Regolamento regionale 4 Marzo 2019 n. 2
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BUR 5 Marzo 2019, n.19
- Testo vigente al:
- Regolamento per l’affidamento familiare nella Regione Lazio.
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Art. 1
(Oggetto)
Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e gestione dell’intervento dell’affidamento familiare nella Regione Lazio. Individua responsabilità, funzioni e compiti. Il Regolamento si fonda sulle Linee di indirizzo per l’affidamento familiare del Ministero del lavoro e recepite dalla Regione Lazio con DGR n°148 del 02/03/2018.
Art. 2
(Interventi di prevenzione degli allontanamenti)
La Regione Lazio, nel rispetto della raccomandazione 223.2 delle “Linee nazionali di indirizzo sull’affidamento familiare”, promuove ed incoraggia tutte le attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia[1] attraverso la promozione, la sensibilizzazione, la formazione e il sostegno della prossimità familiare e del buon vicinato. Promuove altresì la programmazione delle “risorse accoglienti”, intendendo con questo termine tutte quelle forme di accoglienza legate alla “vicinanza solidale” che si affiancano alle famiglie vulnerabili e che si caratterizzano per la dimensione relazionale e la temporaneità.
Art. 3
(Finalità e obiettivi dell’affidamento familiare)
L’intervento dell’affidamento familiare dei bambini è organizzato nel rispetto della Legge n. 184 del 04/05/1983, come modificata con la L. n. 149 del 28/03/2001 “Diritto del minore alla propria famiglia” [2]. L’affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell’aiutare e sostenere una famiglia che attraversa un periodo di difficoltà contingente nel recupero delle capacità genitoriali assicurando nel contempo al bambino, attraverso il suo affidamento ad un altro nucleo familiare o ad una persona singola, relazioni positive, affetti e cure necessarie per un sano sviluppo. Per la sua natura l’affidamento familiare è da intendersi come un’azione di solidarietà da parte della comunità sociale nei confronti di un bambino momentaneamente privo di un ambiente idoneo.
Nell’affidamento familiare i vincoli affettivi tra bambino e famiglia di origine vengono mantenuti e sollecitati, poiché il fine dell’affidamento è il ricongiungimento familiare, se nell’interesse del bambino stesso. Tale mantenimento, deve essere garantito da un intervento multidisciplinare che tuteli sia il bambino che la famiglia affidataria.
L’affidamento familiare intende essere sia strumento preventivo degli stati di cronico disagio familiare, sia intervento evolutivo in situazioni di crisi, rappresentando in entrambi i casi l’opzione da privilegiare rispetto al collocamento del bambino presso le strutture residenziali.
L’affidamento familiare è un intervento di breve e medio periodo, non superiore ai 24 mesi (art. 4 comma 4 della L. n. 184/83 e ss. mm. e ii.). Il Tribunale per i minorenni può prorogare l’affidamento nel caso in cui la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al bambino, tenuto conto del Progetto Quadro individualizzato per esso predisposto.
La conclusione dell’affidamento è stabilita con provvedimento dell’Autorità che lo ha disposto, quando le difficoltà della famiglia d’origine siano complessivamente superate o nel caso in cui la prosecuzione dell’intervento non sia più nell’interesse del bambino.
L’affidamento familiare si articola in una pluralità di tipologie di intervento per fornire risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino e della sua famiglia e tutte fanno riferimento alla stessa finalità della ricomposizione delle relazioni familiari del bambino o ragazzo in oggetto con i suoi genitori.
Qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, l’affidamento accompagna il ragazzo nel percorso verso l’autonomia personale e socio-economica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare, mantenendo contatti e favorendo incontri periodici con i familiari, con gli affidatari e con quanti hanno accompagnato il ragazzo/a nel suo percorso, secondo modalità definite dal Tribunale per i Minorenni e dai Servizi sociali, nel migliore interesse del bambino, così come stabilito dalla legge n°173/2015.
Art. 4
(Soggetti dell’affidamento familiare: il bambino)
Soggetti dell’affidamento familiare sono:
- Bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, di nazionalità italiana o straniera, nelle cui famiglie si presentino carenze nell’esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo, per la protezione dei quali si rende opportuna una separazione temporanea dalla famiglia d’origine. È possibile l’affidamento familiare anche di bambini dai 0-24 mesi per i quali, in particolare, è fondamentale la presenza di figure di attaccamento adeguate e stabili il più precocemente possibile, e l’affidamento di bambini diversamente abili;
- i MSNA (minori stranieri non accompagnati) privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d’origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- i ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro, necessitino di proseguire l’esperienza nella famiglia affidataria;
- i nuclei familiari mono genitoriali e non, che necessitino di un periodo di tempo e di sostegno per sviluppare le competenze socio-relazionali necessarie per la vita in autonomia.
