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Regolamento regionale 5 Gennaio 2018 n. 1

  • BUR 9 Gennaio 2018, n.3
  • Testo vigente al:
  • Disposizioni attuative per le attività integrate e complementari all’attività agricola ai sensi dell’articolo 57bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).
  • CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1
    (Oggetto)

    1. In attuazione dell'articolo 57 bis, comma 12, legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 (Norme sul governo del territorio) il presente regolamento disciplina in particolare:
    a) l’introduzione, lo svolgimento ed il controllo delle attività integrate e complementari previste nell’articolo 54, comma 2, lettera b), della l.r. 38/99;
    b) le condizioni per la costituzione e per la permanenza del regime di connessione tra l’attività agricola e le attività integrate e complementari, nonché la decadenza del regime di connessione;
    c) la gestione dell’Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l’esercizio delle attività rurali integrate e complementari e delle relative attività di controllo;
    d) le forme di tutela per l’amministrazione in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge e dal presente regolamento;
    e) i casi in cui la decadenza del regime di connessione comporta che le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio, ai sensi della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico- edilizia);
    f) l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 57bis, comma 8 della l.r. 38/99.

    Articolo 2
    (Regime di connessione)

    1. Il regime di connessione di cui all’articolo 57bis della l.r. 38/99 riguarda:
    a) il regime tra le attività integrate e complementari all’attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola. Tale regime si attiva mediante la presentazione di un PUA integrato con il programma di connessione di cui all’articolo 7;
    b) il rapporto tra i soggetti agricoli e soggetti connessi. A tal fine, per rapporto di connessione si intende il rapporto di natura giuridico-economica tra il soggetto agricolo e il soggetto connesso al fine di consentire l’introduzione delle attività integrate e complementari all’interno dell’azienda agricola, nonché lo svolgimento delle stesse da parte di imprenditori non agricoli. Tale rapporto si attiva mediante la presentazione da parte del soggetto agricolo di un PUA, integrato ai sensi degli articoli 7 e 8.


    Articolo 3
    (Soggetti)

    1. Le attività integrate e complementari possono essere esercitate, in regime di connessione con l’attività agricola, dai seguenti soggetti:
    a) coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati come individuati all’articolo 57, comma 1 della l.r. 38/99 e di seguito denominati “soggetti agricoli”, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2135 del codice civile e all’articolo 2bis, comma 1, della l.r. 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale); 
    b) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), che intendono esercitare nell’ambito del regime di connessione le attività integrate e complementari, di seguito denominati “soggetti connessi”.


    CAPO II
    ATTIVITÀ INTEGRATE E COMPLEMENTARI


    Articolo 4
    (Criteri per l’introduzione delle attività)

