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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8

  • BUR Lazio 10 settembre 2015 n. 73
  • Testo vigente al:
  • Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 28 giugno 2023 n. 5
  • Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

  • CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI


    Art. 1  (1)
    (Oggetto e ambito di applicazione)

    1. Il presente regolamento autorizzato ai sensi degli articoli 23 comma 6, 25 comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) individua:
    a) le strutture ricettive extralberghiere, di seguito denominate strutture, e le relative caratteristiche;
    b) i diversi livelli di classificazione e le categorie;
    c) i requisiti minimi strutturali e funzionali.
    2. Il presente regolamento stabilisce altresì:
    a) gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nell’applicazione della disciplina ai procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture e alla regolamentazione delle attività;
    b) le modalità di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio dell’Attività (SCIA), per l’avvio delle attività;
    c) le disposizioni a cui si attengono i soggetti i quali, anche mediante piattaforme elettroniche gestite da terzi, offrono, in maniera occasionale e in forma non imprenditoriale e nel rispetto della normativa vigente, altre forme di ospitalità in appartamenti privati regolarmente detenuti e locati a fini turistici, di seguito denominati alloggi per uso turistico.
    3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle seguenti strutture:
    a) Guest house o Affittacamere;
    b) Ostelli per la gioventù;
    c) Hostel o Ostelli;
    d) Case e Appartamenti per vacanze;
    e) Case per ferie;
    f) Bed & Breakfast;
    g) Country house o Residenze di campagna;
    h) Rifugi montani;
    i) Rifugi escursionistici.
    i bis) Case del Camminatore.
    4. Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio e contrastare forme irregolari di ospitalità è istituita, presso l’Agenzia regionale del Turismo, una apposita banca dati nella quale sono inserite le strutture ricettive extralberghiere e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza. La banca dati è messa a disposizione dell’utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli e pubblicata sul sito dell’Agenzia regionale del turismo.
    5. La Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con apposita deliberazione della Giunta regionale, stabilisce le modalità per la gestione della banca dati e le modalità di utilizzo del codice identificativo da parte delle strutture e degli alloggi di cui al comma 4 che, attraverso le piattaforme elettroniche, anche gestite da terzi, utilizzano i servizi di intermediazione, prenotazione e pubblicizzazione turistica da offrire.”.


    Art. 2  (2)
    (Comunicazioni sulla capacità ricettiva e sulla rilevazione dei flussi turistici)

    1. Per consentire la gestione e l’aggiornamento della banca dati di cui all’articolo 1 comma 4, i Comuni trasmettono all’Agenzia regionale del Turismo di cui all’articolo 12 della l.r.13/2007, di seguito denominata Agenzia, entro il 30 ottobre di ogni anno o su richiesta della stessa i dati relativi alle Segnalazioni Certificate di Inizio attività (SCIA) presentate, nel corso dell’anno, dai titolari o gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 1, comma 3.
    2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti che offrono ospitalità negli alloggi per uso turistico ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera c), trasmettono, per via telematica all’Agenzia, copia della comunicazione presentate ai Comuni, ai sensi dell’articolo 12 bis comma 4. 
    3. Per favorire la rilevazione statistica dei flussi turistici ai sensi dell’articolo 28, comma 1 della l.r.13/2007, i titolari o i gestori delle strutture di cui all’articolo 1, comma 3, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 lettera c), trasmettono per via telematica all’Agenzia i dati sugli arrivi e sulle presenze. 
    4. L’Agenzia, di concerto con gli enti e le istituzioni competenti, effettua il monitoraggio e il confronto dei dati relativi alla capacità ricettiva pervenuti ai sensi del presente articolo, con i dati rilevabili dai siti e dai canali on line di promo-commercializzazione delle strutture, segnalando gli esiti del monitoraggio alle autorità competenti.”.


