NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1

  • BUR 30 settembre 1994, n. 27
  • Testo vigente al:
  • Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali - art. 9 - legge regionale concernente "Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie- assistenziali
  • Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera d), della L.R. 3 marzo 2003, n. 4. Per la decorrenza vedi il comma 2 del medesimo articolo


    Art. 1
    (Definizione delle residenze sanitarie assistenziali)

    [1. Le residenze sanitarie assistenziali (di seguito denominate RSA) sono strutture sanitarie residenziali gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all’articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

    2. Nell’ambito delle RSA sono organizzati, ove possibile, anche servizi semiresidenziali diretti a persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti.

    3. L’intervento residenziale nei confronti delle persone autosufficienti di cui al presente articolo, effettuato attraverso la R.S.A., è proprio del servizio sanitario ]

    Art. 2
    (Destinatari delle RSA.)

    [1. Nelle R.S.A. sono ospitate:
    a)         persone non più in età evolutiva portatrici di alterazioni morbose stabilizzate o morfo-funzionali, che hanno superato la fase acuta della malattia e per le quali è stato compiuto un adeguato trattamento terapeutico o di riabilitazione di tipo intensivo, ma che abbisognano di trattamenti terapeutici e riabilitativi protratti nel tempo;
    b)         persone anziane che presentano patologie cronico-degenerative, ma che non necessitano di assistenza ospedaliera, ivi compresi i soggetti affetti da patologie psico-geriatriche (demenza senile);
    c)         persone adulte colpite da handicap di natura fisica, psichica o sensoriale in condizioni di non autosufficienza o affette da malattie croniche;
    d)         persone adulte con lunga storia di istituzionalizzazione psichiatrica la cui patologia attuale prevalente è di tipo geriatrico, psicogeriatrico e di disabilità (cerebropatie, insufficienze mentali gravi e gravissime), per le quali è esclusa la possibilità di utilizzare strutture residenziali territoriali del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.), destinate esclusivamente a pazienti psichiatrici, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994 (Approvazione del progetto obiettivo "Tutela della Salute Mentale 1994-1996") e dall'allegato B della deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 1997, n. 159 (approvazione linee guida: "chiusura ospedali psichiatrici" e approvazione linee guida attuative "Progetto obiettivo tutela della salute mentale" (1)

    2. Le R.S.A., al fine di assicurare alle persone ospiti le prestazioni più adeguate in rapporto alle loro condizioni di disabilità e di dipendenza, sono diversamente strutturate, in termini organizzativi e di dotazione di personale, in funzione delle seguenti aree di intervento, corrispondenti alle diverse aree problematiche e di bisogno:
    a)         area della senescenza, riferita a persone anziane con temporanea, totale o prevalente limitazione della propria autosufficienza, con particolare riguardo alle persone affette da malattie croniche;
    b)         area della disabilità, riferita a persone portatrici di handicap funzionale, io condizioni di notevole dipendenza, anche affette da malattie croniche;
    c)         area del disagio mentale riferita a persone portatrici di disturbi psichici, in condizioni di notevole dipendenza, anche affette da malattie croniche.

    3. Nelle RSA direttamente gestite dalle unità sanitarie locali o con esse convenzionate sono ospitate esclusivamente persone in possesso della residenza in uno dei comuni della Regione Lazio. Compatibilmente con la disponibilità e distribuzione di posti-residenza sul territorio regionale, le RSA ospitano, in via prioritaria, persone residenti nello stesso comune, circoscrizione o distretto]

    Art. 3
    (Requisiti di carattere strutturale)

    [1. Le RSA devono essere in possesso dei requisiti strutturali stabiliti dal D.P.C.M. 22 dicembre 1989 «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semi- residenziali».

    2. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 1° settembre 1993, n. 41, concernente «Organizzazione funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali», la Giunta regionale, per giustificati motivi di ordine tecnico, può consentire soluzioni strutturali in deroga ai requisiti fissati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma precedente, sempre che sia garantita la caratterizzazione tipologica delle strutture e la funzionalità e l'efficienza dei servizi in rapporto alle specifiche esigenze degli ospiti.

    3. La Giunta regionale non può comunque consentire soluzioni strutturali in deroga ai criteri n. 8, n. 9, lettere a), b) e d), n. 10 e n. 11 del D.P.C.M. 22 dicembre 1989]

    Art. 4
    (Principi organizzativi e funzionali)

    [1. L'organizzazione della RSA deve essere tale da creare le condizioni necessarie per garantire alle persone ospiti:
    a)         il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e delle convinzioni religiose;
    b)         la continuità dei rapporti sociali e della vita di relazione, al di fuori della RSA, consentendo all'ospite, compatibilmente con le sue condizioni psico-fisiche, la libertà di movimento anche all'esterno della struttura;
    c)         un ambiente di vita il più possibile simile a quello della comunità di provenienza, quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo, permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri;
    d)         la socializzazione, all'interno della RSA, anche con l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi associativi esistenti nel territorio;
    e)         un intervento globale ed interdisciplinare attuato dagli operatori che, con competenze diverse, ma con pari diritto e dignità, interagiscono nelle attività;
    f)         la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano di recupero, anche attraverso forme di collaborazione diretta con gli operatori, coinvolgendo anche le organizzazioni di volontariato e coloro che, anche al di fuori dei rapporti di parentela, intrattengano con l'ospite relazioni di carattere affettivo]

    Art. 5
    (Organizzazione e funzionamento delle RSA)

    [1. Le RSA, di norma, sono organizzate in nuclei fino a venti posti-residenza e comprendono, complessivamente, sessanta posti-residenza. Ferma restando l'organizzazione per nuclei, le RSA possono comprendere fino ad un massimo di centoventi posti-residenza in caso di strutture ubicate in zone ad alta densità abitativa ovvero qualora trattasi di procedere alla riconversione di strutture già esistenti con ricettività superiore a duecento posti letto. Le R.S.A. possono comprendere nuclei con una ricettività complessiva inferiore ai sessanta posti-residenza in caso di strutture collegate o inserite in strutture sanitarie di ricovero e cura o in strutture socio-assistenziali per soggetti autosufficienti.

    2. Le R.S.A non possono essere riservate esclusivamente, neppure attraverso l'istituzione di aree, moduli, nuclei, al ricovero di persone affette da disturbi psichici cronicizzati. I pazienti psichiatrici, per i quali sono previste strutture riabilitative residenziali territoriali del D.S.M., non possono essere accolti nelle R.S.A. (2)

    3. Nell'ambito delle strutture ove sono ubicate le RSA possono essere organizzati:
    a)         servizi socio-sanitari a ciclo diurno diretti a persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
    b)         servizi sanitari ambulatoriali aperti alla fruizione della generalità degli utenti;.
    c)         unità di degenza preferibilmente per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie;
    d)         servizi socio-assistenziali residenziali e non residenziali rivolti ad anziani e portatori di handicap.