    1. Le attività integrate e complementari sono finalizzate al sostegno diretto e indiretto del reddito dell’azienda agricola tramite iniziative idonee a valorizzare le produzioni agricole, anche attraverso la restituzione del terreno agli usi produttivi, e nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) utilizzazione di sistemi a basso impatto ambientale che, in ordine di priorità:
    1) favoriscano il recupero delle strutture esistenti attraverso l’adozione di interventi di recupero, riuso e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente in ambito agricolo ricadente in stato di abbandono o di sottoutilizzo;
    2) limitino l’impermeabilizzazione del suolo e favoriscano il riutilizzo di aree già edificate e dismesse ovvero che mitighino l’impermeabilizzazione del suolo, laddove si sia già verificata, attraverso l’impiego di adeguati materiali permeabili e l’implementazione di sistemi naturali per la raccolta delle acque e favoriscano, altresì, il miglioramento delle sistemazioni idraulico-agrarie;
    3) compensino, anche parzialmente, gli effetti dell’impermeabilizzazione qualora le misure di cui al punto 2) si siano dimostrate insufficienti;
    b) adozione di pratiche di ricomposizione ambientale, quali:
    1) sistemazioni idrogeologiche per favorire la modellazione del terreno al fine di prevenire frane o ruscellamenti nonché misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
    2) risanamenti paesaggistici tesi a ricostituire i caratteri ambientali e naturalistici dell’area mediante interventi di raccordo degli ambiti di nuova formazione con quelle dei terreni limitrofi, o attraverso la piantumazione o la semina di specie vegetali caratteristiche del paesaggio locale.
    2. La superficie di terreno da destinare all'attività agricola di cui all’articolo 57 bis, comma 3, della l.r. 38/99 deve intendersi comprensiva delle aree boscate e ricadere nel territorio di un unico Comune.
    3. Gli interventi finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 6 rispettano le tipologie costruttive del luogo prevedendo, ove possibile, la localizzazione dei nuovi manufatti in adiacenza ai fabbricati già esistenti ovvero la loro concentrazione in un’unica area.
    4. Gli immobili e le aree nei quali sono svolte le attività di cui all’articolo 6 mantengono la destinazione rurale ai sensi dell’articolo 23ter del Decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) anche successivamente alla fine del regime di connessione.
    5. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente mantengono, ripristinano e ripropongono, in ogni caso, gli elementi tipologici e architettonici degli edifici rurali e le caratteristiche costruttive del luogo. Gli arredi e i servizi degli immobili e delle strutture sono improntati al recupero e alla conservazione della tradizione e della cultura rurale della zona.


    Articolo 5
    (Interventi sugli immobili)

    1. Nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, possono essere destinati al regime di connessione esclusivamente:
    a) i fabbricati esistenti, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, che, possono essere rifunzionalizzati, anche mediante la demolizione e la ricostruzione con sagoma diversa nonché la delocalizzazione all’interno dell’azienda agricola;
    b) gli annessi agricoli di nuova edificazione nella misura massima del 50 per cento delle volumetrie realizzabili ai sensi dell’articolo 55, comma 6, della l.r. 38/99, fermo restando che nel calcolo del dimensionamento degli annessi agricoli realizzabili devono essere computati quelli eventualmente già esistenti.
    2. Per gli interventi di rifunzionalizzazione di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della volumetria complessiva consentita e dei caratteri dell’edilizia rurale, è consentita la deroga ai limiti relativi all’altezza ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b) della l.r. 38/99.
    3. Gli annessi agricoli realizzati in deroga agli indici, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lettera d) della l.r. 38/99 e successivamente alla data del 4 settembre 2015, non possono essere in nessun caso destinati al regime di connessione, come già prescritto dal regolamento regionale 2 settembre 2015, n. 11 (Attuazione della ruralità multifunzionale ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche).
     


    Articolo 6
    (Modalità di svolgimento delle attività)

