Regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2
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BUR Lazio 6 febbraio 2025 n. 11
- Testo vigente al:
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Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche
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Art. 1
(Oggetto)1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e dell’articolo 7 della legge regionale 1 luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo) e successive modifiche, di seguito denominata legge, disciplina:
a) i criteri di priorità e le modalità per accedere alle misure di sostegno economico, previsti nell’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge;
b) le modalità e i criteri per accedere agli interventi di sostegno abitativo, previsti nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge;
c) i criteri e le modalità per la ripartizione tra i distretti socio-sanitari delle risorse, previste nell’articolo 10 della legge, ai fini della concessione dei contributi previsti nell’articolo 4, comma 1 e dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge.
Art. 2
(Beneficiari)1. Possono accedere alle misure di sostegno, previste negli articoli 4 e 5 della legge, i genitori residenti nel Lazio, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 3, comma 1, della medesima legge e che siano in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli.
2. Sono esclusi dall’applicazione delle misure di sostegno:
a) i genitori, affidatari e collocatari, che non abbiano ottemperato all’obbligo scolastico dei minori;
b) i genitori proprietari di un ulteriore immobile, oltre a quello assegnato all’altro genitore, situato nel territorio regionale.
3. Per l’accesso alle misure di sostegno, previste negli articoli 4 e 5 della legge, da parte dei beneficiari, sono individuate le seguenti fasce di reddito ISEE:
a) prima fascia: genitori separati con ISEE non superiore a 7.000,00 euro;
b) seconda fascia: genitori separati con ISEE compreso tra 7.000,01 e 14.000,00 euro;
c) terza fascia: genitori separati con ISEE compreso tra 14.000,01 e 20.000,00 euro.
Art. 3
(Contributi una tantum per il sostegno economico)1. Il contributo una tantum, previsto nell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge, riconosciuto al genitore separato in condizione di disoccupazione involontaria, è determinato, tenuto conto delle fasce di reddito previste nell’articolo 2, comma 3, nelle seguenti misure:
a) contributo di 10.000,00 euro per i beneficiari rientranti nella prima fascia;
b) contributo di 7.000,00 euro per i beneficiari rientranti nella seconda fascia;
c) contributo di 4.000,00 euro per i beneficiari rientranti nella terza fascia.
2. Il contributo una tantum, previsto nell’articolo 4, comma 2, lettera c), della legge, per l’acquisto di medicinali per i figli minori di tre anni, è determinato tenuto conto delle fasce definite nell’articolo 2, comma 3, nelle seguenti misure:
a) contributo di 1.000,00 euro per i beneficiari rientranti nella prima fascia;
b) contributo di 700,00 euro per i beneficiari rientranti nella seconda fascia;
c) contributo di 400,00 euro per i beneficiari rientranti nella terza fascia.
3. I genitori con reddito ISEE non superiore a 20.000,00 euro, con figli con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, non accolti in servizi residenziali, comunque denominati, con retta interamente a carico della finanza pubblica, hanno diritto a percepire l’importo più alto di contributo, a prescindere dalla fascia di reddito ISEE prevista nell’articolo 2, comma 3.
4. Costituisce ulteriore criterio di priorità per l’accesso ai contributi, previsti nel presente articolo, la presenza nel nucleo familiare di altri figli minori.
5. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, ripartisce le risorse stanziate, per le finalità previste nel presente articolo, tra i distretti socio-sanitari, in proporzione al numero dei minori residenti, rilevato dall’ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall’ISTAT e alla dimensione territoriale di ciascun distretto.
6. L’ente capofila di ciascun distretto socio-sanitario, ogni anno, sulla base delle risorse attribuite ai sensi del comma 5, pubblica un avviso per la concessione dei contributi previsti nel presente articolo, nel quale, per ciascuna tipologia di contributo, sono indicati:
a) i requisiti previsti per la presentazione delle richieste di contributo;
b) i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso al contributo;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda, tra cui, in particolare:
1) la documentazione idonea a dimostrare lo stato di disoccupazione, relativamente alla richiesta dei contributi di cui al comma 1, lettera a);
2) la documentazione idonea a dimostrare le spese sostenute per l’acquisto di medicinali, relativamente alla richiesta dei contributi di cui al comma 1, lettera b).
Art. 4
(Contributi per il pagamento del canone di locazione)1. Il contributo, previsto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge, della durata di dodici mesi, per il pagamento del canone di locazione, è concesso ai genitori separati, titolari o contitolari di un regolare contratto di locazione a uso abitativo relativo all’immobile di residenza.
2. Il contributo previsto nel comma 1, è determinato tenuto conto delle fasce definite dall’articolo 2, comma 3, nelle seguenti misure:
a) contributo di 300,00 euro per i beneficiari rientranti nella prima fascia;
b) contributo di 250,00 euro per i beneficiari rientranti nella seconda fascia;
c) contributo di 200,00 euro per i beneficiari rientranti nella terza fascia.
3. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, ripartisce le risorse stanziate, per le finalità previste nel presente articolo, tra i distretti socio-sanitari, in proporzione al numero di minori residenti, rilevato dall’ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall’ISTAT e alla dimensione territoriale di ciascun distretto.
4. Al fine della concessione del contributo previsto nel presente articolo, l’ente capofila di ciascun distretto socio-sanitario, sulla base delle risorse attribuite ai sensi del comma 3, pubblica, annualmente, uno specifico avviso in cui sono indicati:
a) i requisiti previsti per la presentazione delle richieste di contributo;
b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda, in particolare, la copia del contratto di locazione.
Art. 5
(Immobili di proprietà pubblica da destinare ad alloggi con canoni di locazione agevolati)1. Per le finalità previste nell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge, gli enti gestori di immobili di edilizia residenziale pubblica, a seguito della conclusione dei protocolli previsti nel medesimo articolo, comma 1, lettera c), riservano una percentuale degli alloggi da destinare alla locazione, con canoni agevolati, in favore dei beneficiari previsti nell’articolo 2, in possesso dei requisiti ivi indicati, nell’ambito dei piani di gestione di locazione in deroga, ai sensi dell’articolo 17, comma 66, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) e successive modifiche.
2. Per le finalità previste nel presente regolamento, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di Politiche abitative, adegua le Linee di indirizzo agli Enti gestori di edilizia residenziale pubblica per la predisposizione dei Piani di gestione delle locazioni in deroga alla normativa vigente, adottate ai sensi dell’articolo 9, comma 4 ter, del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche, disciplinando, in particolare, la percentuale degli alloggi da riservare alla locazione prevista nel comma 1, i criteri per la definizione del canone di locazione, la durata della locazione stessa e le caratteristiche degli alloggi idonei a garantire l’ospitalità temporanea dei figli, tenuto conto di quanto dichiarato dall’interessato in sede di presentazione della relativa domanda.
Art. 6
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 12/02/2025