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Regolamento regionale 8 Gennaio 2020 n. 4

  • BUR 9 Gennaio 2020, n. 3
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al Regolamento regionale 16 maggio 2019, n. 7 “Regolamento per la disciplina delle modalità per il rilascio della licenza di pesca professionale delle modalità per il rilascio del tesserino segna catture e costituzione dell’elenco dei pescatori professionali (Legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, come modificata dalla Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 20)
  • Art. 1

    (Modifiche all’articolo 6 del Regolamento regionale 16 maggio 2019, n. 7)

     

    1. All’articolo 6 del r.r. 7/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. Il tesserino regionale segna catture, di seguito tesserino, ha validità dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno. La richiesta per il rilascio, compilata sul modulo 3 allegato al Regolamento, è presentata dal pescatore di pesca sportiva o ricreativa-dilettantistica, dal 1° novembre, alla Direzione regionale competente in materia di agricoltura, per il tramite delle proprie Aree decentrate, di seguito ADA. Il tesserino è unico su tutto il territorio regionale.”;

                b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    “2. Il pescatore di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica può richiedere un solo tesserino all’anno, previa riconsegna del precedente, entro e non oltre il 30 novembre. La riconsegna di cui al primo periodo costituisce condizione necessaria ai fini del rilascio del nuovo tesserino. Con le medesime modalità di cui al comma 1, il pescatore di pesca sportiva o ricreativa-dilettantistica può richiedere un tesserino aggiuntivo per l’anno in corso qualora gli spazi per le annotazioni di cui al comma 5 siano terminati. Resta fermo l’obbligo di riconsegna del precedente tesserino anche per il pescatore che non presenti la richiesta di rilascio per l’anno successivo.”;

                c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    “7. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata anche dalle Associazioni di pescatori, riconosciute a livello nazionale, munite di apposita delega dei propri iscritti. In tal caso, il pescatore di pesca sportiva o ricreativa dilettantistica consegna il precedente tesserino all’Associazione delegata a norma del primo periodo che provvede anche agli adempimenti del comma 2.”.

     

    Art. 2

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

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