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Regolamento regionale 7 Agosto 2015 n. 9

  • BUR 11 Agosto 2015, n. 64
  • Testo vigente al:
  • “Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile.”
  •  

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1

    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità di erogazione delle misure a favore del volontariato di protezione civile, al fine di garantire la piena e costante operatività del Sistema integrato di protezione civile e di favorire il perseguimento delle finalità della Protezione Civile regionale, ([1]) conformemente a quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile).

    Art. 2

    (Misure a favore del volontariato di protezione civile)

    1. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all’articolo 19 della l.r. n. 2/2014, n. 2 (di seguito “Agenzia”), può disporre, nei limiti delle risorse disponibili, le seguenti misure a favore del volontariato di protezione civile:

    a) contributi per la gestione delle Organizzazioni, per la manutenzione, per le spese di gestione delle attrezzature e per gli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;

    b) contributi finalizzati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, ([2]) strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché al miglioramento della preparazione tecnica degli aderenti alle Organizzazioni di volontariato; 

    c) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile, regolarmente autorizzati dal Direttore dell’Agenzia. ([3])

    c bis) concorso al rimborso delle spese nell’ambito di accordi convenzionali ai sensi dell’art.31 della legge regionale 2/2014 e dell’art.18 bis del presente regolamento. ([4])

    c ter) concessione in comodato di uso mezzi e attrezzature appartenenti al patrimonio regionale. ([5])

    c quater) definizione di apposite convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali al fine di garantire ai volontari operativi delle Organizzazioni iscritte nell’Elenco la gratuità delle prestazioni sanitarie necessarie al rilascio di certificati di idoneità allo svolgimento delle attività di protezione civile, ivi compreso lo spegnimento degli incendi boschivi. ([6])

    Art. 3

    (Soggetti beneficiari)

    1. Possono beneficiare delle misure di cui al presente Regolamento, le Organizzazioni di volontariato di protezione civile (di seguito “Organizzazioni”), regolarmente iscritte nell'Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 10, comma 5, della l.r. n. 2/2014, n. 2 (di seguito “Elenco”).

     Art. 4

    (Obblighi dei beneficiari)

    1. I beneficiari sono tenuti a:

    a) intervenire per attività di protezione civile, su attivazione dell’Agenzia, nonché su attivazione dei Comuni nei quali hanno la propria sede legale e/o operativa o in ragione dei accordi intercomunali; ([7])

    b) tenere in efficienza mezzi e/o attrezzature, anche ai fini di tutela della salute e della sicurezza dei volontari e delle persone a questi affidate;

    c) utilizzare esclusivamente per attività di protezione civile i mezzi e/o le attrezzature acquistati con contributi regionali o concessi in comodato d’uso gratuito dalla Regione;

    d) non trasferire a terzi, per un periodo di dieci anni consecutivi, dalla data di acquisizione, la proprietà di mezzi e/o attrezzature di natura durevole acquistati con contributi regionali finalizzati ad attività di protezione civile;

    e) acquisire il preventivo nulla osta del Direttore dell’Agenzia per l’alienazione dei mezzi e/o attrezzature di cui alla lett. d, decorsi i dieci anni dall’acquisto;

    f) non trasferire a terzi mezzi e/o attrezzature concessi a titolo di comodato d’uso gratuito dalla Regione;

    g) intestare all’Organizzazione i mezzi e le attrezzature in dotazione, salvo quelli a questa concessi a titolo di comodato d’uso gratuito da terzi. 

