Regolamento regionale 4 Agosto 2016 n. 17
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BUR 9 Agosto 2016 n.63
- Testo vigente al:
- “Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 Febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”.
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INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 – Definizione di lavorazioni artistiche e tradizionali e settori tutelati
CAPO II
IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E
TRADIZIONALE
Art. 3 - Requisiti per il riconoscimento d’impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda
Art. 5 - Riconoscimento
Art. 6 - Mantenimento del riconoscimento
Art. 7- Revoca del riconoscimento
CAPO III
MAESTRO ARTIGIANO
Art. 8 – Requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano
Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda e attribuzione della qualifica
Art. 10 – Revoca della qualifica
CAPO IV
BOTTEGA SCUOLA
Art. 11 – Requisiti per il riconoscimento della Bottega scuola
Art.12 - Modalità per la presentazione della domanda per il riconoscimento
Art. 13 – Revoca del riconoscimento
CAPO V
VIGILANZA, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI
Sezione I
Imprese artigiane
Art. 14- Criteri e modalità per l’esercizio dei controlli sui procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo regionale delle imprese artigiane
Art. 15- Vigilanza e controlli sulle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale
Sezione II
Maestro artigiano e Botteghe scuola
Art. 16 – Vigilanza e controlli sull’attività di Maestro artigiano
Art. 17 – Vigilanza e controlli sulle Botteghe scuola
Sezione III
Disposizioni finali
Art. 18 – Disposizione transitoria
Art. 19 - Entrata in vigore
AllegatoA
Allegato B
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, nel rispetto dell’articolo 2 della legge regionale 17 Febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), di seguito denominata legge, detta disposizioni di attuazione ed integrazione volte a disciplinare:
a) i settori tutelati e gli elementi essenziali che caratterizzano le lavorazioni artistiche e tradizionali;
b) le modalità per il riconoscimento dell’ impresa artistica e tradizionale e per il relativo mantenimento;
c) le modalità:
1) per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano;
2) per il riconoscimento della bottega scuola;
d) le modalità e criteri per l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo.
Art. 2
(Definizione di lavorazioni artistiche e tradizionali e settori tutelati)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11 della legge, ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) lavorazioni artistiche: le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, o qualificate da particolare creatività innovativa e ingegno, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.
Rientrano tra le lavorazioni artistiche le attività di restauro consistenti in interventi diretti alla conservazione, al consolidamento, al recupero e al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, museale, etnografico, bibliografico e archivistico purché svolte secondo quanto previsto dalla disciplina contenuta nel Capo III del Titolo VI Parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture) e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
b) lavorazioni tradizionali: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale, ivi comprese le produzioni alimentari tradizionali risultanti da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale.
2. Le lavorazioni artistiche e tradizionali, sono svolte in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4 della legge e tengono conto, in particolare, delle innovazioni che, nel rispetto della tradizione, introducono modificazioni nella scelta e nell’uso delle materie prime e dei sistemi impiegati.
3. Nell’Allegato A al presente regolamento, sono individuati, ai sensi dell’articolo 12 della legge:
a) i settori tutelati ed innovativi di particolare importanza per lo sviluppo dell’economia territoriale, nei quali le imprese possono ottenere il relativo riconoscimento;
b) gli elementi essenziali idonei a caratterizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali per ciascuno dei settori indicati.
CAPO II
IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO E TRADIZIONALE
Art. 3
(Requisiti per il riconoscimento d’impresa operante nel settore dell’artigianato
artistico e tradizionale)
1. Ai sensi dell’articolo 13 della legge, possono ottenere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale, le imprese che:
a) risultino iscritte, da almeno tre anni, all’albo delle imprese artigiane;
b) svolgano attività rientranti in uno dei settori tutelati individuati nell’allegato A al presente regolamento e indicate nella certificazione camerale;
c) realizzino prodotti o prestazioni di servizi connotati dagli elementi essenziali indicati nell’allegato A al presente regolamento.
2. Nel caso di consorzi, è necessario che almeno i 4/5 delle imprese partecipanti al consorzio abbiano ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale.
