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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 8 luglio 2020 n. 20 (nota A)

  • BUR 9 Luglio 2020, n.87
  • Testo vigente al:
  • Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 7 agosto 2024 n. 7
  • Disciplina delle modalità e dei requisiti per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, per l’inserimento dei servizi culturali nelle organizzazioni regionali bibliotecaria, museale e archivistica, nonché delle caratteristiche ideografiche, dei criteri e delle modalità d’uso e di revoca del logo identificativo degli ecomusei regionali, in attuazione ed integrazione della legge regionale 15 novembre 2019, n.24, (Disposizioni in materia di servizi culturali e di valorizzazione culturale.

  • Art. 1
    (Oggetto e finalità)

    1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale ed in attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24, recante “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”, di seguito legge regionale, disciplina:
    a) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti all’articolo 11 della legge regionale, per l’iscrizione degli istituti culturali nell’albo degli istituti culturali regionali, d’ora in avanti albo regionale, nonché i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione dal medesimo albo;
    b) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti agli articoli 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 e 27 della legge regionale, per l’inserimento dei servizi culturali, degli istituti similari e dei sistemi, rispettivamente nell’organizzazione regionale bibliotecaria (O.B.R.), nell’organizzazione museale regionale (O.M.R.) o nell’organizzazione archivistica regionale (O.A.R.);
    c) le caratteristiche ideografiche, nonché i criteri e le modalità di uso e di revoca, del logo identificativo degli ecomusei regionali di cui all’articolo 22, comma 4, della legge regionale;
    d) le modalità per l’individuazione di ulteriori loghi identificativi degli istituti culturali iscritti nell’albo regionale, dei servizi culturali regionali e istituti similari inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali, nonché i criteri e le modalità di uso e di revoca.
    2. Al fine di favorirne l’adozione da parte dei rispettivi servizi culturali, come previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento, sono inoltre approvati (Allegato 14) gli schemi di regolamento di organizzazione per biblioteche, musei e archivi storici di ente locale, e gli schemi di carta dei servizi per biblioteche, musei e archivi storici.


    Art. 2
    (Modalità per l’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali e aggiornamento dei dati)

    1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di cultura, d’ora in avanti direzione competente o direzione cultura, (1) l’albo regionale degli istituti culturali, al quale possono iscriversi gli istituti culturali, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale, per poter accedere alle misure di sostegno regionale indicate all’articolo 10 della medesima legge regionale.
    2. L’iscrizione nell’albo regionale degli istituti culturali, di seguito albo regionale, è disposta con atto del direttore della direzione cultura, su istanza degli istituti culturali interessati presentata ai sensi del comma 3, previa verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale e dei requisiti ulteriori, entrambi indicati nell’Allegato 1 al presente regolamento.
    3. Gli istituti culturali, in possesso dei requisiti indicati nell’allegato 1, possono presentare domanda di iscrizione all’albo regionale dal 15 novembre al 15 dicembre di ciascun anno. (2) Ove il termine finale cada in un sabato o in un giorno festivo lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo.
    4. L’iscrizione all’albo regionale ha efficacia fino all’adozione del provvedimento di cancellazione nei casi di cui all’articolo 3, fermo restando l’obbligo di mantenimento dei requisiti di cui al comma 2 e l’onere di comunicare eventuali variazioni ai sensi del successivo periodo. Ogni iscritto ha l’onere di comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla direzione cultura, la perdita o l’eventuale variazione di uno o più dei requisiti o degli altri dati già comunicati all’atto dell’iscrizione. La direzione cultura può procedere d’ufficio, in ogni momento, a richiedere agli istituti culturali iscritti all’albo la conferma e l’eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all’atto dell’iscrizione. La conferma e l’eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all’atto dell’iscrizione sono richiesti, in ogni caso, ai fini della partecipazione ai procedimenti per la concessione delle misure di sostegno di cui all’articolo 10 della legge regionale. (3)
    5. In caso di accertamento della perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione indicati all’Allegato 1, a seguito delle verifiche di cui al comma 4, la direzione cultura avvia d’ufficio il procedimento di cancellazione concedendo apposito termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per integrare il possesso del relativo requisito, decorso il quale è disposta la cancellazione ai sensi dell’articolo 3. Fino all’avvenuta integrazione è comunque esclusa la possibilità di partecipazione a procedimenti per la concessione delle misure di sostegno di cui all’articolo 10 della legge regionale. (4)
    6. Le richieste di iscrizione all’albo regionale sono presentate nel periodo di cui al comma 3, secondo le modalità definite dalla direzione cultura con apposito provvedimento, da adottarsi almeno dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni e pubblicato sul bollettino ufficiale regionale nonché nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione. (5)
    7. La direzione cultura provvede, mediante la struttura competente in materia di servizi culturali, a verificare le domande d’iscrizione ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione. (6)
    8. (7)
    9. Con determinazione del direttore della direzione cultura sono approvate le risultanze dell’istruttoria compiuta, con indicazione delle domande accolte, di quelle respinte e dell’albo aggiornato. (8)
    10. La determinazione indicata al comma 9 e l’albo regionale con i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione.
    11. Qualsiasi comunicazione inerente alla procedura d’iscrizione o di cancellazione dall’albo regionale è trasmessa dalla direzione competente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall’interessato nei moduli utilizzati per la presentazione della domanda di iscrizione. Pertanto, è onere di ogni interessato garantirne la piena funzionalità e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa al suddetto indirizzo PEC.


