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Regolamento regionale 7 Febbraio 2012 n. 3    

  • BUR 14 febbraio 2012, n.6 - suppl. n.9
  • Testo vigente al:
  • "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni"  
  • Art. 1
    (Modifica all'articolo 20 del r.r. 1/2002)

    1. Il numero 5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    "5) Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione;".

    Art. 2
    (Modifica all'allegato B al r.r. 1/2002)

    1. All'allegato B al r.r. 1/2002, nell'ambito del Dipartimento Programmazione economica e sociale, la denominazione e la declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Formazione e lavoro" sono sostituite dalle seguenti:
    "Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione
    Assicura il supporto ai sistemi dei servizi per il lavoro e la formazione e in particolare:
    - programma e coordina le politiche attive del lavoro;
    - organizza il sistema regionale dei servizi per il lavoro e per l'orientamento, garantendo le funzioni di indirizzo e coordinamento degli stessi;
    - organizza e gestisce il sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro;
    - svolge funzioni di supporto amministrativo all'osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione;
    - coordina le attività connesse al sistema informativo lavoro, formazione e orientamento;
    - svolge attività di monitoraggio e di valutazione del sistema dei servizi per il lavoro;
    - garantisce il supporto per la gestione dei sistemi informativi;
    - attua lo sviluppo di reti, partenariati transnazionali in materia di politiche per il lavoro;
    - fornisce assistenza tecnico-giuridica ai centri per l'impiego provinciali nonché la collaborazione per la formazione e gestione dell'elenco del personale in disponibilità di cui all'articolo 34 del d.lgs. 165/2001.
    Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione dei contesti produttivi in termini di buona occupazione e in particolare:
    - realizza e coordina iniziative di promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego;
    - favorisce l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, anche attraverso la gestione della borsa lavoro regionale;
    - realizza azioni per valorizzare l'apprendimento diretto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei lavoratori nei contesti produttivi e per il riconoscimento della valenza educativa e formativa delle esperienze di lavoro;
    - realizza azioni per l'emersione del lavoro non regolare e la promozione della sicurezza;
    - individua interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento del patrimonio di professionalità e di competenze per favorirne il rafforzamento e l'innovazione nonché la mobilità dei lavoratori anche in ambito internazionale;
    - organizza i sistemi di formazione in apprendistato, in coerenza con la normativa nazionale e con le disposizioni regionali vigenti;
    - incentiva lo sviluppo e la qualità dell'occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle imprese e la creazione di nuove attività imprenditoriali socialmente responsabili;
    - attua, in coerenza con la normativa vigente in materia, i sistemi di promozione dei tirocini;
    - promuove e definisce azioni programmatiche per la tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro;
    - svolge interventi di sostegno e tutoraggio di specifiche politiche regionali in materia di lavoro, quali, in particolare, le politiche per il lavoro non regolare, gli interventi per il reddito sociale di inserimento e le politiche di genere;
    - garantisce il supporto tecnico-consulenziale ed operativo di carattere specialistico, nel campo dell'incontro domanda offerta e nelle politiche attive del lavoro.
    Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione del capitale umano per l'implementazione della coesione sociale e in particolare:
    - organizza e promuove iniziative di orientamento, formazione e di inserimento e reinserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio;
    - cura l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili, tenendo conto delle residue capacità lavorative, come riconosciute ai sensi della normativa vigente;
    - organizza e coordina gli interventi connessi alle crisi aziendali ed all'attuazione di politiche attive per il lavoro, il reinserimento dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mondo del lavoro, la definizione di nuove soluzioni occupazionali;
    - promuove azioni per la prevenzione delle crisi aziendali e dei processi di espulsione dal mondo del lavoro;
    - promuove la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale;
    - promuove lo sviluppo e la qualità della formazione professionale per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, dell'alta formazione, della formazione in azienda e della formazione continua;
    - organizza e coordina azioni di sensibilizzazione e comunicazione in materia di mercato del lavoro;
    - cura gli aspetti normativi, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle politiche per il lavoro.
    Cura il raccordo istituzionale e dei sistemi di governance e in particolare:
    - garantisce il supporto alle funzioni regionali di raccordo, consultazione, concertazione istituzionale e sociale;
    - organizza e gestisce il catalogo delle competenze e dei profili professionali, ne garantisce l'aggiornamento e l'utilizzo da parte del sistema regionale del lavoro, della formazione e dell'orientamento, al fine della certificazione delle competenze e della progettazione di interventi di politica attiva del lavoro e formativi quali, in particolare, tirocini, apprendistato, borse lavoro;
    - elabora gli atti programmatici in ordine agli interventi nell'ambito degli obbiettivi strategici stabiliti dall'Unione Europea e cura le attività connesse al negoziato relativo al Fondo Sociale Europeo(FSE);
    - assicura l'unitarietà di azione e il coordinamento delle attività svolte dagli enti intermedi cofinanziati dal FSE Ob. 2;
    - rappresenta l'Autorità di gestione del POR FSE Ob. 2 ed assicura l'esercizio delle funzioni previste dai regolamenti comunitari in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti;
    - assicura il raccordo con altri strumenti comunitari e con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di promuovere e attuare l'utilizzo integrato dei fondi strutturali;
    - promuove e definisce progetti europei di settore;
    - cura il raccordo con i programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali;
    - promuove e coordina interventi di carattere interregionale e transnazionale;
    - svolge attività di elaborazione e attuazione di progetti comunitari nelle materie di competenza.".

    Art. 3
    (Agenzia regionale Lazio Lavoro)

    1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia regionale Lazio lavoro è soppressa e ad essa subentra, svolgendone le relative funzioni, la Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione. Alla stessa data sono adottati gli atti di organizzazione per l'assegnazione del personale di cui all'articolo 10, comma 12, della l.r. 19/2011.

    2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 19/2011, è abrogato il regolamento regionale 22 agosto 2008, n. 13 (Disciplina dell'Agenzia regionale Lazio lavoro ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 "Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti").

    3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adottati gli atti di organizzazione per il riordino delle strutture organizzative di base in cui è articolata la Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione.

     

    Art. 4
    (Disposizione di coordinamento)

    1. I riferimenti contenuti nel r.r. 1/2002 e successive modificazioni relativi alla Direzione regionale Formazione e lavoro sono da intendere riferiti alla Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione, di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), numero 5), del medesimo r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento.

    Art. 5
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

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