NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 5 Agosto 2020 n. 21

  • BUR 6 Agosto 2020, n.98
  • Testo vigente al:
  • Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche
  • Art. 1

    (Inserimento del Capo VII bis nel Titolo VIII)

     

    1. Dopo il Capo VII del Titolo VIII del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche, è inserito il seguente:

     

    “CAPO VII bis - DISCIPLINA DEI CRITERI DI NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA NEI CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONE AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI COMMISSARI E MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELL’ELENCO

     

    Art. 387-bis

    (Ambito di applicazione e oggetto)

     

    1. Il presente capo si applica alle procedure di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’amministrazione regionale agisce in qualità di stazione appaltante, di centrale di committenza o di soggetto aggregatore.

    2. Nel rispetto dei principi e delle norme previste dall’Unione europea, nonché dalla legislazione nazionale vigente in materia e, in particolare, dall’articolo 77 del decreto legislativo 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, al fine di assicurare l’imparzialità ed il rispetto delle regole di competenza e di trasparenza nella nomina delle commissioni giudicatrici, il presente capo disciplina:

    a) l’istituzione dell’elenco dei commissari regionali e le relative modalità di composizione dell’elenco medesimo;

    b) i criteri per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici di gara nei contratti di appalto o concessione aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

     

    Art. 387-ter

    (Elenco dei commissari di gara)

     

    1. Per la nomina delle commissioni giudicatrici è istituito l’elenco dei commissari regionali, di seguito denominato elenco, composto dal personale dirigente e dai funzionari in servizio presso la Giunta regionale, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 387-quater.

    2. L’elenco è tenuto ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di gestione del personale ed è articolato nelle seguenti sezioni:

    a) sezione gare per lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, articolata in sottosezioni relative ai seguenti profili professionali:

    1) architetto;

    2) ingegnere edile, civile e ambientale;

    3) ingegnere informatico-gestionale;

    4) geologo;

    5) geometra, perito edile e perito industriale;

    b) sezione gare per l’acquisizione di beni e servizi trasversali e di funzionamento;

    c) sezione gare per il Servizio sanitario regionale.

    3. La sezione dell’elenco concernente i lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui al comma 2, lettera a), è aggiornata dalla struttura regionale competente in materia di gestione del personale, su proposta della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, che espleta funzioni di stazione unica appalti.

    4. Le sezioni dell’elenco concernente le gare per i beni e i servizi trasversali e di funzionamento e le gare per il Servizio sanitario regionale di cui al comma 2, lettere b) e c), sono aggiornate dalla struttura regionale competente in materia di gestione del personale su proposta della struttura regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi che espleta funzioni di centrale acquisti.

    5. Le sezioni e le sottosezioni di cui al presente articolo possono essere modificate o ulteriormente articolate, su proposta delle rispettive strutture regionali competenti all’aggiornamento ai sensi dei commi 3 e 4, dalla struttura regionale competente in materia di gestione del personale.

     

    Art. 387-quater

    (Composizione dell’elenco dei commissari di gara)

     

    1. Alla sezione lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura è iscritto il personale in servizio presso la Giunta regionale indicato all’articolo 387-ter, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

    a) qualifica di dirigente ovvero qualifica di funzionario con anzianità di servizio di almeno cinque anni alle dipendenze dell’amministrazione regionale o di altra amministrazione aggiudicatrice;

    b) assenza di sanzioni disciplinari comminate nell’ultimo triennio ovvero assenza di procedimenti disciplinari in corso, concernenti infrazioni per le quali è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale, nonché assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 50/2016;

    c) esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, direttore dei lavori, responsabile unico del procedimento o di altre figure tecniche di supporto in procedure di gara per l’affidamento di lavori o servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura ovvero, in alternativa, percorso formativo specifico in materia di contrattualistica pubblica.

    2. Alla sezione beni e servizi trasversali e di funzionamento è iscritto il personale in servizio presso la Giunta regionale di cui all’articolo 387-ter, comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

    a) qualifica di dirigente ovvero qualifica di funzionario con anzianità di servizio alle dipendenze dell’amministrazione regionale o di altra amministrazione aggiudicatrice di almeno cinque anni;

    b) assenza di sanzioni disciplinari comminate nell’ultimo triennio ovvero assenza di procedure disciplinari in corso, concernenti infrazioni per le quali è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale, nonché assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 50/2016;

    c) esperienza nello svolgimento delle funzioni di commissario di gara, responsabile unico del procedimento, direttore dell’esecuzione del contratto o di altre figure tecniche di supporto in procedure di gara per l’acquisizione di servizi, forniture o lavori ovvero, in alternativa, percorso formativo specifico in materia di contrattualistica pubblica.