Art. 5
(Diritti del bambino)
Il bambino ha il diritto di:
- essere adeguatamente preparato ed ascoltato ai fini della predisposizione del Progetto quadro e del Progetto di affido che lo riguardano;
- avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo riguarda;
- mantenere i rapporti con la propria famiglia d’origine ove non vi sia controindicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche a conclusione del progetto di affidamento, ove sia nel maggior interesse del bambino.
Art. 6
(Soggetti dell’affidamento familiare: la famiglia d’origine)
La famiglia del bambino è soggetto dell’intervento di affidamento familiare affinché possa superare le condizioni che hanno portato all’allontanamento del bambino, favorendo il suo rientro nel nucleo nel più breve tempo possibile. Il sostegno alla famiglia d’origine fa parte integrante del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento.
Art. 7
(Diritti e doveri: famiglia d’origine)
La famiglia d’origine ha il diritto di:
- conoscere le finalità generali dell’affidamento familiare ed avere comunicazione tempestiva e consultazione circa le decisioni in merito al figlio/a e all’intervento di affidamento;
- ricevere le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria;
- mantenere il rapporto significativo con il proprio figlio/a, salve le limitazioni e le modalità disposte con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, e mantenere contatti con la famiglia affidataria;
- partecipare alla messa a punto del Progetto quadro e del Progetto di affidamento;
- usufruire del sostegno e degli interventi del Servizi Sociali istituzionalmente competenti e di altri Servizi specialistici;
- scegliere, ascoltato il bambino, l’indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed essere informati sull’andamento scolastico del figlio;
- essere informati e decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari;
- concedere il consenso all’espatrio;
- essere tutelati nella propria sfera di riservatezza;
La famiglia d’origine ha il dovere di:
- rispettare gli accordi, in caso di affidamento consensuale e/o le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale;
- realizzare il programma stabilito con operatori per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio e favorire il ricongiungimento con il figlio nei tempi concordati;
- contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese per il figlio;
- rispettare la riservatezza della famiglia affidataria.
Art. 8
(Soggetti dell’affidamento familiare: gli Affidatari)
La famiglia affidataria[3] è una risorsa in ogni progetto di affido e rappresenta una “famiglia in più” che non si sostituisce o non si pone in alternativa alla famiglia d’origine dei bambini accolti. Gli Affidatari possono essere individuati tra quanti (coppie con figli, coppie senza figli o persone singole) si rendono disponibili per l’affidamento e per i quali il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare competente territorialmente abbia accertato:
- la disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, ad un sano sviluppo psico-fisico del bambino o del ragazzo, assicurando il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e la cura delle relazioni affettive, provvedendo alle necessità di prevenzione e cura della salute;
- la formazione specifica sul tema;
- l’integrazione nell’ambito sociale;
- la disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari;
- la disponibilità al rapporto con la famiglia di origine;
- la disponibilità a favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel Progetto quadro di affidamento e impegnandosi a mantenere, se positive, le relazioni affettive maturate durante l’affidamento;
- che non abbiano riportato condanne penali né abbiano processi penali pendenti a loro carico.
Art. 9
(Diritti e doveri: gli Affidatari)
La famiglia affidataria ha il diritto di:
- ricevere la formazione specifica sull’Affidamento familiare;
- essere informata circa la situazione del bambino che viene proposto per l’accoglienza e sul Progetto Quadro elaborato per la sua famiglia;
- chiedere l’ascolto e il coinvolgimento anche dei figli conviventi della coppia affidataria;
- concorrere alla predisposizione del Progetto di affido;
- usufruire del sostegno psico-sociale degli operatori del Servizio Distrettuale per l’Affido familiare e dell’Equipe territoriale anche in collaborazione con l’Associazionismo familiare e il Terzo settore;
- mantenere gli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e sanitaria usufruendo, se necessario, del supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti;
- essere tutelati nella propria sfera di riservatezza;
- ricevere il sostegno economico per l’affidamento familiare di cui all’art. 21 del presente Regolamento;
- essere ascoltati dal Tribunale per i Minorenni per tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato e poter presentare memorie scritte al riguardo. (art. 4 comma 5 bis e seguenti della legge n° 184 del 1983 come modificata dalla legge n°173 del 2015).
