Regolamento regionale 7 luglio 1975, n. 3 .
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BUR 30 luglio 1975, n. 21.
- Testo vigente al:
- Regolamento di attuazione della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 «Interventi per la zootecnia»
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Art. 1
L'attuazione della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 «Interventi per la zootecnia» per quanto attiene all'applicazione dell'art. 12 - strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia - e dell'art. 17 - strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici - è disciplinata dal presente regolamento.
Art. 2
a) Le iniziative da attuare nell'ambito dell'art. 12 della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 - strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia - saranno ammesse a beneficio nel rispetto delle priorità stabilite nell'art. 3 della citata legge, di seguito riportate:
1) - interventi di interesse collettivo, la cui richiesta sia presentata da cooperative e loro consorzi, legalmente riconosciute, costituite da coltivatori diretti, da affittuari, mezzadri, coloni e braccianti;
2) - interventi la cui richiesta sia presentata da cooperative agricole, nelle quali gli interessi rappresentati siano in maggioranza delle categorie di cui al precedente punto 1 nonché delle Università agrarie ed altri Enti pubblici che gestiscono in proprio attività zootecniche;
3) - interventi svolti da coltivatori diretti singoli, da affittuari, mezzadri e coloni;
4) - interventi attuati da altri imprenditori singoli o associati con preferenza per questi ultimi.
b) Per le iniziative da attuare nell'ambito dell'art. 17 della legge 12 febbraio 1975, n. 28 (strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici) la Regione finanza, secondo la priorità stabilita, le cooperative indicate nell'art. 3 della legge 12 febbraio 1975, n. 28.
Art. 3
Norme di attuazione art. 12 legge 12 febbraio 1975, n. 28.Obiettivo fondamentale della legge 12 febbraio 1975, n. 28 è l'incremento del reddito nel settore zootecnico attraverso il potenziamento produttivo delle aziende che abbiano raggiunto o dimostrino - sulla base di un piano programmatico di sviluppo - di poter raggiungere, attraverso gli investimenti progettati, un prevalente indirizzo zootecnico, mediante una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione che consenta adeguati livelli di reddito dei produttori interessati.
I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali dovranno rispondere agli obiettivi della legge 12 febbraio 1975, n. 28 ed essere conformi al programma regionale di interventi per la zootecnia, e ove esistano, con i piani zonali, allo scopo di poter realizzare quegli interventi coordinati ed articolati che sono alla base di un razionale sviluppo economico del territorio.
Sono pertanto escluse dai benefici della legge 12 febbraio 1975, n. 28 le iniziative zootecniche che comunque non consentano un miglioramento del reddito nonché quelle che non determinino o completino la prevalenza delle produzioni zootecniche dell'azienda e ciò anche allo scopo di favorire lo sviluppo di iniziative associate.
Considerata la rilevanza dei fondamentali fattori che concorrono alla formulazione dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali quali:
- la base territoriale;
- la dimensione degli allevamenti;
- il costo massimo degli investimenti riferito ad ogni singolo capo allevato;si forniscono di seguito i relativi parametri regionali sulla base di quanto previsto nel programma regionale di interventi per la zootecnia.
Per le zone sismiche è consentita una maggiorazione dei parametri nella misura del 30% (1ª categoria) e del 20% (2ª categoria) soltanto per la parte attinente le strutture murarie e le opere d'arte.
Detti parametri massimi di spesa ammissibile, potranno essere annualmente modificati con deliberazione della Giunta regionale.
Possono essere inoltre realizzate opere che pur non rientrando nel parametro di spesa indicato siano fondamentali per lo sviluppo zootecnico e cioè impianti di irrigazione, viabilità aziendale, allacciamenti elettrici e acquedottistici, mangimifici aziendali ed interaziendali, ecc. Il costo di tali investimenti verrà valutato mediante l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nel prezzario adottato dalla Regione Lazio.
Per le opere non previste nel prezzario l'importo di spesa ammissibile verrà calcolato in base ai preventivi delle ditte fornitrici.