    3. Alla sezione gare per il Servizio sanitario regionale è iscritto il personale della Giunta regionale di cui all’articolo 387-ter, comma 1, in servizio presso le strutture regionali competenti in materia di salute e inclusione sociale e presso la struttura regionale che espleta funzioni di centrale acquisti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

    4. La struttura regionale competente in materia di gestione del personale provvede all’aggiornamento dell’elenco con frequenza semestrale.

    5. La struttura regionale competente in materia di gestione del personale organizza periodicamente percorsi formativi specifici finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale del personale in servizio ai sensi del comma 1.

     

    Art. 387-quinquies

    (Costituzione delle commissioni giudicatrici e modalità di estrazione dei componenti)

     

    1. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre componenti, compreso il presidente della commissione, estratti ai sensi dei commi 3 e 4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro della commissione giudicatrice o, qualora richiesto in relazione alla complessità della procedura della gara, da un soggetto esterno alla commissione individuato tra il personale in servizio presso la struttura competente all’espletamento della gara.

    2. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con le seguenti modalità:

    a) per le gare concernenti lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura si provvede, mediante sorteggio, fra il personale inserito nelle rispettive sottosezioni dell’elenco di cui all’articolo 387-ter, comma 2, lettera a);

    b) per le gare concernenti l’acquisizione di beni e servizi trasversali e di funzionamento si provvede, mediante sorteggio, fra il personale inserito nella sezione di cui all’articolo 387-ter, comma 2, lettera b);

    c) per le gare afferenti al Servizio sanitario regionale:

    1) almeno due membri sono nominati, tramite sorteggio, nell’ambito di una lista del personale dipendente delle Aziende sanitarie, comunicata dalle medesime Aziende a seguito di richiesta da parte della struttura regionale che espleta la funzione di centrale acquisti, nella quale sono individuate le specifiche competenze e professionalità richieste per l’espletamento della gara;

    2) i membri occorrenti al completamento della commissione possono essere individuati, tramite sorteggio, fra il personale presente nella sezione di cui all’articolo 387-ter, comma 2, lettera c);

    3) per le gare che non richiedono particolari professionalità nel settore sanitario, il numero dei membri di cui al punto 1 può essere ridotto;

    d) per le gare concernenti l’acquisizione di beni e servizi richiesti per specifiche esigenze delle strutture regionali, espletate direttamente dalle medesime strutture o dalla struttura regionale che espleta la funzione di centrale acquisti:

    1) almeno due membri sono nominati, tramite sorteggio, ove possibile, fra il personale individuato dalla struttura regionale che ha espresso il fabbisogno;

    2) i membri occorrenti al completamento della commissione possono essere individuati, tramite sorteggio, fra il personale presente nella sezione di cui all’articolo 387-ter, comma 2, lettera b);

    e) per le gare svolte dalla struttura regionale che espleta la funzione di centrale acquisti, finalizzate alla stipula di convenzioni o accordi quadro aperti all’adesione di altre amministrazioni del territorio regionale o per gare su delega di una specifica amministrazione del territorio regionale:

    1) almeno due membri sono nominati, tramite sorteggio, nell’ambito di una lista del personale dipendente delle amministrazioni che aderiscono alla convenzione o accordo quadro oggetto della gara, comunicata dalle medesime amministrazioni a seguito di richiesta da parte della struttura regionale che espleta la funzione di centrale acquisti, nella quale sono individuate le professionalità richieste per l’espletamento della gara;

    2) i membri occorrenti al completamento della commissione possono essere individuati, tramite sorteggio, fra il personale presente nella sezione di cui all’articolo 387-ter, comma 2, lettera b);

    3) per le gare che non richiedono particolari professionalità nello specifico settore di gara, il numero dei membri di cui al punto 1 può essere ridotto.