    4. Nel caso indicato al comma precedente, potrà essere prevista, sempreché sia salvaguardata la funzionalità del servizio e nel rispetto dei principi indicati all'articolo 4, l'utilizzazione di spazi e servizi in comune. Le relative modalità organizzative sono previste nel regolamento interno di cui all'articolo 11.

    5. Le RSA sono collegate funzionalmente con i servizi territoriali facenti capo alle attività socio-sanitarie del distretto, comprendenti l'assistenza medico-generica, il segretariato sociale, l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-assistenziale, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di garantire la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione. Le RSA sono altresì collegate funzionalmente, in relazione alle specifiche patologie degli ospiti, alle strutture ospedaliere, pubbliche o private, ed, in particolare, alle divisioni di geriatria, ai servizi di day-hospital e di spedalizzazione domiciliare nonché alle strutture specialistiche poliambulatoriali, ai servizi e ai centri territoriali di riabilitazione nonché ai dipartimenti di salute mentale.

    6. Le RSA gestite dalle unità sanitarie locali, al fine del contenimento dei relativi costi, devono utilizzare, preferibilmente, i servizi generali delle strutture ospedaliere, in particolare, per l'approntamento dei pasti, il servizio lavanderia e il servizio di pulizia, sempre che ciò sia compatibile con le modalità organizzative di tali attività. Le RSA private possono organizzare i servizi predetti mediante forme consortili o accordi con altre RSA o altre istituzioni sanitarie ovvero con aziende erogatrici di servizi.

    7. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, la Regione individua la dotazione strumentale, di apparecchiature e di farmaci di cui devono disporre le RSA.]

    Art. 6
    (Prestazioni)

    [1. Presso le RSA devono essere garantite le prestazioni di cui all'articolo 2 della L.R. 1° settembre 1993, n. 41 che concorrono al mantenimento delle capacità funzionali residue degli ospiti ovvero al recupero dell'autonomia in relazione alla loro patologia e in funzione del raggiungimento o mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli ospiti stessi. In particolare, nelle R.S.A. sono erogate:
    a)         prestazioni di medicina generale, come indicata all'articolo 7;
    b)         prestazioni specialistiche come indicato all'articolo 8;
    c)         prestazioni farmaceutiche come indicato all'articolo 9;
    d)         prestazioni infermieristiche comprendenti, oltre alle normali prestazioni di routine (terapia iniettiva, fleboclisi prelievi) il controllo delle prestazioni terapeutiche, la prevenzione delle infezioni e delle cadute, l'individuazione precoce delle eventuali modificazioni dello stato di salute fisica e di compromissione funzionale, l'attivazione tempestiva degli interventi necessari da parte degli altri operatori competenti;
    e)         prestazioni riabilitative atte ad impedire gli effetti involutivi del danno stabilizzato, con particolare riguardo alla rieducazione dell'ospite allo svolgimento delle comuni attività quotidiane (deambulazione e azioni elementari di vita anche con idonei supporti) nonché alla rieducazione psico-sociale, soprattutto attraverso la terapia occupazionale;
    f)         consulenza e controllo dietologico comprendenti interventi sia di carattere generale che di carattere specifico sulle diete dei singoli ospiti;
    g)         prestazioni di sostegno psicologico agli ospiti e concorso nella verifica dell'attuazione del progetto terapeutico individuale;
    h)         prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare consistenti nell'aiuto all'ospite per l'igiene e la cura della propria persona e dell'ambiente;
    i)          prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione nei confronti delle persone totalmente non autosufficienti, con riduzione al massimo del tempo trascorso a letto;
    l)          prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto e servizi generali, rapportate alle particolari condizioni degli ospiti;
    m)        attività di animazione, occupazionale, ricreativa, di integrazione e di raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine, soprattutto attraverso ergoterapia, attività ludiche, tecniche psicologiche di orientamento e riattivazione per soggetti con deterioramento mentale anche senile; sistematici incontri con familiari ed amici nonché attivazione delle attività di segretariato sociale, utilizzando il contributo delle associazioni di volontariato a norma della L.R. 28 giugno 1993, n. 29;
    n)         trasporto, accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni sanitarie all'esterno della RSA.

    2. L'ospitalità presso le RSA può essere anche temporanea e programmata per:
    a)         il completamento di programmi riabilitativi già iniziati in ospedale o in centri convenzionati ai sensi dell'articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833;
    b)         la riduzione del carico assistenziale sulla famiglia per brevi e determinati periodi, anche a seguito di temporanea sospensione degli interventi dei servizi domiciliari.

    3. L'ospitalità temporanea può essere anche prevista come permanenza dell'ospite per tutto l'arco della giornata o per periodi limitati, anche in funzione delle esigenze di lavoro dei familiari ovvero durante la notte in relazione a specifiche patologie.

    4. Nelle RSA sono assicurate prestazioni protetiche, odontoiatriche complete e podologiche alle condizioni previste per la generalità dei cittadini. Sono, altresì assicurate:
    a)         prestazioni di cura personale (barbiere, parrucchiere, e simili) a richiesta degli ospiti e con oneri a carico degli stessi;
    b)         l'assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a seconda della confessione degli ospiti.]

    Art. 7
    (Prestazioni di medicina generale)

    [1. Le prestazioni di medicina generale sono erogate dal medico di libera scelta dell'assistito, nei limiti e alle condizioni previste per la generalità dei cittadini, nell'ambito del relativo accordo collettivo nazionale.

    2. Per garantire la continuità e la sistematicità dell'assistenza d; cui al precedente comma, per i casi di ospitalità permanente o prolungata, sono stipulati appositi accordi a livello regionale al fine di favorire l'affidamento degli ospiti ad un unico medico di medicina generale e di assicurare le prestazioni notturne e nei giorni prefestivi e festivi.]

    Art. 8
    (Prestazioni specialistiche)

    [1. Le prestazioni specialistiche comprendono visite specialistiche, prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché le altre prestazioni specialistiche erogabili dal servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente.

    2. Le prestazioni specialistiche di cui al precedente comma sono assicurate dalla unità sanitaria locale mediante specialisti a rapporto di lavoro dipendente o con essa convenzionati, in conformità alla normativa in vigore. Per le RSA convenzionate, nell'ambito della convenzione, può essere prevista anche l'utilizzazione di specialisti presenti nel complesso polifunzionale di servizi in cui è collocata la RSA.]

    Art. 9
    (Prestazioni farmaceutiche)

    [1. Le prestazioni farmaceutiche sono assicurate con le modalità e nei limiti previsti per la generalità dei cittadini.

    2. Per le RSA pubbliche e private convenzionate, i farmaci da somministrare in esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, il materiale e i presidi sanitari e di medicazione nonché le protesi, sono forniti dalla farmacia ospedaliera dell'unità sanitaria locale, ovvero con le diverse modalità che verranno individuate dalla Regione anche in rapporto alla localizzazione delle RSA stesse.]

