Regolamento regionale 6 maggio 2026 n. 5
-
BUR Lazio 7 maggio 2026 n. 37
- Testo vigente al:
-
Modifica al regolamento regionale 20 giugno 2024 n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche)”.
-
Art. 1
(Modifica al regolamento regionale 20 giugno 2024, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche)”)1. Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:
“Art. 11 bis
(Sostegno delle attività)1. La Regione, ai fini di quanto previsto nell’articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche” e in conformità a quanto previsto dal comma 5 bis dell’articolo 11 della l.r. 14/2023, sostiene le attività di enoturismo e oleoturismo.
2. La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, al fine di sostenere l’integrazione dei servizi sul territorio regionale, oltre che lo sviluppo e il consolidamento, anche strutturale e infrastrutturale, rispettivamente, delle attività delle imprese iscritte nell’elenco previsto nell’articolo 4 e nel portale previsto nell’articolo 11, concede contributi, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di interventi volti ad:
a) adeguare i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture enoturistiche e oleoturistiche, destinate allo svolgimento delle attività, come previsto dagli articoli 7 ed 8;
b) adeguare gli standard minimi di qualità previsti nell’articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), e) e h) della l.r.14/2023.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel comma 2, possono essere realizzati i seguenti interventi:
a) costruzione, acquisizione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze;
b) acquisto di macchine, impianti, attrezzature e allestimento di altre dotazioni, inclusa la messa in opera;
c) investimenti immateriali quali l’acquisizione oppure sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti o licenze;
d) spese generali collegate agli interventi previsti nei punti a), b) e c), come onorari di professionisti e consulenti e compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità;
4. La Direzione Regionale Agricoltura può pubblicare avvisi pubblici per erogare i contributi previsti nel comma 2, anche avvalendosi dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL).”
Art. 2
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 08/05/2026