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Regolamento regionale 6 Marzo 2018 n. 9

  • BUR 8 Marzo 2018 n.20
  • Testo vigente al:
  • Regolamento regionale concernente: “Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici”
  • CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1
    (Oggetto)

    1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici) e successive modifiche, di seguito denominata legge, il presente regolamento detta disposizioni di attuazione ed integrazione della stessa, disciplinando, in particolare:
    a) i contenuti dell’albo regionale, i settori di specializzazione in cui si articola lo stesso;
    b) le modalità di iscrizione e cancellazione;
    c) le modalità di conferimento da parte del comune o dell’ente titolare dei diritti di uso civico, di seguito denominati enti gestori dei diritti civici, degli incarichi ai professionisti iscritti all’albo di cui all’articolo 4, per le operazioni di sistemazione delle terre di uso civico di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 2 della legge;
    d) gli onorari, i trattamenti di missione e i rimborsi spese collegati all’espletamento dell’incarico.


     Art. 2
    (Corsi di preparazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di usi civici)

    1. La Direzione regionale competente in materia di usi civici, di seguito denominata Direzione, favorisce l’acquisizione di specifiche conoscenze in materia di usi civici funzionali all’espletamento degli incarichi, mediante l’organizzazione di corsi di preparazione, perfezionamento e di aggiornamento rivolti agli istruttori, periti e delegati tecnici per l’espletamento dei compiti di istruttoria e verifica demaniale.
    2. Ai corsi di preparazione finalizzati all’acquisizione del requisito previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge, partecipano i soggetti che intendano iscriversi all’albo.
    3. Ai corsi di perfezionamento e aggiornamento, possono partecipare i soggetti già iscritti all’albo di cui all’articolo 4.
    4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Direzione autorizza soggetti formatori all’erogazione di corsi di preparazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di usi civici, secondo le modalità di cui all’articolo 3. Sono soggetti formatori gli enti pubblici e privati, accreditati dalla Regione nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e successive modifiche, gli ordini e i collegi professionali.
    5. La verifica finale degli apprendimenti, effettuata a conclusione dei corsi di preparazione e perfezionamento, è organizzata e gestita secondo i principi di collegialità, indipendenza, oggettività e terzietà e nel rispetto delle norme sulla trasparenza e tracciabilità delle procedure. La verifica è effettuata mediante la somministrazione e compilazione da parte del candidato di un test a scelta multipla.
    6. La verifica finale si svolge dinanzi ad una commissione di esame costituita con provvedimento della Direzione e composta da un Dirigente o suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario della Direzione esperto nella materia, da un rappresentante e da un docente dell’ente di formazione.
    7.  In caso di esito positivo della prova di esame, è rilasciato dalla Direzione un attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti.
    8. A conclusione del corso di aggiornamento è rilasciato un attestato di frequenza a cura del soggetto formatore.


    Art. 3
    (Riconoscimento dei corsi)

    1. La Direzione, di concerto con la Direzione regionale competente in materia di formazione, definisce, con apposito provvedimento, gli standard formativi nei quali sono stabiliti, in particolare, la durata dei corsi e le specifiche materie da trattare, con particolare riferimento alle origini e alla storia degli usi civici, nonché alle proprietà collettive laziali, alla legislazione statale e regionale di riferimento, alle procedure giurisdizionali, al ruolo dell’istruttore demaniale nelle attività di ricerca storico-documentali, al ruolo del perito demaniale nei contenziosi e nelle attività di sistemazione delle terre, agli aspetti estimativi nei procedimenti previsti per la sistemazione delle terre, alle problematiche urbanistiche e ambientali.
    2. Ai fini dell’autorizzazione dei corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento di cui all’articolo 2, i soggetti formatori, nel rispetto del provvedimento di cui al comma 1, entro sessanta giorni prima della data programmata di inizio del corso e mediante l’utilizzo dell’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale della Regione, presentano alla Direzione una istanza alla quale, nel rispetto degli standard di cui al comma 1, sono allegati:
    a) il programma del corso con l’elencazione delle materie oggetto di trattazione;
    b) il cronoprogramma del corso;
    c) l’elenco dei docenti impiegati nelle attività didattiche ed i relativi curriculum vitae dal quale risultino il livello di specializzazione nelle materie oggetto del corso;
    d) la metodologia didattica utilizzata;
    e) la sede di svolgimento del corso.
    3. La Direzione provvede all’esame dell’istanza di cui al comma 2 e alla verifica della documentazione prodotta dal soggetto, ed adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, il provvedimento conclusivo, con determinazione del Direttore della Direzione.
    4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso qualora la Direzione richieda l’integrazione della documentazione presentata a corredo dell’istanza.
    5. Qualora al termine dell’istruttoria di cui al comma 3 sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti ed elementi di cui al comma 1 o non sia integrata entro trenta giorni la documentazione ai sensi del comma 4, il Dirigente competente procede ai sensi dell’articolo 10-bis della l. 241/1990.

