma 2, per poter accedere alle misure di sostegno indicate nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale degli interventi, devono essere inseriti nelle rispettive O.B.R., O.M.R. od O.A.R di cui agli articoli 14, 17 e 24 della medesima legge regionale.

    2. L’inserimento è escluso per i servizi culturali, inclusi gli istituti similari, statali, salva l’ipotesi di loro adesione a sistemi bibliotecari, museali, archivistici o integrati ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale. L’inserimento è parimenti escluso per gli istituti culturali inseriti nell’albo regionale di cui all’articolo 11 della legge regionale, salva l’ipotesi di loro adesione a sistemi integrati ai sensi dell’articolo 7.

    3. L’inserimento è disposto con determinazione del direttore della direzione cultura, su istanza del soggetto titolare del servizio culturale interessato, o del soggetto capofila nel caso di sistemi culturali, previa verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla legge regionale e di quelli ulteriori individuati negli Allegati da 2 a 12 del presente regolamento,

    4. In coerenza con i livelli uniformi di qualità previsti dal decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale” e con i requisiti individuati nel documento “Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione di Archivi e Biblioteche”, redatto nel 2014 ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, dal gruppo di lavoro composto dai rappresentanti degli enti centrali e territoriali competenti, nonché delle associazioni professionali interessate, gli Allegati da 2 a 12 definiscono:

    a) i requisiti obbligatori, ovvero i requisiti, ivi compresi i requisiti minimi previsti dalla legge regionale per ciascun servizio culturale, che devono essere posseduti da tutti i servizi culturali e istituti similari che presentano istanza;

    b) i requisiti non obbligatori;

    c) le raccomandazioni od obiettivi di miglioramento.

    5. L’eventuale sussistenza dei requisiti non obbligatori o delle raccomandazioni od obiettivi di miglioramento consente l’attribuzione del relativo punteggio ivi indicato, in aggiunta al punteggio acquisito per il possesso dei requisiti obbligatori.

    6. Fermo restando il possesso dei requisiti obbligatori, l’inserimento nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R. è disposto per i soli servizi culturali che raggiungano, sulla base dei punteggi assegnati, la soglia minima di 60 punti rispetto ai 100 complessivamente attribuibili.

    7. Nel caso di singoli servizi culturali che conseguono un punteggio compreso tra 50 e 59,99 si applica anche la valutazione dei fattori correttivi indicati negli Allegati da 2 a 6, che consentono l’attribuzione di un punteggio integrativo fino a 10 punti al ricorrere di particolari circostanze che caratterizzano il servizio culturale. Nel caso di sistemi di servizi culturali di cui agli Allegati da 7 a 12 non trova applicazione la valutazione di fattori correttivi.

    8. L’istanza per l’inserimento nelle rispettive organizzazioni è presentata dai servizi culturali interessati ed istruita secondo le modalità indicate nell’articolo 5.

     9. Per i servizi culturali di titolarità e gestione diretta della Regione, l’inserimento nella relativa organizzazione regionale è disposto d’ufficio dalla direzione competente, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori e del punteggio minimo necessario ai sensi del presente articolo.

     

     

    Art. 5

    (Modalità per l’inserimento nell’O.B.R., nell’O.M.R. e nell’O.A.R e relativo aggiornamento)

     

    1. Gli enti o aziende o soggetti titolari dei servizi culturali indicati al comma 1 dell’articolo 4, o il soggetto capofila nel caso di sistemi, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo articolo, possono presentare domanda di inserimento nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R. dal 15 novembre al 31 gennaio successivo di ogni anno.Ove il termine finale cada in un sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

    2. Gli enti o aziende o soggetti titolari dei servizi culturali, istituti similari o sistemi già inseriti nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R., presentano annualmente, a partire dall’anno successivo a quello dell’iscrizione, nel medesimo periodo indicato al comma 1, una dichiarazione attestante la conferma del possesso dei requisiti necessari all’inserimento e l’eventuale aggiornamento dei dati già forniti in sede d’inserimento.

