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Regolamento regionale 6 Aprile 2017 n.10

  • BUR 11 Aprile 2017 n.29
  • Testo vigente al:
  • "Regolamento regionale per le sponsorizzazioni del patrimonio storico-artistico della Regione Lazio"
  • Articolo 1
    (Ambito di applicazione)

    1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, fa capo alle disposizioni legislative contenute negli artt. 19 e 151 del d.lgs. 50/2016 e nell’art. 120 del d.lgs. 42/2004.
    2. Con il presente Regolamento, sono disciplinate le procedure volte al ricevimento, alla ricerca ed alla negoziazione delle attività di sponsorizzazione sui beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio storico-artistico della Regione Lazio (di seguito, Regione), nonché sulle relative iniziative di valorizzazione, promozione, tutela e conservazione.
    3. Possono essere oggetto di sponsorizzazione, con le modalità di cui al presente Regolamento, le iniziative effettuate dalla Regione o da soggetti da questa individuati, allo scopo di sviluppare progetti culturali e programmi turistici aventi l’obiettivo di promuovere il territorio.
    4. Attraverso il Contratto di cui al successivo art. 6, il soggetto che fornisce la sponsorizzazione (lo “sponsor”), di norma, persegue i seguenti scopi:
      1. pubblicizzare il proprio nome, marchio, prodotto o servizio attraverso il bene patrimoniale o l’iniziativa oggetto di sponsorizzazione;
      2. presentare o promuovere le proprie iniziative, attività, prodotti o servizi presso il bene patrimoniale o attraverso l’iniziativa sponsorizzata.
    5. Nel caso in cui le sponsorizzazioni afferiscano ai beni culturali o sottoposti a tutela in base alle normative di settore, l'attività di sponsorizzazione dovrà essere effettuata con modalità e forme compatibili con la natura e le caratteristiche del bene tutelato, assicurandone il decoro e la fruizione.
    6. Il ricorso alle sponsorizzazioni da parte della Regione è consentito ove sussistano le seguenti condizioni:
      1. l’assenza di profili di incompatibilità o di conflitto di interesse con lo sponsor oppure con la forma di sponsorizzazione proposta, con riferimento alla legislazione vigente oppure accertati dalla stessa Amministrazione nel corso dell’istruttoria della proposta;
      2. l’osservanza, l’adeguatezza e la conformità della sponsorizzazione con le finalità pubbliche, le funzioni ed i compiti istituzionali della Regione e le politiche da questa perseguite.
    7. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi per oggetto o finalità:
      1. la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
      2. i messaggi di natura discriminatoria, sessista, o comunque lesivi della dignità umana e dell’etica pubblica;
      3. i messaggi comportanti promozione o valorizzazione di comportamenti nocivi alla salute pubblica, ivi compreso il gioco d’azzardo.

     

    Articolo 2
    (Forme di sponsorizzazione)

    1. Le modalità per mezzo delle quali la Regione acquisisce o riceve una sponsorizzazione si distinguono in:
      1. erogazioni di denaro da parte dello sponsor, da incassarsi su apposito capitolo di bilancio (c.d. sponsorizzazione economica);
      2. accollo da parte dello sponsor del debito assunto dalla Regione nei confronti di terzi (c.d. sponsorizzazione finanziaria);
      3. assunzione diretta da parte dello sponsor del pagamento dei corrispettivi dovuti dalla Regione nei confronti di terzi, o dello stesso sponsor, per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle iniziative di valorizzazione oggetto di sponsorizzazione (c.d. sponsorizzazione monetaria);
      4. realizzazione diretta da parte dello sponsor di lavori, servizi e forniture ovvero conferimento di altre utilità a beneficio della Regione o di altri soggetti da questa individuati (c.d. sponsorizzazione tecnica);
      5. erogazione congiunta di due o più forme di sponsorizzazione fra quelle previste dai precedenti punti (c.d. sponsorizzazione mista).
    2. E’ ammessa l’acquisizione o il ricevimento di sponsorizzazioni nella forme di cui al comma 1), congiuntamente alle forme di contributo di cui al D.L. 83/2014;
    3. La forma di sponsorizzazione prescelta dovrà essere chiaramente indicata e disciplinata nel Contratto di sponsorizzazione.

