NUR 06 99 500

Numero Unico Regionale (NUR) 06 99 500

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Regolamento regionale 6 maggio 2026 n. 4

  • BUR Lazio 7 maggio 2026 n. 37
  • Testo vigente al:
  • Disciplina di funzionamento della Scuola di Alta Formazione di Protezione Civile (SAFOR-PROCIV), ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge regionale n. 2 del 26 febbraio 2014 'Sistema integrato regionale di protezione civile'

  • Art. 1
    (Organi della Scuola di Alta Formazione di Protezione Civile)

    1.    La Scuola di Alta Formazione di Protezione Civile (Scuola), istituita dall’articolo 33, comma 2 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile”, ha sede operativa nel territorio della Regione Lazio e può articolarsi, nel rispetto delle caratteristiche e dei requisiti richiesti, in non più di una sede per ciascuna provincia.
    2.    Gli organi della Scuola sono:
    a.    il Comitato scientifico e di indirizzo;
    b.    la direzione;
    c.    la segreteria.
    3.    Il personale assegnato allo svolgimento delle funzioni previste al comma 2 lett. b e c è individuato all’interno delle strutture operative della Direzione regionale competente in materia di protezione civile.


    Art. 2
    (Funzioni e compiti)

    1.    Nell’ambito delle funzioni generali di formazione e aggiornamento attribuite dall’articolo 33, comma 1 della l.r. 2/2014, la Scuola di Alta Formazione di Protezione Civile ha la specifica funzione di garantire le attività di formazione ed aggiornamento delle figure di maggiore specializzazione del Sistema Regionale di Protezione Civile.
    2.    La Scuola effettua annualmente la ricognizione dei bisogni formativi nelle materie di competenza del Sistema di protezione civile Regionale, quali previsione, prevenzione e risposta all’emergenza (DIR).
    3.    La Scuola può promuovere intese e collaborazioni con università, centri di ricerca e innovazione tecnologica in materia di protezione civile, nonché con organismi pubblici e privati particolarmente esperti nelle materie di competenza del Sistema di protezione civile Regionale relative alla previsione, alla prevenzione e la risposta all’emergenza (DIR), per la realizzazione di attività formative, e informative, per lo sviluppo delle capacità gestionali, tecnologiche e dell’innovazione digitale, del Sistema di Protezione Civile regionale. 
    4.    La Scuola definisce, con determinazione del Direttore regionale competente in materia di protezione civile, su proposta del Dirigente competente e sentito il Comitato scientifico e di indirizzo della Scuola:
    a)    i requisiti e le modalità per il riconoscimento di ulteriori strutture, diverse dalla Scuola, idonee a svolgere le attività di formazione e di aggiornamento previste;
    b)    i criteri e le modalità per il riconoscimento delle attività di formazione e di aggiornamento svolta dai soggetti riconosciuti ai sensi del punto a);
    c)    specifici programmi di sviluppo formativo delle competenze dei Sindaci, quali autorità territoriali di Protezione Civile ai sensi dell’articolo 136 bis della l.r. n. 2/2014, e degli altri amministratori e tecnici pubblici delle altre amministrazioni coinvolte nel Sistema Regionale di Protezione Civile, tenendo conto degli stati di bisogno della popolazione, dell’offerta dei servizi presenti e delle risorse disponibili.
    5.    La Scuola elabora ogni tre anni, con aggiornamento annuale, un programma di attività, che integra il Programma Triennale di Protezione Civile previsto nell’articolo 13 della l.r. 2/2014.


    Art. 3
    (Funzionamento del Comitato Scientifico e di Indirizzo)

