Regolamento regionale 5 Agosto 2019 n. 16
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BUR 6 Agosto 2019, n.63
- Testo vigente al:
- Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche.
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Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 15 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche, disciplina i criteri e le modalità di partecipazione, assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione, anche in attuazione di quanto disposto dall’articolo 51 dello Statuto e dall’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche, al fine di assicurare equità e trasparenza all'azione amministrativa, nonché il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento s’intendono per:
a) “contributo”: l’erogazione in denaro, a fondo perduto, volta alla parziale copertura delle spese ammissibili delle attività progettuali, entro i limiti indicati all’articolo 4;
b) “progetto annuale”: insieme delle attività che rispettano i requisiti specifici di ammissibilità previsti all’Allegato A del presente regolamento, paragrafi 1,5,6,7 e 8, svolte nell’arco di un’annualità;
c) “progetto triennale”: insieme delle attività che rispettano i requisiti specifici di ammissibilità previsti all’Allegato A del presente regolamento, paragrafi 2A, 2B, 3, 4A, 4B e 9, svolte nell’arco di un triennio;
d) “istanza”: la istanza per l’ammissione al contributo presentata per i progetti annuali;
e) “prima/seconda/terza istanza”: le istanze per l’ammissione al contributo presentate rispettivamente all’inizio e nelle annualità successive del triennio, per progetti triennali;
f) “soggetto beneficiario”: enti locali, altri enti pubblici e soggetti giuridici privati, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 5 e 6 e dall’Allegato A;
g) “raggruppamento”: aggregazione di soggetti beneficiari che non dà luogo ad un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto da quello dei partecipanti.
Art. 3
(Ambito di realizzazione degli interventi, requisiti di ammissibilità ed esclusioni)
1. La Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale di spettacolo dal vivo nell’ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi:
a) le attività di produzione comprendenti:
1) progetti annuali di produzione di spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;
2) progetti triennali dei centri di produzione;
b) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo comprendenti:
1) progetti triennali di attività di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare;
2) progetti triennali di attività circensi e degli artisti di strada;
c) il sostegno allo spettacolo dal vivo mediante:
1) progetti annuali di sviluppo di circuiti regionali, attraverso reti tra enti locali, inclusa Roma Capitale, per la diffusione sul territorio regionale dell’offerta di spettacolo dal vivo;
2) progetti annuali relativi alla realizzazione di ensemble musicali ed orchestre, in particolare giovanili, in qualsiasi forma giuridica costituite;
d) le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e la partecipazione del pubblico mediante:
1) progetti annuali svolti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con gli enti e le associazioni, purché anch’essi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
2) progetti annuali di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica;
3) progetti triennali per lo sviluppo del teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti specifici di ammissibilità previsti nell’Allegato A. Al fine dell’ammissibilità e della riconoscibilità delle spese sostenute, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l’acquisto di titolo di ingresso.
3. Al requisito della necessità dell’acquisto di titolo di ingresso fanno eccezione, solo se accompagnate da idonea documentazione o di dichiarazione resa da pubblica autorità:
a) le attività del teatro di figura e degli artisti di strada;
b) le manifestazioni svolte nei luoghi di culto;
c) progetti di cui al comma 1, lettera d), numero 1);
d) manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
e) concerti d’organo;
f) rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da altri enti pubblici e/o privati, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE).
3. Sono espressamente esclusi i progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all’interno di sagre, fiere, mostre e manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso, o di carattere tradizionale e folklorico così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. 15/2014.
Art. 4
(Ammontare del contributo)
1. L’ammontare del contributo regionale concesso ai sensi del presente regolamento per ciascun intervento non può essere superiore alla differenza fra il totale delle spese ammissibili ed il totale delle entrate relative alla realizzazione delle attività previste nel progetto al netto del contributo regionale.