    3. In caso di mancata conferma annuale la direzione competente avvia il procedimento di esclusione di cui all’articolo 6, concedendo apposito termine, non superiore a 15 giorni per l’adempimento, decorso il quale è disposta l’esclusione.

    4. Le richieste di inserimento e le conferme annuali di cui ai commi 1 e 2, sono presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica appositamente costituita, visualizzata ed accessibile nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione, utilizzando i modelli approvati con determinazione del direttore competente ed ivi pubblicati.

    5. La direzione cultura provvede, mediante la struttura competente in materia di servizi culturali, a verificare le domande, le conferme e gli eventuali aggiornamenti dei dati, di cui ai commi 1 e 2, entro 60 giorni dalla loro presentazione. Ove necessario, il responsabile del procedimento richiede le integrazioni o i chiarimenti per la verifica del possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.

    6. Con la trasmissione della richiesta di integrazione o chiarimento, che sospende il termine per la conclusione del procedimento indicato al comma 5, è concesso all’interessato apposito termine per l’adempimento delle richieste, non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda o la conferma sono respinte.

    7. Con determinazione del direttore competente, previa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’articolo 10 bis della legge 241/1990 nei casi indicati alla lettera b) del presente comma, sono approvate le risultanze dell’istruttoria compiuta, con indicazione:

    a) delle domande formalmente inammissibili perché presentate oltre il termine previsto o con modalità diverse dalla modalità richiesta ai sensi del comma 4, o da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1.

    b) delle domande respinte, presentate da soggetti non aventi diritto all’inserimento o destinatari di provvedimento di esclusione ai sensi dell’articolo 6, per mancanza o perdita dei requisiti obbligatori di cui al comma 4 dell’articolo 4, o per mancato raggiungimento o perdita dei requisiti o raccomandazioni o obiettivi di miglioramento necessari al raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista al comma 6 del medesimo articolo, o per mancata integrazione o chiarimento entro il termine assegnato ai sensi del comma 6;

     c) delle istanze accolte e dei relativi servizi culturali, istituti similari e sistemi inseriti nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R.

    8. La determinazione indicata al comma 6 e l’elenco relativo all’O.B.R., all’O.M.R. e all’O.A.R., con i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione.

    9. Qualsiasi comunicazione inerente all’inserimento o all’esclusione nelle rispettive organizzazioni regionali è trasmessa dalla direzione cultura all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall’interessato nei moduli utilizzati per la presentazione della domanda di iscrizione. Pertanto, è onere di ogni interessato garantirne la piena funzionalità e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire in merito al suddetto indirizzo PEC.

     

     

    Art. 6

    (Esclusione dalle organizzazioni regionali e connessi provvedimenti di decadenza e revoca)

     

    1. La perdita, successivamente all’inserimento nella rispettiva organizzazione regionale, anche di uno solo dei requisiti obbligatori previsti, oppure di uno o più requisiti non obbligatori o raccomandazioni od obiettivi di miglioramento comportanti il venir meno della soglia minima di punteggio indicata al comma 6 dell’articolo 4, ove non sanata entro il termine assegnato dalla direzione competente, comporta l’esclusione dall’organizzazione regionale di appartenenza e la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, in relazione a spese sostenute dal beneficiario dopo la perdita del requisito.

    2. L’esclusione dalle organizzazioni regionali è disposta, inoltre, nei seguenti casi:

    a) non veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione dell’istanza di inserimento ai sensi dell’articolo 5, in relazione al possesso dei requisiti previsti, accertata dalla direzione competente anche mediante acquisizione di dati o informazioni da enti o soggetti terzi, o sopralluoghi svolti d’ufficio, comportante la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, ottenute dal beneficiario dopo l’inserimento nell’organizzazione, ferme restando le eventuali responsabilità del soggetto dichiarante, anche di natura penale, previste dalle disposizioni vigenti in materia;

    b) gravi violazioni nella realizzazione o nella rendicontazione dei progetti ammessi a sostegno regionale.

    3. L’esclusione è disposta anche a seguito di espressa richiesta formulata dall’ente o soggetto titolare del servizio culturale o dall’ente capofila del sistema, oppure in caso di mancata presentazione della conferma annuale ai sensi dell’articolo 5.