    Art.3  (3)abrogato
    (Periodi di chiusura)


    CAPO II
    TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE. REQUISITI E CLASSIFICAZIONE


    Art. 4
    (Guest house o Affittacamere)

    1. Le Guest house o affittacamere sono strutture situate in immobili gestite in forma imprenditoriale dove vengono forniti servizi di alloggio ed eventualmente servizi complementari. (7)
    2. Le strutture di cui al comma 1, sono composte da un massimo di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada e sono dotate di un soggiorno, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno. (4)
    3. Gli appartamenti da destinare a Guest house o affittacamere non sono soggetti a cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
    4. Le strutture di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, (5) la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato 1.
    4 bis. Le strutture di cui al comma 1, possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi, (6)


    Art. 5
    (Ostelli per la gioventù)

    1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate, gestite in forma non imprenditoriale, finalizzate ad offrire soggiorno e pernottamento, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi, a giovani, a gruppi di giovani ed eventuali loro accompagnatori. Negli ostelli possono essere ospitati anche altri soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso.
    2. Gli ostelli per la gioventù possono essere gestiti da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile.(8)
    3. Gli ostelli per la gioventù hanno la destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo e posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato 2.(9)
    3-bis. Gli ostelli per la gioventù possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi. (10)


    Art. 6
    (Hostel o Ostelli)

    1. Gli Hostel o Ostelli sono strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate ad offrire il soggiorno ed il pernottamento a famiglie o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù di cui all’articolo 5. Il soggiorno ed il pernottamento offerto non possono superare i 60 giorni continuativi.
    2. (11)abrogato
    3. Gli Hostel o Ostelli hanno la destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo e posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato 3.
    3-bis. Gli Hostel o Ostelli possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi. (12)


    Art. 7 (13)
    (Case e appartamenti per vacanze)

    1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili ubicati nel medesimo territorio comunale e gestite in forma  non imprenditoriale o imprenditoriale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre.
    2. Le case e gli appartamenti per vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e al loro interno non possono esservi persone residenti né domiciliate.
    3. Le case e gli appartamenti per vacanze rispettano i requisiti minimi strutturali e funzionali previsti per le abitazioni di cui all’Allegato 4, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano  di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
    4. Le case e gli appartamenti per vacanze possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.


    Art. 8
    (Case per ferie)

    1. Le case per ferie sono strutture gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici o privati, o da associazioni e organismi operanti statutariamente senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.
    2. Le strutture di cui al comma 1, sono arredate per fornire un soggiorno temporaneo a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari. Tali strutture sono altresì destinate a centri vacanze per minori, colonie o case religiose di ospitalità.
    3. Non rientrano nella tipologia individuata dal presente articolo le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive disciplinate dalla normativa regionale sull’assistenza ai malati e alle persone anziane.
    4. Le strutture di cui al comma 1, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato 5.


    Art. 9 (14)
    (Bed and Breakfast)

    1.    I Bed & Breakfast (B&B) sono strutture situate in immobili che erogano ospitalità e servizio di prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, ed aventi un massimo di quattro camere da destinare agli ospiti, con un totale massimo consentito di posti letto calcolati sulla base della metratura di cui all'Allegato 6 e, comunque, non superiore complessivamente a otto. Il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e si riserva una camera da letto all'interno della stessa.
    2.    I Bed & Breakfast rispettano i requisiti previsti per le abitazioni dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché tutti i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all'Allegato 6. L'utilizzo degli appartamenti come Bed & Breakfast non comporta cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
    3.    I Bed & Breakfast possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi. 


    Art. 10
    (Country House o Residenze di campagna)

    1. Le Country house o residenze di campagna, di seguito denominate Country House, sono strutture ubicate al di fuori dei centri urbani e dal territorio di Roma Capitale e situate in contesti rurali di interesse naturalistico e paesaggistico. Il servizio offerto in tali strutture oltre all’ospitalità include altresì l’eventuale esercizio di attività didattico ricreative, ludiche e sportive all’interno di aree finalizzate alla fruizione di beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. L’utilizzo della struttura da destinare alle suddette attività non comporta cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. (15)
    2. Le Country House sono gestite unitariamente in forma imprenditoriale e continuativa e sono localizzate in fabbricati rurali non a servizio di aziende agricole, in ville, case padronali o casali ed offrono ospitalità in camere o appartamenti con eventuali servizi autonomi di cucina. Tali strutture, con una capacità ricettiva massima di pernottamento di trenta posti letto, possono essere comprese all’interno del fabbricato principale o inserite in uno o più immobili limitrofi facenti parte dello stesso nucleo rurale e della medesima pertinenza di terreno, avente una estensione non inferiore a cinquemila metri quadrati.(16)
    3. Nelle Country House possono essere somministrati alimenti e bevande ai soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente.(17)
    4 Le Country House posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato 7.(18)
    4-bis. Le Country House possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.(19)


    Art. 11
    (Rifugi montani)