    Art. 10
    (Personale)

    [1. Le RSA devono essere in possesso del seguente personale:
    a)         medico specialista in rapporto alla verificata tipologia dell'utenza (geriatra, psichiatra, fisiatra o altro specialista), con presenza di almeno quattro ore giornaliere e con responsabilità dell'assistenza sanitaria e delle condizioni-psico-fisiche degli ospiti;
    b)         infermiere con diploma conseguito presso una scuola diretta a fini speciali per la dirigenza infermieristica o, in mancanza caposala o assistente sanitario visitatore, con la responsabilità della direzione organizzativa ed alberghiera;
    c)         infermieri professionali in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo, assicurando, comunque, la presenza di un infermiere per ciascun turno di servizio;
    d)         terapisti della riabilitazione in numero variabile in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo;
    e)         operatori tecnici dell'assistenza o, in mancanza, figure similari, in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo;
    f)         terapisti occupazionali o, in mancanza, educatori professionali di comunità, in numero variabile, in relazione al livello assistenziale della RSA o del nucleo;
    g)         dietista.

    2. Nelle RSA devono essere assicurate, altresì, prestazioni da parte di psicologi ed assistenti sociali per un numero di ore settimanali correlato alle esigenze degli ospiti e al livello assistenziale della RSA. Ad uno degli assistenti sociali è affidato anche il coordinamento delle attività indicate alla lettera m) dell'articolo 6 che concorrono all'attuazione dei progetti terapeutici. Detto personale, per le RSA pubbliche e private convenzionate è messo a disposizione dai comuni o dalla unità sanitaria locale competente per territorio, che utilizza, a tal fine, il personale operante presso i competenti servizi.

    3. Le RSA devono essere dotate di personale amministrativo nonché di personale da adibire ai servizi generali in rapporto al numero degli ospiti e al sistema organizzativo della struttura anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 5 comma 6.

    4. La dotazione organica minima delle RSA, in relazione al livello assistenziale da garantire agli ospiti, in rapporto al grado di non autosufficienza e alla gravità della patologia, è indicata nella tabella A allegata al presente regolamento che ne fa parte integrante. In relazione alla specifica connotazione della RSA, il personale indicato al precedente comma 1, lettere c), d), e), ed f), fermo restando il numero minimo complessivo indicato nella predetta tabella A, può essere articolato diversamente tra le diverse professionalità, in rapporto alle esigenze prevalenti degli ospiti.]

    Art. 11
    (Regolamento interno)

    [1. Il regolamento interno della RSA deve contenere norme a salvaguardia dei principi organizzativi e funzionali previsti dall'articolo 4 e indicare fra l'altro:
    a)         la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna categoria nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di attività, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi di lavoro e nel presente regolamento;
    b)         la tipologia dei soggetti a favore dei quali è svolta l'attività nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 5, commi I e 2;
    c)         le norme igienico-sanitarie;
    d)         le finalità e i metodi riabilitativi;
    e)         l'organizzazione della vita all'interno della struttura, con particolare riguardo agli orari dei pasti e alle modalità dei rapporti con la famiglia, gli amici e gli aderenti alle associazioni di volontariato;
    f)
            l'indicazione delle prestazioni a pagamento e l'importo delle relative tariffe;
    g)         le modalità per la raccolta, l'esame e la valutazione dei segnali di disservizio, delle osservazioni delle opposizioni, delle denunce nonché de reclami da parte degli ospiti, delle loro famiglie e delle organizzazioni rappresentative degli utenti e delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini.

    2. Il regolamento interno deve prevedere le modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal servizio sanitario regionale.

    3. Il regolamento interno deve essere esposto al pubblico in maniera visibile. Copia del regolamento stesso deve essere fornita agli ospiti all'atto della loro accoglienza.

    4. Il regolamento interno è predisposto seconda linee guida all'uopo elaborate dall'assessorato regionale alla sanità.]

    Art. 12
    (Strumenti operativi)

    [1. È obbligatoria, per ogni assistito, la compilazione della cartella personale da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame . obiettivo, gli eventuali esami di laboratorio e specialistici, il programma terapeutico, comprensivo degli aspetti riabilitativi, gli esiti e i postumi, nonché le eventuali interruzioni di trattamento o ricovero. Nella cartella personale devono essere, altresì, annotate le condizioni economico-familiari e sociali dell'ospite. Della cartella personale fa parte integrante il giudizio espresso dall'unità valutativa ai fini dell'accoglienza.

    2. Le cartelle personali, firmate e conservate dal medico di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 nonché firmate dall'operatore di cui alla lettera b) del comma stesso, devono portare un numero progressivo. Nella cartella personale devono essere riportati gli aggiornamenti periodici, le valutazioni e osservazioni degli operatori che concorrono all'attuazione del progetto terapeutico nonché l'eventuale indicazione dei soggetti titolari della tutela o curatela dell'ospite. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle personali, a richiesta, devono essere- esibite all'ospite, a persona da lui espressamente delegata, ai soggetti titolari della tutela e curatela nonché ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

    3. Le cartelle personali devono essere conservate per almeno dieci anni. In caso di cessazione dell'attività delle RSA, le cartelle personali devono essere depositate presso il servizio medico-legale della unità sanitaria locale territorialmente competente.

    4. Ogni RSA deve disporre di appositi registri o di altri mezzi di rilevazione concordati con la unità sanitaria locale ove riportare le interruzioni, anche temporanee, di trattamento o di ospitalità presso la RSA. Tali registri devono essere tenuti aggiornati dal personale amministrativo e resi disponibili per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

    5. Per ciascun nucleo di ospiti deve essere redatto, a cura degli operatori addetti alle attività indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera m), sotto la vigilanza del coordinatore di cui all'articolo 10, comma 2, un diario mensile delle attività collettive e di socializzazione svolte dagli ospiti e dei risultati raggiunti sul piano della autonomia funzionale e sociale dagli ospiti stessi.

    6. Le RSA sono tenute a fornire, a richiesta dell'assessorato regionale della sanità, ogni altra documentazione ritenuta necessaria, in particolare, al fine della valutazione della qualità dei servizi.]

    Art. 13
    (Modalità di accesso e dimissioni)

    [1. La proposta di accesso alle RSA pubbliche e private convenzionate è effettuata dal medico di medicina generale, dai servizi territoriali dell'unità sanitaria locale ovvero, in caso di dimissione dall'ospedale, dal primario della divisione ospedaliera e dai servizi territoriali comunali, nel rispetto della volontà del paziente, ovvero in caso di incapacità di intendere e di volere da chi esercita la tutela o la curatela.

    2. L'accesso e le dimissioni dalle RSA pubbliche e private convenzionate sono disposti dall'unità valutativa di cui all'articolo 14, previa valutazione multidimensionale del caso, dalla quale devono emergere, come fattori determinanti della scelta, il grado di non autosufficienza e l'impossibilità, anche temporanea, dell'utente ad usufruire di altre forme di assistenza, quali l'assistenza domiciliare o in strutture semiresidenziali, che ne consentano la permanenza al proprio domicilio.

    3. Gli ospiti delle RSA possono essere dimessi anche in via temporanea per ricovero in altra struttura sanitaria, per rientro in famiglia ovvero per altri motivi, con diritto di riammissione alla data programmata, fermo restando quanto previsto agli articoli 24 comma 5, lettera l) e 25 per quanto riguarda la diaria spettante alla RSA nel periodo di assenza dell'ospite.]