    CAPO II
    GESTIONE DELL’ALBO REGIONALE

    Art 4.
    (Albo regionale)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici, istituito ai sensi dell’articolo 1 della legge, di seguito denominato albo, è gestito dalla Direzione, che provvede anche al relativo aggiornamento.
    2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’elenco è la Direzione, che si riserva di procedere a controllo, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47.
    3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge, l’albo si articola nelle seguenti sezioni suddivise, all’interno, in ambiti metropolitano e provinciale:
    a) sezione tecnica-economica-territoriale, nella quale, ai fini della verifica tecnica sullo stato dei suoli, e sulle condizioni ambientali e urbanistiche che caratterizzano le terre gravate da uso civico, sono inseriti i professionisti appartenenti alle seguenti categorie o a quelle ad esse equipollenti:
    1) geometri;
    2) periti agrari; 
    3) agrotecnici;
    4) architetti;
    5) periti industriali (edile e minerario);
    6) dottori agronomi;
    7) dottori forestali;
    8) ingegneri civili;
    b) sezione storica-giuridica, nella quale, ai fini dell’accertamento dell’esistenza del vincolo di uso civico e della sua incidenza sulla titolarità dei beni da esso gravati, sono inseriti gli storici, i giuristi, gli archivisti e paleografi.
    4. Nelle sezioni di cui al comma 3, sono indicati il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale e la partita IVA, la data di conseguimento del titolo di studio e della abilitazione, i relativi recapiti. Per i soggetti di cui al comma 3, lettera a), sono indicati inoltre la data di iscrizione all’albo professionale o al collegio.
    5. I soggetti interessati sono iscritti all’albo in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Direzione, e comunque entro e non oltre trenta giorni, ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati, anche ai fini dell’aggiornamento dell’albo.
    6. L’albo è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e aggiornato in relazione alle nuove iscrizioni o alle eventuali cancellazioni.


    Art. 5
    (Requisiti e modalità di iscrizione all’albo regionale)

    1. Ai fini dell’iscrizione all’albo i soggetti interessati, oltre al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 della legge, devono altresì:
    a) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), salvi gli effetti della riabilitazione;
    b) non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria;
    2) a pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
    c) essere in possesso, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) numeri 1), 2) 3) e 5) del diploma di laurea nelle materie di rispettiva competenza;
    d) essere iscritti, limitatamente ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), all’ordine o al collegio di appartenenza, fermo restando il rispetto delle previsioni contenute nei regolamenti dei rispettivi ordini professionali;
    2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato dall’interessato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a proprio carico, di procedimenti di cui al comma 1, lettera b), salvi i poteri di verifica della veridicità delle dichiarazioni da parte della Regione.
    3. Per l’iscrizione all’albo i soggetti interessati inoltrano, mediante l’utilizzo prioritario della posta elettronica certificata (PEC), apposita domanda alla Direzione utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale della Regione al quale allegano: 
    a) il curriculum vitae in formato europeo;
    b) il nulla osta in caso di rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione.
    4. La Direzione provvede all’esame della domanda d’iscrizione e alla verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente, ed adotta, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, il provvedimento conclusivo, con atto del Direttore. Gli elenchi dei soggetti iscritti sono pubblicati sull’apposito sito istituzionale.
    5. L’istruttoria di cui al comma 4 è volta a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari in capo all’istante, nonché le competenze specifiche necessarie all’eventuale inserimento nelle sezioni di cui all’articolo 4, comma 3.
    6. La Direzione, in caso di insufficiente documentazione chiede, mediante utilizzo prioritario della PEC, l’integrazione della stessa, concedendo un termine massimo di quindici giorni lavorativi entro il quale il soggetto interessato provvede ai relativi adempimenti. In questo ultimo caso il termine dei novanta giorni previsto al comma 4 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui il soggetto interessato presenta la documentazione e comunque dalla scadenza del termine concesso.
    7. Qualora al termine dell’istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione o il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.
    8. Il requisito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge si intende integrato per i docenti universitari in materie storiche, giuridiche e tecniche estimative e per i docenti che hanno tenuto corsi formativi in materia di usi civici riconosciuti dalla Regione.


