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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 6 Aprile 2017 n.9

  • BUR 11 Aprile 2017 n.29
  • Testo vigente al:
  • "Modifiche al regolamento regionale 30 aprile 2014, n.10 "Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi""
  • Articolo 1

    (Modifiche all’art. 3 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

     

    1. All’art. 3 del regolamento regionale n. 10 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1, le parole “in materia di ambiente” sono sostituite da “in materia di difesa del suolo”;

    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    “2. La Regione e le Province, ciascuna per le rispettive competenze, provvedono nella loro qualità di autorità idrauliche, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all’espressione del nulla osta ai fini tecnico-idraulici disciplinato dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, ed in ordine a quanto sancito al Capo I del Regio Decreto 9 dicembre 1937, n. 2669”.

     

     

    Articolo 2

    (Modifiche all’art. 4 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

     

    1. All’art. 4 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, sono apportate le seguenti

    modifiche:

    a) al comma 2 le parole “di concerto con l’Ardis” sono soppresse;

    b) al comma 3 le parole “di concerto con l’Ardis” sono soppresse.

     

     

    Articolo 3

    (Modifiche all’art. 7 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

     

    1. All’articolo 7 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

    “b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l’assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici)”;

    b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

    “c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa), della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l’assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice  delle leggi antimafia)”.

     

     

    Articolo 4

    (Modifiche all’art. 11 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

     

    1. Al comma 1, dell’art. 11 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, le parole:

    a) “dell’Ardis o della Provincia competente” sono sostituite dalle seguenti:

    “dell’Autorità idraulica regionale o provinciale, secondo le rispettive competenze”;

    b) le parole “da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta” sono soppresse.

     

    Articolo 5

    (Modifiche all’art. 12 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

     

    1. L’art. 12 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, è sostituito dal seguente:

     

    Articolo 12

     

    “1. Per le concessioni di competenza regionale, la Commissione tecnica di cui all’art. 10, comma 1, è composta:

    a) da un soggetto qualificato, particolarmente esperto in materia di gestione dei beni demaniali, nominato con Decreto del Presidente della Regione, anche proveniente da altra amministrazione, che la convoca e la presiede;

    b) dal direttore della struttura di vertice competente in materia di difesa del suolo o da un suo delegato, con funzioni di segretario della commissione che la convoca e la presiede in caso di assenza del Presidente;

    c) dal direttore della struttura di vertice competente in materia di bilancio, patrimonio e demanio o da un suo delegato;

    d) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di attività produttive;

    e) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di governo del territorio;

    f) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di cultura e politiche giovanili;

    g) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di sport;

    h) da un rappresentante della struttura di vertice competente in materia di agricoltura.

    2. I rappresentanti di cui ai punti c, d, e, f, g, sono indicati e designati dai direttori delle strutture di vertice a cui appartengono.

    3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno 5 componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà la decisione assunta con il voto del Presidente”.

     

    Articolo 6

    (Modifiche all’art. 26 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

     

    1. Al comma 4 dell’art. 26 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, le parole:

    “L’Ardis o la provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione o la Provincia, secondo le rispettive competenze”.

     

    Articolo 7

    (Modifiche all’art. 32 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

     

    1. All’art. 32 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, sono apportate le seguenti

    modifiche:

    a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    “L’accoglimento della richiesta di dilazione rateizzata del pagamento viene comunicata all’interessato con l’indicazione dell’importo delle rate mensili, le scadenze e le modalità di corresponsione, secondo le disposizioni vigenti”.

    b) il comma 3 è soppresso.

     

     

    Articolo 8

    (Modifiche all’art. 34 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10)

     

    1. L’art. 34 del Regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10, è abrogato.

         

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari. 

     

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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