    2. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 determina:

    a) l’inammissibilità di nuove istanze dell’Organizzazione volte all’ottenimento di una misura in suo favore o la decadenza dalla misura già concessa;

    b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione;

    c) segnalazione agli organi competenti di eventuali illeciti comprovati; 

    3. I mezzi acquistati con i contributi di cui al presente regolamento vengono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione Lazio con provvedimento del Direttore dell’Agenzia qualora l’Organizzazione non ne garantisca la pronta operatività, senza giustificato motivo, per un periodo di mesi sei o a seguito di mancata risposta a tre richieste di attivazione consecutive da parte della Sala operativa Regionale. ([8])

    4. I mezzi di proprietà regionale concessi in comodato d’uso gratuito rientrano nella disponibilità della Regione Lazio con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, a seguito di risoluzione unilaterale del contratto, qualora l’Organizzazione non ne garantisca la pronta operatività, senza giustificato motivo, per un periodo di mesi tre o a seguito di mancata risposta a tre richieste di attivazione consecutive da parte della Sala Operativa Regionale.([9])

     

    Art. 5 ([10])

    (Cause di esclusione)

    1. Non possono beneficiare dei contributi e dei rimborsi le Organizzazioni che:

    a) siano state destinatarie di provvedimenti di revoca dei contributi;

    b) siano state destinatarie di provvedimenti esecutivi per mancata restituzione di somme e/o beni ottenuti dalla Regione Lazio;

    c) abbiano in corso provvedimenti di cancellazione dall’Elenco;

    d) non rispettino gli obblighi di cui all’art.4.

     

    CAPO II

    CONTRIBUTI

    Art. 6

    (Spese ammissibili a contributo per la gestione e manutenzione)

    1. Sono ammissibili a contributo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), nei limiti stabiliti dai singoli bandi, le seguenti voci di spesa:

    a) polizze assicurative degli automezzi di proprietà dell’Organizzazione adibiti ad attività operative di protezione civile, disponibili ed in perfetta efficienza;

    b) costi del carburante degli automezzi di proprietà dell’Organizzazione o a questa concessi in comodato d’uso gratuito dalla Regione Lazio o altri Enti pubblici;

    c) spese di manutenzione e/o riparazione di automezzi, materiali e attrezzature, utilizzate per attività di protezione civile, di proprietà dell’Organizzazione o a questa concessi in comodato d’uso gratuito dalla Regione Lazio o da altri enti pubblici;

    c bis) spese per il reintegro e l’acquisto di attrezzature minute e scorte di materiali di consumo; ([11])

    c ter) iniziative di divulgazione della cultura di protezione civile e di informazione alla popolazione; ([12])

    d) oneri, anche di natura fiscale, relativi agli automezzi di proprietà dell’Organizzazione, per lo svolgimento di attività operative di protezione civile;

    e) visite mediche obbligatorie dei volontari e corsi di formazione obbligatori, preventivamente autorizzati dall’Agenzia;([13])

    f) polizze assicurative dei volontari;

    g) ogni altra spesa, specificamente prevista nei singoli bandi, necessaria a garantire il regolare svolgimento delle attività di protezione civile. 

    2. Non sono ammissibili le spese sostenute nelle annualità antecedenti a quella di pubblicazione del bando e/o le spese per le quali le Organizzazioni abbiano ottenuto altro contributo pubblico ad integrale copertura dei relativi costi.

    Art. 7

    (Criteri per la concessione di contributi per la gestione e manutenzione)

    1. La concessione dei contributi per la gestione e manutenzione, di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), tiene conto dei seguenti criteri:

    a) classe ed eventuale sezione specialistica di iscrizione dell’Organizzazione nell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 2/2014 e del relativo regolamento di attuazione;

    b) capacità da parte dell’Organizzazione di fornire personale operativo in grado di intervenire sul territorio in caso di attivazione da parte della Sala Operativa Regionale/ Sala Operativa Unificata Permanente;

    c) effettiva capacità di risposta alle richieste di attivazione della Sala Operativa Regionale;

    d) dotazione di mezzi e attrezzature operative; ([14])

    2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili, attraverso bandi che definiscono i pesi dei criteri di cui al comma 1 e possono prevedere ulteriori criteri che si rendano necessari in relazione alla specificità dell’ambito di intervento. ([15])

     

     