    4. L’esclusione dall’O.B.R., dall’O.M.R. o dall’O.A.R., nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, comporta l’impossibilità di richiedere un nuovo inserimento finché non siano passati 3 anni dall’esclusione stessa. Nel caso in cui alla esclusione consegua anche la revoca e la conseguente restituzione di misure di sostegno già percepite, il termine indicato nel precedente periodo comincia a decorrere dal momento della loro effettiva restituzione.

    5. L’esclusione dall’O.B.R., dall’O.M.R. o dall’O.A.R. è sempre disposta previo contraddittorio con il servizio culturale o sistema interessato, salvo il caso di richiesta di esclusione volontaria ai sensi del comma 3.

    6. L’esclusione non estingue l’efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d’uso eventualmente fissati, ai sensi dell’articolo 31, commi 2 e 4 della legge regionale, sui beni oggetto dell’investimento sostenuto dalla Regione o sulle misure di sostegno erogate.

    7. L’esclusione di un servizio culturale facente parte di un sistema inserito in O.B.R., O.M.R. o O.A.R. non comporta l’esclusione del sistema qualora lo stesso sistema provveda, entro il termine di 90 giorni dall’esclusione, ad eliminare il servizio del sistema, trasmettendo alla direzione cultura i documenti necessari a dimostrare l’avvenuto aggiornamento. Entro i successivi 30 giorni la Direzione Cultura provvede a verificare, in capo al sistema aggiornato, la perdurante sussistenza dei requisiti e delle raccomandazioni o obiettivi di miglioramento necessari al raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista ai fini dell’inserimento e mantenimento del sistema nell’organizzazione, adottando gli atti conseguenti.

     

     

    Art. 7

    (Inserimento dei sistemi integrati nell’O.B.R, nell’O.M.R. o nell’O.A.R.)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale, i sistemi integrati di servizi culturali sono costituiti da servizi culturali regionali, inclusi gli istituti similari, di diversa natura, già inseriti individualmente nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R., o da singoli istituti culturali iscritti nell’albo regionale. Ai sistemi integrati possono aderire anche servizi culturali e istituti similari statali, per i quali non è previsto l’inserimento individuale nelle organizzazioni regionali se non previa adesione ai sistemi dei servizi culturali, purché operanti nel medesimo ambito territoriale.

    2. I sistemi integrati di servizi culturali devono essere inseriti nell’organizzazione regionale relativa ai servizi culturali prevalenti all’interno dello stesso sistema per poter accedere, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge regionale, alle forme di sostegno previste nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale degli interventi.

    3. Al fine di cui al comma 2, l’inserimento in O.B.R., O.M.R. od O.A.R. è disposto, su istanza del soggetto capofila del sistema integrato, nel rispetto dei requisiti indicati nell’Allegato 11, all’interno dell’organizzazione regionale collegata ai servizi culturali prevalenti nel sistema integrato, nonché dei criteri e delle modalità indicate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

    4. Ai sistemi integrati si applicano le medesime modalità di inserimento, aggiornamento ed esclusione stabilite per gli altri sistemi dagli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

     

     

    Art. 8

    (Caratteristiche del logo identificativo degli ecomusei regionali

    e definizione di ulteriori loghi identificativi per gli istituti culturali e i servizi culturali regionali)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale, agli ecomusei regionali inseriti nell’O.M.R. è attribuito un logo identificativo le cui caratteristiche ideografiche ed elementi costitutivi sono indicati nell’Allegato 13, il cui utilizzo è consentito esclusivamente attraverso la riproduzione puntuale dei suddetti elementi.

    2. Nel caso di ecomusei già dotati di un proprio logo, il logo identificativo degli ecomusei regionali, di seguito logo regionale, si aggiunge al primo.

    3. L’utilizzo del logo regionale, è obbligatorio in relazione a tutti i prodotti editoriali acquistati o realizzati con il sostegno regionale e ai materiali di promozione, pubblicizzazione e comunicazione relativi ad attività o interventi effettuati mediante l’utilizzo di forme di sostegno regionale o nell’ambito di iniziative promosse o coordinate dalla medesima Regione.