La famiglia affidataria ha il dovere di:
- provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del bambino affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- mantenere, in collaborazione con gli operatori del Servizio Distrettuale per l’affidamento e dell’equipe territoriale, rapporti con la famiglia d’origine del bambino, tenendo conto delle modalità disposte con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
- assicurare un’attenta osservazione dell’evoluzione del bambino in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita ed informare tempestivamente il servizio referente;
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del bambino in affidamento e della sua famiglia;
- assicurare rapporti con il Tutore o con il Tutore volontario.
Art. 10
(Soggetti dell’affidamento familiare: Terzo Settore, formazioni sociali e cittadini)
La legge n. 184/83, nell’affidare la titolarità della promozione e della gestione dell’affidamento familiare ai Servizi Sociali territoriali, prevede la possibilità della collaborazione tra questi, il Terzo settore e le reti e le Associazioni familiari: gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta all’accoglienza di bambini in difficoltà e al sostegno della famiglia.
Rappresentanti del Terzo Settore partecipano al Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare.
Il coinvolgimento delle famiglie affidatarie, attraverso le espressioni della loro rappresentanza, va promosso, riconosciuto e valorizzato favorendone la partecipazione, ad integrazione delle istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini.
La Regione Lazio riconosce e valorizza un preciso spazio di collaborazione con il privato sociale e il Terzo settore, le reti, le associazioni familiari, gruppi di famiglie volontarie aggregate. Tale collaborazione è formalizzata anche attraverso specifici protocolli di intesa per le attività di:
1) informazione, sensibilizzazione e promozione dell’affidamento familiare sul territorio;
2) confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all’affidamento nelle famiglie;
3) accompagnamento e sostegno alle famiglie nell’esperienza dell’affidamento familiare;
4) promozione delle reti di famiglie e della solidarietà familiare;
5) progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini;
6) promozione di attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia.
Art. 11
(Attori istituzionali dell’affidamento familiare:
Autorità Giudiziaria, esercenti la responsabilità genitoriale, Tutore)
Scopo del presente Regolamento è facilitare il raccordo tra Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare e tutti gli attori del percorso di affidamento familiare, garantendo forme di comunicazione e di informazione reciproca, per coordinare ed orientare le rispettive azioni nel superiore interesse dei bambini, con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi delle procedure con i tempi e le esigenze del bambino e delle famiglie coinvolte.
A questo fine, nell’ambito dei percorsi di affidamento familiare, è assicurata la tempestiva interazione tra Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare e coloro che hanno la responsabilità della cura e la rappresentanza del bambino: i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, nel caso in cui questi siano stati dichiarati decaduti, il Tutore.
I poteri del Tutore, quando il bambino tutelato è destinatario di un provvedimento di affidamento, vengono trasferiti agli Affidatari solo per l’esercizio legato agli aspetti ordinari della gestione del quotidiano, per esempio gli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e sanitaria.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria necessari per la predisposizione ed attuazione del Progetto Quadro e del Progetto di affido è assicurata la interazione del Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, nelle forme più adeguate, da eventualmente concordarsi con appositi protocolli, con il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario, nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.
Art. 12
(Attori istituzionali dell’affidamento familiare: Regione Lazio)
La Regione Lazio:
- stabilisce, nell’ambito della programmazione finanziaria annuale dei Piani Sociali di Zona, l’ammontare del finanziamento da assegnare al Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare;
- stabilisce la dotazione organica del Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, in modo da favorire la presenza di personale sociale, sanitario ed educativo, con formazione specifica e multidisciplinare;
- implementa gli strumenti di rilevazione uniforme dei dati sull’Affido familiare in sintonia con il Sistema informativo Regionale e la Banca Dati Regionale sulle famiglie disponibili all’affidamento familiare e con il sistema nazionale di rilevazione dei dati;
- programma l’organizzazione di eventi formativi e di supervisione rivolti ai diversi attori coinvolti nell’intervento per l’affidamento familiare;
- esercita la funzione di monitoraggio dell’appropriatezza, della coerenza e dell’effettiva applicazione delle indicazioni sull’affidamento familiare stabilite con il presente Regolamento adottando gli eventuali provvedimenti per la sua ridefinizione anche attraverso la consultazione di tavoli regionali già istituiti o da istituirsi previsti dal Piano sociale regionale, al fine di assicurare spazi di confronto periodico tra le realtà attive nel settore, nonché predispone gli eventuali documenti tecnici di applicazione del Regolamento, anche riguardanti l’aggiornamento dei parametri del sostegno economico per l’affidamento familiare.