    1.    Il Comitato scientifico e di indirizzo della Scuola è un organo collegiale. Le sue sedute non sono pubbliche e si svolgono presso l’Assessorato competente in materia di protezione civile.
    2.    Il Comitato scientifico e di indirizzo:
    a.    definisce le linee di indirizzo per l’organizzazione delle attività di Alta Formazione di Protezione Civile, ed in particolare per lo svolgimento delle funzioni ed i compiti elencati nell’articolo 2;
    b.    propone attività di alta formazione da inserire nel Programma previsto all’articolo 2, comma 5;
    c.    monitora lo svolgimento delle attività di alta formazione effettuate ai sensi del punto a).
    3.    Il Comitato scientifico e di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore competente in materia di protezione civile ed è composto da:
    a.    l’Assessore con delega alla protezione civile, o suo delegato, che lo presiede;
    b.    il Direttore regionale competente in materia di protezione civile;
    c.    il Presidente del Comitato Tecnico Consultivo del Volontariato Lazio - CTC - previsto nell’articolo 2, comma 1, lett. c) della legge regionale 7 agosto 2020, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile” e successive modifiche) e successive modifiche, o, a seguito della sua elezione, il Presidente della Consulta prevista nell’articolo 11 della l.r. 2/2014, che gli subentra di diritto;
    d.    cinque rappresentanti delle Università del Lazio, designati dalla Conferenza dei rettori con specifiche competenze in materia di protezione civile;
    e.    cinque rappresentanti del volontariato di protezione civile, uno per ogni provincia laziale, individuati dal Comitato Tecnico Consultivo del Lazio. La scelta deve ricadere esclusivamente su volontari che abbiano già concluso i percorsi formativi specialistici oggetto delle attività della Scuola; 
    f.    il Dirigente dell’Area formazione della Direzione competente in materia di protezione civile;
    g.    un funzionario dell’Area formazione della Direzione competente in materia di protezione civile, con funzioni di segretario del Comitato, senza diritto di voto.
    4.    Il Presidente del Comitato scientifico e di indirizzo convoca le riunioni con un preavviso minimo di quindici giorni. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti attraverso posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza il Comitato può essere convocato dal Presidente con un preavviso non inferiore a cinque giorni. 
    5.    I componenti del Comitato scientifico e di indirizzo possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all’ordine del giorno della seduta successiva almeno due giorni prima della data della riunione. Qualora la proposta pervenga in forma sottoscritta da almeno cinque componenti, essa è vincolante per la formazione dell’ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se il Comitato è al completo dei suoi membri e nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all’ordine del giorno. 
    6.    Ogni componente effettivo, in caso di assenza o temporaneo impedimento, può delegare, ai fini della partecipazione alle singole sedute, un altro soggetto appartenente allo stesso organismo di riferimento, il cui nominativo è previamente comunicato al Comitato scientifico e di indirizzo medesimo. 
    7.    La partecipazione al Comitato è prestata da ciascun componente nell’ambito del proprio ruolo istituzionale ed è a titolo gratuito.


    Art. 4
    (Validità e svolgimento delle riunioni)

    1.    Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. 
    2.    Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese; su richiesta di almeno un terzo dei componenti, le votazioni possono essere effettuate a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del presidente. 
    3.    Il verbale viene inviato almeno due giorni prima della riunione successiva per agevolare la proposta di eventuali integrazioni o modifiche.
    4.    Il verbale della seduta precedente è sottoposto all’approvazione dei componenti del Comitato, i quali possono chiedere, entro la stessa seduta, e comunque fino al momento della sua approvazione, modifiche e integrazioni al medesimo.
    5.    Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, esperti in materie attinenti con le attività di protezione civile sia interni che esterni alla Regione.


    Art. 5
    (Struttura operativa della Scuola di Alta Formazione di Protezione Civile)

    1.    Il Direttore regionale competente in materia di protezione civile può costituire uffici territoriali di segreteria e organizzativi presso le sedi territoriali della Scuola; a tali uffici può essere destinato personale regionale.
    2.    La Giunta Regionale con deliberazione definisce i beni immobili da dedicare al funzionamento della Scuola.
    3.    Il Direttore regionale competente in materia di protezione civile nell’ambito delle dotazioni della medesima direzione, tenendo conto del programma triennale delle attività approvato dal Comitato, determina la dotazione di beni mobili e strumentali necessari per il funzionamento della Scuola.
    4.    Gli atti gestionali per il funzionamento della Scuola sono adottati dal Direttore regionale competente in materia di protezione civile, su proposta del Dirigente dell’Area competente in materia di formazione.


    Art. 6
    (Requisiti e modalità per il riconoscimento delle strutture idonee a svolgere le attività di formazione e di aggiornamento)

    1.    I requisiti generali per il riconoscimento di ulteriori strutture, pubbliche o private, diverse dalla Scuola, e dalle strutture operative della Direzione competente in materia di protezione civile, sono i seguenti:
    a.    avere una struttura organizzativa che si sviluppi in almeno una sede operativa sul territorio della Regione Lazio;
    b.    effettuare le attività di formazione secondo gli standard formativi riconosciuti in materia di qualificazione dei docenti, programma dei contenuti, metodologie didattiche, periodi di erogazione, verifiche intermedie e di fine corso, spazi e strumenti a disposizione per le attività didattiche.
    2.    La Giunta Regionale, con propria deliberazione, può integrare i requisiti elencati nel comma 1 con altri specifici requisiti tecnici ed amministrativi.
    3.    La verifica del rispetto dei requisiti generali e specifici è effettuata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del rappresentante legale della struttura. In caso di esito positivo dei controlli il Direttore regionale competente in materia di protezione civile con determina riconosce la struttura come accreditata allo svolgimento delle attività formative e di aggiornamento.
    4.    Il riconoscimento regionale ha durata triennale e può essere rinnovato, previa presentazione di istanza da inviare, a cura dell’interessato, e a pena di improcedibilità, almeno sessanta giorni prima della scadenza del riconoscimento.
    5.    La Direzione competente in materia di protezione civile ha facoltà di effettuare, in ogni momento, verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti generali e specifici. In caso di accertata carenza, la Direzione assegna un termine di trenta giorni per il ripristino dei requisiti prescritti; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca del riconoscimento.
    6.    Sono direttamente riconosciute come idonee allo svolgimento delle attività formative e di aggiornamento, purché rispettino gli standard formativi approvati:
    a.    l’Istituto di Studi Giuridici “Carlo Jemolo”;
    b.    le Università, pubbliche o private, titolari di specifici corsi di studio in materia di protezione Civile; 
    c.    la società LazioCrea S.p.A..