    1. Nelle attività integrate e complementari di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), della l.r. 38/99 rientrano:
    a)  la ricettività ed il turismo rurale, comprendente: la ricettività alberghiera, extralberghiera ed all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale) e successive modifiche, svolte nel rispetto dei relativi regolamenti attuativi e delle seguenti prescrizioni:
    1) per la somministrazione di pasti e bevande, nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, di prodotti o di lavorati, reperiti nella misura minima del 50 per cento per tipologia di prodotto, prioritariamente presso l’azienda agricola del soggetto agricolo in rapporto di connessione, o, in subordine, presso le aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
    2) per l’organizzazione di degustazioni di prodotti agricoli, ivi compresa la mescita di vino, reperiti, nella misura minima del 50 per cento per tipologia di prodotto, prioritariamente presso l’azienda agricola del soggetto agricolo in rapporto di connessione, o, in subordine, presso le aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
    3) è consentita la gestione di strutture per le attività ed i servizi previsti dagli articoli 14 e 15 del regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9 (Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale” relative all’agriturismo) e successive modifiche, laddove compatibili, che non generino un corrispettivo autonomo e che siano complementari e ad uso esclusivo degli ospiti che fruiscono dei servizi di turismo rurale;
    b) la trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio delle attività agricole, comprendente:
    1) le attività, denominate “laboratorio artigianale”, di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli reperiti, nella misura minima del 50 per cento per tipologia di prodotto, prioritariamente presso l’azienda agricola del soggetto agricolo in rapporto di connessione, o in subordine presso le aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
    2) le attività di vendita diretta, denominate “bottega rurale”, svolte unicamente in base alla tipologia degli esercizi di vicinato, come disciplinati dalla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33  (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, dei prodotti agricoli reperiti, nella misura minima del 50 per cento per tipologia di prodotto, prioritariamente presso l’azienda agricola del soggetto agricolo in rapporto di connessione, o in subordine presso le aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
    3) le attività di conservazione, condizionamento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione svolte all’interno delle filiere riguardanti i settori delle produzioni agricole, zootecniche e forestali, vitivinicolo, oleario, ortofrutticolo, delle carni, cerealicolo, lattiero caseario e della prima lavorazione dei prodotti forestali. Le attività sono insediate all’interno di aziende agricole aventi in prevalenza il medesimo ordinamento colturale della filiera. Le attività hanno ad oggetto, prioritariamente, per almeno il 70 per cento, prodotti propri dell’impresa del soggetto agricolo in rapporto di connessione o, in subordine, prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale. Il soggetto connesso ha il dimensionamento della micro e piccola impresa come definita nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n.2003/361/Ce (Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese).
    c) la ristorazione e la degustazione dei prodotti tipici derivanti dall’esercizio delle attività agricole, comprendente: l’attività di ristorazione, denominata “ristorante, enoteca o birreria rurale o di campagna” e l’attività di degustazione dei prodotti agricoli tipici della tradizione enogastronomica, mediante reperimento dei prodotti utilizzati presso l’azienda agricola del soggetto agricolo in rapporto di connessione o presso le aziende agricole presenti nel territorio regionale, per almeno il 50 per cento per tipologia di prodotti e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, da svolgersi in conformità al regolamento regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 “Disciplina dello  svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del commercio” e successive modifiche”) e successive modifiche;
    d) le attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative, comprendenti:
    1) l’organizzazione, diretta o mediante convenzioni con gli enti locali, di eventi culturali, didattici, di pratica sportiva nonché escursionistici e di ippoturismo, esclusivamente all’interno dei beni fondiari oggetto del regime di connessione, finalizzati alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;
    2) le attività di animazione artistica e culturale, esercitate all'interno di strutture ed edifici rurali, conformemente alle rispettive prescrizioni di settore, quali le officine culturali, i borghi dell’arte in area rurale ed i centri di educazione alimentare e di conoscenza della cultura enogastronomica locale;
    3) le attività didattiche denominate “fattoria didattica”, “centro rurale di soggiorno studio” esercitate all’interno di strutture ed edifici rurali conformemente alle rispettive prescrizioni di settore;
    4) le attività sociali denominate “ludoteca rurale” e “agri-asilo”, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 11 luglio 2002, n. 18 (Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche) e successive modifiche e alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche ad eccezione di quelle di cui all’articolo 6 della medesima legge;
    5) le attività ricreative di tipo sportivo e culturale aventi ad oggetto, in particolare, l'equitazione ed equiturismo, cicloturismo, il nolo dei cicli, di natanti, l'organizzazione di attività escursionistiche, di itinerari artistici e naturalistici, la pratica in strutture aziendali di golf, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, nuoto ed altri tipi di sport, percorsi vita, pesca sportiva, free-climbing, parchi gioco, punto infanzia, l'organizzazione di corsi e seminari, di attività espositive, intrattenimenti musicali, e più in generale le attività ricreative che valorizzano l'ambiente rurale e che utilizzano la natura per lo svago degli ospiti. Per tali attività è individuato, all'interno degli edifici aziendali, un locale di dimensioni commisurate all'entità delle attività svolte, da destinare, all'occorrenza, al riparo e all'accoglienza degli ospiti. Per gli interventi necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente punto sono utilizzati, in via prioritaria, materiali compatibili con l’ambiente, tecniche di ingegneria naturalistica ed è compatibilmente, assicurata la non impermeabilizzazione del suolo;
    6) le attività terapeutico-riabilitative in forma di strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili, strutture di terapia assistita con animali, strutture di riabilitazione, strutture di ospitalità ed integrazione sociale purché con una consistenza non superiore ai 20 posti letto. La realizzazione di tali strutture è in ogni caso subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.
    e) le attività di accoglienza ed assistenza degli animali esercitate all’interno di strutture ed edifici rurali e svolte conformemente alle rispettive prescrizioni di settore e, in particolare, della Delibera della Giunta Regionale 866/2006 (Recepimento Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003).