     

     

    Articolo 3
    (Requisiti degli sponsor)

    1. Possono effettuare attività di sponsorizzazione i soggetti giuridici di diritto privato che si trovino, ai sensi delle normative vigenti, nella condizione di poter contrattare con la Pubblica Amministrazione e per i quali non si applicano le cause di esclusione previste in materia di contratti pubblici.
    2. Per le sponsorizzazioni di cui all’art. 2, comma 1), lett.re d) ed e), i soggetti proponenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi offerti come sponsorizzazione, ivi compresi quelli dei progettisti, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e con le modalità previste dal Contratto di sponsorizzazione.
    3. Qualora le sponsorizzazioni di cui all’art. 2, comma 1), lett.re d) ed e), siano effettuate dallo sponsor con il ricorso o per mezzo di terzi esecutori o prestatori di servizi e forniture, i requisiti di qualificazione, di cui al comma 2, dovranno essere posseduti e comprovati dai medesimi esecutori.
    4. La Direzione competente in materia di Demanio e Patrimonio, in seno al Contratto di sponsorizzazione, impartisce opportune prescrizioni in ordine sia ai requisiti di qualificazione degli esecutori che in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture, alla direzione dei lavori ed al collaudo degli interventi oggetto del Contratto.
    5. Non possono in ogni caso effettuare attività di sponsorizzazione i soggetti che erogano prestazioni per conto della Regione in regime di accreditamento e i soggetti che abbiano ricevuto contributi o finanziamenti da parte della Regione nel corso dell’anno o nei due anni antecedenti l’avviso di cui al successivo articolo 4, comma 2.

     

    Articolo 4
    (Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor)

