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Regolamento regionale 5 Giugno 2014 n. 13

  • BUR 10 giugno 2014, n. 46
  • Testo vigente al:
  • “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”
  • Art. 1

                           L’art. 285 è sostituito dal seguente: 

    “Art. 285

    (Copertura assicurativa per responsabilità civile e tutela legale) 

    1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti e dei dipendenti regionali, nonché, in esecuzione dell’art. 1720 del codice civile, degli amministratori.
    2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la direzione regionale competente in materia di Bilancio, anche a tutela dei diritti e interessi dell’Amministrazione, ove venga promosso un procedimento di responsabilità civile, amministrativa, contabile o penale nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti della Giunta Regionale e dei suoi amministratori per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del proprio servizio od all’adempimento dei propri compiti d’ufficio, che si sia concluso con sentenza o altro provvedimento giudiziario con esclusione della loro responsabilità, rimborsa le spese legali sostenute dagli stessi nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura Regionale.
    3. Il rimborso avviene su proposta motivata di un’apposita commissione composta dal direttore della Direzione competente in materia di personale, dal direttore della Direzione competente in materia di Bilancio, dall’Avvocato Coordinatore e ove necessario dal Direttore della direzione competente per materia in relazione ai fatti oggetto del procedimento. La Direzione regionale competente in materia di personale assicura il necessario supporto tecnico-organizzativo alla suddetta Commissione.
    4. Per la tutela legale di cui al comma 2, l’Amministrazione Regionale può stipulare apposita polizza assicurativa. L’eventuale rimborso dell’eccedenza che non trova copertura nella medesima resta a carico dell’Amministrazione Regionale.

      

    Art. 2 

    1. L’art. 286 è abrogato.

      

    Art. 3

    (Entrata in vigore) 

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

                 Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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