    Art. 8

    (Spese ammissibili a contributo per il potenziamento)

    1. Sono ammissibili a contributo ai sensi all’art. 2, comma 1, lettera b), nei limiti stabiliti dai singoli bandi, le spese relative a progetti finalizzati a:

    a) acquisto di materiali, dispositivi individuali di sicurezza, attrezzature, apparecchiature, automezzi, compresi gli accessori, utili a garantire un livello di dotazione più elevato rispetto a quello di cui l’Organizzazione dispone;

    b) corsi di formazione non obbligatori ed esercitazioni preventivamente autorizzati dalla competente struttura dell’Agenzia; ([16])

    2. Non sono ammissibili spese sostenute nelle annualità precedenti a quella di pubblicazione del bando e/o spese per le quali le Organizzazioni abbiano ottenuto altro contributo pubblico ad integrale copertura dei relativi costi.

    3. La Regione può inoltre disporre, tramite bando, la concessione in comodato d’uso gratuito di mezzi ed attrezzature di proprietà regionale finalizzati allo svolgimento di attività di protezione civile.

    Art. 9

    (Criteri per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento)

    1. La concessione dei contributi per il potenziamento, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), tiene conto dei seguenti criteri:

    a) coerenza del progetto presentato alla tipologia ed al livello di rischio cui è soggetto il territorio su cui opera l’Organizzazione;

    b) benefici conseguibili dal Sistema regionale di protezione civile e capacità di impatto sulla popolazione e sulle istituzioni, valutati sulla base della dotazione di mezzi ed attrezzature già presenti sul territorio, dell’ambito di utilizzo delle attrezzature e della distanza dell’Organizzazione dalle sedi degli Enti istituzionalmente preposti al soccorso; ([17])

    c) idoneità dell’Organizzazione richiedente a svolgere proficuamente l’attività proposta, verificabile anche in base alla classe di iscrizione nell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e alla precorsa esperienza; ([18])

    d) eventuali altri precedenti contributi concessi dalle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, finalizzati al potenziamento;

    e) comprovata carenza di dotazione di mezzi e attrezzature nonché qualunque altra esigenza tale da far ricorso alla richiesta di concessione di contributi per il potenziamento;

    e bis) misura di compartecipazione dell’organizzazione richiedente agli oneri di progetto; ([19]) 

    2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi, nel limite delle risorse disponibili, attraverso bandi che definiscono i pesi dei criteri di cui al precedente comma 1 e possono prevedere ulteriori criteri che si rendano necessari in relazione alla specificità dell’ambito di intervento. ([20])

    Art.10

    (Bandi per la concessione di contributi)

    1. Al fine dell’erogazione dei contributi di cui all’art.2, comma 1, lettere a) e b) e nell’ambito delle voci di spesa ammissibili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente regolamento, l’Agenzia emana appositi bandi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ([21])

    2. I bandi stabiliscono:

    a) i fondi stanziati;

    a bis) i beneficiari ed i requisiti minimi di partecipazione, nonché le cause di esclusione; ([22])

    b) i limiti del contributo a copertura delle spese ammissibili;

    c) la definizione dei pesi dei criteri previsti dall’art.7 e dall’art. 9 e degli eventuali ulteriori criteri che si rendano necessari in relazione alla specificità dell’ambito di intervento;

    d) i termini e le modalità di presentazione delle istanze;

    e) il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione, non prorogabile, salvo per cause non imputabili all’Organizzazione.

    3. Con riferimento alla concessione di contributi finalizzati al potenziamento di cui all’art. 2, lett. b), i bandi inoltre stabiliscono:

    a) il termine per la realizzazione del progetto;

    b) il termine per la trasmissione della comunicazione di avvio del progetto;

    4. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nei bandi è causa di inammissibilità delle istanze o di decadenza dai contributi concessi.

    5. L’Agenzia, in considerazione di esigenze specifiche ritenute prioritarie in un determinato periodo, può emanare ulteriori bandi per l’assegnazione di risorse necessarie a garantire l’operatività delle Organizzazioni, sulla base dei criteri di cui all’art.6.

