Regolamento regionale 5 settembre 1983, n. 4
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BUR Lazio 30 settembre 1983, n. 27.
- Testo vigente al:
- Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67
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Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 559, comma 1, lettera e), del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1.
Art. 1
[In relazione all'importo del debito di rifusione di cui all'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, dalla quale vanno comunque escluse le somme liquidate in conto di fondi integrativi, il numero delle rate è stabilito come segue:
sino a L. 600.000, n. 12 rate mensili;
da L. 600.001 a L. 1.500.000, n. 24 rate mensili;
da L. 1.500.001 a L. 2.600.000, n. 36 rate mensili;
da L. 2.600.001 a L. 3.800.000, n. 48 rate mensili;
da L. 3.800.001 a L. 5.000.000, n. 60 rate mensili;
da L. 5.000.001 a L. 7.000.000, n. 72 rate mensili;
da L. 7.000.001 a L. 8.500.000, n. 84 rate mensili;
da L. 8.500.001 a L. 10.000.000, n. 96 rate mensili;
da L. 10.000.001 a L. 12.000.000, n. 108 rate mensili;
oltre L. 12.000.000, n. 120 rate mensili]Art. 2
[Resta fissato nel 5 per cento annuo il saggio degli interessi semplici corrispettivi, giusto quanto previsto dall'art. 1284 del codice civile, dovuti sulle somme da rifondere per il periodo dal 5 dicembre 1979 (primo giorno successivo al termine legale ultimo utile per la presentazione della istanza di rifusione) alla data di notifica della deliberazione di Giunta di accoglimento della domanda di rifusione, ove questa avvenga in unica soluzione, ovvero, per la ipotesi di rifusione, con rateizzazione, sino al novantesimo giorno successivo alla data della detta notifica (1).
Nel caso di cessazione dal servizio prima dell'inizio del pagamento del debito di rifusione, la relativa somma deve essere versata in unica soluzione e gli interessi semplici corrispettivi sono dovuti soltanto fino all'ultimo giorno di servizio. Se, invece, la cessazione dal servizio avviene prima che l'interessato abbia completato la rifusione, il residuo debito, in conto capitale, deve essere saldato in unica soluzione. Nel caso infine di rinuncia al pagamento delle rimanenti rate, si considera utile - ai fini del calcolo della indennità di anzianità - il solo periodo proporzionale al rapporto fra l'importo delle rate versate ed il totale di queste.
Gli interessi corrispettivi non sono dovuti se le somme a suo tempo liquidate dagli enti di provenienza a titolo di indennità di fine rapporto di impiego o di lavoro a favore del personale transitato alla Regione, non siano state in concreto percepite da quest'ultimo, essendo rimaste nella disponibilità, della pubblica amministrazione]
Art. 3
[Nella determinazione del tempo occorrente per il calcolo degli interessi, si arrotondano a mese intero le frazioni superiori a quindici giorni e, si trascurano le altre (2)]
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Note
(1) Comma modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale 14 dicembre 1983, n. 761.
(2) Articolo modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale 14 dicembre 1983, n. 761.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021