Art.13
(Attori Istituzionali dell’Affidamento Familiare: Comune di Roma Capitale)
Il Comune di Roma Capitale favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione, all’accoglienza e alla disponibilità di famiglie e di persone singole interessate all’affidamento; promuove lo sviluppo dell’Associazionismo e del Volontariato di settore, anche attraverso la gestione dell’Albo cittadino degli Organismi operanti nel settore dell’affidamento familiare. Organizza l’intervento dell’affidamento familiare attraverso l’Ufficio “Centro per l’affido familiare” funzionalmente collocato nel Dipartimento Politiche Sociali. Il “Centro per l’affido familiare” svolge le funzioni di coordinamento, controllo e monitoraggio dell’affidamento familiare, che sono assimilabili ai compiti del Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare di cui all’art. 15 del presente Regolamento. Inoltre il “Centro per l’Affido Familiare” del Comune di Roma Capitale svolge i compiti inerenti al servizio di affidamento familiare su tutto il territorio comunale, rispetto:
- alla programmazione annuale delle attività sul tema dell’affido attraverso incontri con i Referenti di cui all’art. 14 del presente Regolamento;
- all’agevolazione e semplificazione delle relazioni tra il Servizio Sociale Municipale ove risiede la famiglia di origine del bambino e quello del Municipio della famiglia affidataria, prima, durante e dopo l’adozione del provvedimento di affido;
- alla promozione di incontri periodici con i Referenti per l’affidamento familiare municipali al fine di armonizzare i procedimenti, informare sulle iniziative regionali, concordare uniformi modelli di intervento, valutare iniziative di sensibilizzazione e quanto altro finalizzato all’efficacia dello sviluppo dell’affido familiare.
Art.14
(Attori Istituzionali dell’Affidamento Familiare: Equipe Territoriali Municipali di Roma Capitale)
Al Servizio Sociale municipale sono affidati i compiti attribuiti, ai fini del presente Regolamento, alle Equipe Territoriali come individuato dall’art. 16 del presente Regolamento, nel rispetto degli accordi di programma ed i protocolli di intesa stipulati tra ciascun Municipio e il corrispondente Distretto sanitario, nonché delle modalità organizzative di sostegno e integrazione tra servizi sociali e sanitari.
L’equipe territoriale municipale di Roma Capitale per l’affidamento familiare è composta:
- da referenti del Servizio Sociale municipale del territorio dove risiede il nucleo di origine, che è l’effettivo responsabile del progetto di affido;
- da referenti del Servizio Sociale del Municipio dove si rileva la presenza effettiva del minore indipendentemente dal possesso del requisito della residenza.
L’equipe territoriale si coordina funzionalmente con l’Ufficio “Centro per l’Affido Familiare”.
Il progetto per la realizzazione dell’affidamento familiare è adottato con determinazione del Dirigente del Municipio di residenza della famiglia di origine o, in assenza di tale residenza o in caso di Minore straniero non accompagnato (MSNA) del Dirigente del Municipio nel quale si rileva l’effettiva presenza del bambino.
Art. 15
(Attori istituzionali dell’affidamento familiare: Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare)
Per attuare l’intervento dell’affidamento familiare ogni Distretto socio sanitario dovrà dotarsi di un Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, che ha funzioni di coordinamento delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali integrate dal personale dei competenti servizi della ASL.
Il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare si avvale di:
- un coordinatore, nominato dall’Ufficio di Piano del Distretto, che lo convoca e lo rappresenta;
- operatori rappresentanti delle Equipe dei Servizi Sociali territoriali;
- operatori rappresentanti del Servizio Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva (SMREE) dell’Azienda ASL facenti parte delle Equipe;
- rappresentanti delle Associazioni familiari e del Terzo settore qualificato operanti nel territorio Distrettuale.
È compito del Coordinatore definire i criteri di partecipazione al Servizio Distrettuale tenendo conto delle specificità del territorio che rappresenta.