    5 bis) La gestione associata delle attività di protezione civile costituisce criterio prioritario nell’accesso ai contributi previsti dai bandi di cui al presente articolo. ([23])

     Art. 11

    (Presentazione delle istanze di contributo)

    1. Le istanze di contributo sono presentate all’Agenzia, a pena di inammissibilità, nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dai bandi di cui all’art.10.

    2. Alle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Organizzazione, relative ai contributi per la gestione e manutenzione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono allegati:

    a) L’elenco delle risorse umane, dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione della Colonna Mobile Regionale con le modalità previste dai singoli bandi;

    b) eventuali ulteriori risorse operative oggetto di convenzione con altre autorità di protezione civile, con le modalità previste dai singoli bandi.([24])

    3. Alle istanze relative ai contributi finalizzati al potenziamento di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), sono allegati: ([25])

    a) la relazione illustrativa e tecnica del progetto proposto, compresi i progetti di acquisizione di mezzi ed attrezzature in relazione alle prevedibili esigenze ed alle modalità di impiego. Nel caso di richiesta di contributo per le finalità di cui alla lett. b, comma 1, dell’art. 8 del presente regolamento, deve essere specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l’impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari dell’attività e gli obiettivi che si intendono perseguire;

    b) il quadro economico del progetto, con indicazione degli importi distinti per singole voci;

    c) i preventivi di spesa relativi al contributo richiesto; 

    d) la dichiarazione di avvenuta acquisizione dei permessi, autorizzazioni, nulla osta, qualora previsti dalla normativa vigente per le attività o i progetti oggetto del contributo;

    e) la dichiarazione di impegno a realizzare il progetto, qualora ammesso al contributo.

    4. I bandi possono prevedere la richiesta di ulteriore documentazione.

    5. L’Agenzia dispone apposite verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

    Art. 12

    (Istruttoria delle istanze e pubblicazione della graduatoria 

    1. L’istruttoria delle richieste pervenute ai sensi dell’art. 11    ([26]) viene effettuata da una apposita commissione interna, nominata con atto del Direttore dell’Agenzia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La Commissione predispone l’elenco delle istanze ammesse a contributo e  ([27]) redige la graduatoria delle Organizzazioni riconosciute beneficiarie.

    2. L’Agenzia provvede alla pubblicazione dell’elenco delle Organizzazioni ammesse a contributo e della graduatoria sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale. ([28])

     

    Art. 13 ([29])

    (Attribuzione ed erogazione dei contributi)

    1. Sulla base delle risultanze di cui all’art. 12, comma 1, viene ripartita la somma stanziata tra le Organizzazioni ammesse al contributo, secondo le modalità stabilite da ciascun bando ai sensi dell’articolo 10.

    2. L’erogazione dei contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), avviene con provvedimento dirigenziale e, salvo diverse indicazioni previste dai singoli bandi di cui all’articolo 10, in due soluzioni che comprendono un acconto all’atto di approvazione della graduatoria ed il saldo finale previa presentazione della rendicontazione delle spese ai sensi dell’art. 14. Per particolari esigenze, determinate anche in riferimento alla natura delle spese ammesse a contributo, l’erogazione può avvenire in un’unica soluzione.

