NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 6 settembre 2006, n. 5

  • BUR 20 settembre 2006, n. 26
  • Testo vigente al:
  • Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità
  • Indice

    Art. 1 - Oggetto
    Art. 2 - Procedure per l’individuazione dei distretti. Comitato promotore
    Art. 3 - Adeguamento o soppressione dei distretti
    Art. 4 - Criteri e modalità per l’elaborazione e l’adozione del piano di distretto
    Art. 5 - Aggiornamento del piano di distretto
    Art. 6 - Attuazione del piano di distretto
    Art. 7 - Soggetto gestore
    Art. 8 - Funzioni del soggetto gestore
    Art. 9 - Comitato di distretto
    Art.10 - Forme, misura e cumulabilità dei finanziamenti dei progetti di sviluppo
    Art.11 - Criteri e modalità per la valutazione e la presentazione dei progetti di sviluppo
    Art.12 - Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti
    Art.13 - Avviamento dei distretti
    Art.14 - Monitoraggio e controllo
    Art.15 - Revoca dei finanziamenti
    Art.16 - Entrata in vigore


     

    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2006, n.1 (Istituzione di distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità), disciplina:
    a) le procedure per l’individuazione, l’adeguamento e la soppressione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, di seguito denominati distretti;
    b) i requisiti, la forma e le funzioni del soggetto gestore;
    c) i criteri e le modalità per l’elaborazione e l’adozione dei piani di distretto nonché per il loro aggiornamento;
    d) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti nonché i criteri di valutazione degli stessi;
    e) le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale nonché le modalità di concessione ed erogazione in riferimento ai vari tipi di intervento;
    f) le condizioni per l’eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
    g) le modalità per l’effettuazione di monitoraggi e controlli da parte dell’amministrazione regionale sui distretti e sullo stato di attuazione dei relativi progetti di sviluppo nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.

     

    Art. 2 ([1])
    (Individuazione dei distretti. Comitato promotore)

    1.I distretti rurali e i distretti agroalimentari dì qualità sono individuati, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 1/2006, con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima l.r. 1/2006, tenuto conto degli ambiti rurali definiti dal Piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 (Norme sul governo del territorio), ove approvato.

    2. L’individuazione dei distretti avviene su proposta di un comitato promotore costituito, su base volontaria, dai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 1/2006.

    3. Ai fini di cui al comma 2, il Comitato promotore presenta alla direzione regionale competente in materia la proposta di individuazione e di costituzione del distretto.

    4. La proposta di cui al comma 3 contiene:

    a) una dettagliata relazione recante, in particolare, l’indicazione della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 1/2006, nonché la denominazione, il tema catalizzatore e gli ambiti di intervento del distretto;

    b) l’elenco dei soggetti aderenti;

    c) l’analisi per l’individuazione dei portatori di interesse consultati, comprendente anche eventuali soggetti, pubblici o privati, contrari alla proposta di distretto;

    d) la strategia proposta contenente, in particolare, l’analisi di contesto nonché l’individuazione dei bisogni, degli obiettivi e dei risultati attesi;

    e) i verbali delle iniziative pubbliche di coinvolgimento degli attori del territorio di riferimento;

    f) la proposta di piano di animazione e coinvolgimento del territorio;

    g) la proposta di organizzazione amministrativa che si intende attribuire al distretto. 

    5. In caso di sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della l.r.1/2006 la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 3, tenuto conto degli ambiti rurali definiti nel PAR, ove approvato, individua e riconosce il distretto.

    6. Ai fini dell’iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo di cui al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), la Giunta regionale provvede a comunicare al ministero competente in materia di agricoltura il distretto individuato e riconosciuto ai sensi del comma 5.

     

    Art. 3([2])
    (Adeguamento o soppressione dei distretti)

    1. La Giunta regionale, previo confronto con il Comitato promotore, può adeguare, con propria deliberazione, gli ambiti territoriali del distretto o sopprimere il distretto stesso, tenendo conto di eventuali significative variazioni intervenute nelle aree di riferimento.

    2. La deliberazione di adeguamento o soppressione dei distretti è pubblicata sul BURL.

     

    Art. 4
    (Criteri e modalità per l’elaborazione e l’adozione del piano di distretto)

    1. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere finanziato anche per stralci annuali.