2. Il contributo è concesso nel rispetto di tutti i seguenti massimali e limiti:
a) 80% delle spese ammissibili;
b) euro 30.000,00 o euro 50.000,00 per i centri di produzione indicati nel paragrafo 2 dall’Allegato A;
c) rispetto del principio del pareggio di bilancio del progetto.
3. La Regione finanzia gli interventi realizzati a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui è presentata l’istanza di contributo.
4. Non è ammissibile, pena la decadenza dal contributo di cui al presente regolamento, percepire ulteriori contributi e/o finanziamenti a qualsiasi titolo erogati dalla Regione per la realizzazione delle medesime attività del progetto proposto. Il beneficiario è tenuto ad optare per uno tra i due contributi concessi, dandone comunicazione entro dieci giorni dall’avvenuta conoscenza dell’attribuzione dell’ulteriore contributo alla Direzione regionale competente. La mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente regolamento.
Art. 5
(Soggetti beneficiari. Criteri per la presentazione delle istanze di contributo e preclusioni)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti giuridici privati costituiti ed operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno due anni, in possesso, al momento della presentazione e fino all’erogazione del saldo del contributo, dei requisiti soggettivi generali previsti dall’articolo 6 e degli eventuali ulteriori requisiti specifici soggettivi previsti nell’Allegato A.
2. Possono, inoltre, beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento gli enti locali e altri enti pubblici in possesso dei requisiti specifici eventualmente richiesti all’Allegato A.
3. I soggetti indicati ai precedenti commi 1 e 2 possono presentare istanza di contributo in forma singola o come raggruppamento.
4. Nel caso di presentazione di istanza in forma di raggruppamento i soggetti aggregati devono conferire ad uno degli aggregati, che assume la qualifica di soggetto mandatario e capofila, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario gestore del contributo e dei rapporti con la Regione Lazio.
5. Nel caso di presentazione di istanza in forma di raggruppamento comprendente soggetti privati, il requisito minimo biennale di esperienza nel settore di cui al comma 1 deve essere posseduto almeno dal soggetto capofila fermi restando il possesso del requisito dell’operatività nel settore dello spettacolo dal vivo, dei requisiti soggettivi generali e degli ulteriori requisiti indicati al comma 1, necessari per tutti i soggetti privati che costituiscono il raggruppamento.
6. Non possono presentare istanza di contributo, né in forma singola né come capofila o membro di un raggruppamento:
a) le fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all’articolo 7 della l.r. 15/2014;
b) le bande musicali e i gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2014.
7. Il mancato rispetto di quanto prescritto nel presente articolo ed il mancato rispetto del possesso anche di uno solo dei requisiti soggettivi generali indicati dall’articolo 6, comporta la non ammissibilità alla fase di valutazione della proposta progettuale ai sensi dell’articolo 10. La perdita del requisito intervenuta successivamente alla concessione ma prima del saldo del contributo, salvo per il requisito di cui all’articolo 6 comma 2, lettera a), comporterà la decadenza dal contributo concesso, con conseguente recupero dell’acconto eventualmente già erogato.
Art. 6
(Requisiti soggettivi generali per i soggetti giuridici privati)
1. I soggetti giuridici privati al fine della presentazione dell’istanza di contributo ai sensi dell’articolo 5 devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata.
2. I medesimi soggetti, fermo restando il possesso del requisito dell’operatività nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno due anni, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti soggettivi generali:
a) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali stati;
b) non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo. è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L’esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata;
c) non aver concluso, nell’ultimo triennio, ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi professionali a ex dipendenti della Regione Lazio che, nel triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l’Amministrazione, hanno esercitato nei confronti del richiedente poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione stessa;
d) non aver commesso irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
e) non essere destinatari di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti.
Art. 7
(Fasi del procedimento di concessione del contributo)
1. L’ammissione al contributo avviene sulla base di una procedura che si articola nelle seguenti fasi:
a) presentazione dell’istanza;
b) istruttoria di ammissibilità;
c) valutazione dell’istanza;
d) assegnazione del contributo.