    1. I rifugi montani sono strutture ubicate in alta montagna e comunque ad una quota non inferiore a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell’escursionismo, ascensionismo o alpinismo. Tali strutture sono custodite ed aperte al pubblico e sono predisposte per assicurare il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino agli ospiti.
    2. Tali strutture dispongono di un locale per il ricovero di fortuna accessibile dall’esterno anche nei periodi di chiusura e dotato di idonee attrezzature dedicate allo scopo.
    3. Durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero è comunque garantito per l’intero arco delle 24 ore.
    4. I rifugi montani posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato 8.(20)
    4-bis. I rifugi montani possono avvalersi di strumenti di promo commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi. (21)


    Art. 11 bis (25)
    (Case del camminatore)

    1.  Le case del camminatore sono strutture ricettizie ubicate, ai sensi dell’art.6 della legge regionale 10 marzo 2017, n.2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla l.r. 6 agosto 2017, n.13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) lungo i tracciati della rete dei cammini della Regione (RCL) o in un raggio  non superiore ai 500 metri dal tracciato. Tali strutture di proprietà privata, di enti o di associazioni senza scopo di lucro offrono ospitalità nella forma del donativo ai pellegrini e camminatori fornendo alloggio e servizi, compreso l’eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2017, tenuto conto delle disposizioni ivi contenute, si provvede all’individuazione  dei requisiti strutturali e funzionali delle strutture di cui al comma 1, nonché alle modalità relative all’offerta di ospitalità.


    Art. 12
    (Rifugi escursionistici)

    1. I rifugi escursionistici sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna o collinari, posizionati a quote inferiori a mille metri, di proprietà o in gestione a privati enti o associazioni senza scopo di lucro e operanti nel settore dell’escursionismo. I rifugi escursionistici sono ubicati fuori dai centri abitati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all’aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari escursionistici frequentati da escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario. (24)
    2. Tali strutture dispongono di un locale per il ricovero di fortuna accessibile dall’esterno anche nei periodi di chiusura e dotato di idonee attrezzature dedicate allo scopo.
    3. I rifugi escursionistici, posseggono i requisiti minimi funzionali e strutturali di cui all’Allegato 8.(22)
    3-bis. Le strutture di cui al comma 1 possono avvalersi di strumenti promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi. (23)


    Art.12 bis (26)
    (Altre forme di ospitalità. Alloggi di uso turistico)

    1. Gli alloggi per uso turistico di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art.1, sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, i modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici  ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.
    2. Per le finalità di cui al comma1, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.
    3. Gli alloggi per suo turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
    4. I soggetti di cui al comma 2 che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione al Comune utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso e trasmettono, per via telematica all’Agenzia, copia della suddetta comunicazione nonché i dati sugli arrivi e sulle presenze ai sensi del comma 3 dell’art.2.
    5. Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite dai terzi.


    Art. 13
    (Classificazione delle strutture e sistemi di verifica)

    1. I titolari o i gestori delle strutture di cui al comma 3, dell'articolo 1, indicano nella SCIA unica, la classificazione, la denominazione e la tipologia di appartenenza delle stesse. Alla SCIA è altresì allegata una tabella riepilogativa, predisposta dal Comune competente, contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali indicati nella singola tipologia di struttura nonché negli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. (27)
    2. Il Comune, effettuate le verifiche di propria competenza trasmette, per via telematica con posta certificata (PEC), la SCIA all’Ente competente individuato dall’articolo 25, comma 2, della l.r. n. 13/2007, che provvede a verificare la sussistenza dei requisiti minimi funzionali e strutturali segnalati nella SCIA ai fini della classificazione.
    3. I livelli di classificazione delle strutture di cui al Capo II sono di seguito individuati nelle seguenti categorie:
    a) per le “Guest house o affittacamere” di cui all’articolo 4, la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 3 categorie;
    b) per le “Case e appartamenti per vacanze” di cui all’articolo 7, la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 2 categorie;
    c) per gli “Ostelli della gioventù” di cui all’articolo 5, gli “Hostel o ostelli”, di cui all’articolo 6, le “case per ferie” di cui all’articolo 8, i “B&B” di cui all’articolo 9, le “Country house o residenze di campagna” di cui all’articolo 10, i “Rifugi montani” di cui all’articolo 11 e i “Rifugi escursionistici” di cui all’articolo 12 la classificazione è in categoria unica.
    4. L’Ente competente ad effettuare le verifiche, di cui all’articolo 25, comma 2, della l.r. n. 13/2007, qualora accerti la mancanza dei requisiti minimi funzionali e strutturali o l’erronea classificazione indicata nella SCIA, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento motivato da notificare all’interessato procede al declassamento d’ufficio a categoria inferiore o, in caso di categoria unica, alla cancellazione della classificazione segnalata. Il provvedimento dell’Ente competente è trasmesso al Comune competente per territorio.
    5. Mediante la presentazione di nuova SCIA, il titolare o gestore della struttura può segnalare, ai fini della classificazione, categorie superiori in caso di miglioramento dei requisiti precedentemente posseduti.