    Art.14

    (Modalità di rendicontazione)

    1. Il legale rappresentante dell’Organizzazione presenta, a pena di decadenza, la rendicontazione dei contributi ricevuti con idonea documentazione in originale giustificativa delle spese, unitamente ad una relazione conclusiva dettagliata sulle attività effettuate o sul progetto realizzato, nei termini previsti dal bando e secondo le modalità di seguito specificate:

    a) ogni operazione contabile, relativa al contributo, deve avvenire con bonifico, assegno circolare, bollettino postale ovvero con altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità;

    b) ogni spesa sostenuta deve essere motivata e connessa al contributo concesso;

    c) tutta la documentazione attestante l’avvenuto pagamento deve essere presentata in originale;

    d) è permessa la produzione di scontrini fiscali, associati a nota di spesa, quale certificazione di pagamento, per le voci di spesa e nei limiti previsti nei bandi;

    e) le spese relative alla manutenzione o alla gestione degli automezzi devono essere accompagnate dalla copia del certificato di proprietà e dei libretti di circolazione degli stessi; le relative fatture dovranno riportare la targa dell’automezzo; 

    f) relativamente all’acquisto di automezzi, le relative fatture devono riportare il numero del telaio ed essere corredate dai certificati di conformità e di omologazione;

    g) le fatture relative alle attrezzature vanno corredate da eventuali certificati di omologazione e conformità; ([30])

    h) i costi del carburante utilizzato sono documentati da apposita scheda carburante, regolarmente compilata con indicazione del chilometraggio, vidimata dal gestore e firmata in calce dal legale rappresentante; per ogni singolo rifornimento deve risultare: importo, intestazione dell’Organizzazione, targa del mezzo e data di riferimento. Le schede carburante vanno presentate in originale unitamente ai fogli marcia di ciascun mezzo, sottoscritti dal conducente e dal legale rappresentante dell’Organizzazione. I costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il foglio marcia del veicolo, dal quale deve risultare la targa, la data, la destinazione, i chilometri di partenza e di arrivo, l’Ente che ha richiesto l’intervento e la tipologia dello stesso;

    i) la documentazione inerente le polizze assicurative deve pervenire in originale; per le assicurazioni relative agli automezzi di proprietà dell’Organizzazione va trasmessa copia del certificato di proprietà;

    j) la rendicontazione delle spese relative alla manutenzione degli automezzi deve essere accompagnata da documentazione fotografica, comprovante lo stato del mezzo e l’esatto allestimento, con particolare riferimento alla livrea della protezione civile, nonché da copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione degli automezzi stessi.

    1 bis). La documentazione di cui al comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che i giustificativi prodotti a rendicontazione delle spese sostenute non sono stati presentati a corredo della rendicontazione di ulteriori contributi. ([31])

    2. I Gruppi comunali, oltre alla rendicontazione con i giustificativi di spesa, che vanno presentati secondo le modalità specificate nel comma 1, devono produrre, secondo le modalità ed i tempi previsti nei bandi, le relative determinazioni di impegno e di liquidazione ed i mandati di pagamento quietanzati in copia conforme all’originale.

    3. I bandi possono prevedere ulteriori modalità di presentazione della rendicontazione, aggiuntive a quelle indicate al comma 1.

    4. La competente Struttura regionale di protezione civile provvede a restituire la documentazione prodotta in originale, dopo averla esaminata e vistata, entro novanta giorni dalla ricezione.

    5. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, l’Organizzazione decade dal contributo ed è tenuta alla restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

    6. In caso di dichiarazione mendace, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato, è tenuto alla restituzione delle somme già percepite e viene cancellato dall’Elenco.

    Art. 15

    (Accertamenti sulla realizzazione delle iniziative)

    1. L’Agenzia può disporre in qualsiasi momento accertamenti, anche a campione, sull’effettivo e corretto utilizzo del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del presente regolamento.

    2. L’Agenzia si avvale di proprio personale per il controllo ed il monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate.

