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Regolamento regionale 8 Luglio 2019 n. 13

  • BUR 9 Luglio 2019, n.55
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
  •  

    Art.1

    (Modifiche all’articolo 104 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche)

     

    1. All’articolo 104 bis del r.r. 1/2002 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

    a)      al comma 1 le parole: “articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 1”;

    b) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

                “8. I contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 1:

    a)      non sono dovuti:

    1)      nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità ad interventi edilizi di nuova costruzione eseguiti dai soci delle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n.10 (Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) e successive modifiche  e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 22 della l. r. 12/2011 e successive modifiche;

    2)      nel caso di attività finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi degli articoli 78, 79 e 80 del DPR 380/2001 e successive modifiche;

    b)      sono dovuti in misura ridotta del 50% nel caso di interventi di adeguamento sismico nelle zone ad alta sismicità (zona 1) ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera c bis) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) come modificato dall’articolo 10, comma 1 della legge regionale 18 dicembre 2018, n.12 (Disposizioni in materia di prevenzione riduzione del rischio sismico. Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi.)”.

          2. L’Allegato V bis del r.r. 1/2002 è sostituito dall’Allegato V bis in allegato al presente regolamento.


    Art.2

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

                      Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.    

     

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