Regolamento regionale 4 novembre 2021 n. 20
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BUR Lazio 9 novembre 2021 n. 104
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Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere e), ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale). Funzionamento del sistema informativo APE Lazio ed individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici
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Articolo 1
(Oggetto e finalità)1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 21, comma 6, lettere e) ed f) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), detta disposizioni in materia di:
a) funzionamento del sistema informativo APE Lazio;
b) individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate, in particolare, ad attuare il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili in conformità al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche.
Articolo 2
(Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, ai decreti emanati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del medesimo decreto legislativo, nonché quelle di cui all’articolo 2 del regolamento regionale 23 dicembre 2020, n.30 (Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici), e le seguenti ulteriori definizioni:
a) codice identificativo dell’attestato di prestazione energetica (codice APE): codice alfanumerico che individua in modo univoco un APE, attribuito dal sistema informativo APE Lazio al termine della procedura di validazione a cura dei soggetti abilitati;
b) APE Lazio: sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce il sistema di certificazione energetica e che comprende il catasto degli APE;
c) soggetto abilitato: il professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente e dalla deliberazione di giunta regionale 11 luglio 2017, n. 398 e sue eventuali successive modificazioni, per l’esercizio dell’attività di rilascio dell’attestato di prestazione energetica ed iscritto all’elenco regionale di cui all’articolo 9.
Articolo 3
(Ambito di applicazione e disposizioni generali sulla prestazione energetica)1. Per l’individuazione dell’ambito di applicazione e di esclusione del presente regolamento si rinvia a quanto previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche e all’Appendice A al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
2. Ai fini del presente regolamento tra gli edifici di nuova costruzione di cui all’articolo 3 del d.lgs. 192/2005 rientrano anche quelli di cui all’articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).
3. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell’illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili, riferita ad un uso standard dello stesso, con attribuzione di una classe energetica, e la conseguente redazione dell’attestato di prestazione energetica, di seguito APE, di cui al capo II.
4. La prestazione energetica dell’edificio è espressa attraverso gli indici descritti al capitolo 2 dell’allegato al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali; per le modalità di classificazione degli immobili, si applica quanto previsto dal capitolo 5 del medesimo allegato.
CAPO II
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Articolo 4
(Obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell’APE)1. Con riferimento all’obbligo di dotarsi di un APE, nonché alle modalità di rilascio e di affissione dello stesso e all’individuazione dei soggetti a ciò preposti, si applica quanto previsto dall’articolo 6 del d. lgs. 192/2005 e successive modifiche.
2. Gli edifici di nuova costruzione anche realizzati mediante interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della l.r. 7/2017 e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati dell’APE prima del rilascio del certificato di agibilità, ovvero prima della relativa attestazione mediante segnalazione certificata ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono assolti a seguito di avvenuta validazione dell’APE da parte del soggetto abilitato sul sistema informativo APE Lazio di cui all’articolo 11.
4. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui al presente regolamento, può essere dotato di APE.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del d.lgs. 192/2005 l’obbligo di dotare l’edificio di APE viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 16 dicembre 2002 n. 2002/91/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia).
Articolo 5
(Attestato di prestazione energetica e sua validità)1. Il format dell’APE è conforme a quello riportato nell’appendice B al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
2. L’APE è rilasciato esclusivamente da un soggetto abilitato iscritto all’elenco regionale di cui all’articolo 9.
3. L’APE è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, l’APE ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data di attribuzione del protocollo del registro ufficiale della Regione unitamente al codice identificativo assegnato dal sistema informativo APE Lazio di cui all’ articolo 14, comma 5. La validità dell’APE decade prima del periodo sopra indicato a seguito di interventi che modificano la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare o nel caso di mutamento della destinazione d’uso.
5. La validità temporale massima dell’APE è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dell’edificio di cui al capo II del regolamento regionale 30/2020.
6. Qualora le prescrizioni di cui al comma 5 non vengano rispettate, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la prima scadenza non rispettata relativa alle suddette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini il rapporto di efficienza energetica e/o i libretti di impianto sono allegati all’APE, in formato elettronico, secondo le modalità indicate dal sistema informativo APE Lazio.