    Art. 14
    (Unità valutativa territoriale)

    [1. Presso ciascuna unità sanitaria locale è istituita almeno una unità valutativa territoriale.

    2. L'unità valutativa territoriale è costituita da una équipe multidisciplinare, composta da un medico, da un infermiere professionale, da un assistente sociale, ove possibile, dei servizi comunali o, in mancanza, da un funzionario addetto ai servizi sociali del comune di residenza dell'assistito nonché da un terapista della riabilitazione. L'unità valutativa territoriale è integrata dal medico di base, nonché, per le persone anziane, da un geriatra dei servizi territoriali o ospedalieri (in mancanza, da un medico particolarmente qualificato per l'assistenza agli anziani). L'unità valutativa territoriale così integrata si caratterizza come unità valutativa geriatrica. Nel caso di persone colpite da handicap, l'équipe valutativa territoriale è integrata da un fisiatra o da un neurologo o da un neuropsichiatra. L'unità valutativa si deve poter avvalere anche di altri medici specialisti e di altri operatori sanitari, in rapporto agli specifici casi da esaminare. L'Unità valutativa territoriale si avvale della consulenza del D.S.M. territorialmente competente per l'inserimento in R.S.A. di persone affette da disturbi psichici cronicizzati di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e per tutto quanto previsto ai commi 3 e 4 (3)

    3. Per valutare le condizioni psicofisiche delle persone per le quali sia stato proposto l'inserimento in RSA pubbliche e private convenzionate, sono utilizzati strumenti valutativi (scale di autonomia e simili) predisposti dalla Regione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, idonei alla rilevazione, oltre che delle componenti sanitarie, anche di quelle socio-economiche ed ambientali (reddito, caratteristiche del nucleo familiare, caratteristiche dell'abitazione e simili), anche in funzione dell'individuazione di misure alternative alla assistenza residenziale, in relazione a quanto previsto all'articolo 13, comma 2, nonché all'articolo 25, per quanto attiene il concorso dell'utente al costo del servizio.

    4. L'unità valutativa territoriale, fatte salve le competenze dell'unità valutativa geriatrica ospedaliera, ove esistente e con la quale devono instaurare e codificare rapporti di integrazione e raccordo, svolge le seguenti funzioni:
    a)         valutazione del caso e definizione del piano individuale degli interventi, individuando quelli ritenuti più adeguati, in termini di servizi intra o extraospedalieri;
    b)         controllo sull'andamento del piano individuale degli interventi, anche in funzione dell'indicazione delle possibili soluzioni alternative;
    c)         previsione della durata degli interventi in regime residenziale;
    d)         controllo della qualità dell'assistenza e dell'efficacia degli interventi;
    e)         raccordo con i servizi sanitari e socio-assistenziali che operano nel comprensorio.

    5. L'unità valutativa territoriale di cui al presente regolamento assolve le funzioni dell'unità valutativa prevista dal punto 5.4. della Delib.C.R. 29 novembre 1989, n. 1020 concernente «Indirizzi e direttive alle unità sanitarie locali per l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza domiciliare di cui alla L.R. 2 dicembre 1988, n. 80» nonché dell'unità valutativa di cui all'articolo 11, comma 4, della L.R. 20 settembre 1993, n. 55.

    6. In caso di ricovero in struttura di tipo ospedaliero ovvero di ospitalità in RSA effettuati in una unità sanitaria locale diversa da quella di residenza dell'utente, l'unità valutativa territoriale effettua il controllo sull'andamento del piano individuale di interventi per il tramite dell'unità valutativa competente per territorio.

    7. Nelle more della costituzione dell'unità valutativa territoriale a norma del presente regolamento, le relative funzioni possono essere svolte dall'unità valutativa istituita per l'assistenza domiciliare, ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale indicata al comma 5, integrata, in relazione a quanto previsto dal presente articolo nonché da un assistente sociale o, in mancanza, da un funzionario addetto ai servizi sociali, del comune di residenza dell'assistito.

    8. Gli ospiti della RSA in caso di insorgenza di patologie acute o di riacutizzazione di patologie preesistenti sono trasferiti, in via preferenziale, presso le strutture sanitarie polivalenti previste dall'art. 11 della L.R. 20 settembre 1993, n. 55.]

    Art. 15
    (Autorizzazione e relative procedure)

    [1. Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o adeguare una RSA deve avanzare domanda alla Regione Assessorato alla sanità e, per conoscenza, all'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente e al comune competente per territorio.

    2. La domanda, con sottoscrizione autenticata del richiedente, deve contenere tutti gli elementi corrispondenti a quelli indicati al comma 6. Alla domanda devono essere allegati:
    a)         i progetti e le planimetrie;
    b)         l'organigramma del personale;
    c)         l'elenco delle dotazioni strumentali e delle attrezzature sanitarie, individuate per le diverse tipologie di RSA a norma dell'articolo 5, comma 7, con relativa dichiarazione di conformità alla normativa CEI, rilasciata da un tecnico qualificato (ingegnere, fisico specialista in fisica sanitaria), con la connessa documentazione come indicato all'articolo 16;
    d)         il regolamento interno;
    e)         copia autenticata dei titoli di studio degli operatori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10 e dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
    f)         copia autenticata, nel caso che la richiesta non provenga da persona fisica, dell'atto costitutivo e dello statuto della persona, giuridica o della società;
    g)         il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e per le società commerciali, il certificato di iscrizione al tribunale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi;
    h)         la documentazione da cui risultino gli estremi anagrafici dei rappresentanti legali nonché del certificato del casellario giudiziario e del certificato antimafia del richiedente e dei rappresentanti legali della persona giuridica o della società;
    i)          la certificazione attestante il rispetto della vigente normativa sulle residenze collettive;
    l)          ogni altra certificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o ritenuta necessaria dalla Regione.

    3. L'autorizzazione all'apertura, all'esercizio, all'ampliamento e alla trasformazione delle RSA è rilasciata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione su proposta dell'assessore alla sanità e previo parere dell'assessore ai servizi sociali, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella L.R. 1° settembre 1993, n. 41 e nel presente regolamento, entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

    4. La Giunta regionale si avvale, per l'accertamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento, delle competenti strutture regionali nonché della unità sanitaria locale competente per territorio.

    5. L'autorizzazione si riferisce, anche contestualmente, all'espletamento delle attività sia in regime residenziale che semiresidenziale.

    6. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi costitutivi:
    a)         gli estremi anagrafici del soggetto autorizzato all'apertura, all'esercizio, all'ampliamento, alla trasformazione della RSA e, qualora si tratti di persona giudica, la sua denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante o, se trattasi di società, la ragione sociale e i dati anagrafici dei rappresentanti legali;
    b)         la denominazione della RSA e la sua ubicazione;
    c)         la tipologia dei soggetti a favore dei quali è svolta l'attività nelle RSA o nei moduli in cui è articolata.
    d)         le generalità degli operatori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10.