    3. Il sorteggio dei nominativi per la composizione delle commissioni ai sensi del comma 2, viene effettuato, in presenza di almeno due testimoni, dall’ufficiale rogante o, in alternativa, dal responsabile unico del procedimento. La data del sorteggio è resa nota preventivamente. Si procede, ove possibile, all’estrazione di un numero di nominativi doppio rispetto a quello previsto per la composizione della commissione. Vengono estratti dapprima i componenti effettivi e, a seguire, i componenti supplenti che subentrano in caso di incompatibilità o impossibilità sopravvenuta dei componenti effettivi.

    4. Il presidente della commissione giudicatrice è individuato tramite sorteggio, secondo le medesime modalità di cui al comma 3, tra il personale con la qualifica di dirigente. In caso di incompatibilità, di astensione o esclusione per il principio di rotazione del personale dirigente estratto, ivi compreso il personale dirigenziale estratto in qualità di supplente, la funzione di presidente viene svolta dal funzionario estratto, incaricato dello svolgimento di funzioni apicali o, in subordine, con maggiore anzianità di servizio.

    5. Qualora, in relazione alle peculiarità dell’appalto, per la valutazione delle offerte siano necessarie competenze specifiche, non rinvenibili fra il personale presente nelle sezioni dell’elenco, il responsabile del procedimento potrà richiedere alle società in house o agli enti dipendenti regionali, nonché ad altre stazioni appaltanti, di fornire un elenco di nominativi pari al doppio del numero richiesto, del personale in possesso delle professionalità e delle specializzazioni richieste nelle materie dell’appalto da inserire nelle commissioni giudicatrici, previa estrazione secondo le modalità di cui al comma 3.

    6. La nomina dei commissari è effettuata nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine, è escluso dal sorteggio il dirigente o il funzionario impegnato in altre commissioni giudicatrici.

     

    Art. 387-sexies

    (Nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici)

     

    1. Il responsabile unico del procedimento provvede ad acquisire da ciascun membro, al momento dell’accettazione dell’incarico, le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, di insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e di esclusione indicate all’articolo 387-septies e, in caso di nomina di personale dipendente di altri enti, l’autorizzazione di cui all’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche.

    2. Le dichiarazioni di cui al comma l sono rese, altresì, dal segretario verbalizzante.

    3. La nomina di componente della commissione giudicatrice, non comporta alcun compenso aggiuntivo.

    4. Gli incarichi conferiti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici sono riportati nei dati presenti nell’elenco riferiti a ciascun nominativo da parte della struttura regionale competente alla tenuta dell’elenco e comunicati alla struttura regionale competente in materia di gestione del personale per l’aggiornamento dell’elenco medesimo.

     

    Art. 387-septies

    (Cause di incompatibilità, astensione ed esclusione)

     

    1. Ai commissari ed ai segretari delle commissioni giudicatrici si applicano le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione disciplinate dagli articoli 42 e 77, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, dagli articoli 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e dagli articoli 5 e 12 del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33.

    2. Coloro che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.

    3. L’assenza di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui al presente articolo deve persistere per tutta la durata dell’incarico.

     

    Art. 387-octies

    (Compiti e funzionamento delle commissioni giudicatrici)

     

    1. Le commissioni giudicatrici, nella valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si attengono a quanto previsto nella documentazione di gara.

    2. Per la valutazione delle offerte tecniche le commissioni giudicatrici possono lavorare anche da remoto, mediante uno strumento telematico che assicuri la riservatezza delle informazioni, ferma restando la necessità di effettuare collegialmente l’attribuzione dei punteggi.

    3. La valutazione delle offerte tecniche deve avere una durata ragionevole commisurata al numero di offerte da valutare e alla relativa complessità, preventivamente concordata fra la commissione giudicatrice e il responsabile unico del procedimento.

    4. La frequenza delle riunioni delle commissioni deve essere almeno settimanale.

    5. La commissione giudicatrice, su richiesta del RUP, supporta il medesimo nella valutazione delle offerte sospette di anomalia attraverso l’adozione di pareri non vincolanti.

    6. I dirigenti e funzionari iscritti nelle sezioni dell’elenco, in caso di nomina, sono tenuti ad esercitare le funzioni di componente della commissione giudicatrice con priorità rispetto agli altri compiti d’ufficio, garantendo l’effettiva disponibilità a svolgere tempestivamente le funzioni di commissario. A tal fine, il direttore della struttura in cui il commissario presta servizio adotta per tutta la durata dell’incarico le conseguenti disposizioni di servizio.