    Art. 3
    (Cancellazione dall’albo regionale e connessi provvedimenti di decadenza e revoca)

    1. La perdita, successivamente all’iscrizione, anche di uno solo dei requisiti individuati nell’Allegato 1 al presente regolamento, (9) ove non sanata (10) entro il termine assegnato dalla direzione competente, comporta (11) la cancellazione dall’albo regionale e la decadenza dalle misure di sostegno eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, in relazione a spese sostenute dal beneficiario dopo la perdita del requisito.
    2. La cancellazione dall’albo regionale è disposta, inoltre, nei seguenti casi:
    a) non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’istituto culturale al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione nell’albo regionale, o di conferma dei dati e requisiti ai sensi del comma 4 dell’articolo 2, (12) accertata dalla direzione competente anche mediante acquisizione di dati o informazioni da enti o soggetti terzi, o sopralluoghi svolti d’ufficio, comportante la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, ottenute dal beneficiario dopo l’iscrizione all’albo regionale, ferme restando le eventuali responsabilità del soggetto dichiarante, anche di natura penale, previste dalle disposizioni vigenti in materia;
    b) gravi violazioni nella realizzazione o nella rendicontazione dei progetti ammessi a sostegno regionale. In tali ipotesi l’eventuale decadenza dalle misure di sostegno concesse, o la revoca di quelle già erogate, è disposta in conformità alle disposizioni stabilite nell’avviso di riferimento. (13)
    3. La cancellazione è disposta, inoltre, a seguito di espressa richiesta formulata dall’istituto culturale interessato e trasmessa via PEC alla direzione cultura. (14) 
    4. La cancellazione dall’albo regionale ai sensi del comma 2, o ai sensi del comma 1 qualora la perdita del requisito non sia stata tempestivamente comunicata dall’interessato in applicazione di quanto indicato al comma 4 dell’articolo 2, (15) comporta l’impossibilità di richiedere una nuova iscrizione finché non siano passati due anni (16) dalla cancellazione stessa. Nel caso in cui alla cancellazione consegua anche l’obbligo di restituzione di misure di sostegno già percepite, il termine indicato nel precedente periodo decorre dal momento della loro effettiva restituzione.
    5. La cancellazione, salvo il caso di richiesta di cancellazione volontaria ai sensi del comma 3, è sempre disposta previo contraddittorio con l’istituto interessato.
    6. La cancellazione non estingue l’efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d’uso eventualmente fissati, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge regionale, sui beni oggetto dell’investimento sostenuto dalla Regione.


    Art. 4
    (Requisiti e criteri per l’inserimento dei servizi culturali regionali e degli istituti similari nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R.)

