Regolamento regionale 5 aprile 1988, n. 3.
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BUR 20 aprile 1988, n. 11.
- Testo vigente al:
- Regolamento del concorso per borse di studio finalizzato alla costituzione dell'orchestra giovanile del Lazio. Legge regionale 20 novembre 1985, n. 97.
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Art. 1
La Regione Lazio - Assessorato alla cultura - e la gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia, emaneranno un bando di concorso per la costituzione dell'orchestra giovanile regionale del Lazio e per l'assegnazione a coloro che a seguito della selezione saranno nominati componenti effettivi dell'orchestra, di altrettante borse di studio, il cui ammontare sarà precisato nel bando medesimo.
Art. 2
L'organico dell'orchestra è così composto: violini primi n. 10, violini secondi n. 8, viole n. 6, violoncelli n. 5, contrabassi n. 3, flauti n. 2, oboi 2, clarinetti n. 2, fagotti n. 2, corni n. 2, trombe n. 2, timpani n. 1 (totale n. 45).
Art. 3
Dopo i primi due anni di attività, l'organico di cui al precedente articolo potrà essere modificato d'intesa tra la Regione Lazio - Assessorato alla cultura - e la gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia.
Art. 4
L'organico dell'orchestra potrà essere integrato da elementi chiamati direttamente per i quali non valgono i limiti di età di cui al successivo articolo 5, al fine di acquisire elementi professionalmente esperti di guida e insegnamento per i borsisti. A tali elementi si potrà anche fare ricorso qualora non sia possibile coprire i posti dell'organico dell'orchestra con borsisti effettivi o supplenti oppure quando lo richiedano esigenze didattiche o artistiche. Il relativo onere sarà previsto nel programma di gestione di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97.
Art. 5
Il concorso di selezione è riservato a cittadini di nazionalità italiana i quali alla data di pubblicazione del bando abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano compiuto il 28° anno.
Art. 6
I candidati dovranno preparare un programma di circa 20 minuti comprendente un brano e/o un tempo di una sonata o di un concerto per il loro strumento scelto dal candidato. I candidati dovranno altresì sostenere la prova di lettura a prima vista di due o più pezzi di orchestra scelti dalla commissione.
Art. 7
Le prove del concorso di selezione, per ciascun tipo di strumento, avranno luogo davanti ad una commissione nominata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1985, n. 97. La commissione è integrata di volta in volta da due esperti nello strumento musicale specifico, designati dal Presidente sovrintendente d'intesa con l'Assessore alla cultura. La votazione è espressa in decimi e frazioni. Il giudizio della commissione è inappellabile. Al termine della selezione la commissione compila la graduatoria degli «effettivi» e dei «supplenti». Gli «effettivi» non possono superare il numero dei posti dell'organico base dell'orchestra. I «supplenti» potranno essere chiamati per sostituire gli effettivi assenti, dimissionari o decaduti oppure per integrare l'organico base quando il repertorio da eseguire lo richieda (1).
Art. 8
I componenti effettivi e supplenti faranno parte dell'orchestra per un biennio, trascorso il quale sarà bandito un nuovo concorso di selezione. L'aver già fatto parte dell'orchestra non è di ostacolo alla partecipazione al nuovo concorso.
Art. 9
Considerata la funzione di avviamento professionale dell'orchestra giovanile, l'erogazione delle borse di studio è subordinata alla partecipazione effettiva e continua alle prove e alle esecuzioni dell'orchestra. La misura delle borse di studio è fissata dal comitato artistico organizzativo anche tenuto conto della residenza dei borsisti.
Art. 10
L'assenza ingiustificata alla prova o alla esecuzione pubblica fa perdere il diritto alla borsa di studio relativa. L'assenza per malattia si intende giustificata. La giustificazione delle assenze per motivi diversi dalla malattia sarà decisa dal comitato artistico organizzativo. Le assenze ripetute a più prove e/o esecuzioni, rendono inefficace la funzione di formazione professionale che si intende perseguire, determinano la decadenza dell'appartenenza dell'orchestra.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari
Note
(1) Articolo così modificato dell'articolo unico del regolamento regionale 2 dicembre 1988, n. 6, pubblicato sul BUR 20 dicembre 1988, n. 35
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021