    7. Al provvedimento di autorizzazione devono essere allegati, e ne fanno parte integrante, i documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).

    8. Il provvedimento di autorizzazione indica il termine entro il quale la RSA deve presentare alla unità sanitaria locale competente per territorio l'elenco nominativo del personale dipendente previsto dall'organigramma, con il numero delle ore settimanali di lavoro e le relative mansioni e l'elenco del personale a rapporto di lavoro diverso, con l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro del numero delle ore settimanali di attività e delle relative mansioni. L'effettivo funzionamento della RSA può iniziare solo a seguito di nullaosta dell'assessore regionale alla sanità, rilasciato previa verifica da parte della unità sanitaria locale della corrispondenza fra l'organigramma del personale e l'elenco del personale assunto. Trascorsi inutilmente centoventi giorni dalla scadenza del termine suddetto, l'autorizzazione decade.

    9. Qualsiasi variazione degli elementi di cui ai commi 6 e 7 è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, con esclusione delle variazioni concernenti gli elenchi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e fatto salvo quanto previsto ai commi 10 e 11. A tal fine, si applicano le procedure previste per il rilascio della prima autorizzazione.

    10. Il trasferimento della gestione della RSA, intendendosi per tale qualsiasi forma di cessione (alienazione, affitto e simili) nonché tutte le trasformazioni societarie che comportino un rapporto di successione tra diversi soggetti giuridici, sono soggette ad autorizzazione preventiva della Regione, da rilasciarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per delega dello stesso, dall'assessore regionale alla sanità.

    11. Le trasformazioni societarie diverse da quelle indicate al comma precedente, le variazioni della ragione sociale nonché le variazioni dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi societari soggetti agli accertamenti di cui alla L. 19 marzo 1990, n. 55, devono essere comunicate immediatamente alla Regione e all'unità sanitaria locale competente per territorio, trasmettendo la relativa documentazione nonché le certificazioni previste dalla vigente normativa sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

    12. Nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata notizia all'assessorato regionale alla sanità e all'unità sanitaria locale competente per territorio, gli eredi possono continuare provvisoriamente l'esercizio della RSA in attesa della nuova autorizzazione. A tale fine l'esercente deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente titolare a pena di decadenza dell'autorizzazione a tutti gli effetti. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli eredi sono responsabili, a tutti gli effetti, degli obblighi previsti dalla L.R. 1° settembre 1993, n. 41 e dal presente regolamento per i titolari della RSA.

    13. L'apertura e la gestione di RSA da parte delle unita sanitarie locali, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti, non sono soggette ad autorizzazione.]

    Art. 16
    (Progettazione)

    [1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15, il progetto per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione o l'adeguamento di RSA, redatto da un ingegnere od architetto, in osservanza delle norme edilizie e delle disposizioni concernenti le barriere architettoniche nonché dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente la realizzazione della RSA, approvato con D.P.C.M. 22 dicembre 1989, e del presente regolamento, deve essere corredato dalla relazione di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliere, controfirmata dall'ingegnere o dall'architetto progettista. La predetta relazione deve, fra l'altro, contenere:
    a)         i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del piano regolatore vigente;
    b)         l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente;
    c)         le caratteristiche dell'area e dell'edificio in relazione alle condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;
    d)         gli aspetti igienico-sanitari e funzionali che regolano la struttura, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;
    e)         l'aggregazione dei corpi di fabbrica, criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per gli ospiti interni e per quelli esterni, dei locali di residenza a ciclo continuo e diurno e dei servizi generali;
    f)         le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;
    g)         la capacità ricettiva complessiva dei singoli nuclei di assistenza che si intendono attivare;
    h)         i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria ed, in genere, per altri servizi generali e impianti tecnologici;
    i)          la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalità di installazione.

    2. Per quanto riguarda i servizi in cui viene fatto uso di apparecchi o sostanze generatori di radiazioni ionizzanti, il progetto deve essere corredato dal parere della commissione prevista dall'art. 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

    3. Il progetto deve comprendere:
    a)         una planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 che illustri graficamente le caratteristiche dell'area;
    b)         una planimetria in scala non inferiore a 1:1.000 che illustri l'utilizzazione dell'area e la sistemazione;
    c)         planimetria e sezioni con relativi schemi funzionali in scala non inferiore a 1:200 di tutti gli edifici e dei piani previsti, indicanti l'aggregazione, la distribuzione e la destinazione di tutti i locali nonché i percorsi orizzontali e verticali.

    4. Alla domanda di cui al comma 1 dell'articolo 15 deve essere allegata la concessione edilizia rilasciata dal comune e ogni documentazione atta a dimostrare la compatibilità dell'intervento edilizio con le norme del piano regolatore vigente.

    5. Per le RSA di nuova costruzione nonché per quelle realizzate mediante ampliamento di edifici esistenti, non sono, in ogni caso consentite deroghe ai requisiti strutturali stabiliti dal D.P.C.M. 22 dicembre 1989.]

    Art. 17
    (Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

    [1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare alla Regione - Assessorato sanità e all'organo di gestione della unità sanitaria locale competente per territorio:
    a)         i nominativi dei sostituti degli operatori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10, per i casi di assenza o impedimento, in possesso della medesima qualifica professionale;
    b)         le sostituzioni e le integrazioni delle attrezzature sanitarie;
    c)         la chiusura temporanea della RSA o di sue parti, dovuta a qualsiasi causa;
    d)         le variazioni relative alla natura giuridica e alla composizione degli organi del soggetto titolare della RSA;
    e)         i dati desumibili dalle cartelle personali, fatte salve le norme vigenti in materia di segreto professionale, richiesta dell'unità sanitaria locale o della Regione.
    Il titolare è tenuto altresì:
    a)         ad inoltrare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Regione - Assessorato sanità e all'organo di gestione della unità sanitaria locale, l'elenco del personale dipendente in servizio al 1° gennaio e del personale a diverso rapporto di lavoro, nonché a comunicare le successive variazioni; l'elenco deve indicare il nominativo, l'attività svolta, l'orario settimanale di attività; all'elenco e alle comunicazioni delle successive variazioni deve essere allegato in copia autentica il titolo professionale che consente l'esercizio dell'attività, con esclusione dei soggetti per i quali la produzione del titolo sia già avvenuta;
    b)         ad assicurare la tempestiva trasmissione alle competenti autorità sanitarie dei dati e delle informazioni richieste;
    c)         a conservare la documentazione prevista all'articolo 12;
    d)         a verificare l'assenza di incompatibilità nei confronti del personale;
    e)         a garantire il rispetto delle norme contenute nel regolamento interno nonché delle disposizioni previste agli articoli 21, 22 e 23;
    f)         a garantire che la RSA disponga della dotazione strumentale, di apparecchiature e di farmaci a norma dell'articolo 5, comma 7 e dell'articolo 9, comma 2.]