    Art. 6
    (Sospensione e cancellazione dall’albo regionale)

    1. La sospensione e la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, è disposta con atto motivato del Direttore della Direzione e comunicata al soggetto interessato.
    2. Sono cause di cancellazione dall’albo:
    a) l’istanza presentata dal soggetto iscritto;
    b) il riscontro della perdita di uno o più requisiti indicati all’articolo 5, comma 1, accertati dalla Direzione anche sulla base di controlli a campione;
    c) la sussistenza di gravi motivi attinenti le inadempienze nell’esecuzione dell'incarico;
    d) la mancata comunicazione di eventuali variazioni o la falsità nelle dichiarazioni o nella documentazione presentate ai fini dell’iscrizione all’albo ed accertate dalla Direzione anche sulla base di controlli a campione;
    e) eventuali cause di incompatibilità sopravvenute;
    3. La Direzione, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 2 lettere b), c), d) ed e), procede alla relativa contestazione nei confronti del soggetto iscritto e sospende quest’ultimo dall’albo assegnando allo stesso un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni ai fini della rimozione della causa contestata e per la presentazione di eventuali osservazioni.
    4. Decorso inutilmente il temine di cui al comma 3, o nel caso in cui le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l’inadempienza rilevata, la Direzione procede alla cancellazione del soggetto dall’albo.


    CAPO III
    CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

    Art. 7
    (Modalità di individuazione del soggetto incaricato)

    1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) da parte dei soggetti in essi individuati, al conferimento degli incarichi ai soggetti iscritti all’albo, inerenti le operazioni di sistemazione delle terre di uso civico di cui al comma 1 lettera c) dell’articolo 1, provvede l’ente gestore dei diritti civici, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di contratto di prestazione d’opera intellettuale e del presente articolo.
    2. L’ente gestore dei diritti civici, nel rispetto dei principi di pubblicità, di non discriminazione, di trasparenza e rotazione degli incarichi, pubblica apposito avviso pubblico rivolto ai soggetti iscritti nella sezione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4, ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di perito demaniale o istruttore.
    3. L’ente gestore dei diritti civici, previa verifica dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 e dell’assenza di una delle situazioni impeditive di cui al comma 5 in capo ai soggetti richiedenti di cui al comma 2, individua il soggetto cui conferire l’incarico di cui al medesimo comma.
    4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) da parte dei soggetti in esso individuati, l’atto di conferimento dell’incarico di cui al comma 1 è trasmesso alla Direzione e pubblicato sul sito web della Regione.
    5. Non possono essere conferiti gli incarichi di cui al presente articolo ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 4 che:
    a) esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Regione o l’ente gestore dei diritti civici che conferisce l’incarico;
    b) si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dell’ente gestore dei diritti civici che conferisce l’incarico;
    c) abbiano la residenza  o svolgano la propria attività professionale nel comune in cui sono situate le terre oggetto delle operazioni peritali;
    d) stiano espletando già cinque incarichi di cui al presente articolo.


    Art. 8
    (Conferimento dell’incarico)

    1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e dell’articolo 7 del d.lgs. 165/2001 da parte dei soggetti in essi individuati, al conferimento degli incarichi si provvede mediante la stipula di un apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale, nel quale sono indicati, in particolare, le prestazioni professionali richieste, la durata dell’incarico, i compensi e le modalità di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità.
    2. Nel contratto, avente ad oggetto gli incarichi conferiti ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 4, sono indicate, in ordine cronologico, le attività da eseguire finalizzate in particolare a:
    a) individuare, sulla base degli atti e dei documenti in possesso dell’ente gestore dei diritti civici, le terre in libero possesso dell’ente gestore dei diritti civici ai fini dell’adozione da parte della Regione del provvedimento di assegnazione alle categorie di cui all’articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno), ovvero di rettifica dell’eventuale precedente assegnazione;
    b) predisporre o modificare il regolamento comunale o dell’ente gestore dell’uso civico, ai fini della disciplina della gestione delle terre, in relazione alle caratteristiche del territorio, finalizzato alla salvaguardia dei diritti della popolazione utente;
    c) avviare le operazioni di verifica tecnica sullo stato dei suoli e sulle condizioni ambientali ed urbanistiche, redigendo specifiche proposte, nel rispetto della normativa in materia di usi civici, tenuto conto delle modalità e delle direttive emanate in materia dalla Regione;
    d) predisporre le perizie da depositare presso la Regione o l’ente gestore dei diritti civici interessato.
    3. Nel contratto, avente ad oggetto gli incarichi conferiti ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4, sono indicate, in ordine cronologico, le attività da eseguire finalizzate in particolare a:
    a) ricercare e reperire gli atti e la documentazione presso gli archivi storici pubblici e privati;
    b) predisporre una dettagliata relazione contenente i riferimenti storici e giuridici relativi al territorio oggetto di ricerca;
    c) individuare, ai fini catastali, le terre ritenute soggette ai diritti di uso civico;
    d) effettuare la rappresentazione cartografica al dettaglio catastale delle terre di uso civico.
    4. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è prodotta in formato cartaceo e su supporto informatico e georeferenziato, secondo gli standard adottati dalla Regione.
    5. L’ente gestore dei diritti civici trasmette alla Direzione tempestivamente, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, stipulato ai sensi del presente articolo, il nominativo del soggetto incaricato e la durata dell’incarico. 
    6. Al termine del contratto il soggetto incaricato redige e invia alla Direzione apposita relazione sulle conclusioni delle attività di cui ai commi 2 e 3, ai fini dell’eventuale adozione da parte di quest’ultima, di apposito provvedimento di conclusione delle operazioni medesime o di altro provvedimento di competenza.