    7. La partecipazione ai lavori delle commissioni giudicatrici costituisce adempimento dei doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi di incompatibilità, astensione ed esclusione di cui all’articolo 387-septies, la rinuncia all’incarico può essere richiesta solo in caso di sopravvenuto grave ed oggettivo impedimento, comprovato documentalmente e diverso da motivi di servizio.”.

     

    Art. 2

    (Sostituzione dell’articolo 498-bis del regolamento regionale 1/2002)

     

     

    1. L’articolo 498-bis del Capo I del Titolo X del regolamento regionale 1/2002 è sostituto dal seguente:

    “Art. 498-bis

    (Razionalizzazione degli acquisti di beni, servizi e lavori)

     

    1. La Regione, ai fini del contenimento della spesa pubblica, dell’attuazione del piano di rientro dal debito sanitario e per garantire l’efficace applicazione delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, persegue la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e lavori da parte:

    a) delle strutture della Giunta regionale, degli enti dipendenti e delle società in house;

    b) degli enti del servizio sanitario regionale;

    c) degli enti locali e delle loro forme associative, nonché delle altre amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio regionale.

    2. Per le finalità di cui al comma 1 la direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi  agisce, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 e di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 1, commi da 455 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”).

    3. La Regione assicura, in tutte le fasi del processo di acquisto di beni e servizi e di acquisizione di lavori, il rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che abbiano il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita, assicurando altresì la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose.

    4. La Regione, in attuazione dell’articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), assicura l’inserimento all’interno delle procedure di gara di criteri di tutela sociale negli appalti, coordinando le attività per assicurare il rispetto da parte delle imprese aggiudicatarie delle clausole sociali. La Regione garantisce, altresì, l’adozione di azioni positive da inserire nelle procedure di gara per valorizzare i principi della parità di genere, anche in relazione alla parità di retribuzione.

    5. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, relativamente al processo di acquisizione di beni e servizi provvede, in particolare:

    a) alla rilevazione e all’analisi dei fabbisogni relativi agli acquisti da parte dei soggetti di cui al comma 1 e alla valutazione di congruità con riferimento ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma;

    b) alla pianificazione degli acquisti centralizzati e aggregati attraverso la predisposizione di un apposito piano biennale;

    c) all’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in relazione alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, in ambito regionale, anche attraverso l’emanazione di apposite direttive;

    d) alla stipula di convenzioni quadro ai sensi dell’articolo 1, commi 455 e seguenti, della l. 296/2006 e di accordi quadro ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 50/2016, anche attraverso l’utilizzo di appositi strumenti informatici, nonché alla gestione dei rapporti con Consip S.p.A.;

    e) all’attivazione e alla gestione di sistemi dinamici di acquisizione e del mercato elettronico regionale di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 56 del d.lgs. 56/2016;

    f) al monitoraggio della spesa relativa all’acquisizione di beni e servizi, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), anche attraverso l’utilizzo di appositi prodotti informatici, garantendo in tal modo il necessario supporto;

    g) all’introduzione di metodologie di rilevazione ed analisi della soddisfazione del cliente e di controllo di qualità dei beni e dei servizi erogati dagli operatori economici aggiudicatari.”

    6. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, relativamente al processo di acquisizione di lavori, in particolare:

    a) cura la corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e dei capitolati d’appalto;

    b) individua la procedura ed i criteri di gara per la scelta del contraente;

    c) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento di gara in tutte le sue fasi;

    d) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

    e) cura tutte le procedure ai fini della stipulazione del contratto;

    f) cura ogni attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011.

    7. La Regione, al fine di migliorare la capacità amministrativa delle strutture pubbliche coinvolte, con particolare riguardo a quelle responsabili dell’attuazione di interventi cofinanziati dai Fondi SIE, realizza specifiche azioni formative dirette a rafforzare le competenze del personale impiegato nelle attività previste al comma 6.

    8. Le Direzioni regionali competenti, rispettivamente, in materia di appalti di lavori e di acquisto di beni e servizi, assicurano alle Autorità di gestione, di certificazione e di audit dei programmi cofinanziati dai fondi SIE il supporto tecnico per l’applicazione e la verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici, curando il raccordo con le competenti autorità nazionali.