    Art. 18
    (Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione e di chiusura delle RSA)

    [1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle altre competenti autorità, l'accertamento delle violazioni di cui alla L.R. 1° settembre 1993, n. 41 e del presente regolamento è di competenza degli addetti ai servizi delle unità sanitarie locali di cui all'art. 19 fatta salva la diversa normativa che verrà emanata in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

    2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

    3. Fatto salvo l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria in caso di violazione del terzo comma dell'art. 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sanitarie, nonché di ogni altra violazione di disposizioni penali, il funzionario o l'agente che ha accertato l'infrazione presenta rapporto al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'assessore regionale alla sanità, con la prova delle avvenute contestazioni.

    4. Entro il termine di quindici giorni dalla data di contestazione, l'interessato può far pervenire al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'assessore regionale alla sanità, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalle strutture competenti. Tale disposizione non si applica nel caso di cui al comma 6 dell'articolo 4 della L.R. 1° settembre 1993, n. 41.

    5. Il Presidente della Giunta regionale, acquisito il rapporto come indicato al comma precedente, tenuto conto degli eventuali scritti difensivi e delle controdeduzioni dell'interessato, se ritiene fondato l'accertamento con ordinanza motivata dispone i provvedimenti previsti per le violazioni di cui all'articolo 4 della L.R. 1° settembre 1993, n. 41 e notifica il provvedimento all'interessato.

    6. Quando non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale a chi ha accertato la violazione ed è data comunicazione all'interessato e all'unità sanitaria locale.

    7. Ai fini dell'applicazione del comma 5 e della lettera a) del comma 6 dell'art. 4 della L.R. 1° settembre 1993, n. 41 i provvedimenti emessi per violazione di norme della legge stessa e del presente regolamento devono essere annotati in calce all'originale dell'atto di autorizzazione ed alla copia in possesso dell'unità sanitaria locale.]

    Art. 19
    (Vigilanza e controllo)

    [1. La Regione esercita la vigilanza sulle RSA avvalendosi dei servizi delle unità sanitarie locali territorialmente competenti.

    2. Le unità sanitarie locali, oltre ai controlli richiesti dalla Regione, effettuano ispezioni sulle RSA con periodicità almeno semestrale ed eseguono i controlli sulle attività autorizzate.

    3. L'attività di controllo da parte dell'unità sanitaria locale e svolta, fatta salva la diversa normativa che verrà emanata in attuazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso:
    a)         il servizio per l'igiene pubblica e ambientale per gli aspetti igienico-sanitari;
    b)         il servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in merito alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza degli impianti;
    c)         il servizio per l'assistenza extraospedaliera comprendente la medicina di base, specialistica e legale per gli aspetti organizzativi, tecnici e di funzionamento delle strutture che ospitano anziani e disabili fisici;
    d)         il servizio dipartimentale di salute mentale per gli aspetti organizzativi, tecnici e di funzionamento delle strutture che ospitano disabili psichici.

    4. Il controllo di cui al comma precedente, che deve aver riguardo anche alla qualità dei servizi, è effettuato attraverso un'unità operativa multidisciplinare costituita come previsto dall'articolo 4, comma quarto, del regolamento-tipo concernente l'organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali di cui alla Delib.C.R. 15 marzo 1990, n. 1170 integrata da un operatore sociale del comune competente per territorio, fatta salva la diversa normativa che verrà emanata a norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

    5. Dell'ispezione è redatto verbale, con eventuali proposte e osservazioni, anche del titolare della RSA. Il verbale è trasmesso, a cura dell'unità operativa multidisciplinare indicata al precedente comma, all'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio. Da questi, il verbale di ispezione è notificato al titolare della RSA ed è trasmesso all'assessorato regionale alla sanità.

    6. L'unità multidisciplinare di cui al presente articolo opera in collegamento con la competente unita valutativa territoriale prevista all'articolo 14.]

    Art. 20
    (Nucleo regionale di vigilanza e controllo)

    [1. Presso l'assessorato regionale alla sanità è istituito un nucleo regionale di vigilanza e controllo sulle attività e servizi delle RSA composto da:
    a)         un dirigente regionale dell'assessorato regionale alla sanità con funzioni di coordinamento del nucleo;
    b)         un dirigente dell'assessorato regionale ai servizi sociali;
    c)         un medico specialista in geriatria, un medico specialista in psichiatria, un medico specialista in fisiatria e un medico specialista in neurologia;
    d)         un infermiere con diploma conseguito presso una scuola diretta a fini speciali per dirigenza infermieristica;
    e)         un sociologo;
    f)         un assistente sociale.
    I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) possono essere reperiti tra gli appartenenti ai ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali e quelli di cui alle lettere e) ed f) tra il personale dei ruoli dei comuni.

    2. Il nucleo regionale di cui al precedente comma si avvale, per le attività di vigilanza, quando trattasi di ispezionare o visitare le RSA, dell'apporto dei componenti dell'unità operativa multidisciplinare dell'unità sanitaria locale competente per territorio di cui all'art. 19.

    3. Il nucleo regionale di vigilanza e controllo riferisce periodicamente alle commissioni regionali istituite per la verifica della qualità dei servizi a norma del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ovvero agli eventuali diversi organismi individuati nei provvedimenti di attuazione degli articoli 10 e 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

    4. Il nucleo regionale di vigilanza e controllo svolge funzioni di sorveglianza nella fase sperimentale di applicazione del presente regolamento e di consulenza nei confronti delle strutture regionali al fine di individuare i necessari adattamenti organizzativi al modello definito nel regolamento stesso.]

    Art. 21
    (Salvaguardia dei diritti dell'utente)

    [1. Agli ospiti delle RSA devono essere garantiti, anche a norma dell'articolo 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, il diritto al rispetto della libertà e dignità della persona, alla personalizzazione e umanizzazione dell'assistenza nonché all'informazione e alla riservatezza.

    2. In particolare, gli ospiti ed i loro rappresentanti legali nonché le persone da essi delegate hanno diritto, con le modalità previste nel regolamento interno di cui all'articolo 11, di:
    a)         ottenere tutte le informazioni necessarie per conoscere le patologie in corso ed i relativi trattamenti di riabilitazione;
    b)         individuare tutto il personale della RSA mediante cartellini di identificazione con nome, cognome e qualifica;
    c)         avanzare alla direzione eventuali doglianze o reclami ed ottenere risposta entro il termine fissato nel regolamento interno;
    d)         ricevere notizia, per iscritto e preventivamente, dell'importo delle rette corrispondenti ai vari tipi di trattamento;
    e)         conoscere il regolamento interno vigente nella RSA, come indicato all'articolo 11.

    3. È fatto obbligo alle RSA di esporre all'ingresso e nelle sale di attesa, cartelli contenenti l'indicazione degli orari riservati ai colloqui degli operatori con gli utenti nonché con i loro familiari e rappresentanti legali.

