Regolamento regionale 4 Aprile 2014 n.7
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BUR 24 aprile 2014, n.33
- Testo vigente al:
- Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni e al regolamento regionale 22 febbraio 2011, n. 3 (Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)
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Art. 1
1. All’art. 9, comma 1, lett. a), la parola “100” è sostituita dalla parola “110”.
Art. 2
All’allegato A, Titolo “Segretariato Generale” la denominazione della struttura “Agenda Digitale e Open Goverment” e la relativa declaratoria sono sostituite dalle seguenti:
“Programmazione strategica, armonizzazione delle basi dati e agenda digitale”
Opera a supporto dell’organo politico per la programmazione regionale e per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi strategici, in linea con le compatibilità economico-finanziarie del bilancio regionale e della programmazione europea.
Predispone, in collaborazione con i vertici amministrativi, gli strumenti per il monitoraggio dell’attuazione delle politiche e degli interventi, in una logica di piena trasparenza, misurabilità e verificabilità.
Supporta l’organo politico nelle tematiche della partecipazione e dello sviluppo delle smart cities e communities, in coerenza con gli obiettivi europei dell’Agenda digitale.
Favorisce la valorizzazione dell’intelligenza collettiva promuovendo la massima accessibilità e facilità d’uso dei dati, garantendo l'armonizzazione delle basi informative e degli osservatori regionali.
Coordina le attività di produzione, accumulazione, elaborazione e diffusione dei dati statistici e geostatistici su base cartografica digitale.
Promuove intese interistituzionali e accordi di collaborazione con organismi scientifici per lo sviluppo di programmi sperimentali finalizzati all’analisi e al monitoraggio del territorio regionale.”
1. All’allegato A, Titolo “Segretariato Generale” la struttura “Trasparenza, contrasto alla corruzione e semplificazione” è soppressa.
Art. 3
- All’allegato BB, viene inserito
Autorità di Audit dei programmi FESR e FSE cofinanziati dall’Unione Europea
Fino all’80% dell’ammontare annuo lordo previsto per il direttore regionale.
Programmazione strategica, armonizzazione delle basi dati e agenda digitale
Fino all’80% dell’ammontare annuo lordo previsto per il direttore regionale.
Art. 4
- L'articolo 553-bis del Reg. reg. n. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“Art. 553-bis.
Funzioni dell’Avvocatura regionale
1. L’Avvocatura regionale è costituita alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, secondo le regole del proprio ordinamento, e svolge attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione.
2. Al fine dell’espletamento delle attività di cui al comma 1, le direzioni e strutture regionali trasmettono all’Avvocatura regionale dettagliata e documentata relazione informativa sui presupposti fattuali e giuridici delle vertenze, in tempo utile per la efficace difesa giudiziale.
3. L’Avvocatura regionale provvede inoltre al coordinamento delle avvocature e degli incarichi di rappresentanza e difesa legale delle agenzie, degli enti pubblici regionali di cui agli articoli 54 e 55 dello Statuto, degli enti di cui all’articolo 56 dello Statuto e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, anche assumendone gratuitamente il patrocinio. Le modalità di attuazione di tale coordinamento sono definite, sulla base delle direttive del Presidente della Regione, tramite appositi atti convenzionali tra l’Avvocatura regionale e le predette agenzie, aziende ed enti.”