7. L’APE firmato digitalmente e trasmesso secondo le modalità di cui all’articolo 14 resta valido a prescindere dall’eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto abilitato alla firma digitale.
8. La modifica degli estremi catastali o dell’indirizzo, in fase successiva alla validazione dell’APE, non comporta la decadenza dello stesso e il versamento degli oneri di cui all’articolo 16.
Articolo 6
(Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici)1. L’APE deve essere richiesto dal proprietario dell’immobile, a proprie spese, ad un soggetto abilitato iscritto nell’elenco regionale di cui all’articolo 9. Nel caso di edifici di nuova costruzione per proprietario si intende il committente della costruzione o la società di costruzione che opera direttamente.
2. Il soggetto abilitato fornisce al richiedente di cui al comma 1, l’informativa di cui al punto 7.1.1. dell’allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, comprendente anche una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità di cui all’articolo 7 del presente regolamento.
3. Nel caso di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, la nomina del soggetto abilitato avviene prima dell’inizio dei lavori e deve essere dichiarata nella relazione tecnica di cui all’articolo 8 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche.
4. L’APE presuppone lo svolgimento, da parte del soggetto abilitato, di un complesso di operazioni, in coerenza con le procedure, i metodi di calcolo e gli applicativi informatici di cui all’allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, tra cui:
a) il reperimento dei dati di ingresso relativi alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, ove disponibile, della documentazione progettuale, della documentazione tecnica e dell’attestato di qualificazione energetica;
b) l’esecuzione di una valutazione finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell’edificio in condizioni standard;
c) la determinazione degli indici di prestazione energetica globale e parziale, relativi a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio e della classe energetica;
d) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, al rapporto costi benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
e) la redazione dell’APE, l’apposizione della firma digitale e la trasmissione dello stesso sul sistema informativo APE Lazio secondo le modalità di cui alle linee guida riportate nell’allegato 1.
5. Se il soggetto abilitato non dispone di tutte le competenze necessarie per rilasciare l’APE può collaborare con uno o più soggetti abilitati in modo che vengano ricoperti tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. In tal caso all’APE devono essere apposte più firme digitali in sequenza da parte dei suddetti soggetti, i quali devono risultare iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 9.
6. Il soggetto abilitato documenta le caratteristiche dimensionali, termofisiche ed impiantistiche dell’edificio. A tal fine in particolare:
a) effettua almeno un sopralluogo sull’edificio oggetto di valutazione;
b) documenta fotograficamente l’esterno dell’edificio e i principali elementi energeticamente rilevanti del sistema edificio impianto (tipologia costruttiva dei tamponamenti opachi, serramenti, sistemi di emissione, sistemi di regolazione, generatore di calore ecc.);
c) redige rilievi grafici o controlla rilievi e progetti esistenti.
7. Nel caso di attestazione della prestazione energetica di singole unità immobiliari è fatto obbligo agli amministratori di condominio di fornire piena collaborazione ai condomini che lo richiedono, attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari.
8. L’APE deve essere corredato dal protocollo del registro ufficiale della Regione e dal codice identificativo attribuito dalla Regione stessa attraverso il sistema informativo APE Lazio di cui al capo IV, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui all’articolo 16.
Articolo 7
(Requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori energetici)1. Ai fini del rilascio dell’APE, i soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica di cui all’elenco regionale previsto dall’articolo 9 devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. 192/2005) e successive modifiche. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, per gli edifici di cui all’articolo 4, comma 2, i soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.
Articolo 8
(Annunci commerciali)1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del d.m. 26 giugno 2015 recante le linee guida nazionali, nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indicatori di prestazione energetica del fabbricato, l’indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. A tal fine è obbligatorio utilizzare, con esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, il format di cui all’Appendice C delle linee guida approvate dal suddetto decreto.
CAPO III
REQUISITI DEI SOGGETTI CERTIFICATORI ED ELENCO REGIONALE
Articolo 9
(Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica)1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.p.r. 75/2013 sono riconosciuti quali soggetti abilitati a svolgere le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici i soggetti iscritti nell’apposito elenco regionale, di seguito denominato elenco regionale.
2. La gestione dell’elenco regionale di cui al comma 1 è affidata alla direzione regionale competente in materia, tramite il sistema informativo APE Lazio disciplinato dal capo IV, di cui l’elenco stesso costituisce una specifica sezione.