Art. 8
(Presentazione dell’istanza per progetti annuali)
1. Le istanze per l’ammissione al contributo devono essere presentate nei termini di cui all’articolo 15, comma 3, della l.r. 15/2014 e valgono per l’esercizio finanziario successivo. L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante, o del soggetto con ruolo di capofila nel caso di raggruppamenti, e presentata per via telematica, su apposita piattaforma informatica, secondo la procedura che la direzione competente renderà nota con specifici avvisi sul sito www.regione.lazio.it, argomento “cultura”, in cui sono indicate anche le modalità di supporto alla presentazione.
2. è ammessa la presentazione di una sola istanza per ciascun soggetto, in forma singola o in raggruppamento. Nel caso di presentazione di più istanze in forma singola o di più istanze come raggruppamento, verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima istanza in ordine temporale regolarmente presentata. In caso di presentazione di pluralità di istanza in forma singola e in forma di raggruppamento verrà presa in considerazione esclusivamente l’ultima istanza in ordine temporale presentata come raggruppamento.
3. Non possono presentare istanza di contributo per progetti annuali soggetti che risultino già ammessi a contributo, in forma singola o in forma di raggruppamento, per progetti triennali da realizzarsi, anche solo in parte, nella stessa annualità del progetto annuale.
4. La Regione non assume alcuna responsabilità per impossibilità o ritardi di presentazione delle istanze dipendenti da problemi tecnici non imputabili all’amministrazione o comunque dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.
Art. 9
(Presentazione dell’istanza per progetti triennali)
1. La prima istanza per l’ammissione al contributo inerente un progetto triennale ed il programma della prima annualità deve essere presentata nei termini di cui all’articolo 15, comma 3, della l.r. 15/2014 e vale per il triennio successivo.
2. Le istanze per l’ammissione al contributo inerenti rispettivamente il programma della seconda e terza annualità, ovvero la seconda e la terza istanza, devono essere presentate entro i termini indicati al comma 1 per ciascuna delle annualità successive alla prima, e non può essere richiesto un contributo superiore a quello concesso per la prima annualità.
3. La presentazione di seconde/terze istanze indicate al comma 2 è consentita esclusivamente ai soggetti che abbiano ottenuto l’ammissione a contributo in relazione alla prima istanza e purché in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) che abbiano mantenuto i requisiti soggettivi previsti agli articoli 5, 6 e all’Allegato A;
b) per le terze istanze, che siano stati ammessi ai benefici per la seconda annualità del triennio;
c) che non siano incorsi in provvedimenti di decadenza e revoca o non abbiano espresso formale rinuncia al contributo assegnato nell’annualità precedente;
4. Tutte le istanze per l’ammissione al contributo per i progetti triennali, ovvero la prima, la seconda e la terza istanza, devono essere presentate con le modalità stabilite dall’articolo 8.
5. La Regione non assume alcune responsabilità per impossibilità o ritardi di presentazione delle istanze dipendenti da problemi tecnici non imputabili all’amministrazione e comunque dipendenti da caso fortuito o da forza maggiore.
6. L’ammissione a contributo per un progetto triennale preclude, per tutto il triennio, la possibilità, ricorrendone i presupposti, di presentare istanza di contributo per un progetto annuale da realizzare nell’arco del medesimo triennio.
Art. 10
(Istruttoria di ammissibilità)
1. La direzione regionale competente in materia di cultura procede all’istruttoria di ammissibilità delle istanze pervenute, anche avvalendosi di proprie società strumentali, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.
2. L’istruttoria di ammissibilità di cui al comma 1 è volta a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e progettuali di partecipazione, delle modalità e dei termini di presentazione e la completezza della documentazione richiesta.
3. Salvo quanto indicato al successivo comma 4, la carenza di qualsiasi elemento formale dell’istanza di partecipazione può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio. In tal caso, la direzione regionale competente provvede a trasmettere, tramite posta elettronica certificata (PEC), apposita richiesta di regolarizzazione assegnando al soggetto proponente un termine non superiore a dieci giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta regolarizzazione entro il termine assegnato l’istanza è dichiarata non ammissibile alla fase di valutazione. La richiesta di regolarizzazione sospende i termini di cui al comma 1, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione stessa.
4. Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio le carenze della documentazione che incidono sulla descrizione tecnica ed economica del progetto o non consentono l’individuazione del progetto e del soggetto responsabile dello stesso.
5. Con determinazione del direttore competente in materia di cultura sono approvati gli elenchi delle istanze non ammissibili a valutazione per mancato superamento dell’istruttoria di ammissibilità. La determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale con valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.
6. Sono dichiarate non ammissibili a valutazione le istanze:
a) presentate oltre il termine previsto o con modalità diverse da quanto disposto dall’articolo 8;
b) presentate da soggetti privi dei requisiti indicati agli articoli 5, 6 e nell’Allegato A o in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
c) presentate dalle fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all’articolo 7 della l.r. n. 15/2014, o dalle bande musicali ed i gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 8 della medesima legge regionale;
d) riguardanti progetti che non rispondano ai requisiti specifici di ammissibilità richiesti dall’Allegato A del presente regolamento;
e) riguardanti progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all’interno di sagre, fiere, mostre, manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso, o di carattere tradizionale e folklorico così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. n. 15/2014;
f) non regolarizzate nei termini e con le modalità previste dal precedente comma 3;
g) che ricadono in altre ipotesi di inammissibilità o di esclusione espressamente previste da altre disposizioni del presente regolamento.
Art. 11
(Ammissibilità a valutazione e riparto delle risorse)
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta Regionale, predispone il programma operativo annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della l.r. n. 15/2014, che invia alla commissione consiliare competente per il parere ivi previsto.
2. Le risorse di cui all’articolo 20 sono ripartite, nel citato programma operativo, tra le tipologie di interventi per i quali risultano presentate istanze ammissibili a valutazione, con indicazione delle modalità di riutilizzo nel caso di interventi privi di istanze ammesse a contributo.
3. Entro cinque giorni dall’invio del programma operativo alla commissione consiliare competente, il direttore regionale competente in materia di cultura convoca, anche tramite posta elettronica, le commissioni di valutazione, costituite ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della l.r. n. 15/2014. La partecipazione dei componenti ai lavori delle commissioni di valutazione può avvenire anche tramite videoconferenza o altri analoghi strumenti telematici idonei a consentire la discussione e valutazione collegiale.
Art. 12
(Modalità di valutazione della proposta progettuale)
1. Le commissioni di cui all’articolo 15, comma 4, della l.r. n. 15/2014 procedono alla valutazione dei progetti relativi alle istanze ritenute ammissibili attribuendo agli stessi un punteggio fino ad un massimo di cento punti articolati secondo le tabelle di cui all’Allegato A.
2. I progetti triennali sono valutati nella prima annualità con riferimento al progetto triennale ed al programma annuale. Nelle due annualità successive il programma annuale presentato viene valutato sulla base della coerenza con il progetto triennale approvato e dei criteri di valutazione contenuti negli specifici paragrafi dell’Allegato A.
3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le proposte che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 ed un punteggio specifico, con riferimento al criterio della qualità artistica di cui all’Allegato A, pari o superiore a 30/55.
Art. 13
(Assegnazione dei contributi)
1. Le commissioni di valutazione, all’esito dei lavori svolti, predispongono le graduatorie delle istanze valutate, con l’indicazione dei punteggi assegnati e del contributo richiesto.
2. Con determinazione del direttore regionale competente in materia di cultura sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti valutati, i punteggi assegnati e i contributi concessi. Il contributo assegnato alla seconda e terza annualità dei progetti triennali non può essere superiore a quello assegnato nella prima annualità.
