Regolamento regionale 5 Giugno 2014 n. 13
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BUR 10 giugno 2014, n. 46
- Testo vigente al:
- “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”
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Art. 1
L’art. 285 è sostituito dal seguente:
“Art. 285
(Copertura assicurativa per responsabilità civile e tutela legale)
- L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti e dei dipendenti regionali, nonché, in esecuzione dell’art. 1720 del codice civile, degli amministratori.
- Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la direzione regionale competente in materia di Bilancio, anche a tutela dei diritti e interessi dell’Amministrazione, ove venga promosso un procedimento di responsabilità civile, amministrativa, contabile o penale nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti della Giunta Regionale e dei suoi amministratori per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del proprio servizio od all’adempimento dei propri compiti d’ufficio, che si sia concluso con sentenza o altro provvedimento giudiziario con esclusione della loro responsabilità, rimborsa le spese legali sostenute dagli stessi nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura Regionale.
- Il rimborso avviene su proposta motivata di un’apposita commissione composta dal direttore della Direzione competente in materia di personale, dal direttore della Direzione competente in materia di Bilancio, dall’Avvocato Coordinatore e ove necessario dal Direttore della direzione competente per materia in relazione ai fatti oggetto del procedimento. La Direzione regionale competente in materia di personale assicura il necessario supporto tecnico-organizzativo alla suddetta Commissione.
- Per la tutela legale di cui al comma 2, l’Amministrazione Regionale può stipulare apposita polizza assicurativa. L’eventuale rimborso dell’eccedenza che non trova copertura nella medesima resta a carico dell’Amministrazione Regionale.
Art. 2
- L’art. 286 è abrogato.
Art. 3
(Entrata in vigore)
- Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021