Art. 4
(Modalità di presentazione della domanda)
1. Il titolare della impresa individuale ovvero il socio amministratore nel caso di imprese con assetto societario presenta, alla struttura regionale competente per territorio alla gestione dell’albo delle imprese artigiane, istituita ai sensi dell’articolo 15, comma 7, della legge e di seguito denominata struttura competente, la domanda per il riconoscimento d’impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale. La domanda, può essere presentata anche attraverso le Agenzie per le imprese, di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche o i centri servizi per l’artigianato di cui all’articolo 33 della legge.
2. Alla domanda, presentata mediante la modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di segreteria, è allegata la seguente documentazione:
a) curriculum professionale del titolare dell’impresa individuale o di uno dei soci che prendono parte manualmente al lavoro;
b) relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione utilizzate;
c) documentazione fotografica attestante la dotazione strumentale del laboratorio e dei manufatti o prodotti che in esso vengono realizzati;
d) ogni altra documentazione idonea a certificare l’attività artistico tradizionale svolta dall’impresa.
3. Ogni modifica che comporti variazione nelle tecniche di lavorazione, nelle fasi della produzione e nella tipologia dei manufatti è comunicata, entro 30 giorni, da parte del titolare o del socio amministratore di cui al comma 1, alla struttura competente che valuta il permanere dei requisiti di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale.
Art. 5
(Riconoscimento)
1. La struttura competente avvalendosi, in particolare, delle fonti documentali redatte da enti pubblici operanti nel territorio regionale, mediante istruttoria accerta e valuta il possesso dei requisiti indicati all’articolo 3, ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento d’impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale.
2. In caso di esito positivo dell’istruttoria, la struttura di cui al comma 1, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell’istante, comunica a quest’ultimo il provvedimento di riconoscimento. Decorso inutilmente il termine la domanda si intende, comunque, accolta.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche, in caso di richiesta di documentazione integrativa.
4. Il provvedimento di riconoscimento di cui al comma 1, viene annotato nell’albo delle imprese artigiane e dà diritto all’utilizzo del contrassegno di appartenenza previsto all’articolo 14 della legge.
Art. 6
(Mantenimento del riconoscimento)
1. Le imprese che ai sensi dell’articolo 5 hanno ottenuto il riconoscimento, hanno diritto a mantenerlo anche nei seguenti casi:
a) costituzione di società in cui venga conferita l’azienda della impresa individuale, già in possesso del riconoscimento, a condizione che il titolare di quest’ultima risulti tra i soci partecipanti al lavoro;
b) trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice o a responsabilità limitata o in società cooperativa e viceversa, a condizione che tra i soci partecipanti al lavoro vi sia
almeno la presenza di un socio lavoratore dell’impresa trasformata;
c) recesso di uno o più soci lavoratori a condizione che il socio o i soci rimanenti abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre anni presso l’impresa stessa o altre del settore che abbiano ottenuto il riconoscimento;
d) scioglimento della società e costituzione di impresa individuale, a condizione che venga mantenuta l’azienda e che il titolare dell’impresa abbia operato in qualità di socio lavoratore.
2. Le modifiche di cui al comma 1, non devono comunque comportare alcuna variazione dell’attività per la quale è stato rilasciato il riconoscimento all’impresa ai sensi dell’articolo 5.
Art.7
(Revoca del riconoscimento)
1. La struttura competente, qualora dallo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 15 accerti la perdita dei requisiti previsti dall’articolo 3, provvede, con atto motivato da comunicare all’interessato, alla revoca del riconoscimento ottenuto dall’impresa.
2. La revoca del riconoscimento, determina la cancellazione dell’annotazione dall’albo delle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale e l’inibizione dell’uso del relativo contrassegno.
CAPO III
MAESTRO ARTIGIANO
Art. 8
(Requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano)
1. La qualifica di maestro artigiano prevista dall’articolo 39 della legge, può essere conseguita dal titolare dell’impresa artigiana che abbia ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui all’articolo 5, ovvero dal socio lavoratore della stessa purché quest’ultimo partecipi personalmente all’attività artigiana.
2. La qualifica di maestro artigiano, costituisce condizione per lo svolgimento delle attività formative nell’ambito delle Botteghe-scuola di cui all'articolo 11.