    4. Gli ospiti delle RSA possono recarsi all'esterno delle strutture sempreché le condizioni psicofisiche lo consentano e sia assicurato, se necessario, l'accompagnamento da parte di familiari, amici, conoscenti, obiettori di coscienza, volontari ovvero di operatori della RSA. ]

    Art. 22
    (Partecipazione delle associazioni di volontariato)

    [1. Le associazioni di volontariato possono chiedere di accedere alle RSA in funzione degli specifici bisogni degli ospiti a norma dell'articolo 9 della L.R. 1° settembre 1993, n. 41, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 28 giugno 1993, n. 29, nel rispetto del regolamento previsto all'articolo 13 della legge stessa. Copia della convenzione predetta deve essere allegata alle convenzioni di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

    2. Le associazioni di volontariato, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, collaborano con gli operatori delle RSA nelle attività di socializzazione e animazione nonché di promozione dei rapporti con il contesto sociale e familiare degli ospiti. Le associazioni stesse, nei casi e nei limiti stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 1, possono altresì collaborare con gli operatori delle RSA nello svolgimento delle attività di aiuto personale nei confronti degli ospiti.]

    Art. 23
    (Comitato di partecipazione)

    [1. Il comitato di partecipazione di cui all'articolo 6 della L.R. 1° settembre 1993, n. 41 è costituito da:
    a)         due rappresentanti degli ospiti;
    b)         un rappresentante delle famiglie;
    c)         un rappresentante delle associazioni di volontariato che operano all'interno della struttura:
    d)         un rappresentante del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello provinciale;
    e)         un rappresentante della Consulta regionale per l'handicap.

    2. Il comitato è costituito con le procedure di cui successivi commi e dura in carica tre anni.

    3. Entro sei mesi dall'entrata in funzione della RSA, presso la direzione organizzativa della stessa sono formate due liste: una degli aspiranti in rappresentanza degli ospiti e una degli aspiranti in rappresentanza delle famiglie. La direzione acquisisce, altresì, i nominativi espressi dalle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini nonché del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello provinciale. In caso di candidatura da parte degli ospiti e dei loro familiari in numero superiore a quello indicato al precedente comma 1, entro dieci giorni dalla data predetta è indetta una apposita assemblea cui possono partecipare:
    a)         gli ospiti;
    b)         un familiare per ciascun ospite ovvero il suo curatore o tutore.

    4. L'assemblea, indetta e presieduta dall'operatore di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, elegge i rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nelle persone che hanno riportato il maggior numero di voti da parte delle rispettive componenti. Per quanto riguarda i rappresentanti delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini, in caso di pluralità di candidature, si procede mediante sorteggio da effettuarsi nel corso dell'assemblea stessa.

    5. Il comitato è rinnovato con le procedure di cui ai commi precedenti, da attivarsi almeno un mese prima della scadenza del collegio.

    6. I rappresentanti degli ospiti e delle famiglie decadono dalla carica allorché essi stessi o i loro familiari cessino di usufruire dei servizi all'interno della RSA e sono sostituiti dai candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In carenza, si provvede mediante il rinnovo della procedura di cui ai precedenti commi. Il comitato continua, comunque, ad operare validamente fino a quando non sia venuta meno la maggioranza dei suoi componenti.

    7. Il comitato di partecipazione designa al proprio interno il presidente e si riunisce almeno ogni sei mesi. La prima seduta è convocata dal componente rappresentante delle famiglie più anziano di età.

    8. Il comitato di partecipazione ha il compito di:
    a)         esprimere parere e formulare proposte alla direzione organizzativa in ordine alla programmazione, svolgimento e verifica delle attività all'interno della RSA;
    b)         raccogliere e valutare le istanze degli ospiti, in particolare, per quanto riguarda le iniziative ed attività collaterali intese a promuovere una maggiore autonomia e una maggiore integrazione degli stessi all'interno della RSA e all'esterno, con il tessuto sociale, formulando le conseguenti proposte alla direzione organizzativa.

    9. Copia dei verbali delle sedute del comitato di partecipazione operante presso le RSA pubbliche e private convenzionate è trasmessa alla unità sanitaria locale competente per territorio e al nucleo regionale di vigilanza e controllo.

    10. Annualmente l'assessorato regionale alla sanità convoca un'assemblea dei presidenti dei comitati di cui al presente articolo al fine di promuovere l'uniformità di indirizzo.]

    Art. 24
    (Criteri e modalità per la stipula delle convenzioni)

    [1. Le unità sanitarie locali, nell'ambito del fabbisogno individuato dalla programmazione regionale, ad integrazione di quelle a diretta gestione, possono stipulare convenzioni con RSA gestite da comuni, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da istituzioni o enti pubblici nonché con RSA private, purché in possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, rilasciata ai sensi del presente regolamento.

    2. Ai fini del convenzionamento a norma del precedente comma 1, è data priorità alle RSA di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 1° settembre 1993, n. 41 nonché alle RSA realizzate mediante conversione di case di cura private per lungodegenti, di strutture psichiatriche o neuropsichiatriche sconvenzionate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 e degli articoli 10 e 11 della L.R. 20 settembre 1993, n. 55, nonché di strutture di cui all'articolo 26 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

    3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, costituisce requisito di priorità per il convenzionamento con le RSA private la ubicazione della struttura nell'ambito delle strutture polivalenti di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. 20 settembre 1993, n. 55 comprendenti servizi sanitari di tipo ospedaliero, servizi ambulatoriali (anche di piccola chirurgia ambulatoriale), servizi semi-residenziali per persone parzialmente non autosufficienti nonché servizi socio-assistenziali di tipo residenziale o semi-residenziali per persone autosufficienti e servizi diurni di socializzazione e supporto alle persone anziane o disabili.

    4. Le convenzioni tra le unita sanitarie locali e le RSA di cui al comma I sono stipulate in conformità allo schema tipo predisposto dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 5 della L.R. 1° settembre 1993, n. 41.

    5. Gli schemi di convenzione di cui al comma precedente devono prevedere in particolare:
    a)         i servizi assicurati dalla RSA, con riferimento al livello assistenziale da garantire agli ospiti;
    b)         i servizi assicurati all'interno del complesso in cui è collocata la RSA, con specificazione di quelli utilizzati in comune e delle relative modalità di utilizzazione al fine di realizzare una maggiore economicità della gestione nonché le modalità di collegamento con i servizi dell'unità sanitaria locale;
    c)         i nominativi degli operatori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 10;
    d)         l'elenco nominativo del personale con indicazione della relativa professionalità, qualifica e mansioni;
    e)         le modalità per la corresponsione della diaria a carico dell'unità sanitaria locale nonché l'entità della diaria per le attività non sanitarie e le modalità per la riscossione delle somme dovute per concorso nella spesa da parte degli ospiti ovvero per le richieste di rimborso da parte del comune di residenza di cui all'articolo 25;
    f)         le modalità di dimissione, anche temporanea, dalla RSA, sia per ricovero in altra struttura sanitaria, sia per rientro in famiglia, in funzione della garanzia nei confronti dell'ospite di essere riammesso come previsto all'articolo 13 e i relativi riflessi sulla diaria di cui alla lettera d);
    g)         le modalità di integrazione dell'ospite con il contesto familiare e sociale anche in funzione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 21;
    h)         l'apporto delle associazioni di volontariato e le relative modalità;
    i)          la durata della convenzione, che deve essere, di norma, non inferiore a tre anni.]