    Art. 9
    (Durata dell’incarico)

    1. I soggetti cui è conferito l’incarico operano esclusivamente in un rapporto professionale definito dal contratto di cui all’articolo 8.
    2. L’incarico conferito ha una durata massima di tre anni.
    3. Nel caso in cui la durata dell’incarico conferito sia inferiore ai tre anni, questo può essere prorogato fino al raggiungimento del limite di anni tre.

     

    Art. 10
    (Onorari e rimborso spese)

    1. Gli onorari da corrispondere al perito, ai sensi dell’articolo 14 della legge, sono commisurati al tempo impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati e determinati in base alle vacazioni, nella misura stabilita dall’articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria) e successive modifiche.
    2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, gli onorari possono essere commisurati in percentuale delle somme di cui si propone l’attribuzione all’ente gestore dei diritti civici interessato in caso di affrancazioni con canone ed in natura. Ai sensi dell’articolo 14 della legge, in tal caso, il compenso a percentuale non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1.
    3. Gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono anticipati dall’ente gestore dei diritti civici e sono posti a carico, secondo un riparto proporzionale, dei soggetti privati nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali.
    4. In ragione della complessità e della durata delle operazioni oggetto dell’incarico, la liquidazione dei compensi può avvenire nelle seguenti modalità:
    a) un’anticipazione fino al 10 per cento del compenso complessivo da liquidare ad approvazione del piano di lavoro e di spesa presentato dall’incaricato;
    b) una ulteriore anticipazione proporzionata al numero e alla complessità degli elaborati consegnati;
    c) la liquidazione finale decurtata delle eventuali anticipazioni di cui alle lettere a) e b) fino al raggiungimento del compenso pattuito in sede di stipula del contratto.
    5. Ai soggetti incaricati spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la produzione di materiali documentali, per l’accesso ad archivi, nonché per le missioni effettuate esclusivamente per ragioni connesse all’espletamento del proprio incarico, nella misura indicata al comma 6.
    6. Ai fini di cui al comma 5, il rimborso è calcolato per le missioni effettuate nell’ambito del territorio della Regione, con partenza dalla residenza del soggetto incaricato, con riferimento alle spese documentate mediante presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali per:
    a) biglietto ferroviario;
    b) biglietto di piroscafo o traghetto;
    c)    mezzi di trasporto pubblico locale;
    d)  ogni chilometro percorso, in misura pari a un quinto del costo di un litro di  carburante, rilevato mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico – Settore Statistiche dell’Energia, per le missioni svolte con la propria autovettura;
    e) pedaggi autostradali e per parcheggio.


    CAPO III
    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 11
    (Norme di prima applicazione)

    1. In fase di prima applicazione i soggetti già iscritti all’albo di cui al regolamento regionale 11 luglio 1988, n. 4 (Regolamento per la tenuta dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici) alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti all’albo di cui all’articolo 4.
    2. Ai fini dell’eventuale completamento delle operazioni peritali oggetto degli incarichi di cui al comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), gli enti gestori dei diritti civici procedono all’eventuale conferimento di nuovo incarico nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.


    Art. 12
    (Abrogazioni)

    1. Il r.r. 4/1988 è abrogato.

     
    Art. 13
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).

     

    SOMMARIO

    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 (Oggetto)
    Art. 2 (Corsi di preparazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di usi civici)
    Art. 3 (Riconoscimento dei corsi)

    CAPO II
    GESTIONE DELL’ALBO REGIONALE

    Art. 4 (Albo regionale)
    Art. 5 (Requisiti e modalità di iscrizione all’albo regionale)
    Art. 6 (Sospensione e cancellazione dall’albo regionale)

    CAPO III
    CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

    Art. 7 (Modalità di individuazione del soggetto incaricato)
    Art. 8 (Conferimento dell’incarico)
    Art. 9 (Durata dell’incarico)
    Art. 10 (Onorari e rimborso spese)


    CAPO IV
    DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 11 (Norme di prima applicazione)
    Art. 12 (Abrogazioni)
    Art. 13 (Entrata in vigore)

       Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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