    1. I servizi culturali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale, in forma singola o associata in sistemi, ad eccezione degli istituti culturali e dei servizi culturali statali indicati al comma 2, per poter accedere alle misure di sostegno indicate nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale degli interventi, devono essere inseriti nelle rispettive O.B.R., O.M.R. od O.A.R di cui agli articoli 14, 17 e 24 della medesima legge regionale.
    2. L’inserimento è escluso per i servizi culturali, inclusi gli istituti similari, statali, salva l’ipotesi di loro adesione a sistemi bibliotecari, museali, archivistici o integrati ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale. L’inserimento è parimenti escluso per gli istituti culturali inseriti nell’albo regionale di cui all’articolo 11 della legge regionale, salva l’ipotesi di loro adesione a sistemi integrati ai sensi dell’articolo 7.
    3. L’inserimento è disposto con determinazione del direttore della direzione cultura, su istanza del soggetto titolare del servizio culturale interessato, o del soggetto capofila nel caso di sistemi culturali, previa verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti dalla legge regionale e di quelli ulteriori individuati negli Allegati da 2 a 12 del presente regolamento,
    4. In coerenza con i livelli uniformi di qualità previsti dal decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale” e con i requisiti individuati nel documento “Livelli uniformi di qualità per la valorizzazione di Archivi e Biblioteche”, redatto nel 2014 ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, dal gruppo di lavoro composto dai rappresentanti degli enti centrali e territoriali competenti, nonché delle associazioni professionali interessate, gli Allegati da 2 a 12 definiscono:
    a) i requisiti obbligatori, ovvero i requisiti, ivi compresi i requisiti minimi previsti dalla legge regionale per ciascun servizio culturale, che devono essere posseduti da tutti i servizi culturali e istituti similari che presentano istanza;
    b) i requisiti non obbligatori;
    c) le raccomandazioni od obiettivi di miglioramento.
    5. L’eventuale sussistenza dei requisiti non obbligatori o delle raccomandazioni od obiettivi di miglioramento consente l’attribuzione del relativo punteggio ivi indicato, in aggiunta al punteggio acquisito per il possesso dei requisiti obbligatori.
    6. Fermo restando il possesso dei requisiti obbligatori, l’inserimento nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R. è disposto per i soli servizi culturali che raggiungano, sulla base dei punteggi assegnati, la soglia minima di 60 punti rispetto ai 100 complessivamente attribuibili.
    7. Nel caso di singoli servizi culturali che conseguono un punteggio compreso tra 50 e 59,99 si applica anche la valutazione dei fattori correttivi indicati negli Allegati da 2 a 6, che consentono l’attribuzione di un punteggio integrativo fino a 10 punti al ricorrere di particolari circostanze che caratterizzano il servizio culturale. Nel caso di sistemi di servizi culturali di cui agli Allegati da 7 a 12 non trova applicazione la valutazione di fattori correttivi.
    8. L’istanza per l’inserimento nelle rispettive organizzazioni è presentata dai servizi culturali interessati ed istruita secondo le modalità indicate nell’articolo 5.
    9. Per i servizi culturali di titolarità e gestione diretta della Regione, l’inserimento nella relativa organizzazione regionale è disposto d’ufficio dalla direzione competente, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori e del punteggio minimo necessario ai sensi del presente articolo.


    Art. 5
    (Modalità per l’inserimento nell’O.B.R., nell’O.M.R. e nell’O.A.R e relativo aggiornamento)

