NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 4 Agosto 2016 n. 18

  • BUR 9 Agosto 2016 n.63
  • Testo vigente al:
  • “Classificazione delle società, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile”, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4.
  • Articolo 1
    (Ambito di applicazione)

    1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle società non quotate, direttamente controllate dalla Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
    2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle società non quotate, controllate dalle società di cui al comma 1.
    3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e alle loro controllate.

    Articolo 2
    (Classificazione delle società per fasce di complessità)

    1. Le società alle quali è applicabile il presente regolamento sono classificate in tre fasce, determinate sulla base di indicatori dimensionali quantitativi, volti a valutare la complessità organizzativa e gestionale e le dimensioni economiche delle stesse società. Tali indicatori, da desumere dai bilanci approvati, consolidati ove esistenti, sono: a) “valore della produzione”; b) “investimenti”; c) “numero dei dipendenti”. Relativamente a tali indicatori, si fa riferimento al valore medio degli ultimi tre esercizi.
    2. Sulla base degli indicatori di cui al comma 1, sono individuate le seguenti fasce:

     

    Fascia

    Valore della produzione
    (milioni di euro)

    Investimenti
    (milioni di euro)

    Numero di
    Dipendenti
    (unità)

    1

    ≥ 200

    ≥ 40

    ≥ 800

    2

    ≥ 30

    ≥ 25

    ≥ 150

    3

    < 30

    < 25

    < 150

     

    3. Ai fini della classificazione di cui al comma 2, per l’inserimento nelle fasce n. 1 e n. 2 è necessario il superamento di almeno due parametri.

     

    Articolo 3
    (Limite massimo degli emolumenti degli amministratori investiti di particolari cariche) ([1])
    1. L’importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell’articolo 2, è determinato, con riferimento al trattamento economico del Presidente della Regione Lazio, ([2]) nel rispetto dell’art. 23, comma 4, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, secondo le percentuali di cui alla seguente tabella:

    Fascia

    Limite retributivo
    (% trattamento economico del Presidente della Regione Lazio)

    1

    100%

    2

    80%

    3

    60%

     

    2. I limiti retributivi sono riferiti al compenso spettante all’Amministratore unico o all’Amministratore delegato, ovvero al Presidente, qualora lo stesso sia l’unico componente del consiglio di amministrazione al quale sono state attribuite deleghe. L’attribuzione e l’ampiezza delle deleghe è deliberata dal consiglio di amministrazione ad un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente. Le deleghe sono attribuite previa autorizzazione dell’assemblea dei soci.
    3. Ai fini del rispetto del limite stabilito dai commi 1 e 2, qualora l’amministratore con deleghe sia anche dirigente della società sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, nella determinazione del compenso ex articolo 2389, terzo comma, del codice civile, si computa anche la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro ecceda tale limite la retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ex articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
    4. In presenza di un consiglio di amministrazione, qualora ai presidenti siano conferite deleghe operative, in ragione della consistenza della struttura societaria amministrata, della rilevanza e della complessità delle attività da svolgere, quali indicatori del carico di impegni e responsabilità gravanti e del livello di competenze necessarie per l’assunzione e l’espletamento dei compiti gestori, può essere attribuito un compenso, ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile, fino al 60% del compenso massimo previsto per l’amministratore delegato della fascia di appartenenza.
    5. I limiti stabiliti dal presente articolo si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica, esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico della società.([3]) In caso di stipula di coperture assicurative per polizze vita e infortuni, i premi assicurativi delle suddette polizze pagati dalle società ed i cui beneficiari sono gli amministratori, rientrano nell’ambito del limite massimo stabilito dall’assemblea dei soci.
    6. La carica di vice presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
    7. E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato o trattamenti di fine mandato.

     

    Art. 3-bis ([4])

    (Limite massimi agli emolumenti ai componenti del consiglio di amministrazione)

     

    1. L’importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere a ciascun componente del consiglio di amministrazione che non sia investito di particolari cariche non può comunque eccedere i limiti di seguito elencati:

    Fascia

    Limite retributivo
    (% trattamento economico del Presidente della Regione Lazio)

    1

    20%

    2

    15%

    3

    10%

    2. I limiti stabiliti dal presente articolo si riferiscono agli emolumenti in qualsiasi forma riconosciuti per il rapporto di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389 codice civile, compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica,esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e gli oneri fiscali a carico della società. In caso di stipula di coperture assicurative per polizze vita e infortuni, i premi assicurativi delle suddette polizze pagati dalle società ed i cui beneficiari sono gli amministratori, rientrano nell’ambito del limite massimo stabilito dall’assemblea dei soci.   
    3. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato o trattamenti di fine mandato.