    Art. 7
    (Criteri e modalità di riconoscimento delle attività di formazione e aggiornamento svolte dalle strutture riconosciute)

    1.    I criteri per il riconoscimento delle attività di formazione e aggiornamento svolte dalle strutture riconosciute sono i seguenti:
    a.    le attività formative devono rispettare gli standard formativi approvati con deliberazione della Giunta Regionale;
    b.    deve essere previsto, al termine delle attività formative, una prova teorica o teorico-pratica per la verifica delle conoscenze acquisite;
    c.    le presenze dei discenti devono essere registrate su appositi fogli firma, accuratamente conservati dal soggetto proponente per almeno cinque anni e trasmessi alla Direzione regionale competente in materia di protezione civile unitamente ai verbali della Commissione di verifica prevista al comma 3;
    d.    deve essere garantita per ogni corso la nomina, a cura del soggetto proponente, di un tutor con funzioni di supporto didattico e di controllo della regolarità dei registri presenze e della documentazione amministrativa relativa al corso;
    e.    i docenti devono essere selezionati tra soggetti esperti delle materie del corso e i loro nominativi devono essere comunicati alla Direzione regionale competente in materia di protezione civile almeno dieci giorni prima dello svolgimento del corso, per verificare l’adeguatezza tecnica dei profili prescelti;
    f.    il rilascio dell’attestato finale ai discenti è rilasciato solo a coloro che abbiano partecipato almeno all’ottanta per cento delle ore di corso effettuate, qualora non sia diversamente previsto dall’avviso di avvio del corso.
    2.    Il programma e l’elenco delle attività formative, il numero di edizioni, le modalità di accesso e le modalità di verifica finale, devono essere trasmessi, per ciascuno dei corsi, alla Direzione regionale competente in materia di protezione civile, che provvede alla loro formale approvazione entro trenta giorni dal loro invio da parte del soggetto proponente.
    3.    Per ogni corso è istituita a cura del soggetto riconosciuto una Commissione tecnica che verifica la correttezza e la completezza delle domande di ammissione al corso pervenute e valuta le prove teoriche e teorico-pratiche somministrate al termine di ciascun corso.
    4.    La Commissione tecnica è composta da tre membri, uno dei quali designato dalla Direzione regionale competente in materia di protezione civile su richiesta della struttura riconosciuta.
    5.    I verbali delle riunioni della Commissione tecnica sono inviati, a cura della struttura riconosciuta, al termine del corso alla Direzione regionale competente in materia di protezione civile unitamente ai fogli firma previsti al comma 1 lett. c) e ad apposita documentazione fotografica che attesti l’effettivo svolgimento del corso.
    6.    La Direzione regionale competente in materia di protezione civile, ricevuta tutta la documentazione prevista al comma 5 ne verifica il contenuto e conseguentemente approva, con determinazione, il rilascio ai discenti che abbiano concluso positivamente il corso l’attestato di partecipazione o di idoneità. Vengono ammessi al rilascio dell’attestato finale i discenti che abbiano superato l’ottanta per cento delle ore di corso, qualora non sia diversamente previsto dall’avviso di avvio del corso.
    7.    L’attestato previsto al comma 6 deve riportare il nome della struttura riconosciuta, il logo della Regione Lazio, il titolo del corso e il numero delle ore previste dal piano formativo del corso svolto.


    Art. 8
    (Clausola di Riservatezza)

    1.    I componenti del Comitato scientifico e di indirizzo, i delegati e gli esperti invitati a partecipare alle relative riunioni operano, qualora gli affari trattati lo richiedano, con il vincolo alla riservatezza.


    Art. 9
    (Norme transitorie)

    1.    I requisiti generali e specifici previsti per il riconoscimento delle strutture devono essere verificati anche per le strutture di formazione che alla data di approvazione del presente regolamento già svolgono attività di formazione per il Sistema di Protezione Civile della Regione Lazio; la determinazione di riconoscimento per tali strutture deve essere adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.


    Art. 10
    (Entrata in vigore)

    1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

Data di aggiornamento/verifica: 08/05/2026

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