    1. Gli enti o aziende o soggetti titolari dei servizi culturali indicati al comma 1 dell’articolo 4, o il soggetto capofila nel caso di sistemi, in possesso dei requisiti indicati nel medesimo articolo, possono presentare domanda di inserimento nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R. dal 15 novembre al 15 dicembre di ogni anno. (17) Ove il termine finale cada in un sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
    2. L’inserimento di cui al comma 1 ha efficacia fino all’adozione del provvedimento di esclusione ai sensi dell’articolo 6. Ogni iscritto ha l’onere di comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica certificata (PEC) alla direzione cultura, la perdita o l’eventuale variazione di uno o più dei requisiti, raccomandazioni o obiettivi di miglioramento, o delle circostanze che hanno consentito l’applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi, nonché degli altri dati già comunicati all’atto dell’inserimento. La direzione cultura può procedere d’ufficio, in ogni momento, a richiedere ai servizi culturali inseriti nelle organizzazioni regionali la conferma e l’eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all’atto dell’inserimento. La conferma e l’eventuale aggiornamento dei dati e dei requisiti già comunicati all’atto dell’inserimento sono richiesti, in ogni caso, ai fini della partecipazione ai procedimenti per la concessione di contributi o altre misure di sostegno previsti negli strumenti di programmazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale. (18)
    3. La direzione cultura avvia d’ufficio il procedimento di esclusione previsto all’articolo 6 in caso di:
    a) perdita dei requisiti obbligatori; 
    b) perdita dei requisiti non obbligatori, delle raccomandazioni o degli obiettivi di miglioramento, utilizzati ai fini del raggiungimento della soglia di inserimento ai sensi dell’articolo 4, comma 6; 
    c) venir meno delle circostanze che hanno consentito l’applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi nei casi previsti all’articolo 4, comma 7. (19)
    3 bis. Con l’avvio del procedimento di esclusione la direzione competente concede apposito termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per integrare il requisito, la raccomandazione o l’obiettivo di miglioramento, o la circostanza per l’applicazione del punteggio integrativo derivante dal fattore correttivo, decorso il quale è disposta l’esclusione. Fino all’avvenuta integrazione non è consentita la partecipazione a procedimenti di concessione di contributi o altre misure di sostegno previsti dagli atti di programmazione regionale di cui al Capo III del Titolo I della legge regionale. (20)
    4. Le richieste di inserimento sono presentate annualmente nel periodo di cui al comma 1, secondo le modalità definite dalla direzione cultura con apposito provvedimento, da adottarsi almeno dieci giorni prima della data di apertura delle iscrizioni e pubblicato sul bollettino ufficiale regionale nonché nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione. (21)
    5. La direzione cultura provvede, mediante la struttura competente in materia di servizi culturali, a verificare le domande d’inserimento nelle rispettive organizzazioni ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. (22)
    6. (23)
    7. Con determinazione del direttore cultura sono approvate le risultanze dell’istruttoria compiuta, con indicazione delle domande accolte, di quelle respinte e delle organizzazioni regionali aggiornate. (24) 
    8. La determinazione indicata al comma 7 (25) e l’elenco relativo all’O.B.R., all’O.M.R. e all’O.A.R., con i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella sezione “cultura” del sito istituzionale della Regione.
    9. Qualsiasi comunicazione inerente all’inserimento o all’esclusione nelle rispettive organizzazioni regionali è trasmessa dalla direzione cultura all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall’interessato nei moduli utilizzati per la presentazione della domanda di iscrizione. Pertanto, è onere di ogni interessato garantirne la piena funzionalità e comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire in merito al suddetto indirizzo PEC.


    Art. 6
    (Esclusione dalle organizzazioni regionali e connessi provvedimenti di decadenza e revoca)

