Regolamento regionale 4 dicembre 1989, n. 2
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BUR 20 dicembre 1989, n. 35
- Testo vigente al:
- Modifiche dell’articolo 5 e 6 del regolamento regionale n. 1 del 4 maggio 1978 concernente la ripartizione alle comunità montane dei fondi di cui alla legge n. 1102 del 3 dicembre 1971.
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Art. 1
Il primo comma dell’articolo 5 del regolamento regionale n. 1 del 1978 è così sostituito:
“La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente in materia di comunità montane, decide sul programma entro 90 giorni dal ricevimento degli atti”.
Art. 2
L’articolo 6 del regolamento n. 1 del 1978, è così modificato:
“Per l’attuazione dei programmi di intervento delle Comunità montane e per l’erogazione dei relativi fondi da parte della Regione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10, 11, 12 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 con l’esclusione di quanto inerente l’intervento di qualsiasi ente a livello locale per quanto riguarda gli articoli 4, 8, 10 sulla approvazione dei programmi pluriennali delle Comunità montane, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento n. 1 del 1978”
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021