    2. Il piano di distretto è elaborato dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura con la partecipazione degli enti e gli organismi indicati all’articolo 2, comma 3, i quali possono, altresì, sottoporre alla Regione, anche per il tramite del comitato promotore, se costituito, uno schema di piano.

    3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 1/2006, adotta il piano di ogni singolo distretto, previo parere di un’apposita commissione di valutazione coordinata dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura e composta da rappresentanti delle direzioni di volta in volta interessate.

    4. Il piano di distretto, in particolare, contiene:
    a) la descrizione del partenariato attivato;
    b) la forma del soggetto gestore, l’indicazione dei soggetti, pubblici e privati, che lo compongono e le funzioni svolte dallo stesso, nel rispetto degli articoli 7 e 8, nonché la composizione del comitato di distretto di cui all’articolo 9;
    c) una dettagliata relazione concernente:
    1) la situazione esistente e le prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto;
    2) la rappresentazione cartografica dell’area interessata dal piano, con identificazione dei comuni e dei loro confini amministrativi;
    3) l’analisi del territorio, da cui emergano i punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità ed i rischi nello sviluppo del territorio;
    4) la descrizione degli elementi che caratterizzano il distretto come rurale o agroalimentare di qualità, in base ai requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 della l.r. 1/2006 ed in coerenza con le analisi e le strategie del PSR;
    d) la rappresentazione della strategia perseguita con:
    1) l’individuazione, sulla base dell’analisi del territorio effettuata, degli obiettivi di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
    2) l’illustrazione della coerenza degli obiettivi e delle azioni individuati in relazione agli ambiti di programmazione del PSR e alla integrazione degli stessi con le altre politiche di sviluppo insistenti sul territorio del distretto;
    3) la descrizione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle azioni individuate;
    e) le risorse suddivise tra gli obiettivi e le azioni del piano, con l’indicazione dei finanziamenti, pubblici e privati, distinguendo:
    1) le risorse gravanti sullo stanziamento di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2006 e la relativa destinazione nel rispetto di quanto disposto nell’articolo 10;
    2) le risorse che si intende reperire attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, con particolare riferimento a quelle in materia di sviluppo rurale e di coesione e sviluppo locale;
    3) le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

    5. La deliberazione di adozione del piano di distretto è pubblicata sul BURL.

    6. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità del piano di distretto sono avviate le procedure per l’elaborazione e l’adozione del nuovo piano, secondo quanto previsto dal presente articolo.

     

    Art. 5
    (Aggiornamento del piano di distretto)

    1. Nel corso del triennio di validità del piano di distretto, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 1/2006, può aggiornare il piano stesso, anche su proposta del soggetto gestore di cui all’articolo 7, sulla base di un’analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico.

    2. Il piano di distretto è aggiornato con le modalità di cui all’articolo 4.

     

    Art. 6
    (Attuazione del piano di distretto)

    1. Il piano di distretto è attuato mediante le seguenti tipologie di progetti:
    a) progetti di sviluppo finanziabili, in tutto o in parte, con le risorse gravanti sullo stanziamento di cui all’articolo 9 della l. r. 1/2006, i quali si distinguono in:
    1) progetti realizzati direttamente dal soggetto gestore;
    2) progetti coordinati dal soggetto gestore e realizzati da terzi individuati secondo procedure concorsuali ad evidenza pubblica, ovvero attraverso strumenti di programmazione negoziata;
    b) progetti finanziabili con le risorse reperite attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale ovvero con le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

     

    Art. 7([3])
    (Costituzione del distretto)

    1.La Regione promuove la costituzione del distretto nella forma giuridica individuata per la gestione dal Comitato promotore.

     

    Art. 8
    (Funzioni del soggetto gestore)

    1. Il soggetto gestore cura l’attuazione del piano di distretto assicurando rapporti di sinergia e collaborazione con il comitato di distretto di cui all’articolo 9 e, in particolare:
    a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;
    b) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l’elaborazione, il cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), in coerenza con gli obiettivi individuati dal piano di distretto, e li presenta alla Regione per il relativo finanziamento;
    c) presenta per i relativi finanziamenti i progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla normativa vigente;
    d) propone l’aggiornamento del piano di distretto, previo parere del comitato di distretto di cui all’articolo 9;
    e) raccoglie ed elabora i dati relativi all’attuazione del piano di distretto e li trasmette, con cadenza almeno semestrale, alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo di cui all’articolo 14;
    f) gestisce le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano di distretto e presenta, semestralmente, alla Giunta regionale una relazione che illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attività del distretto ed, in particolare:
    1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano di distretto;
    2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle azioni e dei progetti finanziati;
    3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l’indicazione delle diverse forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.