    CAPO III
    DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ


    Art. 14 (28)
    (Avvio delle attività)


    1. Ai fini dell’avvio delle attività il soggetto titolare o gestore delle strutture indicate al comma 3 dell’articolo 1 presenta, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le attività ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA unica nella quale indica:
    a) le relative generalità, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
    b) la tipologia della struttura e la conformità della stessa alla normativa vigente;
    c) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente;
    d) la relativa denominazione, la classificazione e l’ubicazione della stessa;
    e) l’indicazione della capacità ricettiva, dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale nonché l’eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
    2. Per l’avvio delle attività relative alle Guest House o affittacamere, Hostel o Ostelli, Case e appartamenti per vacanza, Country House o Residenze di campagna, i titolari o gestori di tali strutture allegano alla SCIA la seguente documentazione:
    a) planimetria dell’unità immobiliare sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell’altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano;
    b) statuto e atto costitutivo per le società e la relativa certificazione antimafia;
    c) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine professionale attestante la conformità della struttura alla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di igiene, edilizia, urbanistica, sicurezza energetica;
    d) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolare, compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato;
    e) dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;
    e bis) attestazione della comunicazione formale all’amministratore di condominio, ove lo stesso sia costituito, dell’attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari.
    3. Per l’avvio delle attività relative agli Ostelli per la gioventù, Case per ferie, Rifugi montani, Rifugi escursionistici, i titolari o gestori di tali strutture allegano alla SCIA la seguente documentazione:
    a) planimetria dell’unità immobiliare sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani, dell’altezza, del numero dei posti letto, dei vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di pertinenza, delle superfici finestrate di ogni vano;
    b) statuto e atto costitutivo, con l’indicazione delle finalità nel caso di associazioni senza scopo di lucro o enti religiosi, e la relativa certificazione antimafia;
    c) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine professionale attestante la conformità della struttura alla normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di igiene, edilizia, urbanistica, sicurezza energetica;
    d) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolari, compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato;
    e) la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;
    f)  il regolamento interno da esporre all’ingresso dell’immobile;
    g) limitatamente alle case per ferie di cui all’articolo 8, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che specifichi il tipo di utenti ai quali è rivolta l’ospitalità.
    4. Per l’avvio dell’attività di Bed & Breakfast i titolari o gestori di tali strutture allegano alla SCIA la seguente documentazione:
    a) planimetria catastale dell’unità immobiliare sottoscritta dall’interessato, con dichiarazione di conformità a quella presente in catasto, con indicazione dati catastali, specifica delle superfici, dell’altezza, del numero dei posti letto, dell’individuazione dei vani comuni e dei vani riservati, della conformità della struttura alla normativa vigente;
    b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolare, compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato;
    c) attestazione della comunicazione formale all’amministratore di condominio dell’attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari.
    d) statuto e atto costitutivo per le società e la relativa certificazione antimafia.
    5. La SCIA abilita altresì ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, ove previsto, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. La SCIA abilità inoltre all’utilizzo esclusivo, riservato agli ospiti, delle attrezzature e delle strutture a carattere ricreativo, ove consentito, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.”.


    Art. 15
    (Variazioni e modifiche)

    1. Il titolare o il gestore della struttura di cui al comma 3 dell’articolo 1, mediante la presentazione di nuova SCIA provvede a segnalare:(29)
    a) le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione corredati dalla documentazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), c), ed e) nonché il cambio di denominazione;
    b) le modifiche societarie o di rappresentanza legale, della denominazione o il cambio del preposto nonché ogni variazione dei contenuti amministrativi intervenuti rispetto alla SCIA già presentata;
    c) il subentro nell’esercizio dell’attività.
    1 bis. Il titolare o il gestore della struttura di cui al comma 1 provvede a comunicare con apposita nota al SUAP o al SUAR di cui all’articolo 14, i periodi di chiusura temporanea o di sospensione dell’attività a carattere straordinario. (30)