3. L’utilizzo e il trattamento dei dati relativi ai soggetti abilitati sono finalizzati alla gestione dell’elenco regionale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e la Regione è titolare del relativo trattamento, che avviene anche attraverso strumenti informatici.
4. L’elenco regionale è reso pubblico per i soli soggetti abilitati che hanno manifestato il proprio consenso ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche.
5. Il consenso da parte dei soggetti abilitati viene manifestato mediante il modello di dichiarazione contenuto nell’informativa di cui all’allegato 2, redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento n. 2016/679/UE e successive modifiche, reperibile nella sezione dedicata del sistema informativo APE Lazio.
Articolo 10
(Requisiti di iscrizione all’elenco regionale e credenziali elettroniche)1. All’elenco regionale di cui all’articolo 9 sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della richiesta di registrazione, sono in possesso dei requisiti di cui al d.p.r.75/2013 e successive modifiche e alla deliberazione di giunta regionale 398/2017 e sue eventuali successive modificazioni per l’esercizio dell’attività di rilascio dell’attestato di prestazione energetica, anche se i titoli richiesti sono conseguiti in altre regioni o in Stati esteri, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. L’iscrizione all’elenco regionale avviene esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile all’interno del sistema informativo APE Lazio di cui al capo IV.
3. I dati richiesti per l’iscrizione all’elenco regionale sono inseriti mediante la compilazione dell’apposita modulistica disponibile on-line nell’applicativo informatico.
CAPO IV
SISTEMA INFORMATIVO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Articolo 11
(Istituzione e funzionamento del sistema informativo)1. Il sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici del Lazio, di seguito denominato APE Lazio, con accesso tramite internet, costituisce il sistema unico per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica, il cui logo identificativo è riportato nell’allegato 3.
2. APE Lazio contiene l’elenco dei certificatori di cui all’articolo 9 e la raccolta degli attestati di prestazione energetica condiviso con il sistema informativo nazionale di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d) del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, denominato SIAPE.
3. L’accesso al sistema informativo APE Lazio avviene attraverso una sezione del sito istituzionale della Regione, al link https://www.apelazio.enea.it/, ed è regolato tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti che vi accedono, cui vengono assegnate specifiche credenziali.
4. La Regione stipula con ENEA un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, al fine di disciplinare le attività di interesse comune da svolgere in collaborazione per adeguare ed integrare il sistema informativo APE Lazio alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 12
(Pubblicità dei dati del sistema informativo APE Lazio)1. I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema APE Lazio sono pubblici.
2. Con determinazione del direttore della direzione regionale competente in materia, sono individuate le tipologie dei dati, diverse da quelle indicate al comma 1, contenute nel sistema APE Lazio, conoscibili da chiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di proprietà industriale o di tutela di qualunque altra forma di segreto.
Articolo 13
(Accesso pubblico al sistema informativo APE Lazio)1 Il sistema APE Lazio assicura l’accesso a tutti i dati di cui all’articolo 12 in modo semplice e per via telematica con le seguenti modalità:
a) a titolo gratuito per i soggetti abilitati relativamente agli APE dagli stessi sottoscritti;
b) a titolo gratuito per i proprietari degli immobili e/o edifici relativamente agli APE ad essi relativi;
c) a titolo gratuito per la pubblica amministrazione;
d) a titolo gratuito per i notai, eventualmente sulla base di un’apposita convenzione tra la Regione e gli ordini notarili per disciplinare l’accesso al sistema;
e) a titolo oneroso per tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), l’accesso al sistema informativo APE Lazio consente di effettuare:
a) la compilazione e l’invio degli attestati di prestazione energetica;
b) la validazione ed archiviazione degli attestati di prestazione energetica;
c) l’annullamento e la sostituzione degli attestati di prestazione energetica già rilasciati;
d) il rilascio di copie dell’attestato di prestazione energetica;
e) le ricerche di attestati di prestazione energetica e le visualizzazioni di dettaglio dei dati in essi contenuti.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), l’accesso al sistema informativo APE Lazio consente di effettuare il solo rilascio di copie degli attestati di prestazione energetica riferiti ai propri edifici e/o immobili.
4. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), l’accesso al sistema APE Lazio consente di effettuare:
a) il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui all’articolo 10 del d. lgs. 192/2005;
b) l’estrazione degli attestati di prestazione energetica per le attività di controllo;
c) l’interscambio dei dati con il livello nazionale mediante il dialogo applicativo con il SIAPE;
d) le ricerche di attestati e le visualizzazioni del dettaglio dei dati in essi contenuti relativamente agli immobili e/o edifici ricadenti sul territorio di propria competenza, anche ai fini dell’attività ispettiva di cui al capo III del r.r 30/2020.
5. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accesso al sistema informativo APE Lazio consente di effettuare ricerche di attestati al fine di espletare i propri compiti in occasione di compravendite di immobili, nonché di estrarre copia dell’APE con il relativo codice identificativo.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera e), la Regione garantisce l’accesso agli atti necessari allo svolgimento della propria attività a seguito dell’inoltro di un’apposita istanza secondo il modello di cui all’allegato 2.
7. È altresì consentito a tutti i soggetti l’accesso libero, senza autenticazione, per poter consultare l’elenco dei professionisti abilitati e i dati relativi alla classificazione energetica degli edifici su base provinciale e comunale.
Articolo 14
(Accesso dei soggetti abilitati al sistema APE Lazio e modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche)1. I soggetti abilitati accedono al sistema informativo APE Lazio per redigere, annullare o sostituire gli APE secondo le modalità e le procedure informatiche indicate nella guida di cui all’allegato 1.
2. I soggetti abilitati, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari ed effettuata la valutazione energetica dell’edificio, compilano l’APE on-line, secondo le procedure e le modalità di cui al comma 1. Al termine della compilazione, il soggetto appone la firma digitale e provvede alla convalida dell’attestato e alla relativa trasmissione.
3. Successivamente alla trasmissione dell’attestato, lo stesso non è più modificabile; eventuali modifiche o integrazioni possono essere effettuate soltanto mediante l’annullamento e la sostituzione dell’attestato, come specificato nell’allegato 1.
4. L’APE è registrato attraverso il sistema APE Lazio secondo un codice identificativo alfanumerico fornito dallo stesso sistema.
5. L’APE è validamente acquisito quando è dotato del protocollo del registro ufficiale della Regione unitamente al codice identificativo del sistema APE Lazio.
6. Il soggetto abilitato è tenuto a consegnare l’APE al proprietario dell’immobile entro quindici giorni dall’intervenuta validazione dell’attestato da parte del sistema informativo APE Lazio.
7. Per le finalità di cui al presente regolamento, la Regione può stipulare, nel rispetto della normativa vigente, apposite convenzioni con gli ordini e/o collegi professionali cui appartengono i soggetti abilitati, anche al fine di ricevere informazioni tempestive in merito al possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 9, comma 1.
8. La Regione garantisce l’accesso ai soggetti abilitati che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività indicate dal presente articolo secondo modalità che assicurino:
a. l’identificazione dei soggetti;
b. l’individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione energetica di ciascun soggetto.
9. Il soggetto abilitato ha l’obbligo di conservare l’APE per cinque anni dalla validazione da parte del sistema APE Lazio, nonché, per il medesimo periodo, i dati di ingresso per l’effettuazione della procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell’APE, e di metterli a disposizione della direzione regionale competente in materia di energia e dell’ARPA Lazio per le verifiche e ispezioni, in caso di specifica richiesta da parte delle stesse ai sensi degli articoli 21 e 22. Tale documentazione comprende, tra l’altro, il rilievo dell’immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al servizio dell’edificio/unità immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo, tutto il materiale relativo a copie di bollette, fatture di vettori energetici o altra documentazione equivalente relativa all’edificio o all’immobile certificato e l’eventuale relazione di progetto di cui all’articolo 8, comma 1 del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
10. Le modalità di accesso dei soggetti abilitati al sistema informativo APE Lazio di cui all’allegato 1, sono definite ed aggiornate periodicamente con determinazione del direttore della direzione regionale competente.
Articolo 15
(Trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie)1. Anche al di fuori dei casi in cui è obbligatoria la presentazione dell’APE ai sensi dell’articolo 3, i soggetti abilitati possono trasmettere, attraverso il sistema APE Lazio, attestati di prestazione energetica per edifici già esistenti su richiesta del proprietario o dell’avente titolo.
2. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni di cui al presente capo e al capo V vigenti per gli altri attestati.
Articolo 16
(Oneri per la trasmissione degli APE e per l’esercizio del diritto di accesso)1. Per la trasmissione dell’APE da parte dei soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 9 al sistema APE Lazio, è dovuto il versamento di un onere di euro 15,00 per ciascun attestato, da pagare all’atto della trasmissione secondo le modalità previste dallo stesso sistema informatico.
2. Per l’accesso ai documenti contenuti nel sistema informatico APE Lazio da parte dei soggetti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), è dovuta la corresponsione della tariffa determinata ai sensi dell’articolo 468 e dell’Allegato V al regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.
3. La tariffa di cui al comma 2, è calcolata dalla struttura regionale competente in materia e comunicata ai soggetti interessati a seguito dell’inoltro della richiesta di accesso agli atti secondo il modello di cui all’allegato 2.
CAPO V
CONTROLLI E ISPEZIONI
Articolo 17
(Criteri generali per eseguire i controlli sui soggetti abilitati)1. La Regione effettua, con l’ausilio del sistema informativo APE Lazio, i controlli volti a verificare il possesso, in capo ai professionisti iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 9, dei requisiti di cui al d.p.r. 75/2013 e successive modifiche e alla deliberazione di giunta regionale 398/2017 e sue eventuali successive modificazioni ed in particolare dei seguenti:
a) iscrizione all’albo o collegio professionale;
b) attestato di corsi di formazione di ottanta ore;
c) attestato di aggiornamento del corso di formazione di otto ore.
2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti dalla direzione regionale competente, con cadenza semestrale. In caso di esito negativo delle verifiche effettuate, la direzione regionale comunica ai soggetti interessati, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990 e successive modifiche, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione all’elenco regionale e successivamente procede alla disabilitazione delle credenziali di accesso nei confronti dei soggetti che non sono in possesso dei requisiti richiesti.
3. La Regione, per le attività di cui al presente articolo, si avvale di LazioCrea SpA in qualità di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento n. 2016/679/UE.
Articolo 18
(Criteri generali per eseguire i controlli sugli APE)1. Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. 26 giugno 2015, la Regione esegue i controlli volti a verificare la regolarità formale e la correttezza tecnica degli APE, nonché l’osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4 della l.r. 7/2018, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA Lazio) è l’Autorità incaricata per effettuare annualmente le verifiche tecniche e le ispezioni di cui agli articoli 22 e 23, sulla base del campione definito al successivo articolo 20.
3. I controlli di cui al comma 1 sono articolati su due livelli di seguito indicati:
a) controlli di I livello - accertamento documentale: relativi al cento per cento degli APE e ad un accertamento successivo sul campione di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), secondo quanto previsto dall’articolo 21;
b) controlli di II livello - verifiche tecniche ed ispezioni: secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23.
Articolo 19
(Ispettori per il controllo degli APE)1. L’attività ispettiva può essere svolta da personale tecnico avente i seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta in ingegneria, architettura, fisica e chimica;
b) lauree triennali o lauree di I livello nelle stesse discipline di cui alla lettera a), nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno degli esami riconducibili ai seguenti:
1) sistemi per l’ingegneria e l’ambiente;
2) fisica tecnica industriale;
3) fisica tecnica ambientale;
4) fisica teorica, modelli e metodi matematici;
5) misure meccaniche e termiche;
6) chimica industriale;
7) principi di ingegneria chimica;
c) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011;
d) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1 del d.m. 37/2008 presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) del medesimo decreto è di un anno.
Articolo 20
(Determinazione del campione)1. Ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5, della l.r. 7/2018 le ispezioni delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica sono effettuate su un campione individuato dalla direzione regionale competente in materia di energia, secondo i criteri di cui all’allegato 4 e pari ad almeno il:
a) due per cento degli attestati trasmessi al sistema APE Lazio;
b) dieci per cento degli attestati trasmessi al sistema APE Lazio riferiti agli edifici di nuova costruzione di cui all’articolo 8, comma 6, della l.r. 7/2017.