     

     

    Art. 3

    (Sostituzione dell’articolo 498-ter del r.r. 1/2002)

     

    1. L’articolo 498-ter del Capo I del Titolo X del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

     

    “Art. 498-ter

    (Modalità per l’acquisizione di beni, servizi e lavori)

     

    1. Per le finalità di cui all’articolo 498-bis, comma 1, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma aderiscono alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati dalla direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi ed utilizzano i sistemi dinamici di acquisizione ed il mercato elettronico regionale.

    2. I soggetti di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 498-bis, possono aderire alle convenzioni e agli accordi quadro ed utilizzare i sistemi dinamici di acquisizione ed il mercato elettronico di cui al comma 1.

    3. Compatibilmente con quanto previsto all’articolo 498-bis, la direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi può espletare le funzioni di centrale di committenza per conto delle strutture regionali e, previo specifico accordo, degli enti dipendenti e delle società in house, degli enti locali e delle loro forme associative, nonché di altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.

    4. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 498-bis, comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, inviano alla direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi un documento di programmazione delle acquisizioni ai fini della predisposizione del piano biennale degli acquisti centralizzati ed aggregati per gli anni successivi, da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 15 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modello definito dalla stessa direzione.

    5. Il piano biennale degli acquisti, predisposto dalla Direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi, contiene le gare da espletarsi a livello centralizzato nel periodo di riferimento nonché le gare di cui al comma 3 e può prevedere, con riferimento ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 498 bis, l’individuazione di ulteriori forme di aggregazione di acquisto per l’espletamento delle procedure di gara.

    6. La direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori, effettua, per conto delle strutture della Giunta regionale, appalti di lavori centralizzati per importi a base d’asta, di norma, superiori a euro 150.000,00. Per appalti il cui importo a base d’asta risulti inferiore a euro 150.000,00 sono seguite le procedure standardizzate indicate dalla direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori, e adottati gli schemi tipo, dalla medesima predisposti.

    7. La direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori può espletare, altresì, le funzioni di centrale unica di committenza per conto degli enti dipendenti dalla Regione, delle società a totale partecipazione regionale nonché degli enti locali e delle loro forme associative che decidano di avvalersene sulla base della stipula di apposite intese.

    8. La direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori e dei relativi servizi di progettazione di cui all’articolo 23 del d.lgs. 50/2016 provvede altresì alla istituzione di appositi elenchi di operatori economici ai fini delle procedure di cui all’art. 36 del medesimo decreto legislativo.

    9. I soggetti di cui ai commi 6 e 7 inviano, in ogni caso, entro il 30 marzo, alla direzione regionale competente in materia di acquisizione dei lavori, un documento di rilevazione dei fabbisogni ai fini della predisposizione del piano annuale dell’acquisizione dei lavori, da approvarsi dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

     

     

    Art. 4

    (Modifiche all’articolo 498-quater del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 498-quater del Capo I del Titolo X del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. La direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi effettua, nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 498-bis, un costante monitoraggio sui livelli di adesione alle iniziative di acquisto regionali effettuando, laddove ritenuto necessario, verifiche sul rispetto da parte delle imprese aggiudicatarie degli standard qualitativi e di servizio previsti nella documentazione di gara e nelle offerte tecniche.”;

    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. La direzione regionale competente in materia di acquisti di beni e servizi effettua, altresì, un’attività di verifica dei risultati conseguiti nell’ambito del processo di razionalizzazione degli acquisti, attraverso l’elaborazione di indicatori e report sulla spesa gestita ed i risparmi realizzati.”.

     

     

    Art. 5

    (Modifiche all’articolo 498-quinquies del r.r. 1/2002)

     

    1. All’articolo 498-quinquies del Capo I del Titolo X del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare con modalità telematiche, definendo apposite procedure organizzative ed acquisendo le necessarie dotazioni strumentali.”;

    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    “3. Il sistema regionale di acquisto basato sulle procedure informatizzate di cui al comma 2 comprende:

    a) procedure telematiche di acquisizione di beni, servizi e lavori volte alla realizzazione di gare telematiche;

    b) sistemi dinamici di acquisizione per forniture di beni, servizi e lavori tipizzati e standardizzati;

    c) il mercato elettronico regionale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle rispettive soglie di rilievo comunitario;

    d) strumenti telematici per l’adesione alle convenzioni e agli accordi quadro regionali.”.

     

    Art. 6

    (Entrata in vigore)

     

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

               

         Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

     

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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