Regolamento regionale 8 Gennaio 2020 n. 2
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BUR 9 Gennaio 2020, n. 3
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali)
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 20 del regolamento forestale 18 aprile 2005, n. 7)
- Il comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:
“1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche:
a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo, in qualsiasi periodo dell’anno;
b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, situati al di sotto della quota di 800 m s.l.m., dal 1 ottobre al 30 aprile della medesima stagione silvana. Per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, situati al di sopra della quota di 800 m s.l.m., dal 1 ottobre al 15 maggio della medesima stagione silvana. I suddetti termini delle stagioni silvane si applicano anche agli interventi già autorizzati e/o comunicati, fatte salve diverse prescrizioni contenute in nulla osta e pareri rilasciati in materia ambientale. Qualora ricorrano circostanze ambientali speciali ed eccezionali, riconosciute con dichiarazione di stato di calamità o emergenza di cui all’articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, su motivata richiesta dei comuni interessati, può essere concessa, da parte della struttura regionale competente in materia forestale, una proroga fino a 15 giorni del termine stabilito”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 57 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7)
- Dopo il comma 3 dell’articolo 57 del r.r. 7/2005 è inserito il seguente:
“3 bis. Agli esemplari arborei aventi un diametro pari a metà dei valori di cui alla Tabella aggiornata relativa a “Circonferenze minime indicative per il criterio dimensionale – (aggiornamento 31 maggio 2016)” di cui alla Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 febbraio 2015, n. 8870, si applicano le modalità di gestione di cui al precedente comma 3, salvo diversa previsione delle cartografie delle formazioni di cui al comma 1 dell’articolo 28 della Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”;
Art. 3
(Modifiche all’articolo 67 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7)
- Il comma 1 dell’articolo 67 del r.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:
“1. Nei cedui l'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e lo sgombero del relativo materiale al punto di concentramento deve essere effettuato non oltre il 30 maggio al di sotto degli 800 m s.l.m e non oltre il 15 giugno al di sopra degli 800 m s.l.m. e comunque, precedentemente all’avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi”.
Articolo 4
(Entrata in vigore)
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021