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Regolamento regionale 4 Aprile 2016 n. 7

  • BUR 5 Aprile 2016 n. 27
  • Testo vigente al:
  • “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.
  • Art. 1

    “Modifiche all’art. 23 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

    (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e

    successive modificazioni”

    L’art. 23 è sostituito dal seguente:

    “Art. 23 (Definizione e criteri per l’istituzione dei servizi)

    1. Il “servizio” è una struttura organizzativa complessa a responsabilità non dirigenziale, interna all’area o alla direzione regionale, che richiede un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, nonché responsabilità di prodotto e di risultato.

    2. La responsabilità del “servizio” è affidata, con atto del direttore della direzione regionale, a dipendenti inquadrati nella categoria D, con incarico di alta professionalità o posizione organizzativa.

    3. I “servizi” sono istituiti, con atto del direttore regionale competente sulla base dei seguenti criteri:

    a) debbono rappresentare un’articolazione organizzativa funzionale in grado di consentire il completamento al suo interno di uno o più procedimenti amministrativi, anche complessi, ovvero consentire l’espletamento di un’attività compiuta all’interno di uno stesso livello di responsabilità;

    b) debbono essere caratterizzati da elevato grado di autonomia gestionale ed operativa;

    c) i servizi istituiti all’interno delle aree, non debbono superare, di norma, nel numero, le aree istituite all’interno della direzione regionale di appartenenza;

    d) i servizi istituiti all’interno delle direzioni regionali non debbono essere superiori a due.”

     

    Art. 2

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

     

     

       Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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