     

    Art. 9
    (Comitato di distretto)

    1. Al fine di assicurare, nella gestione del distretto, unicità d’intenti e coordinamento dei poteri e delle rappresentanze locali, nonché il necessario flusso di informazione, è costituito un comitato di distretto, con finalità consultive e di indirizzo. Del comitato di distretto fanno parte i rappresentanti dell’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura ed i rappresentanti degli enti ed organismi indicati all’articolo 2, comma 3.

    2. Qualora della società di distretto facciano parte esclusivamente soggetti privati, le comunità montane di cui all’articolo 7, comma 2, partecipano al comitato.

    3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.

     

    Art. 10
    (Forme, misura e cumulabilità dei finanziamenti dei progetti di sviluppo)

    1. In relazione agli obiettivi individuati dal piano di distretto e alla realizzazione dei singoli progetti di sviluppo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), la Regione concede finanziamenti nei limiti delle risorse disponibili nello stanziamento di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2006 e nel rispetto delle forme e delle percentuali massime di aiuto, previste dal PSR e dal regime degli aiuti di Stato aggiuntivi a questo collegati.

    2. Per i progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), le spese ammissibili sono quelle relative a:
    a) attività di animazione finalizzate alla progettazione, al finanziamento ed alla realizzazione dei progetti di cui all’articolo 6, in coerenza con le linee strategiche del PSR;
    b) marketing territoriale e/o di filiera;
    c) promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti regionali di qualità con priorità verso i prodotti a marchio U.E;
    d) funzionamento e gestione del distretto;
    e) infrastrutture per la produzione, trasformazione e commercializzazione del prodotto, con priorità a progetti integrati interaziendali finalizzati all’aumento della competitività;
    f) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature ad alto contenuto innovativo;
    g) servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale;
    h) diversificazione delle attività agricole con priorità allo sviluppo di filiere agroenergetiche integrate;
    i) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processo;
    l) implementazione dei sistemi di qualità interaziendali con priorità per quelli riconosciuti a livello comunitario;
    m) programmi informatici legati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
    n) infrastrutture rurali di interesse interaziendale.

    3. Le spese di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono finanziabili fino al 100% delle spese ammesse.

    4. Le spese di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n), sono finanziabili fino al 40% delle spese ammesse.

    5. Le spese di cui al comma 2, lettera d), sono finanziabili, per i primi tre anni di attività di ciascun distretto, fino ad un massimo di euro 50.000,00 per ogni anno.

    6. La cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche non può in ogni caso superare il limite delle percentuali massime di cui al comma 1.

     

    Art. 11
    (Criteri e modalità per la valutazione e la presentazione dei progetti di sviluppo)

    1. Il soggetto gestore elabora ovvero istruisce e verifica la compatibilità dei progetti di sviluppo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), con gli obiettivi previsti dall’articolo 7, comma 2 della l.r. 1/2006 e li valuta sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
    a) livello d’integrazione settoriale, di filiera e /o territoriale del progetto;
    b) consolidamento delle filiere;
    c) rafforzamento della qualità e valorizzazione dei prodotti e/o delle filiere;
    d) incremento e stabilità occupazionale;
    e) utilizzazione e diffusione, anche attraverso azioni di formazione, di nuovi know-how e nuove tecnologie per aumentare la competitività delle imprese, dei prodotti e dei servizi nel territorio dei distretti;
    f) programmi di ricerca;
    g) sviluppo dell’imprenditoria femminile e delle pari opportunità;
    h) sviluppo dell’imprenditoria giovanile;
    i) integrazione con altri settori produttivi;
    l) promozione e marketing territoriale;
    m) valorizzazione ed interventi per il recupero, la tutela e la fruibilità dell’ambiente;
    n) percentuale di contributo richiesto rispetto alla spesa ammessa a contributo;
    o) partecipazione dei privati all’investimento;
    p) effettiva cantierabilità dei progetti;
    q) ristrutturazione e messa a norma di edifici di proprietà pubblica che privilegino interventi per l’efficienza e il risparmio energetico e l’ecocompatibilità.

