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Regolamento regionale 7 aprile 2022, n.4

  • BUR Lazio 12 aprile 2022 n. 31
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al Regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19 (Regolamento su criteri e modalità per la concessione dei contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale) e successive modificazioni

  • Art. 1
    (Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19)

    1.    All’articolo 5 del r.r. 19/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
    a)    al comma 2, le parole “di un contributo in misura non superiore all’80% del costo complessivo dell'iniziativa e, comunque, nel limite massimo di euro 40.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite previsto dal comma 6 dell’articolo 6”;
    b)    al comma 4, le parole: “di euro 40.000,00 per singolo evento” sono sostituite dalle seguenti: “previsto dal comma 2 dell’articolo 8”.

    Art. 2
    (Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19)

    1.    Al comma 6 dell’articolo 6 del r.r. 19/2018 le parole “fermo restando quelli definiti all'articolo 5, comma 2 del presente regolamento, e comunque in misura non superiore al 80% del costo complessivo dell'iniziativa” sono sostituite dalle seguenti: “e, comunque, in misura non superiore al costo complessivo dell'iniziativa e nel limite massimo di contribuzione di euro 40.000,00, o, qualora i beneficiari siano enti pubblici, nel limite massimo di euro 80.000,00.”.

    Art. 3
    (Modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19)

    1.    Al comma 2 dell’articolo 8 del r.r. 19/2018 le parole: “all'80% del costo complessivo dell'iniziativa e, comunque, nel limite massimo di contribuzione di euro 40.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “al costo complessivo dell'iniziativa e, comunque, nel limite massimo di contribuzione di euro 40.000,00, o, qualora i beneficiari siano enti pubblici, nel limite massimo di euro 80.000,00.”.

    Art. 4
    (Entrata in vigore)

    1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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