    Art. 16
    (Denominazione)

    1. La denominazione delle strutture di cui al comma 3 dell’art.1, comprensiva della specifica tipologia di appartenenza così come individuata ai sensi del Capo II, non può essere uguale o simile a quella utilizzata da altre strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta o di albergo diffuso presenti sul territorio comunale comprese quelle della specifica tipologia extralberghiera. La denominazione completa è indicata nell’insegna o nella targa della struttura la cui affissione è obbligatoria.(31)
    2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.
    3. Qualora il comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive interessate, la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l’avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l’inadempienza all’Ente territorialmente competente, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 31, comma 6, della l.r. n. 13/2007.


    Art. 17 (32)
    (Obblighi del titolare o gestore delle strutture)

    1. I titolari o i gestori delle attività concernenti le strutture di cui al comma 3 dell’articolo 1 devono:
    a) presentare la SCIA, ai sensi dell’articolo 14, al fine dell’avvio dell’attività;
    b) esporre, in modo ben visibile, il segno distintivo di classificazione attribuito;
    c) esporre l’apposito cartello indicante il percorso antincendio;
    d) non attribuire alla propria struttura, mediante qualsiasi mezzo, requisiti, denominazioni o classificazioni diverse da quelli dichiarati nella SCIA;
    e) non dotarsi di un numero di posti letto superiori a quelli indicati nella SCIA;
    f) rispettare l’obbligo di comunicazione prevista dall’articolo 2, comma 3.
    g) esporre, in modo ben visibile all’interno delle camere e a pubblicare sul sito internet della struttura, il cartellino dei prezzi aggiornato;
    h) esporre in prossimità dei locali destinati al ricevimento ospiti, la tabella con l’indicazione dei prezzi delle camere o delle unità abitative e i relativi servizi;
    i) non praticare prezzi difformi da quelli esposti.
    2. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 31 della l.r. 13/2007.
    3. I titolari o gestori di cui al comma 1, provvedono altresì:
    a) ad indicare la corretta denominazione delle strutture ricettive, corrispondente a quella dichiarata nella SCIA, la categoria di classificazione attribuita, gli estremi della SCIA, nonché gli eventuali periodi di chiusura della struttura, in tutte le forme di comunicazione, ivi compresi i siti internet;
    b) ad apporre, all’esterno dell’immobile ed in prossimità dell’entrata della struttura, in modo ben visibile al pubblico, la targa nella quale sono riportate la tipologia della struttura ricettiva, la denominazione, la classificazione, il recapito telefonico attivo, il sito internet,  gli estremi della SCIA, i periodi di apertura. Sulla targa è possibile apporre, altresì, il logo turistico regionale denominato: “Lazio eterna scoperta”. Nel caso in cui i regolamenti comunali o del condominio nel quale è ubicata la struttura vietino l’apposizione della targa all’esterno, quest’ultima può essere apposta solo all’interno, in prossimità dell’entrata della struttura stessa;
    c) a stipulare apposita assicurazione per i  rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.
    4. I titolari o i gestori delle strutture di cui agli articoli 5 e 8, sono tenuti altresì ad esporre il regolamento interno all’ingresso dell’immobile e in ogni camera.
    5.  I titolari o i gestori delle attività di cui all’articolo 12 bis, sono tenuti ad aggiornare i dati delle comunicazioni fornite ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 bis, in caso di modifiche o di eventuali variazioni intervenute.


    CAPO IV
    DISPOSIZIONI FINALI


    Art. 18 (33)
    (Disposizioni transitorie)

    1. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei requisiti minimi  strutturali e funzionali previsti dagli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 è obbligatorio:
    a) per l’apertura delle nuove strutture ricettive extralberghiere;
    b) per le strutture ricettive extralberghiere già esistenti nel caso in cui quest’ultime, dalla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal presente regolamento, siano oggetto di interventi di ristrutturazione
    2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati al permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e successive modifiche.
    3. Le strutture ricettive extralberghiere già esistenti, alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal presente regolamento, sono tenute ad adeguarsi, entro il 31 dicembre 2017, al rispetto dei requisiti minimi funzionali di dotazione ed arredo previsti dagli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 di cui al presente regolamento.
    4. Al fine di garantire l’integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsti dal Capo II e dagli Allegati di cui al presente regolamento, ove quest’ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi.