    1. La perdita, successivamente all’inserimento nella rispettiva organizzazione regionale, anche di uno solo dei requisiti obbligatori previsti, oppure di uno o più requisiti non obbligatori o raccomandazioni od obiettivi di miglioramento, o di una delle circostanze che hanno consentito l’applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi,(26) comportanti il venir meno della soglia minima di punteggio indicata al comma 6 dell’articolo 4, ove non sanata entro il termine assegnato dalla direzione competente, comporta l’esclusione dall’organizzazione regionale di appartenenza e la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, in relazione a spese sostenute dal beneficiario dopo la perdita del requisito.
    2. L’esclusione dalle organizzazioni regionali è disposta, inoltre, nei seguenti casi:
    a) non veridicità delle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione dell’istanza di inserimento ai sensi dell’articolo 5, o di conferma e aggiornamento dei dati e requisiti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in relazione ai requisiti, alle raccomandazioni o agli obiettivi di miglioramento previsti, o alle circostanze che hanno consentito l’applicazione dei punteggi integrativi derivanti dai fattori correttivi, accertata dalla direzione cultura anche mediante acquisizione di dati o informazioni da enti o soggetti terzi, o sopralluoghi svolti d’ufficio. L’esclusione comporta la decadenza dalle misure di sostegno regionale eventualmente già concesse, o la revoca di quelle già erogate, ottenute dal beneficiario dopo l’inserimento nell’organizzazione, ferme restando le eventuali responsabilità del soggetto dichiarante, anche di natura penale, previste dalle disposizioni vigenti in materia;(27)
    b) gravi violazioni nella realizzazione o nella rendicontazione dei progetti ammessi a sostegno regionale. In tale ipotesi l’eventuale decadenza dalle misure di sostegno concesse, o la revoca di quelle già erogate, è disposta in conformità alle disposizioni stabilite nell’avviso pubblico di riferimento. (28) 
    3. L’esclusione è disposta anche a seguito di espressa richiesta formulata dall’ente o soggetto titolare del servizio culturale o dall’ente capofila del sistema, trasmesse tramite PEC alla direzione cultura. (29)
    4. L’esclusione dall’O.B.R., dall’O.M.R. o dall’O.A.R., nelle ipotesi previste, dal comma 2, o del comma 1 qualora la perdita del requisito non sia stata tempestivamente comunicata dall’interessato in applicazione di quanto indicato al comma 2 dell’articolo 5, (30) comporta l’impossibilità di richiedere un nuovo inserimento finché non siano passati 2 anni (31) dall’esclusione stessa. Nel caso in cui alla esclusione consegua anche la revoca e la conseguente restituzione di misure di sostegno già percepite, il termine indicato nel precedente periodo comincia a decorrere dal momento della loro effettiva restituzione.
    5. L’esclusione dall’O.B.R., dall’O.M.R. o dall’O.A.R. è sempre disposta previo contraddittorio con il servizio culturale o sistema interessato, salvo il caso di richiesta di esclusione volontaria ai sensi del comma 3.
    6. L’esclusione non estingue l’efficacia degli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d’uso eventualmente fissati, ai sensi dell’articolo 31, commi 2 e 4 della legge regionale, sui beni oggetto dell’investimento sostenuto dalla Regione o sulle misure di sostegno erogate.
    7. La fuoriuscita o l’esclusione  dall’O.B.R., O.M.R. o O.A.R., di un servizio culturale facente parte di un sistema inserito in una delle suddette organizzazioni regionali, non comporta l’esclusione del sistema dall’organizzazione qualora la direzione cultura verifichi il mantenimento dei requisiti e delle raccomandazioni o degli obiettivi di miglioramento e fattori correttivi necessari al raggiungimento della soglia minima di punteggio prevista ai fini dell’inserimento e mantenimento del sistema nell’organizzazione. In tal caso la fuoriuscita o l’esclusione del singolo servizio comporta la mancata considerazione del servizio nel sistema ai fini dell’inserimento nelle organizzazioni regionali e della partecipazione ai procedimenti di concessione dei benefici avviati ai sensi del Capo III del Titolo II della legge regionale. (32)


    Art. 7
    (Inserimento dei sistemi integrati nell’O.B.R, nell’O.M.R. o nell’O.A.R.)

    1. Ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale, i sistemi integrati di servizi culturali sono costituiti da servizi culturali regionali, inclusi gli istituti similari, di diversa natura, già inseriti individualmente nell’O.B.R., nell’O.M.R. o nell’O.A.R., o da singoli istituti culturali iscritti nell’albo regionale. Ai sistemi integrati possono aderire anche servizi culturali e istituti similari statali, per i quali non è previsto l’inserimento individuale nelle organizzazioni regionali se non previa adesione ai sistemi dei servizi culturali, purché operanti nel medesimo ambito territoriale.
    2. I sistemi integrati di servizi culturali devono essere inseriti nell’organizzazione regionale relativa ai servizi culturali prevalenti all’interno dello stesso sistema per poter accedere, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della legge regionale, alle forme di sostegno previste nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale degli interventi.
    3. Al fine di cui al comma 2, l’inserimento in O.B.R., O.M.R. od O.A.R. è disposto, su istanza del soggetto capofila del sistema integrato, nel rispetto dei requisiti indicati nell’Allegato 11, all’interno dell’organizzazione regionale collegata ai servizi culturali prevalenti nel sistema integrato, nonché dei criteri e delle modalità indicate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
    4. Ai sistemi integrati si applicano le medesime modalità di inserimento, aggiornamento ed esclusione stabilite per gli altri sistemi dagli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.


