Regolamento regionale 7 Luglio 2020 n. 19
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BUR 9 Luglio 2020, n.87
- Testo vigente al:
- Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successive modificazioni “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)
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Articolo 1
(Modifiche all’articolo 4 del r.r. 11/2017)
All’articolo 4 del r.r. 11/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2bis Le richieste di rinnovo dei contratti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 12/2016 e successive modifiche, ove non ancora presentate ai sensi del comma 2 del presente regolamento, devono essere trasmesse alla direzione regionale competente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), fatto salvo quanto previsto in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi dall’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. La Regione rientra nella piena disponibilità dei fondi i cui contratti di affitto siano scaduti e per i quali non sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente periodo.”;
b) al comma 3 la parola “ed” è sostituita dalle seguenti: “. Ai fini della determinazione del canone viene, altresì, computato il 50 per cento delle unità immobiliari ad uso abitativo per fondo rustico successive alla prima. Il canone”;
c) al comma 4 dopo le parole “sette anni” sono inserite le seguenti: “secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)”;
d) al comma 7 la parola “ed” è sostituita dalle seguenti: “. Ai contratti scaduti precedentemente all’annata agraria 10 novembre 2017, ai fini della determinazione del nuovo canone di affitto, si applicano le medesime disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2016 e successive modifiche. Il canone di affitto”;
e) al comma 8 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al fine di determinare l’indennità di occupazione per i contratti scaduti prima dell’annata agraria 10 novembre 2017, si applica lo scaglione percentuale di cui all’art. 17, comma 3, lettera c), della l.r. 29/2003 e successive modifiche.”;
f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
“9 bis. Nei contratti rinnovati ai sensi del presente articolo è inserita una clausola risolutiva espressa, ai sensi della quale i conduttori hanno l’obbligo di adeguamento alla disciplina vigente in materia di acque reflue di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, entro diciotto mesi dalla data di rinnovo del contratto, pena la risoluzione automatica del contratto stesso.”
Articolo 2
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021