    4. Il logo deve essere utilizzato, in particolare, su:

    a)      prodotti editoriali, audiovisivi, cartacei o informatici;

    b)      materiali di promozione, pubblicizzazione o comunicazione, cartacei o informatici, quali, a titolo esemplificativo, carta intestata, locandine, opuscoli, brochure, gadget;

    c)      sito o pagina web dell’ecomuseo.

    5. Il logo regionale, inoltre:

    a)      deve essere sempre accompagnato dall’intestazione dell’ecomuseo e dall’eventuale logo identificativo già posseduto dallo stesso;

    b)      non deve risultare di grandezza maggiore rispetto al logo e all’intestazione dell’ecomuseo;

    c)      è sufficiente sia indicato una sola volta su ogni supporto, materiale o prodotto.

    6. L’uso del logo regionale deve essere effettuato prestando particolare attenzione affinché:

    a)      non ci siano riferimenti a prodotti o attività che non siano oggetto dell’uso del logo;

    b)      l’uso concomitante di più elementi grafici e di testo, come ad esempio il logo e la dicitura in abbinamento ad altri loghi o diciture dell’ecomuseo, non produca confusione nell’utente, determinando una perdita di efficacia e di riconoscibilità del logo stesso.

    7. Il diritto all’uso del logo regionale è consentito dal momento dell’inserimento dell’ecomuseo nell’O.M.R., sino a quello dell’eventuale avvio del procedimento di esclusione dell’ecomuseo dalla medesima organizzazione regionale.

    8. È sempre vietato l’uso del logo regionale in relazione alle seguenti attività:

    a)      attività che abbiano finalità o scopi commerciali o, anche indirettamente, un fine lucrativo;

    b)      iniziative editoriali di natura commerciale destinate ad essere vendute o distribuite, anche se non direttamente;

    c)      eventi promossi da partiti, sindacati, movimenti politici o da soggetti ad essi riconducibili o da soggetti di natura associativa i cui programmi e le cui manifestazioni si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione o comunque per finalità in contrasto con quelle perseguite dalla Regione, e di ogni evento organizzato a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi;

    d)      corsi, master, seminari e altre iniziative similari che siano chiusi al pubblico o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o la realizzazione di atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura.

    10. Il controllo sulla regolarità dell’uso del logo regionale è svolto dalla direzione cultura, che può:

    a)      richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull’utilizzo del logo;

    b)      eseguire controlli, anche mediante sopralluoghi, per accertare la corretta utilizzazione del logo;

    c)      comunicare agli ecomusei le non conformità ai requisiti del presente regolamento riscontrate ed eventualmente le azioni correttive necessarie che devono essere intraprese;

    d)      inibire, anche temporaneamente, l’uso del logo regionale, ogni qualvolta sussistano giustificate ragioni, in particolar modo collegate alla tutela dell’immagine e reputazione della Regione o alla conformità dell’ambito di utilizzo del logo con le proprie finalità istituzionali.

    11. In caso di grave o reiterata violazione delle disposizioni di uso del logo regionale indicate nel presente articolo la direzione competente dispone la revoca della concessione dell’uso del logo con conseguente divieto di ulteriore utilizzo e di ulteriore distribuzione del materiale eventualmente già prodotto.

    12. La Regione può individuare ulteriori loghi identificativi da concedere in uso agli istituti culturali iscritti all’albo regionale, ai servizi culturali, o ai sistemi inseriti nell’O.B.R., O.M.R. od O.A.R., ai quali si applicano le modalità d’uso, i divieti, i controlli sulla regolarità d’uso e i provvedimenti sanzionatori previsti ai commi da 2 a 11 del presente articolo.

    13. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono indicate le caratteristiche ideografiche, nonché, ove necessari, specifiche modalità, divieti e limiti d’uso per ciascun logo identificativo.

     

     

    Art. 9

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

     

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

     

  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 29/08/2024

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