3. Le richieste di contributo sono finanziate secondo l’ordine della graduatoria, sino all’esaurimento delle risorse disponibili. L’ultimo dei progetti ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, se le stesse sono pari all’importo del contributo richiesto. In caso di parità di punteggio si procederà all’assegnazione del contributo al progetto che ha ottenuto il punteggio più alto, ai sensi dell’Allegato A, per la qualità artistica, in subordine per la qualità indicizzata ed in ulteriore subordine mediante sorteggio.
4. Non può essere assegnato il contributo relativo alla seconda e terza annualità dei progetti triennali ai soggetti che non abbiano presentato il rendiconto dell’annualità precedente entro i termini stabiliti nel manuale di rendicontazione indicato all’articolo 17, comma 2 o che, prima dell’approvazione del provvedimento indicato al comma 2, siano incorsi in revoca o decadenza integrale del contributo assegnato nell’annualità precedente.
5. La determinazione di cui al comma 2 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it, argomento “cultura”. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.
6. In caso di economie di spesa, o comunque di maggiori risorse, le graduatorie dei beneficiari sono utilizzate a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 14
(Comunicazione e accettazione dell’assegnazione del contributo)
1. La comunicazione ai beneficiari dell’assegnazione del contributo avviene con la pubblicazione di cui all’articolo 13 e con posta elettronica certificata (PEC), nella quale è resa nota altresì la procedura per la presentazione delle variazioni progettuali di cui all’articolo 15.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, i beneficiari procedono alla accettazione del contributo entro trenta giorni dal ricevimento della PEC contenente l’apposito atto predisposto dalla Direzione competente. La mancata comunicazione dell’accettazione entro il suddetto termine comporta la decadenza dal contributo.
Art. 15
(Variazioni)
1. I beneficiari del contributo realizzano le attività conformemente a quanto previsto nel progetto ammesso a contributo.
2. Sono ammissibili le variazioni progettuali, solo se autorizzate dalla Regione Lazio, che non alterano le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità del progetto medesimo, non ne modificano complessivamente la qualità artistica o indicizzata, gli obiettivi originari o l’impianto complessivo, ovvero che non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
3. L’istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, o del capofila nel caso di raggruppamenti, deve essere inviata alla direzione regionale competente, a mezzo PEC, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo.
4. La direzione competente invia l’elenco dei progetti per i quali è richiesta la variazione alla commissione di valutazione che accoglie o rigetta la richiesta.
5. Non sono ammissibili variazioni del costo complessivo del progetto.
6. In caso di accoglimento della richiesta di variazione, la direzione competente provvede a comunicare l’esito della valutazione delle variazioni progettuali al soggetto beneficiario richiedente che dovrà procedere all’accettazione del contributo nei termini e con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2.
7. In caso di rigetto della richiesta di variazione, il soggetto beneficiario deve accettare il contributo nei termini e con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, impegnandosi a realizzare il progetto originario, pena la decadenza dal contributo stesso.
8. Eventuali ulteriori variazioni del progetto insorte in corso di esecuzione devono essere preventivamente comunicate e motivate alla direzione competente che ne valuta l’eventuale autorizzazione o il rinvio alla commissione di valutazione.
9. Il rigetto della richiesta di variazione in corso di esecuzione, comporta la non riconoscibilità delle spese relative agli eventi variati, oppure, nei casi più rilevanti, la decadenza integrale del contributo stesso nell’ambito dell’attività di controllo della rendicontazione ai sensi dell’articolo 17, comma 7.
