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Regolamento regionale 6 Febbraio 2017 n. 2

  • BUR 7 Febbraio 2017 n.11
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
  • Art. 1

    (Modifica dell’allegato “B” al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e

    successive modificazioni)

     

    1.  Nell’ allegato “B” del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni la declaratoria relativa alla Direzione regionale Governo del ciclo dei rifiuti è sostituita dalla seguente:

     

    DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

     Svolge le attività attribuite dalla legge alla Regione in materia di rifiuti, di impianti di recupero e smaltimento, nonché le istruttorie tecniche e le attività amministrative propedeutiche all'espressione dei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Verifica di assoggettabilità a V.I.A per i progetti di competenza regionale, assicurando il coordinamento di tutte le autorizzazioni ambientali, i pareri e i nulla osta degli enti coinvolti. Predispone il piano regionale dei rifiuti e le linee guida per le attività di bonifica di aree inquinate. Cura le istruttorie tecniche e gli adempimenti amministrativi per il rilascio del parere regionale nell'ambito delle procedure di V.I.A di competenza statale (ai sensi del decreto legislativo n.152/2006). Predispone il Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, nonché le linee guida per la redazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate e per l'individuazione delle tipologie dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza non sottoposti ad approvazione; cura gli adempimenti amministrativi  connessi con le funzioni amministrative, nel caso di bonifica di sito contaminato compreso nel territorio di più comuni.

    Promuove i Contratti di fiume e i relativi contratti di lago, di costa, di foce, disciplinati dall’art 68-bis del d.lgs. n. 152/2006; provvede agli adempimenti previsti dalla “Carta nazionale dei contratti di Fiume” (DGR n. 787/2014); predispone l’Atlante degli Obiettivi dei Contratti di fiume ed avvia studi per l’individuazione di linee guida sui Contratti; promuove l’istituzione e provvede alla gestione dell’Assemblea regionale dei Contratti e del relativo Osservatorio; collabora con le strutture/enti regionali competenti in materia di fiumi, laghi, costa e foci e di sviluppo territoriale ecocompatibile; provvede alla sensibilizzazione ed alla formazione in materia di Contratti; promuove forme integrate di partecipazione interregionale per le aree ricadenti in più Regioni; provvede alla verifica dei presupposti e del raggiungimento di obiettivi e risultati inseriti nella programmazione dei Contratti; si coordina con il Tavolo Nazionale dei Contratti di fiume; promuove i Contratti in aree interessate da inquinamento delle matrici ambientali. 

     

    Art. 2 (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione..

     

     Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

     

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