2. Il campione di cui al comma 1, lettera a), viene individuato attraverso un algoritmo costruito sulla base delle ripartizioni, dei criteri e dei vincoli di cui all’allegato 4, eseguito in modo automatizzato dal sistema APE Lazio e determinato con cadenza semestrale rispetto agli APE trasmessi a tale sistema nel semestre precedente. Sono altresì inclusi nel campione di cui al comma 1, lettera a), gli APE oggetto di segnalazione di non correttezza effettuata dal proprietario o avente titolo.
3. Il campione di cui alla lettera b) del comma 1 viene individuato in modalità casuale dal sistema informativo APE Lazio.
Articolo 21
(Controlli di I Livello: accertamento documentale)1. I controlli di I livello sono effettuati in via automatizzata dal sistema APE Lazio. Nella fase di caricamento del “tracciato XML”, il sistema APE Lazio procede alla validazione del file XML nel rispetto dello standard XSD definito dal Comitato Termotecnico Italiano nella versione 12 ovvero ad un accertamento di alcuni parametri significativi con la generazione di avvisi funzionali a segnalare potenziali anomalie prima della validazione definitiva dell’APE, che il soggetto abilitato deve provvedere a correggere.
2. Gli APE che presentano anomalie, carenze o discordanze nei dati forniti, sono sottoposti ad un successivo accertamento documentale delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto abilitato e della completezza dei documenti richiesti dal format dell’APE di cui all’appendice B al d.m. 26 giugno 2015.
3. I soggetti abilitati, che hanno redatto gli APE facenti parte del campione di cui al comma 1, vengono informati dei controlli di I e II livello a mezzo posta elettronica certificata, trasmessa tramite il sistema APE Lazio, ove vengono indicati i codici identificativi degli APE oggetto di controllo, le modalità di svolgimento dei controlli stessi ed il termine per la relativa conclusione, che non può superare i sessanta giorni successivi a tale comunicazione.
4. La direzione regionale competente in materia di energia può richiedere, con apposita comunicazione da inviare al soggetto abilitato, qualora ne ravvisi la necessità, chiarimenti circa le dichiarazioni rese.
5. La comunicazione di cui al comma 4, sospende i termini di conclusione dei controlli di cui al comma 3, che riprendono a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione richiesta.
Articolo 22
(Controlli di II livello: verifiche tecniche ed ispezioni)1. La direzione regionale competente in materia di energia trasmette ad ARPA Lazio il campione di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), comprensivo degli APE oggetto di segnalazione di non correttezza, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni rese dal soggetto abilitato.
2. Gli APE di cui al comma 1, sono sottoposti a verifiche tecniche ed ispezioni.
3. ARPA Lazio, nel corso delle verifiche tecniche sugli APE di cui al comma 1, può richiedere, con apposita comunicazione da inviare al soggetto abilitato, qualora ne ravvisi la necessità, la trasmissione di ulteriore documentazione ed in particolare:
a) elaborati grafici di progetto (piante, sezioni e prospetti presentati in formato cartaceo o in formato “.pdf” o “.dwg”);
b) documentazione fotografica esterna e interna dell’edificio;
c) dati relativi alle stratigrafie dei componenti opachi (eventuali particolari costruttivi, fotografie di dettaglio, schede materiali);
d) documentazione relativa agli impianti presenti (copia libretto di impianto, schede tecniche);
e) abaco serramenti e relativa copia delle certificazioni ove esistenti;
f) abaco ponti termici presenti nella struttura;
g) altra documentazione anche non avente carattere tecnico eventualmente ritenuta necessaria.
4. Il soggetto abilitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, trasmette la documentazione richiesta esclusivamente in formato elettronico tramite posta certificata all’indirizzo indicato nella comunicazione predetta.
5. La comunicazione di cui al comma 3, sospende ulteriormente i termini di conclusione delle verifiche di cui al comma 3 dell’articolo 21, che riprendono a decorrere dalla data di trasmissione della documentazione richiesta.
6. ARPA Lazio, anche sulla base della documentazione pervenuta, effettua le verifiche tecniche dell’APE, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo individuata ai sensi del presente regolamento.
7. In caso di mancata ricezione della documentazione richiesta ai sensi del comma 3, o qualora la stessa risultasse incompleta senza motivata relazione del soggetto abilitato, ARPA Lazio invia un sollecito, prorogando i termini della presentazione della stessa per un massimo di ulteriori quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, ARPA Lazio invita il soggetto abilitato ad un contraddittorio presso i propri uffici e, in caso di assenza ingiustificata, provvede a comunicare alla direzione regionale competente gli esiti dell’istruttoria del procedimento ai fini della richiesta di cancellazione del soggetto abilitato dall’elenco regionale di cui all’articolo 9.