Allo scopo di favorire lo sviluppo zootecnico al livello dei singoli imprenditori, tutti i parametri relativi alla superficie ed al numero dei capi degli allevamenti previsti nel presente regolamento, vengono ridotti del 50% esclusivamente a favore delle imprese diretto coltivatrici.
Restano fermi tuttavia la previsione massima di spesa ammissibile ed il rapporto intercorrente fra superficie disponibile e capi allevabili.
Per attuare inoltre con gradualità quanto previsto nel programma regionale di interventi per la zootecnia e di permettere agli allevamenti esistenti una produzione valida anche nei confronti della regolamentazione comunitaria, la Regione concede i benefici della legge 12 febbraio 1975, n. 28 a quelle aziende diretto coltivatrici, nelle quali il risanamento igienico, il miglioramento e l'ampliamento delle strutture esistenti può condurre ad un incremento del reddito degli addetti anche prescindendo dalle condizioni e dai parametri previsti dal presente regolamento.
Il costo di tale investimento verrà valutato mediante l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nel prezzario adottato dalla Regione Lazio.
Per le attrezzature l'importo di spesa ammissibile verrà dedotto dai preventivi delle ditte fornitrici.
1) Allevamenti bovini e bufalini specializzati nella produzione della carne.a) Linea vacca-vitello in allevamenti bradi:
- superficie necessaria: ha 1,50 di prato di pascolo per fattrice allevata;
- dimensione minima dell'allevamento: 100 fattrici;
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 400.000 per ogni fattrice allevata delle quali non più di 200.000 per i ricoveri e altre eventuali costruzioni.Gli investimenti fissi da realizzare nell'ambito del parametro sono: recinzioni, tettoie per ricovero bestiame, abbeveratoi, fienili, case appoggio per guardiani, opere agronomiche per il miglioramento pascoli.
b) Linea vacca-vitello in allevamenti al semiconfinamento:
- superficie necessaria: ha 0,50 per fattrice allevata;
- dimensione minima dell'allevamento: 100 fattrici;
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 250.000 per ogni fattrice allevata.Gli investimenti fissi da realizzare nell'ambito del parametro sono: recinzioni, tettoie per ricovero bestiame, abbeveratoi, fienili.
c) Centri di svezzamento vitelli:
- superficie necessaria: non viene fornito un parametro di superficie minima in quanto i vitelli vengono allevati fino ad un peso di circa 140 kg. e quindi ceduti ai centri di ingrasso. Si ritiene comunque di dover accertare anche in questo caso la natura agricola dell'investimento;
- dimensione minima dell'allevamento: 200 posti/capo;
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 120.000 per posto/capo.Gli investimenti fissi da realizzare nell'ambito del parametro sono: ricoveri, attrezzature interne e pertinenze varie.
d) Centri di ingrasso vitelli:
- superficie massima: superficie coltivabile in grado di fornire almeno il 50% del fabbisogno nutritivo annuale espresso in unità foraggere (U.F.) mediante la coltura irrigua di mais ibrido da utilizzare «a maturazione cerosa» per il silo/mais o come «pastone di mais» o di altri cereali foraggeri prodotti entro una distanza economicamente giustificata;
- dimensione minima dell'allevamento: 500 posti/capo;
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 180.000 per posto/capo.Gli investimenti fissi da realizzare nell'ambito del parametro sono: ricoveri e pertinenze varie, attrezzature interne, comprese le macchine per la distribuzione dei mangimi.
I centri di ingrasso bufalini sono assimilabili a quelli bovini.
Non sono finanziabili progetti per l'allevamento di bovini da carne destinati alla macellazione precoce (bovini a carne bianca).
2) Allevamenti - ovini e bufalini specializzati nella produzione del latte.
a) Stalle sociali:
- superficie necessaria: ha 0,50 per vacca o bufala allevata;
- dimensione minima dell'allevamento: 200 vacche o bufale;
- parametro di spesa ammissibile:lire 500.000 per vacca allevata e lire 400.000 per bufala allevata.