     

     

     

     

     

    Articolo 4
    (Obbligo del Consiglio di Amministrazione di riferire all’Assemblea)

    1. Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, attraverso una relazione sulla remunerazione, sentito il collegio sindacale, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori, ([5]) anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile, ove prevista.
    2. La relazione di cui al comma 1 illustra, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, i criteri adottati con riferimento alla componente fissa e, ove prevista, variabile; riguardo alla componente variabile, ove prevista, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali viene corrisposta; la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla
    normativa vigente. La relazione di cui al comma 1 illustra, altresì, in merito al rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 4-bis nonché alle eventuali misure adottate ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 1. ([6])
    3. La relazione di cui al comma 1, deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, costituisce parte della relazione sulla gestione allegata al bilancio d’esercizio.
    4. Sulla base delle relazioni, la Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio Regionale un rapporto circa lo stato di attuazione del presente regolamento.
    5. Nella relazione di cui al comma 1, l’organo di amministrazione delle società controllate illustra le misure adottate per assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia stato portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, siano state compiute in modo trasparente, ivi comprese le soluzioni operative adottate.

     

    Art. 4-bis ([7])

    (Disposizioni transitorie)

     

    1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto l’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società di cui all’articolo 1, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

    2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in considerazione dell’assenza del parametro di riferimento dell’annualità 2013, il costo annuale che Lazio Crea S.p.A. sostiene per i compensi degli amministratori non può superare il costo medio sostenuto negli esercizi 2019 e 2020.

    3.  Fermo restando che il compenso massimo degli amministratori non può, in ogni caso, superare, ai sensi dell’ articolo 11, comma 6,  del D.lgs. n. 175/2016, il limite di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, ai fini di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto dell’orientamento del 10 giugno 2019 adottato dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016.

     

    Art. 4-ter ([8])

    (Disposizioni finali)

     

    1. Nel caso in cui il costo complessivamente sostenuto per i compensi degli amministratori nel periodo 2015-2020 risulti superiore al costo che la società avrebbe potuto sostenere ai sensi dell’articolo 4-bis nel medesimo arco temporale, i costi sostenuti in eccedenza sono recuperati, a valere sul limite massimo dei compensi erogabili negli esercizi successivi, mediante il riassorbimento dei costi con quote annuali a valere sulle annualità 2021-2026. Qualora tale recupero determini una riduzione superiore al 40 per cento del costo sostenuto nell’esercizio 2020, i costi sostenuti in eccedenza nel periodo 2015-2020 sono riassorbiti in numero di annualità pari a dieci.

    2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede, con propri decreti, ad adeguare i compensi degli amministratori di quelle società in cui si sia determinato uno sforamento del limite previsto dall’articolo 4-bis.

    3. Le società monitorano periodicamente il rispetto del limite previsto per il costo annuale degli amministratori nonché il recupero dei costi sostenuti in eccedenza, fornendo specifica illustrazione nella relazione di cui all’articolo 4 comma 1.

    4. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all’entrata in vigore della presente disposizione.

     

     

     

     

    Articolo 5
    (Abrogazione)

    1. E’ abrogato il regolamento regionale n. 12 del 5 giugno 2014.

     

    Articolo 6
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della
    sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.



    [1] Rubrica modificata dall’art.1, comma 1,lett.a), del r.r. 30 aprile 2021, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 4 maggio 2021, n.   44

    [2] Inciso soppresso dall’art.1, comma 1,lett.b), del r.r. 30 aprile 2021, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 4 maggio 2021, n.   44

     

    [3] Inciso aggiunto dall’art.1, comma 1,lett.c), del r.r. 30 aprile 2021, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 4 maggio 2021, n.   44

     

     

    [4] Articolo aggiunto dall’art.2, comma 1, del r.r. 30 aprile 2021, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 4 maggio 2021, n.   44

     

    [5] Comma qui modificato dall’art.3, comma 1, lett. a), del r.r. 30 aprile 2021, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 4 maggio 2021, n.   44

     

    [6] Comma qui modificato dall’art.3, comma 1, lett. b), del r.r. 30 aprile 2021, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 4 maggio 2021, n.   44

     

    [7] Articolo aggiunto dall’art.4, comma 1, del r.r. 30 aprile 2021, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 4 maggio 2021, n.   44

     

     

    [8] Articolo aggiunto dall’art.4, comma 1, del r.r. 30 aprile 2021, n. 9, pubblicato sul BUR Lazio 4 maggio 2021, n.   44

     

     

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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