    Art. 8
    (Caratteristiche del logo identificativo degli ecomusei regionali e definizione di ulteriori loghi identificativi per gli istituti culturali e i servizi culturali regionali)

    1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale, agli ecomusei regionali inseriti nell’O.M.R. è attribuito un logo identificativo le cui caratteristiche ideografiche ed elementi costitutivi sono indicati nell’Allegato 13, il cui utilizzo è consentito esclusivamente attraverso la riproduzione puntuale dei suddetti elementi.
    2. Nel caso di ecomusei già dotati di un proprio logo, il logo identificativo degli ecomusei regionali, di seguito logo regionale, si aggiunge al primo.
    3. L’utilizzo del logo regionale, è obbligatorio in relazione a tutti i prodotti editoriali acquistati o realizzati con il sostegno regionale e ai materiali di promozione, pubblicizzazione e comunicazione relativi ad attività o interventi effettuati mediante l’utilizzo di forme di sostegno regionale o nell’ambito di iniziative promosse o coordinate dalla medesima Regione.
    4. Il logo deve essere utilizzato, in particolare, su:
    a) prodotti editoriali, audiovisivi, cartacei o informatici;
    b) materiali di promozione, pubblicizzazione o comunicazione, cartacei o informatici, quali, a titolo esemplificativo, carta intestata, locandine, opuscoli, brochure, gadget;
    c) sito o pagina web dell’ecomuseo.
    5. Il logo regionale, inoltre:
    a) deve essere sempre accompagnato dall’intestazione dell’ecomuseo e dall’eventuale logo identificativo già posseduto dallo stesso;
    b) non deve risultare di grandezza maggiore rispetto al logo e all’intestazione dell’ecomuseo;
    c) è sufficiente sia indicato una sola volta su ogni supporto, materiale o prodotto.
    6. L’uso del logo regionale deve essere effettuato prestando particolare attenzione affinché:
    a) non ci siano riferimenti a prodotti o attività che non siano oggetto dell’uso del logo;
    b) l’uso concomitante di più elementi grafici e di testo, come ad esempio il logo e la dicitura in abbinamento ad altri loghi o diciture dell’ecomuseo, non produca confusione nell’utente, determinando una perdita di efficacia e di riconoscibilità del logo stesso.
    7. Il diritto all’uso del logo regionale è consentito dal momento dell’inserimento dell’ecomuseo nell’O.M.R., sino a quello dell’eventuale avvio del procedimento di esclusione dell’ecomuseo dalla medesima organizzazione regionale.
    8. È sempre vietato l’uso del logo regionale in relazione alle seguenti attività:
    a) attività che abbiano finalità o scopi commerciali o, anche indirettamente, un fine lucrativo;
    b) iniziative editoriali di natura commerciale destinate ad essere vendute o distribuite, anche se non direttamente;
    c) eventi promossi da partiti, sindacati, movimenti politici o da soggetti ad essi riconducibili o da soggetti di natura associativa i cui programmi e le cui manifestazioni si caratterizzano per una qualche forma di discriminazione o comunque per finalità in contrasto con quelle perseguite dalla Regione, e di ogni evento organizzato a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi;
    d) corsi, master, seminari e altre iniziative similari che siano chiusi al pubblico o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o la realizzazione di atti di auto-organizzazione, ovvero il finanziamento della propria struttura.
    10. Il controllo sulla regolarità dell’uso del logo regionale è svolto dalla direzione cultura, che può:
    a) richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull’utilizzo del logo;
    b) eseguire controlli, anche mediante sopralluoghi, per accertare la corretta utilizzazione del logo;
    c) comunicare agli ecomusei le non conformità ai requisiti del presente regolamento riscontrate ed eventualmente le azioni correttive necessarie che devono essere intraprese;
    d) inibire, anche temporaneamente, l’uso del logo regionale, ogni qualvolta sussistano giustificate ragioni, in particolar modo collegate alla tutela dell’immagine e reputazione della Regione o alla conformità dell’ambito di utilizzo del logo con le proprie finalità istituzionali.
    11. In caso di grave o reiterata violazione delle disposizioni di uso del logo regionale indicate nel presente articolo la direzione competente dispone la revoca della concessione dell’uso del logo con conseguente divieto di ulteriore utilizzo e di ulteriore distribuzione del materiale eventualmente già prodotto.
    12. La Regione può individuare ulteriori loghi identificativi da concedere in uso agli istituti culturali iscritti all’albo regionale, ai servizi culturali, o ai sistemi inseriti nell’O.B.R., O.M.R. od O.A.R., ai quali si applicano le modalità d’uso, i divieti, i controlli sulla regolarità d’uso e i provvedimenti sanzionatori previsti ai commi da 2 a 11 del presente articolo.
    13. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono indicate le caratteristiche ideografiche, nonché, ove necessari, specifiche modalità, divieti e limiti d’uso per ciascun logo identificativo.