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Art. 16
(Erogazione del contributo)
1. L’erogazione del contributo può avvenire in due rate, secondo le modalità di seguito indicate:
a) una eventuale anticipazione, da richiedersi entro trenta giorni dall’accettazione del contributo nella misura massima del 60% dell’importo concesso. Ove l’anticipazione sia richiesta da soggetti che non abbiano ricevuto, nell’annualità precedente, contributi concessi ai sensi della l.r. 15/2014, ovvero nei confronti dei quali siano stati adottati provvedimenti di revoca o decadenza dagli stessi contributi, la stessa è concessa solo dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell’importo dell’anticipazione, rilasciata da soggetti autorizzati e con le caratteristiche indicate nel manuale di rendicontazione indicato all’articolo 17, comma 2;
b) l’erogazione a saldo, da richiedersi entro e non oltre novanta giorni dalla data di conclusione del progetto, e comunque entro e non oltre il 30 marzo dell’anno successivo alla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso, dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
Art. 17
(Rendicontazione e condizioni di ammissibilità delle spese)
1. L’erogazione di ciascuna rata di contributo avviene previa presentazione del relativo modulo di richiesta predisposto dalla direzione competente e di rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità previste dal manuale di rendicontazione di cui al comma 2.
2. Con provvedimento del direttore della direzione regionale competente è approvato il manuale di rendicontazione.
3. Il suddetto manuale è pubblicato sul sito www.regione.lazio.it, sezione cultura, al momento dell’apertura della piattaforma informatica per la presentazione della istanza e resta disponibile e liberamente consultabile per tutta la procedura.
4. Sono ammissibili, ai fini della liquidazione del contributo, per ogni tipologia di intervento, le categorie di spese indicate nel modello di bilancio preventivo fornito dalla Regione ai fini della richiesta del contributo, direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, sostenute e pagate dal beneficiario del contributo, documentabili e tracciabili, riferibili all’arco temporale di attuazione del progetto e considerate al lordo di imposte e altri oneri ove non recuperabili dal beneficiario, rispondenti agli ulteriori requisiti eventualmente previsti nel citato manuale di rendicontazione.
5. Fermo restando l’effettiva attuazione del progetto ammesso a contributo, con le eventuali variazioni di cui all’articolo 15, qualora il costo complessivo dell’iniziativa, considerate sia le entrate che le uscite, risulti inferiore a quello preventivato, in misura comunque non superiore al 20%, non è operata alcuna riduzione del contributo concesso, fatto salvo il rispetto dei massimali indicati all’articolo 4.
6. Qualora il costo complessivo dell’iniziativa, considerate sia le entrate che le uscite, risulti inferiore di oltre il 20% rispetto al costo preventivato, fino al limite massimo di diminuzione del 50% del costo preventivato, il contributo viene ridotto proporzionalmente sulla base delle sole spese riconoscibili. La diminuzione del costo complessivo superiore al 50% rispetto al costo preventivato, comporta la decadenza integrale del contributo.
7. Qualsiasi eventuale variazione progettuale non autorizzata, emersa in fase di rendicontazione e non riguardante esclusivamente il costo complessivo dell’iniziativa ma elementi di qualità artistica o indicizzata, come definiti nell’Allegato A, comporterà, secondo le disposizioni di dettaglio contenute nel citato manuale di rendicontazione, la non riconoscibilità delle spese relative agli eventi variati, oppure, nei casi più rilevanti individuati nel medesimo manuale, la decadenza integrale del contributo stesso.
Art. 18
(Obblighi dei soggetti beneficiari)
1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.
2. In ogni caso, la Regione non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati concessi i contributi, per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione di terzi. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendere conoscibile mediante appropriata comunicazione l’assenza di qualsiasi responsabilità da parte della Regione.
3. I beneficiari sono obbligati, negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare il contributo regionale, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996) e successive modifiche, pena l’applicazione di sanzioni fino alla revoca integrale del contributo.
4. I beneficiari sono tenuti al rispetto degli ulteriori obblighi previsti in materia di trasparenza, ivi incluso quanto indicato all’articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e successive modifiche.
Art. 19
(Controlli, decadenza e revoca)
1. La direzione regionale competente cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali ai soggetti beneficiari.
2. La Regione si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali.
4. Ferme restando le cause di revoca o decadenza previste dal presente regolamento, il manuale di rendicontazione di cui all’articolo 17 potrà individuare e disciplinare ulteriori cause che comportino la decadenza o la revoca del contributo.
