Regolamento regionale 4 Dicembre 2012 n. 14
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BUR 11 dicembre 2012, n. 71
- Testo vigente al:
- Regolamento di attuazione e integrazione dell'art. 8, commi 28 e 29 della Legge regionale 18 luglio 2012, n. 11 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio) disciplina dei cantieri lavoro.
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Art. 1
(Oggetto)1.Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 28 e 29 della Legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, i percorsi mirati denominati cantieri lavoro ed in particolare definisce:
a) i lavoratori destinatari dei percorsi mirati;
b) le modalità di accesso e la durata dei percorsi mirati rivolti ai lavoratori destinatari della lettera a);
c) i requisiti e le caratteristiche dei datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati;
d) le indennità per i destinatari;
e) gli strumenti del sostegno regionale all'attivazione dei percorsi mirati.Art. 2
(Lavoratori destinatari)1. Possono essere inseriti nei percorsi mirati previsti dall'articolo 8, comma 29 della L.r 11/2012 i lavoratori svantaggiati, i lavoratori molto svantaggiati ed i lavoratori disabili così come definiti dal Regolamento CE n. 800 del 2008, in quanto non già impegnati in altri progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale.
2. Possono altresì essere inseriti i lavoratori che siano destinatari di trattamenti previdenziali, assistenziali o sussidi la cui erogazione sia collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione , in quanto non già impegnati in altri progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale e in particolare:
a) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975;
b) i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991;
c) i lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
d) i lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive modifiche;
e) i lavoratori percettori della indennità di mobilità, che durante l'erogazione del trattamento non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia.Art. 3
(Modalità di accesso e durata dei percorsi mirati rivolti ai lavoratori destinatari)1. I percorsi mirati di cui all'articolo 1, comma 29 della L.r 11/2012, si attuano attraverso uno o più tirocini promossi dai centri per l'impiego ovvero dai soggetti autorizzati o accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro operanti nella regione, di seguito denominati soggetti promotori. Il tirocinio prevede un piano individuale finalizzato alla riqualificazione professionale che tiene conto delle specifiche competenze in possesso del lavoratore e dell'attività produttiva connessa all'apprendimento.
2. Il percorso mirato non può avere durata superiore a sei mesi, eventualmente rinnovabili per una sola volta. Nel caso di percorso a favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 2, la durata non può, comunque, superare quella del trattamento previdenziale assistenziale o sussidio in godimento.
3. I percorsi mirati del comma 1 sono comunicati alla Regione, da parte del soggetto promotore, secondo modalità che sono definite dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro.
4. I percorsi mirati possono essere avviati solo successivamente alla comunicazione di cui al comma 3.
5. I soggetti promotori indicano nel piano individuale le mansioni oggetto del percorso di apprendimento tramite tirocinio.
6. Al termine del percorso mirato, i soggetti promotori comunicano alla Regione l'esito del piano individuale, secondo modalità che sono definite dalla Direzione regionale competente in materia di lavoro, anche ai fini del rilascio dell'attestazione di frequenza e del riconoscimento delle competenze acquisite.
Art. 4
(Requisiti e caratteristiche datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati)1. I datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati non devono avere avuto accesso a procedure di concessione di ammortizzatori sociali, né avere proceduto a risoluzione di rapporti di lavoro per profili coincidenti con quelli oggetto dei percorsi mirati.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 devono, altresì, essere in regola con il pagamento dei contributi e delle spettanze al personale impiegato e non possono avere compartecipazioni o collegamenti societari con le imprese di provenienza dei lavoratori destinatari dei percorsi mirati.
3. Il percorso mirato si deve realizzare in unità operative ubicate nel territorio della Regione.
Art. 5
(Indennità)1. Ai destinatari di cui all'articolo 2 è corrisposta da parte dei datori di lavoro coinvolti nella realizzazione dei percorsi mirati un'indennità, come disciplinata ai sensi dei commi 2 e 3.
2. Ai destinatari di cui all'articolo 2, comma 1 è corrisposta un'indennità forfettaria, congruamente determinata con apposita deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012 n. 92.
3. Ai destinatari di cui all'articolo 2, comma 2 l'indennità è corrisposta in misura non inferiore alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito o sussidio percepito e la retribuzione netta prevista dalla contrattazione collettiva per il personale assunto con le mansioni equivalenti a quelle indicate nel piano di cui all'articolo 3, comma 5.
Art. 6
(Strumenti di sostegno)1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante avviso pubblico, sostiene la realizzazione dei percorsi mirati di cui al presente Regolamento, attraverso l'erogazione di contributi in favore dei soggetti autorizzati o accreditati, per le attività di elaborazione dei piani individuali di cui all'art. 3, e per le attività di supporto e tutoring connesse all'attuazione del piano di cui all'art. 3.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021