8. La direzione regionale competente comunica l’esito della procedura di cancellazione all’ordine e/o collegio professionale del soggetto interessato, ove esistente.
9. ARPA Lazio, a seguito delle verifiche di cui al comma 6, procede alle ispezioni su tutti gli APE la cui verifica sulla congruità e sulla coerenza dei dati e risultati espressi ha dato esito negativo, essendo stati riscontrati risultati potenzialmente anomali.
10. Sono altresì sottoposti alle ispezioni tutti gli APE oggetto di segnalazione di non correttezza.
11. ARPA Lazio, entro trenta giorni dal riscontro dell’anomalia ai sensi del comma 9, effettua le ispezioni per tutti gli edifici o immobili riconducibili agli APE risultati potenzialmente anomali dai controlli di cui al comma 6, al fine di verificare la correttezza tecnica attestata con particolare riferimento alla presenza di impianti termici presso gli immobili, sulla base dei libretti degli impianti e dei rapporti di controllo e di efficienza energetica di cui al regolamento regionale 30/2020.
12. Ai fini dell’ispezione di cui al comma 11, ARPA Lazio si coordina con le autorità competenti di cui all’articolo 2 del regolamento regionale 30/2020, anche ai fini della eventuale acquisizione degli esiti degli accertamenti dalle stesse eseguiti, con riferimento agli immobili oggetto di ispezione.
13. ARPA Lazio conclude i controlli entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di ultimazione dell’ispezione, attestata dal relativo verbale sottoscritto dall’ispettore, attraverso una relazione che descrive l’esito del controllo e gli eventuali casi di “non correttezza formale” e di “non correttezza sostanziale” di cui all’articolo 24.
14. In caso di esito negativo delle verifiche, ARPA Lazio ne dà comunicazione al soggetto abilitato e concede la possibilità di un contraddittorio entro quindici giorni dalla data di invio della comunicazione.
15. ARPA Lazio, sulla base della relazione di cui al comma 13 e dell’eventuale contraddittorio di cui al comma 14:
a) nel caso di esito positivo, ne dà comunicazione al soggetto abilitato;
b) nel caso di “non correttezza formale”, ne dà comunicazione al soggetto abilitato che, entro quarantacinque giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può rettificare l’APE, con oneri a proprio carico. Decorso inutilmente il termine ARPA Lazio comunica l’inadempimento alla direzione regionale competente ai fini della richiesta di cancellazione del soggetto abilitato dall’elenco regionale di cui all’articolo 9. La direzione regionale competente comunica l’esito della procedura di cancellazione all’ordine e/o collegio professionale del soggetto interessato, ove esistente;
c) nel caso di “non correttezza sostanziale”, ai fini dell’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005, in armonia con la legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche e con la legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche:
1) accerta l’infrazione ed effettua la contestazione immediata, ovvero la notificazione degli estremi della violazione al soggetto abilitato, per il pagamento in misura ridotta; trasmettendo, anche per via telematica, copia del verbale di accertamento alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l’avvenuto pagamento in misura ridotta, qualora comprovato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l.r. 30/1994;
2) qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, trasmette, ai sensi dell’articolo 17 della l. 689/1981, il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, il quale procederà ad irrogare le sanzioni al soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 30/1994.
Articolo 23
(Esecuzione delle ispezioni)1. L’ispezione è annunciata al soggetto abilitato da ARPA Lazio, con almeno quindici giorni di anticipo, mediante posta elettronica certificata. A tal fine il soggetto abilitato provvede, entro cinque giorni dalla data della comunicazione, ad informare il proprietario o l’avente titolo circa la data dell’ispezione.
2. La data programmata per l’ispezione può essere modificata qualora il soggetto abilitato o il proprietario o avente titolo ne faccia richiesta motivata per iscritto, entro i cinque giorni antecedenti, e per non più di due volte consecutive. La nuova data è fissata entro e non oltre i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta. In tal caso, sono sospesi i termini previsti per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni ai sensi dell’articolo 21, comma 3, e dell’articolo 22, comma 11.