    CAPO III

    CONCORSO AL RIMBORSO DELLE SPESE

    Art. 16

    (Concorso al rimborso delle spese)

    1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), l’Agenzia può procedere, nei limiti delle risorse disponibili, all’immediata assegnazione dei rimborsi per spese, preventivamente autorizzate, relative a:

    a) esigenze che presentano il carattere di indifferibilità e imprevedibilità, al fine di garantire la pronta disponibilità di mezzi ed attrezzature imprescindibili per lo svolgimento delle attività di protezione civile;

    b) eventi che richiedono interventi di protezione civile connotati da carattere di urgenza, relativamente alle attività necessarie a garantire il superamento dell’emergenza;

    b bis) iniziative di rilevante impatto sul sistema regionale di protezione civile connesse all’attività di prevenzione non strutturale dei rischi. ([32])

     

     

    Art. 17

    (Spese ammesse a rimborso)

    1. Sono ammissibili al rimborso di cui all’art. 2 comma 1 lett. c), le spese sostenute a fronte di interventi di protezione civile di cui all’art. 16, autorizzati dal Direttore dell’Agenzia, relative a: ([33])

    a) costi del carburante utilizzato, documentati da apposita scheda carburante, regolarmente compilata con il chilometraggio e vidimata dal gestore, firmata in calce dal legale rappresentante e dalla quale, per ogni singolo rifornimento, risulti: importo, intestazione dell’organizzazione, targa del mezzo e data di riferimento. Le schede carburante devono essere presentate in originale unitamente ai fogli marcia di ciascun mezzo, sottoscritti dal conducente e dal legale rappresentante dell’Organizzazione. I costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il foglio marcia del veicolo dal quale risultino la targa, la data, la destinazione, i chilometri di partenza e di arrivo, l’Ente che ha richiesto l’intervento e la tipologia dello stesso;

    b) pedaggi autostradali, documentati in originale;

    c) reintegro di attrezzature e mezzi operativi perduti nel corso dell’intervento;

    d) spese di manutenzioni e/o riparazioni di automezzi, materiali e attrezzature di proprietà dell’Organizzazione o a questa concessi in comodato d’uso gratuito dalla Regione Lazio e da altri enti pubblici;

    e) altre esigenze che possono essere sopravvenute, quali viveri di conforto e generi di necessità per i volontari, connesse alle attività ed agli interventi disposti dalla Sala Operativa Regionale/Sala Operativa Unificata Permanente; ([34])

    f) ogni altra spesa preventivamente autorizzata dal Direttore dell’Agenzia, per far fronte alle esigenze di cui all’art. 16, comma 1. ([35])

    2. Non sono ammissibili al rimborso spese sostenute nelle annualità antecedenti a quella di riferimento e/o spese per le quali le Organizzazioni abbiano ottenuto altro contributo pubblico ad integrale copertura dei relativi costi.

     

    Art. 18

    (Modalità di presentazione delle istanze di rimborso)

    1. La domanda per la concessione dei rimborsi, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione, deve essere obbligatoriamente corredata da dichiarazione che attesti:

    a) che i documenti di spesa allegati sono relativi agli interventi effettuati;

    b) l’eventuale richiesta o ottenimento di altri rimborsi o contributi da enti pubblici, idonei a coprire integralmente le medesime spese. 

    2. Ogni operazione contabile relativa al contributo deve avvenire con bonifico, assegno circolare, bollettino postale ovvero con altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità.

    3. Tutta la documentazione attestante l’avvenuto pagamento va prodotta in originale.

    4. E’ permessa la produzione di scontrini fiscali, associati a nota di spesa, quale certificazione di pagamento, per le voci di spesa e nei limiti previsti.

    5. L’Agenzia provvede a restituire, entro novanta giorni dalla ricezione, la documentazione prodotta in originale, dopo averla esaminata e vistata.

    6. L’Agenzia dispone apposite verifiche sulla veridicità della documentazione prodotta.

     

    Art. 18 bis ([36])

    (Convenzioni)

    1. L’Agenzia, nel limite delle risorse disponibili, per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi, di emergenza e, più in generale, per attività di protezione civile, può stipulare apposite convenzioni con:

    a)   I coordinamenti territoriali iscritti nella apposita classe dell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 11 della l.r. 2/2014 e del relativo regolamento di attuazione; 

    b)   Le organizzazioni iscritte nelle classi A e B dell’Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all’articolo 11 del l.r. 2/2014 e del relativo regolamento di attuazione, con una anzianità di iscrizione di almeno tre anni.