3. Fermo restando i requisiti minimi già previsti dall’articolo 39 della legge, costituiscono altresì requisiti necessari per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano:
a) l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con annotazione nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui all’articolo 5, comma 4;
b) l’anzianità professionale, calcolabile anche cumulativamente tra più periodi, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore, desumibile dall’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane nella stessa attività per la quale si richiede la qualifica e così articolata:
1) almeno dieci anni in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa artigiana;
2) almeno otto anni in qualità di titolare o socio lavoratore dell’impresa artigiana e almeno quattro anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;
3) almeno cinque anni in qualità di titolare o socio lavoratore dell’impresa artigiana e almeno otto anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente;
c) l’elevata attitudine all’insegnamento del mestiere, desumibile da esperienze di tutoraggio, svolte, preferibilmente, nell’ambito di contratti di apprendistato o di tirocini formativi, o da esperienze di docenza, documentabili dal curriculum professionale.
Art.9
(Modalità di presentazione della domanda e attribuzione della qualifica)
1. I soggetti di cui all’articolo 8, interessati al conseguimento della qualifica di maestro artigiano, presentano apposita domanda alla Commissione regionale per l’artigianato (CRA), utilizzando la modulistica predisposta e pubblicata sul sito istituzionale della Regione, corredata dal curriculum professionale ed in regola con l’imposta di bollo e con il versamento dei diritti di segreteria. La domanda, può essere presentata anche attraverso le Agenzie per le imprese, di cui all’articolo 38 del d. l. 112/2008 o i centri servizi per l’artigianato previsti dall’articolo 33 della legge.
2. La CRA, previa istruttoria, accerta e valuta il possesso dei requisiti indicati dall’articolo 8, ai fini dell’attribuzione della relativa qualifica e l’iscrizione all’elenco tenuto presso la CRA, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, della legge.
3. Il provvedimento di attribuzione della qualifica è comunicato all’interessato nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, decorso inutilmente il quale la domanda si intende, comunque, accolta.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso in caso di richiesta di documentazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 241/1990.
5. La CRA, annualmente, redige ed aggiorna l’elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano.
Art. 10
(Revoca della qualifica)
1. La CRA, qualora dallo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 16, accerti la perdita dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della qualifica di maestro artigiano provvede, con atto motivato, alla revoca della stessa e alla contestuale cancellazione dall’elenco previsto al comma 2 dell’articolo 9.
2. Costituiscono altresì cause di revoca della qualifica, i comportamenti di negligenza o malafede assunti nello svolgimento delle attività formative di cui all’articolo 41 della legge.
CAPO IV
BOTTEGA SCUOLA
Art. 11
(Requisiti per il riconoscimento della Bottega scuola)
1. Possono accedere alle procedure per il riconoscimento della Bottega scuola ai sensi dell’articolo 40 della legge, le imprese artigiane:
a) iscritte all’albo delle imprese artigiane in possesso del riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale ai sensi articolo 5;
b) di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano, iscritto nell’elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano, tenuto dalla CRA ai sensi dell’articolo 9 e che svolge, personalmente, l’attività di docenza nelle materie di competenza del suo settore specifico;
c) dotate di idonei spazi, conformi alla normativa vigente, dedicati all’accoglienza degli allievi, nel rispetto dei vincoli di legge;
d) dotate di attrezzature idonee al trasferimento delle competenze necessarie allo svolgimento dell’attività dello specifico settore dell’artigianato artistico e tradizionale in cui operano;
e) in possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dall’avviso pubblico di cui all’articolo 12, comma1.
Art. 12
(Modalità per la presentazione della domanda per il riconoscimento)
1. La domanda per il riconoscimento della Bottega scuola è presentata, dalle imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, alla Direzione regionale competente in materia di artigianato, di seguito denominata direzione regionale, a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico con il quale sono stabiliti i requisiti e i parametri di idoneità dei locali, anche in riferimento all’accoglienza degli allievi, i termini e le modalità per il riconoscimento e la relativa modulistica.
2. La Direzione regionale, sulla base degli esiti dell’istruttoria relativa all’avviso pubblico di cui al comma 1, accoglie la domanda e concede il riconoscimento nel caso siano soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 11.
3. La Direzione regionale cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco delle Botteghe scuola riconosciute. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio.