    CAPO III
    REGIME DI CONNESSIONE


    Articolo 7
    (Programma di connessione)

    1. Per le attività integrate e complementari il PUA è integrato, ai sensi dell’articolo 57 bis della l.r. 38/99, con il programma di connessione che contiene, in particolare:
    a) la descrizione delle attività integrate e complementari;
    b) la descrizione delle attività svolte dal soggetto agricolo al di fuori del regime di connessione;
    c) la descrizione dei fabbricati che non entrano nel regime di connessione;
    d) l’individuazione del patrimonio immobiliare che entra nel regime di connessione, collegato alle singole attività da svolgere, nonché la descrizione degli interventi anche di natura edilizia e infrastrutturale eventualmente previsti;
    e) l’individuazione della potenziale utilizzazione agricola, al termine del regime di connessione, dei manufatti temporaneamente destinati alle attività integrate e complementari;
    f) la durata del regime di connessione, in ogni caso non inferiore a 12 anni;
    g) la verifica del rispetto delle condizioni di prevalenza ai sensi degli articoli 2135 c.c. e 2bis, comma 1 della l.r. 14/2006, nel caso di regime di connessione riferito ai soli soggetti agricoli.
    2. Dopo l’approvazione del PUA le modifiche alle specifiche attività indicate nel programma di connessione sono autorizzate dalla struttura comunale competente, previo parere della Commissione agraria di cui all’articolo 57, comma 6 della l.r. 38/99, sulla base di una relazione tecnica che ne motivi e giustifichi l’esigenza.
    3. Dopo l’approvazione del PUA le modifiche relative all’individuazione del patrimonio immobiliare e ai relativi interventi edilizi sono adottate con la medesima procedura ordinaria di approvazione del PUA.

    Articolo 8
    (Rapporto di connessione)

    1. Il soggetto agricolo ed il soggetto connesso, prima della presentazione del PUA e del relativo programma di connessione di cui all’articolo 7, regolano nell’ambito dell’autonomia negoziale, anche mediante ricorso ad un contratto preliminare, il rapporto di connessione, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
    a) le attività svolte in regime di connessione;
    b) gli obblighi derivanti dal regime di connessione;
    c) la durata del regime di connessione, non inferiore a dodici anni;
    d)la documentazione amministrativa necessaria allo svolgimento delle attività integrate e complementari esercitate dal soggetto connesso ove non detenuta o reperibile dall’amministrazione relativa a: partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO specifico dell’attività coinvolta,  in caso di soggetto societario, statuto e atto costitutivo; nel caso in cui non ricorra l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio o della tenuta della contabilità IVA, dati identificativi equipollenti;
    e) gli interventi edilizi necessari allo svolgimento delle attività integrate e complementari introdotte.
    2. Per le attività previste all’articolo 6, comma 1, lettera b), punto 3, al programma di connessione è allegato altresì il contratto di fornitura per la filiera, sospensivamente condizionato all’approvazione del PUA, tra soggetto connesso e soggetto agricolo o soggetti titolari di altre aziende agricole presenti nel territorio regionale per la fornitura, di almeno il 70 per cento, dei prodotti necessari allo svolgimento delle attività di filiera.
    3. A garanzia del regime di connessione i soggetti coinvolti, a seguito dell’approvazione del PUA, sottoscrivono un atto d’obbligo o una convenzione che, oltre a quanto previsto dagli articoli 57, comma 8, e 76 della l.r. 38/99, riporta i contenuti del programma di connessione e gli elementi essenziali del contratto di cui al comma 1.
    4. Gli atti d’obbligo e le convenzioni di cui al comma 3 possono essere modificati, ai sensi dell’articolo 57, comma 9bis, della l.r. 38/99, a seguito di un successivo PUA approvato in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento.
    5. Il regime di connessione non può comportare, in nessun caso, l’alienazione dei beni immobili dell’azienda agricola impegnati nelle attività integrate e complementari. Anche in caso di variazione della titolarità dell’impresa agricola si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
    6. Al soggetto agricolo o al soggetto connesso può subentrare, nel rapporto di connessione, un altro soggetto avente i medesimi requisiti soggettivi e che assuma gli stessi obblighi mediante la sottoscrizione di un nuovo atto d’obbligo o di una nuova convenzione di cui al comma 3.
     