    1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua periodicamente i beni aventi le caratteristiche idonee a divenire oggetto di contratti di sponsorizzazione.
    2. Tale deliberazione è seguita da un Avviso di manifestazione di interesse da parte della Direzione regionale competente in materia di Demanio e Patrimonio, salvo i casi disciplinati dal successivo comma 7).
    3. L’Avviso di cui al comma 2) è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nell’apposita sezione “Bandi di gara”, nonché su altre piattaforme informatiche da questo individuate, per un periodo di 30 giorni.
    4. L’Avviso di manifestazione di interesse dovrà contenere:
      1. la descrizione degli immobili, delle iniziative o degli interventi per la cui valorizzazione, effettuazione o esecuzione la Regione intende avvalersi di sponsorizzazioni;
      2. le caratteristiche di massima delle proposte di sponsorizzazione, con riferimento alle forme ed alla durata delle sponsorizzazioni ed alle categorie di opere, forniture e servizi sponsorizzabili;
      3. le condizioni di ammissibilità delle sponsorizzazioni;
      4. le possibili modalità per veicolare o promuovere l’immagine, i prodotti o i servizi per mezzo della sponsorizzazione ed il livello di dettaglio del relativo progetto e/o della proposta;
      5. le clausole principali del Contratto di sponsorizzazione.
    5. Le proposte e/o i progetti di sponsorizzazione dovranno risultare coerenti con il corrispondente Avviso e con i principi indicati dal presente Regolamento. Dette proposte dovranno contenere:
      1. una descrizione delle attività effettuate dal proponente e la relativa missione aziendale, le strategie di mercato adottate e le corrispondenti finalità della sponsorizzazione, un elenco delle attività di sponsorizzazione già effettuate; inoltre eventuali informazioni circa le iniziative di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale sostenute o implementate dell’impresa;
      2. la forma di sponsorizzazione prescelta fra quelle individuate dall’art. 2 e, nelle sponsorizzazioni tecniche, la descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture proposti, corredata da eventuale documentazione tecnica o prestazionale;
      3. le modalità prescelte per veicolare o promuovere l’immagine, i prodotti o i servizi per mezzo della sponsorizzazione;
      4. l’eventuale richiesta di esclusiva;
      5. il cronoprogramma delle attività di sponsorizzazione;
      6. l’obbligo di provvedere all’ottenimento di eventuali autorizzazioni e nulla osta per l’esecuzione di lavori, lo svolgimento di iniziative oppure per l’istallazione di manufatti temporanei o permanenti atti a veicolare l’immagine o il prodotto dello sponsor;
      7. l’impegno alla stipula di una polizza di garanzia, presso primaria compagnia assicurativa, a copertura di danni a persone e cose.
    6. Qualora le proposte pervenute afferiscano a forme di sponsorizzazioni di cui all’art. 2, comma 1), lett. d), da eseguirsi su beni patrimoniali sottoposti a tutela, queste dovranno effettuarsi secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dall’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.
    7. Al di fuori della procedura di cui ai commi che precedono, i soggetti di cui all’art. 3 che intendano proporre la propria candidatura alla sottoscrizione di un Contratto di sponsorizzazione con la Regione, possono presentare direttamente una proposta di sponsorizzazione; in tal caso, l’istanza oltre alla documentazione di cui al comma 5) dovrà contenere anche la documentazione di cui al comma 4) lett.re a) e d).
    8. Nei procedimenti di sponsorizzazione attivati con le modalità di cui al comma 7), la stipula dei relativi Contratti avviene, in relazione all’importo della sponsorizzazione ovvero all’ammontare dei lavori servizi e forniture proposti dallo sponsor, con le seguenti modalità:
      1. per importi inferiori a 40.000,00 euro (IVA esclusa), la Direzione competente in materia di Demanio e Patrimonio, per tramite della Commissione di cui all’art. 5, provvede a verificare i requisiti del proponente e la congruità della proposta con specifico riferimento ai principi dettati con il presente Regolamento e, in caso di esito favorevole delle verifiche, procede alla stipula del Contratto di sponsorizzazione, impartendo le necessarie indicazioni tecniche ed operative allo sponsor;
      2. per importi superiori alla soglia di cui alla lettera a), la Direzione competente in materia di Demanio e Patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede alla pubblicazione di un Avviso per rendere noto l’avvenuto ricevimento della proposta di sponsorizzazione con una sua descrizione che sintetizza i termini di cui al comma 4).
    9. L’Avviso di cui al comma 8), lett. b), è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nell’apposita sezione “Bandi di gara” nonché su altre piattaforme informatiche da questo individuate, per un periodo di 30 giorni, nel corso del quale i soggetti di cui all’art. 3 potranno presentare proprie proposte di sponsorizzazione alternative ovvero aggiuntive rispetto a quella presentata. Trascorso il periodo di pubblicazione senza che nessun’altro soggetto abbia manifestato interesse per la sponsorizzazione, la Direzione competente in materia di Demanio e Patrimonio propone la stipula del Contratto di sponsorizzazione, individuando le necessarie indicazioni tecniche ed operative allo sponsor.

     

    Articolo 5
    (Selezione delle Proposte di sponsorizzazione)

