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Regolamento regionale 6 Novembre 2019 n. 21

  • BUR 7 Novembre 2019, n.90
  • Testo vigente al:
  • Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato
  • Art. 1

    (Oggetto)

     

    1.  Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 20, lettere l), m), ed o) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB):

    a)      le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle ASP, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 2/2019;

    b)      gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 15, comma 7, della l.r. 2/2019;

    c)      le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 18 e 19 della l.r. 2/2019, con particolare riguardo alla gestione contabile e finanziaria.

     

     

    Art. 2

    (Controllo preventivo sugli atti delle ASP)

     

    1.  Ai sensi dell’articolo 15 della l. r. 2/2019, la struttura regionale competente in materia di ASP, di seguito denominata struttura regionale competente, esercita il controllo preventivo sui seguenti provvedimenti delle ASP:

    a) statuto;

    b) regolamenti;

    c) atti di disposizione del patrimonio immobiliare.

    2.  La struttura regionale competente invita le ASP che non vi provvedano autonomamente ad adeguare gli atti di cui al comma 1 alle disposizioni normative pro tempore vigenti.

     

     

    Art. 3

    (Vigilanza sull’attività delle ASP)

     

    1.   Per le finalità di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della l.r. 2/2019, le ASP trasmettono alla struttura regionale competente:

    a)      entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione annuale, riferita all’anno precedente, descrittiva dell’attività svolta dall’Ente con particolare riguardo al rispetto delle finalità statutarie, alle azioni messe in atto, ai beneficiari ed alle eventuali criticità rilevate;

    b)      entro il 30 novembre di ciascun anno, i piani e i programmi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), della l.r. 2/2019, indicando, in termini quali-quantitativi, indirizzi e obiettivi della gestione;

    2.  Per le medesime finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente:

    a)      provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, all’accertamento del rispetto, da parte di ciascuna ASP, della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, anche mediante verifica del sito istituzionale di ciascun ente;

    b)      esercita l’attività di vigilanza su:

    1) la variazione del fabbisogno di risorse umane e l’indizione di procedure concorsuali, gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), con esclusione degli atti a carattere meramente gestionale;

    2) i decreti e le determinazioni a contrarre, con riferimento a procedure ad evidenza pubblica, con o senza bando, per appalti al di sopra delle soglie di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

    3.  Con riferimento ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera b), numero 2), entro sette giorni dall’approvazione di procedure di evidenza pubblica, l’ASP trasmette i relativi atti alla struttura regionale competente che esercita il controllo finalizzato ad accertarne la compatibilità con la normativa vigente in materia di appalti. Entro trenta giorni dal ricevimento dei predetti atti, la struttura regionale rilascia parere favorevole ovvero richiede integrazioni e chiarimenti all’ente. In tal caso il termine è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, l’ASP può procedere indipendentemente dal parere.

    4.  Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente può predisporre circolari indirizzate alle ASP in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, appalti, nonché di contenimento della spesa pubblica.

     

    Art. 4

    (Vigilanza sulla gestione delle ASP)

     

    1.  Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della l.r. 2/2019, entro quindici giorni dalla relativa approvazione, le ASP trasmettono alla struttura regionale competente:

    a)      il bilancio di esercizio, redatto con le modalità e nelle forme definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera d), della l.r. 2/2019, unitamente alla relazione sulla gestione dell’organo di amministrazione nonché alla relazione dell’organo di revisione;

    b)      il bilancio economico annuale di previsione e il bilancio economico pluriennale di previsione, redatti con le modalità e nelle forme definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera d), unitamente alla relazione riguardante il patrimonio ed il relativo piano di valorizzazione.

     

     

    Art. 5

    (Attività ispettiva)

     

    1.  Nel caso in cui, nello svolgimento delle ordinarie attività di vigilanza, vengano riscontrate anomalie nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l’ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento dell’ASP, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 5, della l.r. 2/2019, il direttore della direzione regionale competente, con proprio provvedimento, può disporre un’attività ispettiva presso l’Ente.

    2.  L’attività ispettiva può essere, altresì, disposta nel caso in cui pervengano specifiche segnalazioni dell’autorità giudiziaria o esposti di soggetti terzi che contengano fatti circostanziati e motivati che incidono sullo stato istituzionale o economico-patrimoniale dell’ASP.

    3.  Qualora i fatti oggetto di esposto attengano alle competenze dell’Autorità Giudiziaria la struttura regionale competente ne dà immediata comunicazione alla stessa, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

     

    Art. 6

    (Disposizione dell’ispezione)

     

    1.   Per lo svolgimento delle attività ispettive, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 5, sono individuati, in relazione alla tipologia di irregolarità rilevata, di segnalazione o di esposto pervenuti, fino ad un massimo di tre soggetti.

    2.   L’ispettore o gli ispettori sono prioritariamente individuati tra dirigenti e funzionari regionali e, in mancanza, tra soggetti esterni all’amministrazione in possesso di adeguate competenze in relazione alla materia oggetto del provvedimento di ispezione.

      

    Art. 7

    (Modalità di espletamento delle funzioni ispettive)

     

    1.  La struttura regionale competente comunica all’Ente e a tutti i soggetti interessati dal procedimento l’avvio delle ispezioni, notificando il relativo provvedimento.

    2.    Gli ispettori di cui al comma 2 dell’articolo 6 comunicano all’Ente interessato la data entro la quale effettueranno il primo accesso. In tale occasione gli stessi formulano, al legale rappresentante dell’Ente o a un soggetto da lui delegato, apposita richiesta con l’elenco della documentazione da visionare, della quale estrarre eventualmente copia, con riserva di ulteriore integrazione. Ogni ulteriore accesso è concordato con l’Ente in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia dell’indagine in corso ed è comunicato alla struttura regionale competente. Delle attività svolte è redatto apposito verbale da allegare alla relazione conclusiva di cui al comma 3.