    1. Le convenzioni di cui al precedente comma 1 definiscono le finalità, la durata, le attività e gli obiettivi da conseguire, nonché le risorse finanziarie e le modalità di erogazione delle stesse, le risorse strumentali, umane ed organizzative reciprocamente messe a disposizione.
    2. La sottoscrizione di convenzioni di cui al precedente comma 1 preclude l’accesso ai contributi di cui all’art.2, comma 1, lettera a) del presente regolamento.
    3. Le risorse finanziarie eventualmente concesse dall’Agenzia nell’ambito delle convenzioni di cui al presente articolo sono soggette a rendicontazione con le medesime modalità individuate all’art.14.
    4. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono adeguate modalità di monitoraggio e verifica delle stesse in ordine al corretto perseguimento degli obiettivi ed al conseguimento degli stessi.

     

     

    CAPO III BIS ([37])

    CONCESSIONI IN COMODATO D’USO DI MEZZI ED ATTREZZATURE

    Art.18 ter ([38])

    (Criteri per la concessione in comodato d’uso di mezzi di attrezzature)

    1.L’Agenzia può concedere in comodato d’uso, alle Organizzazioni iscritte nell’Elenco Territoriale, beni, mezzi e attrezzature appartenenti al patrimonio regionale.

    2. La concessione in comodato d’uso di cui al presente articolo può avvenire:

    a) nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 18 bis del presente regolamento;

    b) sulla base di manifestazioni di interesse da parte delle Organizzazioni in esito a specifici avvisi emessi dall’Agenzia che indichino caratteristiche dei beni, mezzi e attrezzature da concedere in comodato, eventuali requisiti specifici per l’utilizzo, nonché i criteri di assegnazione delle stesse;

    c) in via diretta e temporanea ad Organizzazioni che ne facciano richiesta per esigenze straordinarie e contingenti volte a garantire il contrasto a rilevanti ed indifferibili situazioni emergenziali e fino al superamento delle stesse.

    3. L’Agenzia, in esito agli avvisi di cui al precedente comma 2, lett.b), valutata la coerenza della manifestazione di interesse con la funzionalità del complessivo sistema regionale di contrasto alle emergenze, l’adeguato e sufficiente possesso dei requisiti per l’utilizzo e l’efficace articolazione territoriale delle risorse, procede all’assegnazione in comodato d’uso.

    4. Gli oneri manutentivi e di esercizio dei beni, mezzi ed attrezzature sono a carico dei comodatari.

    5. Il comodato d’uso di mezzi e/o attrezzature è revocato dall’Agenzia nei seguenti casi:

    a) sopravvenute esigenze operative che richiedano una diversa assegnazione dei mezzi e/o attrezzature;

    b) richiesta dell’organizzazione assegnataria;

    c) mancata restituzione di contributi a seguito di provvedimento di revoca degli stessi;

    d) indisponibilità ad intervenire, senza giustificato motivo, su attivazione dell’Agenzia per tre volte, anche non consecutive, nel corso di un anno civile con i mezzi e/o attrezzature concesse in comodato.

     

     

     

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 19 ([39])

    Art. 20

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

      