    1. Le Proposte di sponsorizzazione pervenute con le modalità di cui all’art. 4 sono valutate da una apposita Commissione tecnica, istituita con Atto di organizzazione della Direzione competente in materia di Demanio e Patrimonio.
    2. La Commissione di cui al comma 1) esercita tutte le funzioni istruttorie, provvede alla scelta ovvero alla composizione delle sponsorizzazioni e ne verifica la compatibilità con il bene patrimoniale prescelto. La Commissione fornisce altresì alla Direzione competente in materia di Demanio e Patrimonio ogni indicazione o prescrizione necessaria alla stipula dei Contratti di sponsorizzazione, attuando, ove necessario, un confronto di natura negoziale con i potenziali sponsor.
    3. La Commissione opera nel rispetto dei principi regolatori di cui al presente Regolamento e secondo le indicazioni desunte dall’eventuale Avviso di manifestazione di interesse, assicurando il rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse con le modalità di cui all’art. 4.
    4. Nel corso delle attività istruttorie e di valutazione, la Commissione tiene conto dei seguenti aspetti:
      1. le caratteristiche soggettive e reputazionali degli operatori proponenti e di eventuali terzi soggetti coinvolti o da coinvolgere nella sponsorizzazione in qualità di esecutori, sostenitori, partecipanti, la qualità e la quantità delle sponsorizzazioni già effettuate;
      2. la qualità dei prodotti offerti e di servizi forniti, con particolare riferimento ai livelli di sostenibilità ambientale e sociale raggiunti dall’azienda;
      3. le strategie commerciali adottate per la sponsorizzazione del bene e le modalità prescelte per veicolare o promuovere l’immagine, il prodotto o i servizi dell’operatore proponente e degli altri soggetti coinvolti;
      4. il grado di compatibilità della proposta con il bene mobile o immobile e con le iniziative oggetto della sponsorizzazione con riferimento alla forma di sponsorizzazione proposta;
      5. l’importo economico della sponsorizzazione ovvero degli interventi e delle iniziative proposte e la sua ricaduta in termini di valorizzazione, promozione e sviluppo del bene patrimoniale.
    5. Al termine del processo istruttorio e valutativo, la Commissione determina l’ammissibilità ovvero il diniego della proposta oppure indica le condizioni di ammissibilità della Proposta stessa.
    6. Qualora pervengano proposte di sponsorizzazione in via esclusiva o che comportino l’esclusione delle altre per incompatibilità tecniche o commerciali, la Commissione provvede a stilare una graduatoria di merito in base alla quale la Direzione in materia di Demanio e Patrimonio propone la stipula del contratto di sponsorizzazione alle condizioni più vantaggiose.
    7. Le proposte di sponsorizzazione, ancorché ammissibili, non sono vincolanti per la Regione, che, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non procedere alla stipula del Contratto. In tal caso, l’operatore proponente non ha il diritto ad alcun compenso o indennizzo per la partecipazione alla procedura.

     

    Articolo 6
    (Contratto di sponsorizzazione)

    1. L’aggiudicazione di un Contratto di sponsorizzazione è disposta con apposita determinazione della Direzione regionale competente in materia di Demanio e Patrimonio.
    2. Con il Contratto di sponsorizzazione, i contraenti negoziano gli obiettivi e le modalità con cui si attua la sponsorizzazione, si svolgono le iniziative e si eseguono gli interventi previsti dalla Proposta di sponsorizzazione.
    3. Il Contratto di sponsorizzazione regola inoltre i rapporti economici e giuridici fra le parti con riferimento ai seguenti aspetti:
      1. gli obblighi assunti dallo sponsor e gli impegni assunti dalla Regione;
      2. nel caso di sponsorizzazione tecnica o mista, le modalità per l’esecuzione dei lavori, l’erogazione di servizi, il conferimento di forniture o di altre utilità da parte dello sponsor;
      3. l’importo e la durata della sponsorizzazione ovvero delle attività svolte dallo sponsor e l’imposta applicabile;
      4. la forma della sponsorizzazione, le modalità di erogazione degli importi pattuiti ovvero dei corrispettivi per gli esecutori;
      5. nel caso di sponsorizzazione tecnica o mista, i requisiti degli esecutori e degli incaricati della redazione dei progetti, della direzione dei lavori e dei collaudi;
      6. la forma e gli importi delle garanzie assicurative da stipularsi nel caso di esecuzione di lavori, servizi o forniture nelle sponsorizzazioni tecniche o miste;
      7. le penali poste in capo allo sponsor in caso di inadempienza;
      8. le modalità con cui la Regione esercita i controlli e la vigilanza sull’attività dello sponsor, dell’esecutore e degli altri soggetti coinvolti nell’attività di sponsorizzazione;
      9. le clausole di rescissione per inadempimento o di recesso anticipato dalla sponsorizzazione.
    4. Il Contratto di sponsorizzazione è approvato e sottoscritto dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di Demanio e Patrimonio.

     

    Articolo 7
    (Entrata in vigore)

    Il presente Regolamento regola lo svolgimento dei procedimenti di sponsorizzazione relativi ai beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio storico artistico a partire dalla pubblicazione sul BURL della relativa deliberazione di approvazione.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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