Gli investimenti fissi da realizzare nell'ambito del parametro sono: stalla, attrezzatura per la mungitura e pertinenze varie.
b) Allevamenti da latte in aziende singole e associate:
- superficie necessaria: ha 0,50 per vacca o bufala allevata;
- dimensione minima dell'allevamento: 50-60 vacche o bufale;
- parametro di spesa massima ammissibile:lire 500.000 per vacca allevata, lire 400.000 per bufala allevata.
Gli investimenti fissi da realizzare nell'ambito del parametro sono: stalla, attrezzatura per la mungitura e pertinenze varie.
3) Allevamenti suini
La Regione nell'ambito della legge 12 febbraio 1975, n. 28 persegue la realizzazione di:
a) Centro grand - parentale a livello regionale da realizzare eventualmente a completamento di quello previsto dalla Cassa per il Mezzogiorno e soltanto nel caso quest'ultimo non fosse sufficiente per il fabbisogno dell'intera regione.
In caso di realizzazione sarà finanziabile:
- l'acquisto del suolo;
- gli impianti fissi e le attrezzature;
- l'impianto di depurazione;
- l'acquisto dei riproduttori selezionati.b) Centri parentali a ciclo aperto (specializzati nella produzione di suinetti)
- superficie necessaria: superficie in grado di fornire almeno il 35% del fabbisogno alimentare;
- dimensioni massime dell'allevamento: 350 posti/scrofa per le iniziative singole; 700 posti/scrofa per le iniziative associate.È consentita una dotazione di posti ingrasso pari a non più del 20% dei suinetti prodotti.
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 450.000 per posto/scrofa compresi ambienti di svezzamento.Gli investimenti fissi da realizzare nell'ambito del parametro sono: porcilaie, attrezzature interne e pertinenze varie.
- Impianti di depurazione;
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 50.000 posto/scrofa.c) Centri parentali a ciclo integrale (che arrivano alla produzione di suini leggeri 90-100 kg.)
- superficie necessaria: superficie in grado di fornire almeno il 35% del fabbisogno alimentare;
- dimensioni massime dell'allevamento: 80 posti/scrofa per le iniziative singole; 160 posti/scrofa per le iniziative associate;
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 900.000 per posto/scrofa, compresi gli ambienti di ingrasso.Gli investimenti fissi da realizzare nell'ambito del parametro sono: porcilaie, attrezzature interne e pertinenze varie;
- impianto di depurazione;
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 115.000 per posto/scrofa.I centri parentali a ciclo integrale possono essere realizzati anche da piccole imprese diretto - coltivatrici per le quali non si richiede il requisito della superficie minima disponibile.
Le dimensioni minime dell'allevamento sono: 15 posti/scrofa.
Circa il parametro di spesa ed investimenti vale quanto sopra specificato.
d) Centri di allevamento suini per la produzione della carne (specializzati per la sola produzione di suini leggeri di 90-100 Kg. acquistando i suinetti svezzati dai centri parentali)
- superficie necessaria: superficie in grado di fornire almeno il 35% del fabbisogno alimentare;
- dimensioni massime dell'allevamento: 800 posti/capo per iniziative singole; 1.600 posti/capo per iniziative associate;
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 50.000 per posto/capo.Gli investimenti fissi da realizzare nell'ambito del parametro sono: ambienti per l'ingrasso, attrezzature interne, pertinenze varie;
- impianto di depurazione;
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 20.000 per posto/capo.I centri di allevamento suini per la produzione della carne possono essere realizzati anche da piccole imprese diretto-coltivatrici per le quali non si richiede il requisito della superficie minima disponibile.
Le dimensioni dell'allevamento possono variare tra un minimo di 200 e un massimo di 400 posti/capo.
Circa i parametri di spesa e gli investimenti vale quanto sopra specificato.
4) Allevamenti ovini.