È compito del Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare:
- la predisposizione del Piano Distrettuale dell’affidamento familiare;[4]
- la valorizzazione ed il raccordo funzionale con l’Associazionismo Familiare, il Terzo settore e altri attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell’affidamento famigliare, e con le Equipe territoriali;
- l’organizzazione e l’erogazione di forme di supporto individuali e collettive alle famiglie affidatarie (es. gruppi di mutuo aiuto, formazione, ecc.);
- le attività di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi dell’affido e della solidarietà familiare;
- la promozione della cultura dell’affidamento familiare;
- il reclutamento delle famiglie affidatarie;
- l’organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie;
- la responsabilità di essere il riferimento delle comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria;
- la gestione della Banca Dati dell’affidamento familiare;
- il miglioramento delle competenze delle Equipe territoriali attraverso azioni formative e di supervisione per gli operatori;
- l’erogazione del sostegno economico alle famiglie affidatarie;
- l’eventuale regolamentazione integrativa e l’erogazione, nell’ambito dei parametri del presente Regolamento, del rimborso a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie affidatarie;
- fornire la documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione regionale;
- il monitoraggio e valutazione delle attività;
- fornire il supporto e la consulenza sui Progetti Quadro e Progetti di affido per ogni bambino in affidamento familiare alle Equipe territoriali, come predisposto nel Piano Distrettuale dell’affidamento familiare;
Art. 16
(Attori istituzionali dell’affidamento familiare: Equipe territoriali)
È compito delle Equipe territoriali, composte dal personale dei Servizi Sociali del territorio Distrettuale, integrate con il personale dei competenti servizi della ASL di:
- individuare le situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative alla permanenza in famiglia dei figli di minore età, eventualmente affrontabili attraverso l’affido;
- effettuare la valutazione delle competenze genitoriali della famiglia di origine, del contesto familiare e della situazione del bambino;
- predisporre il “Progetto Quadro” relativo alla famiglia del bambino e il “Progetto di affido” con la definizione delle motivazioni, dei tempi degli interventi e degli obiettivi realisticamente perseguibili per la modifica delle situazioni critiche all’interno delle famiglie di origine (art. 4, comma 3, Legge n°184 del 1983) ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di benessere del bambino/ragazzo e del recupero della famiglia di origine;
- attivare e curare, in coordinamento funzionale con il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, le comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria competente;
- inviare, d’intesa con il Servizio Distrettuale, la comunicazione di avvio dell’affidamento familiare all’Autorità Giudiziaria che lo ha disposto;
- attivare il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare per l’individuazione della famiglia affidataria più idonea per quello specifico bambino/ragazzo tenendo conto dell’ambito culturale e sociale di origine del bambino stesso (religione, abitudini, ecc.);
- stipulare l’accordo con la famiglia affidataria sull’affidamento del bambino.
- attuare gli interventi a sostegno del bambino, della famiglia d’origine, della famiglia affidataria stabiliti nel Progetto quadro e nel Progetto di affidamento;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia di origine;
- fornire al Servizio Distrettuale una relazione semestrale sull’andamento dell’affidamento del bambino, anche per i fini di aggiornamento della Banca dati;
- affiancare il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare nell’elaborazione delle scelte strategiche e nel recepimento dei dati ad esso necessari per la programmazione;
- collaborare con il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare alla realizzazione delle attività da esso indicate.
Nel caso di Distretti socio sanitari[5] in cui la dimensione territoriale e demografica non consenta la creazione di equipe territoriali per garantire l’efficienza dell’intervento di affidamento familiare, il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare svolge le funzioni previste per l’equipe territoriale.
Art. 17
(Tipologie di affidamento familiare: etero/intra familiare)
A partire dalla sussistenza o meno di un legame di consanguineità tra il bambino e gli affidatari, l’intervento di affidamento familiare si distingue in:
a) affidamento etero familiare: quando il bambino viene affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia d’origine;
b) affidamento intra familiare: quando il bambino viene affidato a parenti entro il quarto grado.
Anche nel caso dell’affido intra familiare, il Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, attraverso l’Equipe territoriale, deve accertare che chi della famiglia si prenderà cura del bambino/ragazzo abbia gli stessi requisiti richiesti per l’affidamento etero familiare.
I parenti disponibili ad un affidamento intra familiare sono coinvolti in percorsi di accompagnamento e sostegno come stabilito nel Progetto quadro e nel Progetto di affido.