    Articolo 9
    (Rinnovo)

    1. Prima della scadenza del termine del regime di connessione, il soggetto agricolo, previo accordo in forma scritta con il soggetto connesso, può richiederne il rinnovo.
    2. Il rinnovo è autorizzato dalla struttura comunale competente, previo parere della Commissione agraria, sulla base di una relazione corredata della documentazione che attesti la sussistenza delle condizioni tecniche ed economiche per la prosecuzione del programma già approvato, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’articolo 7, comma 3.
    3. Il rinnovo può avere una durata inferiore ai 12 anni.


    Articolo 10
    (Decadenza)

    1. Il regime di connessione decade in caso di:
    a) venir meno dell’azienda agricola, anche per morte o perdita dei requisiti soggettivi del soggetto agricolo, salvo subentro ai sensi dell’articolo 8, comma 6, ovvero il verificarsi di una delle cause di forza maggiore definite dall’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e abrogazione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008) e successive modifiche;
    b) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5;
    c) svolgimento di attività non previste dal presente regolamento o non approvate con il programma di connessione;
    d) mancato svolgimento, per un periodo superiore a due anni, delle attività integrate e complementari previste dal programma di connessione approvato, fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore relative al soggetto connesso;
    e) mancata costituzione della filiera agricola ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), punto 3;
    f) reiterata violazione, per almeno tre volte, dei limiti di conferimento della filiera di cui all’articolo 6 comma 1, lettera b), punto 3 e per una percentuale superiore al 40 per cento.
    2. Nel caso di decadenza del regime di connessione per il verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) b) e d), le opere realizzate a seguito del PUA sono da considerarsi difformi rispetto al titolo abilitativo edilizio ai sensi della l.r. 15/2008.


    CAPO IV
    ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO. SANZIONI


    Articolo 11
    (Registro dei PUA)

      1. Il Registro dei PUA, istituito ai sensi dell’articolo 57bis, comma 9 della l.r. 38/99 è gestito dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura ed aggiornato con cadenza trimestrale.
      2. Nel Registro di cui al comma 1 sono riportati i dati relativi ai PUA approvati ai sensi degli articoli 57 e 57bis della l.r. 38/99, trasmessi dai Comuni sulla base di un apposito schema predisposto dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura. Nel Registro dei PUA sono riportati, in particolare:
    a) gli estremi del provvedimento di approvazione del PUA;
    b) i dati relativi al soggetto agricolo, al soggetto connesso o ai soggetti subentranti ai sensi dell’articolo 8 comma 6;
    c) la descrizione delle attività tra quelle previste all’articolo 54, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 38/99;
    d) la descrizione dei fabbricati presenti nell’azienda agricola con l’esatta indicazione di quelli destinati alle attività integrate e complementari, delle eventuali nuove edificazioni e delle infrastrutture da realizzare o da adeguare.
    3. Al fine di consentire il monitoraggio delle edificazioni e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie in zona agricola, la direzione regionale di cui al comma 1 redige e trasmette, annualmente, alle commissioni consiliari competenti, rispettivamente, in materia di urbanistica e di agricoltura una relazione sui PUA approvati, evidenziando, in particolare, il rapporto tra gli stessi e le attività integrate e complementari avviate ed inserite nell’Elenco di cui all’articolo 12.
      4. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa anche alle direzioni regionali competenti, rispettivamente, in materia di urbanistica e di attività produttive.


