Regolamento regionale 8 Luglio 2019 n. 13
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BUR 9 Luglio 2019, n.55
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
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Art.1
(Modifiche all’articolo 104 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche)
- All’articolo 104 bis del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 1”;
b) Il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. I contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 1:
a) non sono dovuti:
1) nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità ad interventi edilizi di nuova costruzione eseguiti dai soci delle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n.10 (Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) e successive modifiche e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 22 della l. r. 12/2011 e successive modifiche;
2) nel caso di attività finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi degli articoli 78, 79 e 80 del DPR 380/2001 e successive modifiche;
b) sono dovuti in misura ridotta del 50% nel caso di interventi di adeguamento sismico nelle zone ad alta sismicità (zona 1) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera c bis) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) come modificato dall’articolo 10, comma 1 della legge regionale 18 dicembre 2018, n.12 (Disposizioni in materia di prevenzione riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi.)”.
2. L’Allegato V bis del r.r. 1/2002 è sostituito dall’Allegato V bis in allegato al presente regolamento.
Art.2
(Entrata in vigore)
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021