    3.    Agli ispettori è assegnato un termine non superiore a trenta giorni, salvo proroga motivata per un termine non superiore a trenta giorni, per la conclusione delle attività e la presentazione di una relazione dettagliata relativa alle illegittimità e alle criticità riscontrate. Tale relazione è corredata della necessaria documentazione probatoria e indica eventuali rifiuti o omissioni della consegna di documenti motivati da vincoli di riservatezza nonché le possibili soluzioni per la risoluzione delle illegittimità o delle criticità riscontrate. Alla relazione è allegato ogni documento ivi richiamato ed ogni ulteriore atto utile alle valutazioni della competente struttura regionale.

     

     

    Art. 8

    (Adempimenti successivi all’attività ispettiva)

     

    1.   La struttura regionale competente in materia di vigilanza sulle ASP esaminati la relazione ispettiva e i relativi allegati, entro 30 giorni, previa notifica della relazione ispettiva, convoca l’ASP e ogni altro soggetto interessato al procedimento per la valutazione congiunta delle risultanze ispettive e delle soluzioni proposte dagli ispettori.

    2.   La struttura regionale di cui al comma 1 assegna all’ASP un termine non superiore a giorni 120 per l’adeguamento alle prescrizioni contenute nella relazione ispettiva.

    3.    Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione in carica risulti impossibilitato a porre in essere gli adempimenti finalizzati a ricondurre alla normalità la gestione dell’ASP o non adempia nel termine prescritto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9.

     

     

    Art. 9

    (Potere sostitutivo)

     

    1.   In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento o in caso di irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l’ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi compresa l’irregolare composizione del Consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio di esercizio come indicate all’articolo 16, comma 5, della l.r. 2/2019, ovvero nelle altre ipotesi indicate dalla legge, la Regione assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione al fine di tutelare gli interessi dell’ASP.

    2.   Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, o qualora sia stata accertata l’impossibilità di ricondurre a normalità la situazione dell’ASP, il Presidente della Regione dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, provvedendo contestualmente alla nomina, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sei mesi, di un commissario straordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 34 della l.r. 12/2016, per i fini di cui al comma 1 e per la ricostituzione dell’organo di governo.

    3.   Il commissario straordinario è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea o di laurea magistrale o specialistica e una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico.

    4.  Con il decreto Presidenziale di cui al comma 2 sono definiti i compiti e le funzioni del commissario straordinario, in relazione alle irregolarità riscontrate e secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento concernente la trasformazione delle IPAB in ASP.

    5.    Per le funzioni espletate, ai commissari nominati ai sensi del comma 3 può essere corrisposta, a carico di ciascuna ASP, un’indennità mensile comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, definita nel provvedimento di incarico.

    6.   Il commissario straordinario, coordinandosi con la struttura regionale competente, riferisce periodicamente sullo stato degli adempimenti prescritti e redige una relazione finale.

     

     

    Art. 10

    (Relazione sull’attività svolta dalle ASP)

     

    1.    Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente, trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, nella quale sono rappresentati l’andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati raggiunti, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione regionale e locale.

    2.    La relazione è redatta secondo gli schemi e le modalità determinati nell’allegato al presente regolamento.

     

     

    Art. 11

    (Attività di vigilanza sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato)

     

    1.  Ai sensi dell’articolo 19 della l. r. 2/2019 la direzione regionale competente in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e di iscrizione nel relativo registro regionale esercita la vigilanza e il controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato, secondo le disposizioni del d.lgs. 207/2001 e del codice civile.

    2.   L’attività di vigilanza è esercitata su:

    a)      atti dovuti per legge;

    b)      atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati, dagli statuti o dalle tavole di fondazione, alla realizzazione delle finalità istituzionali;

    3.   Alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi sociali e sociosanitari secondo la programmazione regionale e locale, la cui attività sia finanziata, anche in parte o indirettamente, dalla Regione o comunque mediante risorse pubbliche, si applicano, in quanto compatibili con il codice civile, le disposizioni di cui agli articoli 12 e 16 della l.r. 2/2019.

     

     

    Art. 12

    (Normativa applicabile)

     

    1.   Le attività di vigilanza sono espletate secondo i principi, i criteri e le modalità definiti dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 nonché dalla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e dalle ulteriori deliberazioni attuative e integrative della relativa disciplina adottate dalla Giunta regionale. Tali previsioni, compatibilmente con quelle di cui al codice civile in materia, si estendono alle IPAB trasformate in fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private.

    2.   Per le IPAB che intendano trasformarsi in associazioni o fondazioni Onlus si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, alle modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.).

    3.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 e dell’articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5, già iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

     

     

    Art. 13

    (Entrata in vigore)

     

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio

     

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

    INDICE

     

    Articolo 1 – Oggetto

    Articolo 2 – Controllo preventivo sugli atti delle ASP

    Articolo 3 – Vigilanza sull’attività delle ASP

    Articolo 4 – Vigilanza sulla gestione delle ASP

    Articolo 5 – Attività ispettiva

    Articolo 6 – Disposizione dell’ispezione

    Articolo 7 – Modalità di espletamento delle funzioni ispettive

    Articolo 8 – Adempimenti successivi all’attività ispettiva

    Articolo 9 − Potere sostitutivo

    Articolo 10 − Relazione sull’attività svolta dalle ASP

    Articolo 11 – Attività di vigilanza sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato

    Articolo 12 – Normativa applicabile

    Articolo 13 - Entrata in vigore

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