Si applicano all’affidamento intra familiare gli interventi di protezione e tutela che il presente regolamento disciplina.
Il sostegno economico all’affidamento del bambino è regolato dall’art. 21 del presente Regolamento.
Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi intra familiari in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, affidino spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rilevino elementi di rischio e di pregiudizio.
Art. 18
(Tipologie di affidamento familiare: consensuale/giudiziale)
L’intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente è definito in base allo status giuridico:
a) consensuale, disposto dall’Ente Locale in attuazione dell’art. 4 della legge n°184/83, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il bambino non sia affidato a parente entro il IV° grado, deve essere inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
b) giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il bambino ai sensi degli artt. 330 e ss. C.C..
Art. 19
(Modalità di intervento)
L’ affidamento familiare prevede le seguenti modalità di intervento:
a) affidamento residenziale: quando il bambino risiede o è collocato stabilmente con gli affidatari;
b) affidamento diurno: quando il bambino trascorre parte della giornata con gli affidatari e la sera ritorna nella sua famiglia d’origine;
c) affidamento parziale: quando il bambino trascorre solo un periodo di tempo dell’anno (es. fine settimana, i mesi estivi) definito con gli affidatari;
d) affidamento di emergenza/ponte: quando il bambino viene collocato in via d’urgenza in una famiglia affidataria per il tempo necessario a predisporre un progetto individualizzato da parte dell’Equipe territoriale istituzionalmente competente. Si tratta di affidamenti di durata breve: poche settimane nel caso degli affidamenti di emergenza, alcuni mesi, massimo un anno per gli affidi ponte;
e) l’affidamento di minori con particolari complessità: quando il bambino, a causa di speciali bisogni di accudimento/educativi (a titolo esemplificativo MSNA, adolescenti, bambini con disabilità) deve essere collocato in un nucleo familiare a cui vengono richieste particolari competenze educative e di tempo;
f) affidamento del nucleo mono genitoriale[6]: quando il bambino viene accolto con un genitore in abitazione autonoma presso o nella stessa abitazione di una famiglia di sostegno. Questa modalità di intervento ha la finalità di favorire il più possibile l’unità della famiglia rinforzando le competenze genitoriali e l’accompagnamento verso un percorso di autonomia;
g) accompagnamento all’autonomia di neo-maggiorenni in uscita da percorsi di affidamento familiare o di accoglienza in strutture o case famiglie.
Il Servizio per l’affidamento familiare Distrettuale può sperimentare, adottando specifici atti di regolamentazione, tipologie innovative di affidamento quali, a titolo esemplificativo, l’affidamento di un bambino o ragazzo ad una famiglia affidataria appartenente ad una rete di famiglie, le famiglie d’appoggio, qualora si ritenga che tali tipologie possano contribuire all’accoglienza familiare di bambini in situazioni particolarmente complesse.
Art. 20
(Progetto Quadro e Progetto di affidamento)
Il “Progetto Quadro” elaborato dall’Equipe territoriale in forma condivisa, riguarda l’insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino e alla sua famiglia, all’ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.
Il Progetto Quadro comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità e dei tempi.
Nelle situazioni in cui è prevista l’attivazione dell’affidamento familiare il Progetto Quadro include uno specifico “Progetto di Affidamento familiare” che contiene gli obiettivi socio educativi legati all’esperienza dell’affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la famiglia d’origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la famiglia d’origine.
Il “progetto di affidamento familiare” contiene i dispositivi di supporto al bambino, alla famiglia d’origine, al nucleo affidatario quali:
- il servizio di educativa domiciliare
- la partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori
- l’attivazione di una famiglia di appoggio
- la realizzazione di percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori rivolti sia ai genitori che ai bambini/ragazzi
- le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all’inclusione e al benessere del bambino/ragazzo a scuola
- supporto al percorso di autonomia per ragazzi quasi/nei maggiorenni;
- il sostegno e la facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, artistiche, ecc.;
- l’organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti;
- l’attivazione di altre misure sociali di sostegno alla famiglia d’origine quali il Reddito di Inclusione;
Il Progetto Quadro e il Progetto di Affidamento in esso contenuto sarà condiviso e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti (Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare, famiglia d’origine, famiglia affidataria, organismi del terzo settore, e tutti gli altri servizi o associazioni eventualmente citati nel progetto) e sarà monitorato a cadenza trimestrale.