La Regione nell'ambito della legge 12 febbraio 1975, n. 28 persegue la realizzazione di:
a) Centro arieti a livello regionale da realizzare eventualmente a completamento di quello previsto dalla Cassa per il Mezzogiorno e soltanto nel caso quest'ultimo non fosse sufficiente per il fabbisogno dell'intera Regione.
In caso di realizzazione sarà finanziabile:
- l'acquisto del suolo;
- gli impianti fissi e le attrezzature;
- l'acquisto dei riproduttori selezionati.b) Allevamenti da carne
1 - Centri produzione agnelli
- superficie necessaria: superficie pascolativa pari a 80 ha.La superficie viene ridotta a 40 ha. per imprese diretto-coltivatrici.
- dimensioni minime dell'allevamento: 400 fattrici;
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 70.000 per pecora allevata delle quali non più di L. 40.000 per ricoveri ed altre costruzioni.Gli investimenti fissi da realizzare nell'ambito del parametro sono: case appoggio per guardiani, recinti e ricoveri per il bestiame, fienili, abbeveratoi, opere agronomiche per il miglioramento dei pascoli.
2 - Centro di ingrosso agnelli
- superficie necessaria: non si richiede tassativamente una superficie minima purché l'attività venga svolta da imprese agricole secondo le priorità indicate nell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975, n. 28;
- dimensioni minime dell'allevamento: 1.000 posti/capo;
- parametro di spesa massima ammissibile: L. 30.000 per posto/capo.Gli investimenti fissi da realizzare nell'ambito del parametro sono: ricoveri, attrezzature interne e pertinenze varie.
c) Allevamenti da latte
1 - Unità aziendali singole ed associate
- superficie necessaria: superficie pascolativa pari ad 80 ha;
- dimensioni minime dell'allevamento: 400 fattrici;
- parametro di spesa massima ammissibile: il costo degli investimenti verrà valutato mediante l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nel prezzario adottato dalla Regione Lazio.Per le attrezzature e le strutture prefabbricate l'importo di spesa ammissibile verrà dedotto dai preventivi delle ditte fornitrici.
Gli investimenti fissi realizzabili sono: recinti, ricoveri e attrezzature, compresi gli impianti di mungitura meccanica, abbeveratoi, fienili, case appoggio per guardiani, spese agronomiche di miglioramento pascoli.
5) Allevamenti equini
- sono finanziabili esclusivamente allevamenti agricoli bradi e semibradi destinati alla produzione della carne;
- parametro di spesa massima ammissibile: il costo degli investimenti verrà valutato mediante l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nel prezzario adottato dalla Regione Lazio.
Per le attrezzature o le strutture prefabbricate l'importo di spesa ammissibile verrà dedotto dai preventivi delle ditte fornitrici.
Gli investimenti finanziabili sono: recinzione, ricoveri per il bestiame, attrezzature e pertinenze varie, abbeveratoi, fienili, case appoggio per guardiani, opere agronomiche per il miglioramento pascoli.
6) Allevamenti cunicoli
a) Unità aziendali ed interaziendali
- superficie necessaria: non si richiede tassativamente una superficie minima purché l'attività venga svolta da imprese agricole indicate nei punti 1 e 3 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1975, n. 28;
- parametro di spesa massima ammissibile: il costo degli investimenti verrà valutato mediante l'applicazione dei prezzi unitari contenuti nel prezzario adottato dalla Regione Lazio.Per le attrezzature e le strutture prefabbricate l'importo di spesa ammissibile verrà dedotto dai preventivi delle ditte fornitrici;
- gli investimenti finanziabili sono: capannoni, attrezzature interne e pertinenze varie.Le norme dell'art. 12 della legge 12 febbraio 1975, n. 28 sono estese anche a copertura dei maggiori oneri di progetti in corso già approvati dallo Stato.
Resta fermo però il necessario adattamento dei progetti agli indirizzi del «Programma regionale di interventi in zootecnia» ed alle direttive contenute nella legge 12 febbraio 1975, n. 28 e nel presente regolamento.