5. Entro centoventi giorni dall’approvazione del programma operativo annuale di cui all’articolo 14 della l.r. n. 15/2014 la direzione regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia di cultura una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell’annualità precedente ai sensi del presente regolamento.
Art. 20
(Risorse finanziarie)
1. Gli interventi di cui all’articolo 3 sono finanziati con il Fondo Unico per lo Spettacolo dal Vivo di cui all’articolo 23 della l.r. 15/2014.
2. Al riparto del suddetto Fondo si provvede con il programma operativo annuale previsto dall’articolo 14 della l.r. 15/2014, nel rispetto delle disposizioni del documento d’indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali previsto dall’articolo 13 della stessa legge regionale.
3. Le risorse effettivamente disponibili per le due annualità successive alla prima, relative ai progetti triennali, sono subordinate all’approvazione delle rispettive leggi regionali di bilancio e dei documenti di programmazione previsti dagli articoli 13 e 14 della l.r. n. 15/2014, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
4. In caso di minori risorse disponibili rispetto a quanto richiesto nelle seconde e nelle terze istanze relative ai progetti triennali approvati, i contributi richiesti saranno rideterminati con le modalità indicate nel Programma operativo annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della l.r. n. 15/2014.
Art. 21
(Aiuti di Stato)
1. I contributi che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
2. L’individuazione dell’eventuale regime di aiuti applicabile ai singoli interventi è disposta nei documenti di programmazione previsti agli articoli 13 e 14 della l.r. n. 15/2014.
Art. 22
(Abrogazione)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 2 agosto 2018, n.20 "Nuovo regolamento per la determinazione dei criteri per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione e delle procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n.15.Art. 23
(Norma transitoria)
1. Alle istanze per la concessione di contributi presentate ai sensi del regolamento regionale 2 agosto 2018, n. 20 “Nuovo regolamento per la determinazione dei criteri per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione e delle procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15”, il cui procedimento di concessione non sia ancora concluso all’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni del r.r. 20/2018.
Art. 24
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
INDICE:
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di realizzazione degli interventi, requisiti di ammissibilità ed esclusioni)
Art. 4 (Ammontare del contributo)
Art. 5 (Soggetti beneficiari. Criteri per la presentazione delle istanze di contributo e preclusioni)
Art. 6 (Requisiti soggettivi generali per i soggetti giuridici privati)
Art. 7 (Fasi del procedimento di concessione del contributo)
Art. 8 (Presentazione della istanza per progetti annuali)
Art. 9 (Presentazione della istanza per progetti triennali)
Art. 10 (Istruttoria di ammissibilità)
Art. 11 (Ammissibilità a valutazione e riparto delle risorse)
Art. 12 (Modalità di valutazione della proposta progettuale)
Art. 13 (Assegnazione dei contributi)
Art. 14 (Comunicazione e accettazione dell’assegnazione del contributo)
Art. 15 (Variazioni)
Art. 16 (Erogazione del contributo)
Art. 17 (Rendicontazione e condizioni di ammissibilità delle spese)
Art. 18 (Obblighi dei soggetti beneficiari)
Art. 19 (Controlli, decadenza e revoca)
Art. 20 (Risorse finanziarie)
Art. 21 (Aiuti di Stato)
Art. 22 (Abrogazione)
Art. 23 (Norma transitoria)
Art. 24 (Entrata in vigore)
ALLEGATO A
- Paragrafo 1
Produzione dello spettacolo dal vivo
- Paragrafo 2
Centri di Produzione
A) Centri di produzione teatrale
B) Centri di produzione di danza
- Paragrafo 3
Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare
- Paragrafo 4
Festival circensi e degli artisti di strada
A) Festival circensi
B) Festival degli artisti di strada
- Paragrafo 5
Circuiti regionali
- Paragrafo 6
Orchestre ed ensemble musicali
- Paragrafo 7
Progetti per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche
- Paragrafo 8
Progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica
- Paragrafo 9
Teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021