    Art. 25
    (Diarie e concorso dell'utente o del comune di residenza al costo delle prestazioni)

    [1. La diaria giornaliera da corrispondere alle RSA pubbliche e private convenzionate nonché la percentuale delle spese di gestione delle RSA dipendenti dalle unità sanitarie locali o con esse convenzionate da porre a carico del fondo sanitario regionale sono determinate con deliberazione della Giunta regionale a norma dell'articolo 11 della L.R. 1° settembre 1993, n. 41, previa trattativa con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, in relazione al livello assistenziale assicurato nella struttura o nei relativi moduli.

    2. Ai fini del calcolo della quota parte della diaria concernente gli oneri relativi ad attività di natura non sanitaria, la Giunta regionale tiene conto delle seguenti componenti di costo:
    a)         fitto reale o figurativo dei locali utilizzati per l'ospitalità degli utenti;
    b)         manutenzione ordinaria (quota parte);
    c)         imposte e tasse ed eventuali oneri per anticipazioni di tesoreria;
    d)         premi di assicurazione per incendio, furto e responsabilità civile, ivi compresa la copertura assicurativa degli operatori volontari;
    e)         oneri diretti e riflessi per il personale addetto ad attività non sanitarie: operatori tecnici addetti all'assistenza (quota parte in relazione al livello assistenziale della RSA) addetti amministrativi e ai servizi generali; terapisti occupazionali o educatori professionali;
    f)         spese generali di amministrazione (quota parte);
    g)         spese per vitto;
    h)         spese per utenze: energia elettrica, acqua, telefono, smaltimento rifiuti e simili (quota parte);
    i)          spese per combustibili;
    l)          spese di guardaroba, stireria e lavanderia utensili e stoviglie;
    m)        spese di pulizia;
    n)         quota di ammortamento per gli impianti e le attrezzature non sanitarie;
    o)         spese di trasporto;
    p)         spese per attività ricreative e culturali.

    3. Ai fini del calcolo della quota parte della diaria per gli oneri relativi ad attività di natura sanitaria, la Giunta regionale tiene conto delle seguenti componenti di costo:
    a)         fitto reale o figurativo dei locali utilizzati per attività sanitarie;
    b)         oneri diretti e riflessi per il personale addetto ad attività sanitarie: medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, dietista, operatori tecnici addetti all'assistenza (quota parte in relazione al livello assistenziale della RSA);
    c)         oneri per le consulenze assicurate dall'unità sanitaria locale;
    d)         quota di ammortamento per gli impianti e le attrezzature sanitarie;
    e)         materiale sanitario di medicazione e di disinfezione (qualora non fornito dall'unità sanitaria locale);
    f)         quota parte delle spese di cui alle lettere b), f) e h) del comma 2.

    4. Le quote parti della diaria concernenti le attività di cui ai commi I e 2 sono differenziate in relazione al livello assistenziale garantito nella RSA o nei nuclei in cui si articola la RSA. In ogni caso, gli oneri per le attività non sanitarie non possono incidere in misura superiore al cinquanta per cento della diaria complessiva.

    5. Restano comunque a carico degli utenti:
    a)         le eventuali quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste dalla vigente normativa;
    b)         le spese per prestazioni di cura personale aggiuntive rispetto a quelle assicurate alla generalità degli ospiti (lavaggio biancheria personale, barbiere e parrucchiere, e simili);
    c)         le spese per prestazioni individuali di confort ambientale (telefono in camera, servizio bar e simili).

    6. La Giunta regionale, in sede di determinazione della diaria a norma dei commi precedenti, fissa i criteri per la determinazione delle tariffe concernenti le prestazioni di cui alle precedenti lettere b) e c).

    7. La quota parte della diaria per le attività di natura sanitaria è a carico dell'unità sanitaria locale.

    8. La quota parte della diaria per le spese di natura non sanitaria è a carico, in tutto o in parte, degli ospiti in base al reddito percepito, risultante dalla dichiarazione IRPEF dell'anno precedente e dagli altri elementi da cui può desumersi il reddito del nucleo familiare, rilevato dal comune competente, tramite il nucleo di valutazione dell'unità sanitaria locale di residenza dell'assistito, anche con riferimento alla vigente normativa in materia fiscale. Gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge di «assegno di accompagnamento» sono tenuti alla corresponsione alla RSA dell'intera quota di detto «assegno di accompagnamento» quale contributo alle spese di cui al presente comma.

    9. In sede di determinazione della diaria di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale individua i parametri di reddito cui rapportare l'entità del concorso dell'utente. Nella determinazione dei predetti parametri, deve essere garantita, in conformità a quanto previsto dall'art. Il, comma 3, della L.R. 1° settembre 1993, n. 41, la conservazione all'ospite di una quota di pensione o di reddito di importo pari alla pensione sociale, fermo restando quanto stabilito nel comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale stessa, in relazione agli oneri derivanti da familiari a carico (coniuge, figli minori o adulti invalidi).

    10. Nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte, in tutto o in parte, alla quota parte della diaria a suo carico, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa, in base alla propria capacità economica accertata nella procedura di ammissione, nei limiti e con le modalità individuate dalla Giunta regionale nella deliberazione prevista al comma 6.

    11. Nel caso in cui la quota parte della diaria di cui al comma 6 non possa essere, in tutto o in parte, posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, come previsto ai commi 8, 9 e 10, il comune di residenza provvede a corrispondere un contributo integrativo, fino a copertura della diaria stessa, utilizzando i finanziamenti che saranno annualmente stanziati nel bilancio regionale a detto titolo. Il comune ha facoltà, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, di garantire agli utenti la conservazione di una quota aggiuntiva della pensione o del reddito in godimento, a norma dell'articolo 1.1, comma 3, della L.R. 1° settembre 1993, n. 41.

    12. I comuni possono delegare alle unità sanitarie locali, in tutto o in parte, le competenze ad essi spettanti per l'attuazione della L.R. 1° settembre 1993, n. 41, ai sensi della vigente normativa regionale e nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni assicurando alle unità sanitarie locali stesse i necessari mezzi finanziari anche a valere sui fondi di cui al comma precedente.]

    Art. 26
    (Sperimentazione)

    [1. Il presente regolamento è a carattere sperimentale e sarà adeguato, con deliberazione del Consiglio regionale, a seguito di un periodo di applicazione, di durata almeno biennale, del modello organizzativo e degli strumenti previsti nel regolamento stesso, tenuto conto delle risultanze dell'attività di sorveglianza effettuata dal nucleo regionale di vigilanza e controllo di cui all'articolo 20. ]

     

    NOTE

    (1) Lettera sostituita dall’art.1 del r.r. 12 ottobre 1998, n.3 pubblicato sul BUR 30 ottobre 1998,n.3.
    (2)
    Comma sostituito dall’art.2 del r.r. n.3/1998.
    (3)
    Periodo sostituito dall’art.3 del r.r. n.3/1998

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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