    Art. 19
    (Abrogazioni)

    1. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell’articolo 18 sono abrogati:
    a) il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere);
    b) il regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 4 (Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16)
    c) il regolamento regionale 21 settembre 2009, n. 18 (Modifiche al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 come modificato dal regolamento regionale 21 aprile 2009, n. 4 “Modifica al regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16”) (34).


    Art. 20
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente Regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio.
     


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
     


    SOMMARIO
    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI
    Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
    Art. 2 (Comunicazioni sulla capacità ricettiva delle strutture
    e sulla rilevazione dei flussi turistici)
    Art. 3 (Periodi di chiusura )
    CAPO II
    TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE.
    REQUISITI E CLASSIFICAZIONE
    Art. 4 (Guest house o Affittacamere)
    Art. 5 (Ostelli per la gioventù)
    Art. 6 (Hostel o Ostelli)
    Art. 7 (Case e appartamenti per vacanze)
    Art. 8 (Case per ferie)
    Art. 9 (Bed and Breakfast)
    Art. 10 (Country House o Residenze di campagna)
    Art. 11 (Rifugi montani)
    Art. 11 bis (Case del camminatore)
    Art. 12 (Rifugi escursionistici)
    Art. 12 bis (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico)
    Art. 13 (Classificazione delle strutture e sistemi di verifica )
    CAPO III
    DISCIPLINA PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
    Art. 14 (Inizio delle attività)
    Art. 15 (Variazioni e modifiche)
    Art. 16 (Denominazione)
    Art. 17 (Obblighi del gestore)
    CAPO IV
    DISPOSIZIONI FINALI
    Art. 18 (Disposizioni transitorie)
    Art. 19 (Abrogazioni)
    Art. 20 (Entrata in vigore)


    Note
    (1) Articolo sostituito dall’art.1, comma 1, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49. 
    (2) Articolo sostituito dall’art.2, comma 1, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49. 
    (3) Articolo abrogato dall’art.3, comma 1, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49. 
    (4) Comma sostituito dall’art.4, comma 1, lettera a)  del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49. 
    (5) Comma così modificato dall’art.4, comma 1, lettera b)  del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49. 
    (6) Comma aggiunto dall’art.4, comma 1, lettera c)  del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49. 
    (7) Comma modificato dall’art.4, comma 1, lettera c bis)  del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49. 
    (8) Comma modificato dall’art.5, comma 1, lettera a)  del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49. 
    (9) Comma modificato dall’art.5, comma 1, lettera b)  del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49. 
    (10) Comma aggiunto dall’art.5, comma 1, lettera c)  del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49. 
    (11) Comma abrogato dall’art.6, comma 1, lettera a)  del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49. 
    (12) Comma aggiunto dall’art.6, comma 1, lettera b)  del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (13) Articolo sostituito dall’art.7, comma 1, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (14) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, del regolamento regionale 28 giugno 2023, n. 5, pubblicato sul BUR Lazio 29 giugno 2023, n. 52, precedentemente sostituito dall’art.8, comma 1, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (15) Comma così modificato  dall’art.9, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (16) Comma così modificato  dall’art.9, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (17) Comma così modificato  dall’art.9, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (18) Comma così modificato  dall’art.9, comma 1, lettera d) del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (19) Comma aggiunto  dall’art.9, comma 1, lettera e) del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (20) Comma così modificato  dall’art.10, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (21) Comma aggiunto  dall’art.10, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (22) Comma modificato  dall’art.11, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (23) Comma aggiunto  dall’art.11, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (24) Comma modificato  dall’art.11, comma 1, lettera c bis) del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (25) Articolo aggiunto dall’art.11 bis del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (26) Articolo aggiunto dall’art.12 del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (27) Comma modificato dall’art.13, comma 1, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (28) Articolo aggiunto dall’art.14, comma 1, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (29) Comma così modificato dall’art.15, comma 1, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (30) Articolo aggiunto dall’art.15, comma 2, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (31) Comma modificato dall’art.16, comma 1, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (32) Articolo sostituito dall’art.17, comma 1, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (33) Articolo sostituito dall’art.18, comma 1, del regolamento regionale 16 Giugno 2017 n.14, pubblicato sul BUR Lazio 20 Giugno 2017 n.49.
    (34) Per completezza di informazione si richiama il testo del Regolamento regionale 30 settembre 2015 n.13 recante disposizioni per favorire l’accoglienza in previsione dei flussi turistici aggiuntivi nel periodo di svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia.
     

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