    Articolo 12
    (Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l’esercizio delle attività rurali integrate e complementari)

    1. L’Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l’esercizio delle attività integrate e complementari, istituito ai sensi dell’articolo 57bis, comma 8, della l.r. 38/99, è gestito dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura.
    2. Nell’Elenco di cui al comma 1 sono registrati, ai fini conoscitivi, promozionali e di controllo, i regimi di connessione attivati ai sensi degli articoli 7 e 8. A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’inizio dell’attività, trasmette alla Regione, con le modalità di cui al comma 3, i dati relativi ai soggetti coinvolti nei regimi di connessione ed ai rispettivi programmi.
    3. La direzione regionale competente in materia di agricoltura predispone un’apposita modulistica con l’elencazione dei dati da trasmettere ai sensi del comma 2, contenente in particolare:
    a) i dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel rapporto di connessione e indicazione delle sedi legali e operative;
    b) gli estremi della scia di inizio attività;
    c) la descrizione delle attività agricole esercitate;
    d) la descrizione delle attività integrate e complementari esercitate;
    e) l’esatta individuazione della superfice aziendale complessiva e di quella destinata allo svolgimento delle attività integrate e complementari;
    f) l’individuazione dei fabbricati presenti nell’azienda agricola con l’esatta indicazione di quelli destinati alle attività integrate e compatibili;
    g) la scadenza del regime di connessione approvato.
      4. Con le medesime modalità sono comunicate le variazioni ai dati elencati al comma 3, le cessazioni delle attività e i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 13.
      5. L’Elenco di cui al comma 1 è pubblicato a cura della direzione regionale competente in materia di agricoltura sul sito istituzionale della Regione.


    Articolo 13
    (Controlli)

    1. La direzione regionale competente in materia di agricoltura effettua ai sensi dell’articolo 57 bis, comma 8 della l.r. 38/99 i controlli sull’attuazione e lo svolgimento dei regimi di connessione sulla base dei rispettivi programmi, con particolare riferimento alle violazioni relative a:
    a) i contenuti tecnici del regime di connessione;
    b) la natura delle connessioni tra le attività;
    c) la tempistica relativa ai termini di connessione indicati nel programma approvato;
    d) la permanenza degli elementi del regime di connessione.
      2. I controlli sono effettuati, attraverso l’esame della documentazione tecnico amministrativa e l’effettuazione di sopralluoghi, dagli uffici preposti alla tenuta dell’Elenco di cui all’articolo 12, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di iscrizione del regime di connessione nell’Elenco stesso.
      3. Il soggetto agricolo, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli, trasmette con cadenza triennale alla direzione regionale di cui al comma 1, una relazione tecnica denominata “Relazione tecnica di connessione multimprenditoriale”, redatta e sottoscritta da un tecnico in possesso delle medesime caratteristiche professionali richiamate dall’articolo 57, comma 4, della l.r. 38/99, contenente almeno i dati di cui al comma 1.
      4. Al fine di uniformare l’effettuazione dei controlli e di agevolare la redazione della relazione di cui al comma 3, la direzione regionale competente in materia di agricoltura predispone una scheda di controllo tipo.


