Regolamento regionale 31 marzo 1981, n. 1.
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BUR 30 aprile 1981, n. 12.
- Testo vigente al:
- Regolamento per la redazione e formazione dei piani catastali delle strade provinciali, comunali e vicinali (articolo 13, secondo comma, della L.R. 18 giugno 1980, n. 72).
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Art. 1
(Strade provinciali)Il piano catastale delle strade provinciali va composto dei seguenti elaborati, redatti in triplice esemplare:
1) Cartografia in scala 1:100.000.
Sulla cartografia base, prodotta in bianco e nero, va riportato in colore rosso, delimitato da due sottili linee nere, il tracciato delle strade provinciali, munito del rispettivo numero di classifica, secondo la tipologia sottoindicata.Ove non si fosse già provveduto alla istituzione del numero di classifica, vi si provvederà in sede di redazione del piano catastale.
2) Elenco stradale generale.
L'elenco va compilato sulla scheda tipo di cui alla tavola n. 1 allegata al presente regolamento.3) Scheda degli elementi caratteristici di ciascuna strada.
La scheda va compilata secondo il tipo di cui alla tavola n. 2 allegata al presente regolamento.Art. 2
(Strade comunali interne)Il piano catastale delle strade comunali interne al centro abitato, sia del capoluogo che delle eventuali frazioni, va composto del seguente elaborato, redatto in triplice esemplare:
1) Elenco generale delle strade comunali interne.
L'elenco va compilato sulla scheda tipo di cui alla tavola n. 3 allegata al presente regolamento.Art. 3
(Strade comunali esterne)Il piano catastale delle strade comunali esterne al centro abitato, sia del capoluogo che delle eventuali frazioni, va composto dei seguenti elaborati, redatti in triplice esemplare:
1) Carta del territorio comunale in scala 1:25.000.
Sulla carta base, costituita da tavolette dell'istituto geografico militare, debitamente aggiornate, va riportato in colore verde, delimitato da due sottili linee nere, il tracciato delle strade comunali esterne, munito del rispettivo numero d'ordine dell'elenco generale - di cui al successivo punto 2 - secondo la tipologia sottoindicata.2) Elenco generale delle strade comunali esterne.
L'elenco va compilato sulla scheda tipo di cui alla tavola n. 4 allegata al presente regolamento.3) Scheda degli elementi caratteristici di ciascuna strada.
La scheda va compilata secondo il tipo di cui alla tavola n. 5 allegata al presente regolamento.Art. 4
(Strade vicinali)Il piano catastale delle strade vicinali va composto dei seguenti elaborati, redatti in triplice esemplare:
1) Carta del territorio comunale in scala 1:25.000.
Sulla stessa carta base di cui al punto 1 dell'articolo 3, va riportato in colore giallo, delimitato da due sottili linee nere, il tracciato delle strade vicinali, munito del rispettivo numero d'ordine dell'elenco generale - di cui al successivo punto 2 - secondo la tipologia sottoindicata.2) Elenco generale delle strade vicinali.
L'elenco va compilato sulla scheda tipo di cui alla tavola n. 6 allegata al presente regolamento.Art. 5
(Approvazione dei piani catastali)Le amministrazioni provinciali e comunali approvano il piano catastale delle strade di loro competenza, che risultano regolarmente classificate alla data di redazione del piano stesso, con deliberazione del proprio consiglio.
L'atto deliberativo è successivamente trasmesso, munito del visto di esecutività, al servizio lavori pubblici della Regione Lazio, unitamente agli elaborati che compongono il piano.
Art. 6
(Aggiornamento dei piani catastali)L'aggiornamento dei piani catastali è effettuato, se necessario, al 31 dicembre di ogni anno.
A seguito delle intervenute variazioni si procede ad aggiornare la cartografia di cui ai punti 1 degli articoli 1, 3 e 4 del presente regolamento, unitamente agli elenchi stradali generali ed alle schede degli elementi caratteristici delle strade.
Gli elaborati sono trasmessi al servizio lavori pubblici della Regione Lazio, corredati del necessario atto deliberativo di approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno.
Qualora non siano intervenute variazioni ai piani catastali vigenti, le amministrazioni interessate ne danno comunicazione formale al servizio lavori pubblici della Regione Lazio entro il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 7
(Nomenclatura stradale e tipi di sezione stradale. (Vedi tavola 7))Corpo stradale: per corpo stradale deve intendersi l'intera sezione della strada, comprese le eventuali scarpate in taglio o in riporto, misurata in proiezione orizzontale.
Piattaforma stradale: per piattaforma stradale deve intendersi il tratto di sezione della strada comprendente le banchine in terra o pavimentate, la carreggiata stradale e l'eventuale spartitraffico.
Carreggiata stradale: per carreggiata stradale deve intendersi il tratto di sezione della strada pavimentato, adibito al traffico veicolare.
Corsia: per corsia deve intendersi il tratto di carreggiata stradale adibito al traffico veicolare in un solo senso di marcia, per una sola fila di automezzi.
Spartitraffico: per spartitraffico deve intendersi il tratto di sezione della strada che separa corsie stradali con differente senso di marcia.
Banchina stradale: per banchina stradale deve intendersi il tratto di sezione della strada, in terra o pavimentato, posto a rinfianco della carreggiata, munito in genere di argine, adibito in alcuni casi a sosta di emergenza.
Argine stradale: per argine stradale deve intendersi il tratto inerbito di banchina stradale, posto verso il limite esterno della banchina stessa, e di poco rialzato rispetto al piano della medesima.
Cunetta stradale: per cunetta stradale deve intendersi il tratto di sezione della strada, in terreno naturale o rivestito, fiancheggiante la banchina stradale, adibito alla raccolta e al deflusso delle acque superficiali.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
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Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021