Regolamento regionale 8 Luglio 2019 n. 14
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BUR 9 Luglio 2019, n.55
- Testo vigente al:
- Criteri e modalità per l’assegnazione ai comuni dei proventi derivanti dagli oneri concessori relativi al demanio lacuale in attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 2ter), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 e successive modifiche
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Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 2ter), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione ai comuni dei proventi derivanti dagli oneri concessori relativi al demanio lacuale.
Art. 2
(Criteri e modalità per l’assegnazione ai comuni dei proventi derivanti dagli oneri concessori relativi al demanio lacuale)
1. Una quota pari al venti per cento dei proventi derivanti dai canoni delle concessioni del demanio lacuale di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 2ter) della l.r. 53/1998, calcolati secondo le modalità previste dal regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi), è assegnata ai Comuni competenti per territorio, al fine di realizzare interventi diretti alla tutela e alla valorizzazione del demanio lacuale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate ai comuni entro il 31 dicembre di ogni anno, previa presentazione, a decorrere dall’anno 2020, della rendicontazione degli interventi realizzati ai sensi del comma 1 nell’anno precedente.
3. La Regione, in conformità alle linee guida adottate in attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 2bis) della l.r.53/1998 e successive modifiche, stipula apposite convenzioni con i comuni interessati per la disciplina della gestione delle infrastrutture insistenti nelle aree portuali lacuali.
4. Le risorse di cui al comma 1 non includono le spese istruttorie di cui all’articolo 22 del r.r.10/2014.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021