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     SOMMARIO

    CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 - Oggetto

    Art. 2 - Misure a favore del volontariato di protezione civile

    Art. 3 - Soggetti beneficiari

    Art. 4 - Obblighi dei beneficiari

    Art. 5 – Cause di esclusione

    CAPO II – CONTRIBUTI

    Art. 6 - Spese ammissibili a contributo per la gestione e manutenzione

    Art. 7 - Criteri per la concessione di contributi per la gestione e manutenzione

    Art. 8 - Spese ammissibili a contributo per il potenziamento

    Art. 9 - Criteri per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento

    Art. 10 - Bandi per la concessione di contributi

    Art. 11 - Presentazione delle istanze di contributo

    Art. 12 - Istruttoria delle istanze e pubblicazione della graduatoria

    Art. 13 - Attribuzione ed erogazione dei contributi

    Art. 14 - Modalità di rendicontazione

    Art. 15 - Accertamenti sulla realizzazione delle iniziative

    CAPO III – CONCORSO AI RIMBORSI DELLE SPESE

    Art. 16 – Concorso al rimborso delle spese

    Art. 17 - Spese ammesse a rimborso

    Art. 18 - Modalità di presentazione delle istanze di rimborso

    Art.  18 bis – Convenzioni

    CAPO III – CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DI MEZZI ED ATTREZZATURE

    Art.  18 ter – Criteri per la concessione in comodato d’uso di mezzi ed attrezzature  

    CAPO IV -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Art. 19 – Abrogato

    Art. 20 - Entrata in vigore



    [1] Inciso inserito dall’art. 1, comma 1, del r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [2] Lettera modificata, con soppressione di inciso, dall’art.2, comma 1, lett.a), del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

     

    [3] Lettera modificata dall’art.2, comma 1, lett.b), del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [4] Lettera aggiunta dall’art.2, comma 1, lett.c), del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [5] Lettera aggiunta dall’art.2, comma 1, lett.c), del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [6] Lettera aggiunta dall’art.2, comma 1, lett.c), del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [7] Lettera modificata dall’art.3, comma 1, del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [8] Comma sostituito dall’art.3, comma 2, del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [9] Comma sostituito dall’art.3,  comma 3, del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

     

    [10] Articolo sostituito dall’art.4, comma 1, del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [11] Lettera inserita dall’art.5, comma 1, lettera a)  del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

     

    [12] Lettera inserita dall’art.5, comma 1, lettera a)  del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [13] Lettera così modificata dall’art.5, comma 1, lettera b)  del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [14] Comma sostituito dall’art.6, comma 1,  del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

     

    [15] Comma sostituito dall’art.6, comma 2,  del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [16] Lettera sostituita dall’art.7, comma 1,  del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [17] Lettera così modificata dall’art.8, comma 1, lettera a), numero 1, del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [18] Lettera così modificata dall’art.8, comma 1, lettera a), numero 2, del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [19] Lettera inserita dall’art.8, comma 1, lettera a), numero 3, del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [20] Comma così modificato dall’art.8, comma 2, del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [21] Comma modificato dall’art.9, comma 1, del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [22] Lettera inserita dall’art. 9, comma 2,  del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

     

    [23] Comma inserito dall’art. 9, comma 3, del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

     

     

    [24] Comma sostituito dall’art.10, comma 1, lettera a), del r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [25] Comma modificato dall’art.10, comma 1, lettera b), del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [26] Comma qui modificato dall’art.11, comma 1, lettera a), numero 1), del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [27] Comma qui modificato dall’art.11, comma 1, lettera a), numero 2), del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [28] Comma modificato dall’art.11, comma 1, lettera b), del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [29] Articolo sostituito dall’art.12, comma 1, del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [30] Lettera modificata dall’art.13, comma 1, lettera a), del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [31] Comma inserito dall’art.13, comma 1, lettera b), del  r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

     

    [32]  Lettera inserita dall’art. 14, comma 1, del r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [33] Inciso modificato dall’art.15, comma 1, lettera a), del r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [34] Lettera modificata dall’art.15, comma 1, lettera b), del r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [35] Lettera sostituita dall’art.15, comma 1, lettera c), del r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

     

    [36] Articolo inserito dall’art.16, comma 1, del r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

     

    [37] Capo inserito dall’articolo 17, comma 1, del r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

    [38] Articolo inserito dall’art.18, comma 1, del r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

     

     

    [39] Articolo abrogato dall’art.18, comma 1, del r.r. 14 Ottobre 2019 n.19, pubbl. sul BUR Lazio 17 Ottobre 2019, n.84

     

     

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