    Art. 9
    (Entrata in vigore) (33)

    1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     


    Note:
    (NOTA A) Il regolamento regionale 8 luglio 2020 n. 20 è stato abrogato dall’ art. 10, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 7 agosto 2024, n. 7, pubblicato sul BUR Lazio 8 agosto 2024 n. 64, a decorrere dal 9 agosto 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1 del medesimo regolamento).
    (1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (2) Data modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92 
    (3) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (4) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (5) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (6) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera f), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (7) Comma soppresso dall’articolo 1, comma 1, lettera g), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (8) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera h), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (9) Parole soppresse dall’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1 del del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (10) Parola modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2 del del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (11) Parola modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3 del del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (12) Lettera così modificata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1 del del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (13) Periodo aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2 del del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (14) Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (15) Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, del del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (16) Il numero degli anni da tre a due è stato modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2, del del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (17) Data modificata dall’art. 3, comma 1, lettera a), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (18) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (19) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera c), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (20) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (21) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera e), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (22) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera f), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (23) Comma soppresso dall’art. 3, comma 1, lettera g), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (24) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera h), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (25) Comma qui modificato dall’art. 3, comma 1, lettera i), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (26) Inciso inserito dall’art. 4, comma 1, lettera a), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (27) Lettera sostituita dall’art. 4, comma 1, lettera b), numero 1, del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (28) Il secondo periodo è stato aggiunto    dall’art. 4, comma 1, lettera b), numero 2, del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (29) Ultimo inciso sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera c), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (30) Parole sostituite dall’art. 4, comma 1, lettera d), numero 1, del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (31) Numero degli anni sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera d), numero 2, del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (32) Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lettera e), del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92
    (33) L’art. 6 del r.r. 3 novembre 2022, n.16, pubblicato sul BUR Lazio 8 novembre 2022 n. 92, ha previsto disposizioni transitorie che si riportano qui, di seguito, per utile consultazione  


    Art. 6
    (Disposizioni transitorie)

    1. Resta ferma la validità delle iscrizioni all’Albo degli istituti culturali e degli inserimenti dei servizi culturali, inclusi i sistemi, nelle organizzazioni bibliotecaria, museale e archivistica regionale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli istituti e i servizi culturali di cui al precedente periodo provvedono all’aggiornamento dei dati ai sensi degli articoli 2 e 5 del r.r. 20/2020 come modificato dal presente regolamento. 
    2. In fase di prima applicazione del presente regolamento i termini di apertura e chiusura della presentazione delle domande per le nuove iscrizioni e i nuovi inserimenti sono stabiliti nei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 6, e di cui all’articolo 5, comma 4, del r.r. 20/2020 come modificato dal presente regolamento, in deroga ai termini rispettivamente indicati nei commi 3 e 1 dei medesimi articoli." 

  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 29/08/2024

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