Art. 5
- Dopo l’art. 553-bis sono inseriti i seguenti
“Art. 553-ter
Avvocato coordinatore
1. All’Avvocato coordinatore compete il coordinamento dell’attività forense, dell’attività di consulenza giuridico-legale e dell’attività amministrativa di competenza dell’Avvocatura. In particolare l’Avvocato coordinatore:
a) assegna agli avvocati la trattazione delle cause nelle materie di rispettiva competenza, coordinandone l’attività;
b) propone al Presidente della Regione il ricorso al patrocinio esterno nei casi previsti dalla legge;
c) esprime parere in ordine all’instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione;
d) relaziona annualmente al Presidente della Regione in merito all’attività svolta dall’Avvocatura e allo stato del contenzioso;
e) propone al Presidente della Regione le ipotesi di adeguamento del presente regolamento, relativamente all’organizzazione e al funzionamento dell’Avvocatura e del ruolo professionale degli avvocati;
f) provvede alla strutturazione ed alla gestione interna dell’Avvocatura e del personale assegnato all’Avvocatura, ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nei limiti degli atti di propria competenza;
g) esprime il parere, su richiesta degli organi e delle strutture, sulle questioni che possono costituire o costituiscono oggetto di controversie;
h) conferisce gli incarichi dei dirigenti avvocati assegnati all’Avvocatura regionale; per i dirigenti amministrativi si applica la disciplina generale di cui all’art. 162;
i) valuta gli avvocati, i dirigenti ed i responsabili delle strutture amministrative;
l) propone al Segretario Generale il budget necessario al funzionamento dell’Avvocatura regionale, gestisce i capitoli assegnati alla stessa, e provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei compensi di cui all’articolo 553-quater, comma 3;
m) adotta gli atti organizzativi occorrenti per il funzionamento dell’Avvocatura regionale, ed emette comunicazioni circolari per il coordinamento dell’attività legale degli avvocati;
n) adotta gli atti occorrenti per l’ammissione al tirocinio professionale dei praticanti avvocati presso l’Avvocatura regionale.
2. Le funzioni dell’Avvocato coordinatore sono delegabili ad uno o più dirigenti avvocati o amministrativi, assegnati all’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 166. In caso di assenza o impedimento dell’Avvocato coordinatore, le funzioni vicarie sono svolte da uno o più avvocati o amministrativi assegnati all’Avvocatura regionale.
3. Per gli incarichi di patrocinio esterno nei casi previsti dalla legge non si applica l’articolo 99.
Art. 553-quater
Avvocati dell’Avvocatura regionale
1. Gli avvocati assegnati all’Avvocatura regionale svolgono la propria attività secondo i criteri di libertà, autonomia ed indipendenza propri della professione forense, e sono iscritti all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati previsto dall’ordinamento della professione forense. Nello svolgimento dell’attività legale, gli avvocati non sono ordinati gerarchicamente.
2. L’Avvocatura regionale cura la esazione degli onorari e delle competenze legali che siano poste a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. Le somme a tale titolo incassate dalla Regione confluiscono in un apposito capitolo in entrata, e previo accertamento delle stesse da parte dell’Avvocatura regionale sono trasferite in apposito capitolo in uscita di esclusiva pertinenza dell’Avvocatura regionale. Le somme riferite alle cause patrocinate dagli avvocati dell’Avvocatura regionale vengono ripartite periodicamente in parti uguali tra gli avvocati stessi, assegnati ed in servizio nel periodo di riferimento, ivi incluso l’Avvocato coordinatore.
Art. 553-quinquies
Strutture dell’Avvocatura regionale
1. L’Avvocatura regionale è organizzata secondo le modalità previste per le direzioni regionali.
2. E’ istituita la Segreteria tecnica dell’Avvocato coordinatore, la quale è equiparata alle segreterie dei direttori regionali, è posta alle dirette dipendenze dello stesso, è composta dal personale individuato dall’Avvocato coordinatore nell’ambito del personale assegnato alla Avvocatura, e vi è preposto un responsabile individuato dall’Avvocato coordinatore sulla base di un rapporto fiduciario.
Art. 553-sexies
Pratica forense
1. Ai sensi della vigente normativa in materia, presso l’Avvocatura regionale può essere svolto il tirocinio professionale dei praticanti avvocati.
2. L’ammissione al tirocinio professionale avviene, sulla base delle esigenze e disponibilità dell’Avvocatura regionale, tramite pubblicazione di avviso di selezione con il quale vengono individuati i posti disponibili, i requisiti di partecipazione, i criteri e le modalità della selezione.
3. Per lo svolgimento del tirocinio professionale può essere riconosciuto ai praticanti avvocati, nei limiti delle risorse previste nel bilancio della Regione e qualora indicato nell’avviso di selezione di cui al comma 2, una somma annuale a titolo di rimborso spese.
4. Lo svolgimento del tirocinio professionale dei praticanti avvocati presso l’Avvocatura regionale non dà alcun titolo per l’ammissione nei ruoli dell’Avvocatura regionale e della Regione, e non può durare oltre il tempo previsto dalla vigente normativa.”
Art. 6
- L’articolo 3 del reg. reg. 22 febbraio 2011, n. 3 è abrogato.
Art. 7
Entrata in vigore
- Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021