Art. 13
(Revoca del riconoscimento)
1. La Direzione regionale, qualora dallo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 17, accerti la perdita o la falsa dichiarazione dei requisiti previsti all’articolo 11 e dall’avviso pubblico di cui all’articolo 12 comma 1, ivi inclusi i parametri di idoneità dei locali, nonché la presenza di comportamenti di negligenza o malafede nello svolgimento delle attività formative di cui all’articolo 41 della legge, provvede, con atto motivato, alla revoca del riconoscimento della Bottega scuola ed alla contestuale cancellazione dall’elenco di cui al comma 3 dell’articolo 12.
2. La Direzione regionale provvede a comunicare alla CRA i provvedimenti di revoca adottati ai sensi del comma 1.
CAPO V
VIGILANZA, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI
Sezione I
Imprese artigiane
Art. 14
(Criteri e modalità per l’esercizio dei controlli sui procedimenti di iscrizione,
modificazione e cancellazione dall’albo regionale delle imprese artigiane)
1. La struttura competente di cui all’articolo 4, provvede all’istruttoria delle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane di cui agli articoli 16 e 17 della legge nonché delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’articolo 18 della legge. A tal fine per ogni istanza presentata e segnalazione pervenuta, verifica, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta dagli interessati o dagli enti di cui all’articolo 18 della legge, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 6,7,8 e 9 della legge, ovvero le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell’impresa o la sopravvenuta carenza dei requisiti.
2. La struttura competente provvede altresì, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 43 e 71 del D.p.r 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche ad effettuare, sulla base dei criteri e delle modalità definite nell’Allegato B, i controlli in merito alla dichiarazione inoltrata, attraverso la comunicazione unica di cui all’articolo 16, comma 1, della legge, con la quale il legale rappresentante dell’impresa attesta la sussistenza dei requisiti posseduti dall’ impresa, ai sensi degli articoli 6,7,8 e 9 della legge, ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale o denuncia, nel termine di cui all’articolo 17, comma 1 della legge, le modificazioni intervenute nello stato di fatto e di diritto dell’impresa, nonché l’eventuale cessazione della relativa attività.
Art. 15
(Vigilanza e controlli sulle imprese operanti nel settore dell’artigianato
artistico e tradizionale)
1. La struttura competente di cui all’articolo 4 può, in ogni momento, verificare a campione il mantenimento dei requisiti richiesti alle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale ai fini del relativo riconoscimento.
2. In caso di accertata carenza dei requisiti, la struttura competente provvede ai sensi dell’articolo 7.
3. La struttura competente vigila inoltre sul corretto utilizzo del contrassegno di appartenenza.
Sezione II
Maestro artigiano e Botteghe scuola
Art. 16
(Vigilanza e controlli sull’attività di Maestro artigiano)
1. La CRA, attraverso l’ufficio di segreteria, dispone controlli periodici, anche a campione, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti per il conseguimento della qualifica di Maestro artigiano.
2. In caso di false dichiarazioni, di accertata carenza dei requisiti o di negligenza o malafede nello svolgimento delle attività formative di cui all’articolo 41 della legge, si provvede ai sensi dell’articolo 10.
Art. 17
(Vigilanza e controlli sulla Bottega scuola)
1. La Direzione regionale effettua controlli in loco e provvede alla verifica dei documenti relativi al possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della Bottega scuola, riguardanti, in particolare, l’idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative, il titolo di disponibilità dell’immobile, il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e di antinfortunistica.
2. La Direzione regionale effettua, altresì, controlli periodici in loco, a campione o mirati, in caso di necessità, sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento, nonché sul corretto svolgimento delle attività formative determinate secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 41, comma 1, della legge, nonché controlli documentali ex post.
3. In caso di false dichiarazioni, accertata carenza dei requisiti, mancato rispetto dei parametri di idoneità dei locali o di negligenza o malafede nello svolgimento delle attività formative di cui all’articolo 41 della legge, si provvede ai sensi dell’articolo 13.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
(Disposizione transitoria)
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, sono confermati i riconoscimenti delle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale con relative annotazioni nell’albo delle imprese artigiane, ottenuti ai sensi della normativa regionale previgente.
Art.19
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
- File allegati:
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021