Regolamento regionale 8 giugno 1978, n. 2
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BUR 10 luglio 1978, n. 19.
- Testo vigente al:
- Integrazione ai regolamenti regionali 28 agosto 1976, n. 2 e 10 ottobre 1977, n. 2, recanti norme per la stipula delle convenzioni con cliniche universitarie, istituti ed enti che esercitano assistenza ospedaliera ex art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e case di cura private.
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Art. 1
Dopo il primo comma dell’art.1 del regolamento regionale 28 agosto 1976 n. 2 è aggiunto il seguente comma:
“ La Regione può altresì stipulare convenzioni con le case di cura private psichiatriche, o che richiedono la trasformazione in centri di assistenza e risocializzazione”.
Art. 2
Dopo il primo comma dell’art.3 del regolamento regionale 28 agosto 1976, n. 2 e l’art. 2 del regolamento regionale 10 ottobre 1977 n. 2, è aggiunto il seguente comma:
“E’ approvato e fa parte integrante del presente regolamento l’allegato schema di convenzione tra la Regione Lazio e le case di cura private o dipendenti da istituti o enti di cui alle leggi 12 febbraio 1968 n. 132 (art.1, penultimo comma) e 26 novembre 1973, n. 817, che esercitino attività di ricovero per pazienti psichiatrici o che richiedano la trasformazione in centri di assistenza o risocializzazione”
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021