Art. 21
(Sostegno economico)
È prevista l’erogazione del sostegno economico a favore dei soggetti affidatari da parte del Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare competente per il bambino in affido o per il nucleo mono genitoriale affidato, nei limiti delle risorse programmate e autorizzate dalla Regione Lazio. Tale Sostegno è riconosciuto come forma di supporto alle aumentate esigenze del nucleo familiare affidatario derivanti dall’ingresso in famiglia del bambino affidato.
Tale sostegno prescinde dal reddito della famiglia affidataria.
Per le diverse modalità di intervento di affidamento familiare di cui all’art. 19, sia per gli affidamenti etero che intra familiare, è prevista la seguente articolazione per il sostegno economico mensile:
- affidamento residenziale: euro 400
- affidamento diurno familiare: euro 200
- affidamento parziale: sostegno proporzionale al periodo
- affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo pieno: euro 400 per il bambino + euro 200 per il genitore accolto[7]
- affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo part –time: euro pro quota
- affidamento di minori con particolari complessità: euro 700-1000 da modulare sulla base dei requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie.
Per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni il sostegno può essere aumentato nella misura del 25% delle suddette quote.
Tale aumento è garantito nelle more dell’organizzazione distrettuale di un “corredo per l’affido” (passeggini, lettino, ecc.) da fornire in comodato d’uso alle famiglie affidatarie.
Per i bambini con gravi patologie sanitarie certificate il sostegno è pari a quello offerto alle famiglie che accolgono bambini con particolari complessità, in virtù delle aumentate esigenze che l’affido di tali bambini comporta.
In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l’importo del sostegno è erogato in modo uguale per ciascun bambino in affidamento.
Art. 22
(Ulteriori forme di sostegno alla famiglia affidataria)
Su proposta dell’Equipe territoriale e con parere da parte del Servizio Distrettuale, per esigenze che non possono essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari, è prevista, nei limiti posti dal finanziamento regionale, la possibilità di usufruire di rimborsi economici per straordinarie esigenze del bambino in affido.
Il rimborso delle spese straordinarie avverrà dietro comprovata rendicontazione presentata dai nuclei affidatari che ne hanno fatto richiesta.
Il Distretto individua forme specifiche di facilitazione nell’accesso ai servizi e di agevolazioni economiche sulla base dell’ISEE della famiglia affidataria per i bambini in affidamento.
Art. 23
(Copertura assicurativa responsabilità civile)
Il Distretto di residenza della famiglia d’origine del bambino stipula per ogni minore in affidamento familiare, una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso provochi.
Art. 24
(Conclusione dell’affidamento familiare)
L’affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità a giudizio dell’Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto Quadro, nel rispetto della situazione e nell’interesse preminente del bambino.
Nel prevedere la conclusione dell’affidamento familiare, il Progetto Quadro stabilisce i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, l’inserimento in nuova famiglia o il percorso di autonomia per il neo maggiorenne o l’adozione.
L’affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il bambino (rientro in famiglia, altra famiglia affidataria, famiglia adottiva, struttura di accoglienza/casa famiglia). In questo caso il bambino, la famiglia affidataria e la famiglia d’origine vanno adeguatamente preparate.
Art. 25
(Norme transitorie)
È previsto per i Distretti socio sanitari un periodo di mesi sei per l’adeguamento dell’intervento di affidamento familiare al presente Regolamento.
il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
[1] rif. “Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità – promozione della genitorialità positiva”, approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017.
[2] Ulteriori riferimenti alla base del testo del Regolamento: Legge del 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.
[3] Crf Linee di indirizzo per l’affidamento familiare del Ministero del lavoro e delle politiche sociale – pag. 15
[4] DGR 501/2009 allegato A- punto 9 - Il Piano Distrettuale per l’Affidamento Familiare si compone di un documento di programmazione finanziaria denominato “Piano per il Sostegno Finanziario per l’Affidamento Familiare” e di un documento programmatorio delle attività/interventi denominato “Piano dei Progetti per l’Affidamento Familiare”.
[5] Ai sensi dell’art. 43 (Distretto socio-sanitario) legge regionale 11 del 10 agosto 2016
[6] Cfr. Raccomandazione 225 a.1 Linee Nazionali Indirizzo affidamento familiare.
[7] In quanto potenzialmente fruitore di forme di sostegno al reddito previste dalla legislazione nazionale o concorrente.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021