    Articolo 14
    (Sanzioni)

    1. Le sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi di cui all’articolo 13 sono proporzionate alla gravità della violazione e sono determinate secondo quanto previsto dai seguenti commi.
    2. In attuazione dell’articolo 57bis, comma 8, della l.r. 38/99, la direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede all’accertamento ed alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed il Comune territorialmente competente provvede all’adozione degli atti conseguenti ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
    3. Fatte salve le ipotesi di decadenza del regime di connessione di cui all’articolo 10, in caso di svolgimento di attività non previste dal presente regolamento o non approvate con il programma di connessione, si applica una sanzione a carico del soggetto connesso per un importo compreso tra 2.500 e 5.000 euro per ciascun mese di attività svolta.
      4. Ferme restando le ipotesi di decadenza del regime di connessione di cui all’articolo 10 e salvo il verificarsi di cause di forza maggiore relative al soggetto connesso, in caso di mancato svolgimento delle attività integrate e complementari previste dal programma di connessione approvato, si applicano, a carico di entrambi i soggetti, le seguenti sanzioni:
    a) da 181 giorni a 1 anno, una sanzione per un importo compreso tra 1.000 e 2.500 euro;
    b) da 1 a 2 anni, una sanzione per un importo compreso tra 2.500 a 5.000 euro.
    5. In caso di svolgimento delle attività integrate e complementari previste dal programma di connessione approvato successivamente alla scadenza del regime di connessione in assenza di richiesta di rinnovo ai sensi dell’articolo 9 o successivamente alla decadenza, si applicano, a carico di entrambi i soggetti, le seguenti sanzioni:
    a) da 31 a 90 giorni, una sanzione per un importo compreso tra 200 a 500 euro;
    b) da 91 a 180 giorni, una sanzione per un importo compreso tra 500 a 1.000 euro;
    c) da 181 giorni a 1 anno, una sanzione per un importo compreso tra 1.000 e 2.000 euro;
    d) per ogni anno successivo al primo, una sanzione pari a 5.000 euro.
      6. In caso di mancato rispetto delle percentuali minime di conferimento previste nell’articolo 6, comma 1, lettera b), fatta eccezione per i limiti previsti al punto 3, c) e d), si applica la sanzione per un importo compreso tra 2.500 e 5.000 euro al solo soggetto connesso.
      7. Fatte salve le ipotesi di decadenza del regime di connessione di cui all’articolo 10, in caso di mancato rispetto, per una percentuale superiore al 40 per cento, della soglia prevista all’articolo 6, comma 1, lettera b), punto 3), si applica una sanzione per un importo compreso tra 500 e 1.000 euro per la prima violazione e per un importo compreso tra 2.500 e 5.000 euro per la seconda violazione.
      8. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le violazioni riferite alle ipotesi che ai sensi dell’articolo 10 determinano la decadenza del regime di connessione sono punite con la sanzione pecuniaria massima prevista dall’articolo 57bis, comma 8, della l.r. 38/99, comminata ad entrambi i soggetti, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo 10.

     
    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


    Articolo 15
    (Abrogazione del r.r. 11/2015 e disposizione transitoria)

    1. Il r.r. 11/2015 è abrogato.
    2. Ai sensi dell’articolo 57, comma 9bis, della l.r. 38/99, con PUA approvato in conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento può essere prevista la modifica degli atti d’obbligo e delle convenzioni relative ai PUA approvati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.


    Articolo 16
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

    SOMMARIO


    CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 Oggetto
    Art. 2 Regime di connessione
    Art. 3 Soggetti

    CAPO II ATTIVITÀ INTEGRATE E COMPLEMENTARI

    Art. 4 Criteri per l’introduzione delle attività
    Art. 5 Interventi sugli immobili
    Art. 6 Modalità di svolgimento delle attività

    CAPO III REGIME DI CONNESSIONE

    Art. 7 Programma di connessione
    Art. 8 Rapporto di connessione
    Art. 9 Rinnovo
    Art.10 Decadenza

    CAPO IV ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO. SANZIONI

    Art. 11 Registro dei PUA
    Art.12  Elenco dei soggetti agricoli e dei soggetti connessi per l’esercizio delle attività rurali integrate e complementari
    Art. 13 Controlli
    Art. 14 Sanzioni

    CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 15 Abrogazione del r.r. 11/2015 e disposizione transitoria
    Art. 16  Entrata in vigore

     Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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