7) Procedure
a) Contributi
Le domande di contributo dovranno essere presentate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura che si atterranno alla seguente voce procedura:
- ricevere le domande in duplice copia ed invitare i titolari delle pratiche presentate prima della pubblicazione della legge 12 febbraio 1975, n. 28 e giacenti presso gli Uffici regionali dell'Agricoltura a riformulare la domanda;
- procedere alla istruttoria delle domande ed alla stesura, da parte del tecnico istruttore, del verbale di accertamento preventivo;
- emettere il decreto di concessione firmato dal Capo dell'Ispettorato Provinciale, precisando un tempo di realizzazione delle opere pari a 12 mesi, eccezionalmente prorogabile a 18 mesi;
- a richiesta della ditta interessata, l'Ispettorato provvederà all'accertamento di esecuzione delle opere ed all'emissione del decreto di liquidazione.Presso ogni Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura dovrà essere esposto un elenco delle pratiche approvate e liquidate con aggiornamento semestrale.
b) Mutui
Le domande di mutuo sull'intero ammontare della spesa o di mutuo integrativo dovranno essere presentate agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura che si atterranno alla seguente procedura:
- ricevere la domanda in triplice copia ed invitare i titolari delle pratiche giacenti a riformulare la domanda;
- procedere all'istruttoria della domanda ed alla stesura da parte del tecnico istruttore del verbale di accertamento preventivo;
- procedere all'emissione del nulla-osta ispettoriale da inviare all'interessato ed all'Istituto di Credito, corredato dalla copia della domanda e della documentazione;
- a richiesta dell'interessato l'Ispettorato provvederà all'accertamento di esecuzione delle opere ed alla stesura del relativo verbale che verrà inviato all'Istituto di Credito;
- l'Istituto di credito interessato invierà contemporaneamente all'Ispettorato ed all'Assessorato regionale all'Agricoltura un elenco bimestrale dei mutui erogati, con richiesta di assegnazione e liquidazione.
L'Assessorato provvederà alla successiva liquidazione.Art. 4
Norme di attuazione dell'art. 17, legge 12 febbraio 1975, n. 28.1) Realizzazione di impianti di trasformazione, conservazione, e commercializzazione dei prodotti.
Con l'art. 17 della legge 12 febbraio 1975, n. 28 la Regione Lazio finanzia, secondo le priorità stabilite nell'art. 3 della stessa legge, le cooperative per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di strutture per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, nonché per la produzione, conservazione e commercializzazione dei mangimi.
Trattandosi di opere che hanno una profonda incidenza sul piano economico e sociale, la Giunta regionale provvede alla formulazione di programmi di intervento attuando un esame comparato delle richieste pervenute e l'ammissione al finanziamento delle iniziative più valide.
Le norme dell'art. 17 citato sono estese anche a copertura dei maggiori oneri di progetti in corso già approvati dallo Stato.
Resta fermo però il necessario adattamento dei progetti agli indirizzi del «Programma regionale di interventi in zootecnia» e alle direttive contenute nella legge 12 febbraio 1975, n. 28 e nel presente regolamento.
2) Procedure
Le domande di intervento dovranno essere presentate dalle cooperative interessate all'Assessorato regionale all'Agricoltura, presso il quale opererà un comparto interassessoriale che fornirà alla Giunta regionale gli elementi necessari per la formulazione del programma.
La Giunta regionale provvederà alla formulazione del programma di interventi e lo sottoporrà al Consiglio regionale per l'approvazione. La Giunta regionale provvederà alle successive fasi di concessione e di liquidazione.
I programmi di intervento saranno annuali ed il termine per la presentazione delle domande viene fissato entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 5 (1)
Norma transitoria.1. I tempi di realizzazione di cui all'art. 3, punto 7), lettera a), del presente regolamento, delle opere comprese in programmi già approvati ed in corso di approvazione sono fissati in mesi dodici, eccezionalmente prorogabili a mesi diciotto a decorrere dalla data della concessione edilizia rilasciata dai competenti organi comunali .
Il testo non ha valore legale; rimane, comunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Note
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento regionale 11 febbraio 1980, n. 1.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021