    2. I progetti di sviluppo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), n. 1, elaborati dal soggetto gestore vengono trasmessi alla direzione regionale competente in materia di agricoltura per il provvedimento di concessione del relativo finanziamento.

    3. Ai fini dell’istruttoria dei progetti di sviluppo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2, il soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla ricezione dei progetti stessi, provvede a formulare una graduatoria in cui sono inseriti:
    a) i progetti finanziabili con l’indicazione dell’ammontare del finanziamento;
    b) i progetti accoglibili ma non finanziabili per carenza delle risorse destinate nel piano di distretto;
    c) i progetti esclusi con l’indicazione delle motivazioni.

    4. La graduatoria di cui al comma 3, con allegati i progetti elencati, è trasmessa alla direzione regionale competente in materia di agricoltura per il provvedimento di concessione dei relativi finanziamenti.

     

    Art. 12
    (Modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti)

    1. La direzione regionale competente in materia di agricoltura adotta il provvedimento di concessione dei finanziamenti relativi ai progetti trasmessi dal soggetto gestore ai sensi dell’articolo 11.

    2. L’erogazione dei finanziamenti relativi ai progetti di cui all’articolo 11, comma 2, al soggetto gestore è effettuata dalla Regione entro trenta giorni dalla concessione con le seguenti modalità:
    a) acconto del 30% delle spese ammesse a finanziamento, previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo dell’acconto;
    b) ulteriore acconto del 30%, previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori in cui si rendiconti la realizzazione di almeno la metà del progetto ammesso a finanziamento;
    c) saldo, previa presentazione della rendicontazione finale attinente alla realizzazione del progetto ammesso a finanziamento.

    3. L’erogazione dei finanziamenti relativi ai progetti di cui all’articolo 11, comma 3, ai beneficiari finali è effettuata, per conto della Regione, dal soggetto gestore, con le modalità previste dal comma 2.

     

    Art. 13
    (Avviamento dei distretti)

    1. Nella fase di avvio di ciascun distretto, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) può sostenere ed eventualmente realizzare attività di animazione e progettazione in coerenza con i piani di distretto e di concerto con il soggetto gestore.

    2. Le spese relative alle attività di cui al comma 1 sono sostenute dall’Agenzia con proprie risorse finanziarie.

     

    Art. 14
    (Monitoraggio e controllo)

    1. La direzione regionale competente in materia di agricoltura, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto gestore ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera e), effettua il monitoraggio sull’attività del distretto rilevando, periodicamente, in particolare:
    a) ogni problematica emersa nell’attuazione del piano;
    b) i progetti di sviluppo finanziati e realizzati nonché la rendicontazione delle somme erogate.

     

    Art. 15
    (Revoca dei finanziamenti)

    1. Rispetto ai progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), la direzione regionale competente in materia di agricoltura revoca la concessione dei finanziamenti quando:
    a) il progetto realizzato è difforme da quello ammesso a finanziamento e la sua modificazione non è stata preventivamente autorizzata;
    b) l’ente o il soggetto beneficiario cessa la propria attività;
    c) l’impresa fallisce, è posta in liquidazione coatta amministrativa o è assoggettata ad altra procedura concorsuale.

    2. Nei casi di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede al recupero delle somme eventualmente erogate a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     

    Art. 16
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURL.

     

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

     



    [1] Articolo così sostituito dall’articolo 1, comma 1, del r.r. 24 febbraio 2020, n.8, pubblicato su BUR Lazio 25 febbraio 2020, n.16.

    [2] Articolo così sostituito dall’articolo 2, comma 1, del r.r. 24 febbraio 2020, n.8, pubblicato su BUR Lazio 25 febbraio 2020, n.16.

    [3] Articolo così sostituito dall’articolo 3, comma 1, del r.r. 24 febbraio 2020, n.8, pubblicato su BUR Lazio 25 febbraio 2020, n.16.

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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