3. L’ispezione è effettuata congiuntamente con gli ispettori individuati dall’autorità competente di cui al capo III del regolamento regionale 30/2020 e secondo le modalità di cui all’articolo 19 del medesimo regolamento.
4. ARPA Lazio può sottoscrivere specifici protocolli di intesa con le autorità competenti di cui all’articolo 2 del regolamento regionale 30/2020 al fine di un miglior coordinamento delle ispezioni di cui al presente articolo con quelle disciplinate dal capo III del medesimo regolamento.
Articolo 24
(Casi di non correttezza formale o sostanziale)1. Ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi casi di:
a) “non correttezza formale” i casi in cui gli APE riportano informazioni tecniche o di individuazione e caratterizzazione dell’edificio non corrette, tali da non incidere sull’individuazione della prestazione energetica. In particolare, sono considerati tali gli errori relativi anche ad uno solo dei seguenti campi:
1. oggetto dell’attestato, ivi incluso il numero di unità immobiliari di cui è composto l’edificio;
2. destinazione d’uso;
3. dati catastali;
4. ubicazione (comune, coordinate WSG 84);
5. codice del catasto impianti termici ove presente;
6. per ogni servizio energetico: tipo di impianto e relativi vettori energetici;
b) “non correttezza sostanziale” i casi di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs 192/2005 e successive modifiche.CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 25
(Dati personali)1. Il trattamento dei dati personali relativi al titolare dell’APE, ai soggetti iscritti all’elenco regionale e al personale incaricato delle verifiche ispettive è consentito esclusivamente per le finalità di cui al presente regolamento e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
2. Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell’applicazione alle disposizioni del presente regolamento è obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento n. 2016/679/UE. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, LazioCrea SpA è nominata responsabile del trattamento secondo le istruzioni operative di cui alla deliberazione di giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 840 e sue eventuali successive modificazioni.
3. ENEA è contitolare con la Regione del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento n. 2016/679/UE per le finalità di condivisione del sistema informativo APE Lazio nonché degli APE comprensivi dei dati personali del soggetto certificatore con il sistema informativo nazionale (SIAPE).
4. I ruoli ed i rapporti di contitolarità del trattamento tra la Regione ed ENEA ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento n. 2016/679/UE possono essere disciplinati nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 11 comma 4.
5. ENEA, nell’ambito della condivisione con la Regione del sistema informativo APE LAZIO di cui all’articolo 11 è individuata quale amministratore di sistema e provvede alla gestione e alla manutenzione del sistema stesso.
6. Relativamente alle finalità connesse alle ispezioni e verifiche tecniche ARPA Lazio è titolare autonomo del trattamento ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del suddetto titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del medesimo Regolamento n. 2016/679/UE e del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
Articolo 26
(Disposizioni transitorie e finali)1. In fase di prima applicazione, ai fini della disciplina dei rapporti di contitolarità del trattamento dei dati tra la Regione ed ENEA mediante l’accordo interno di cui all’articolo 26 del Regolamento n. 2016/679/UE si rinvia all’accordo già stipulato tra tali enti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 27
(Disposizioni finanziarie)1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della l.r. 7/2018, le somme introitate a seguito del pagamento degli oneri di cui all’articolo 16, riversate ed iscritte nel bilancio della Regione ai sensi dell’articolo 28 e nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 7 dell’articolo 21 della l.r. 7/2018, sono destinate alla copertura dei costi:
a) per l’implementazione del sistema informativo APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche, per un importo non superiore ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità;
b) per le attività di verifica ed ispezione effettuate da ARPA Lazio, per un importo corrispondente alla restante quota non destinata per le finalità di cui alla lettera a).
2. Ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della l.r. 7/2018, agli oneri derivanti dal presente regolamento, concernenti le spese per l’implementazione del sistema informativo APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla l.r. 3/2016 e le spese per le attività di ispezione effettuate da ARPA Lazio, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel “Fondo per l’efficientamento energetico”, di cui al programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, titolo 1 “Spese correnti”, alimentato dalle somme derivanti dal pagamento degli oneri di cui all’articolo 16, versate all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo 3 “Entrate extratributarie”.
Articolo 28
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1 gennaio 2022.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 29/12/2021