NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9 (nota A)

  • BUR 10 agosto 2007, n.22
  • Testo vigente al:
  • Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all’agriturismo.
  • INDICE

    Art. 1 - Oggetto

    Art. 1 bis - Definizioni

    Art. 2 - Iscrizione all’elenco provinciale

    Art  3 - segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

    Art. 4 - Comunicazioni per il monitoraggio

    Art. 5 - Coefficiente correttivo

    Art. 6 - Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività
                 agrituristiche

    Art. 7 - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza

    Art. 8 - Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento

    Art. 9 - Requisiti generali applicabili alle strutture  e ai locali destinati agli elementi ed alle attività ricreative

    Art. 10 - Requisiti per la sala di ristorazione

    Art. 11 - Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici

    Art. 12 - Requisiti per gli spogliatoi

    Art. 13 - Requisiti per l’ospitalità in spazi aperti

    Art. 14 - Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali,
                  didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo

    Art. 14 bis - Attività e servizi complementari all'ospitalità

    Art. 15 - Conduzione delle piscine

    Art. 16 - Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel
                  corso di eventi con finalità promozionali

    Art. 17 - Attività di macellazione e di preparazione di alimenti

    Art. 17 bis - Compiti dell'operatore del settore alimentare dell'agriturismo

    Art.17 ter - Congelamento dei prodotti aziendali

    Art. 18 - Calcolo delle percentuali di prodotti propri

    Art. 19 - Classificazione delle aziende agrituristiche e procedura per l'attribuzione  della classificazione

    Art. 20 - Abrogato

    Art. 21 - Abrogato

    Art. 22 - Abrogato

    Art. 23 - Abrogato

    Art. 24 - Abrogato

    Art. 25 - Abrogato

    Art. 26 - Abrogato

    Art. 27 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti

    Art. 28 - Vincolo di destinazione d’uso

    Art. 29 - Disposizioni transitorie

     ALLEGATO A - Al Regolamento n.9/2014 - Dotazioni e servizi minimi per le attività agrituristiche

     ALLEGATO A  al  Regolamento regionale n.6/2014 di modifica del Regolamento regionale n.9/2007 -  LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE

     

     

     

     

     


    Art. 1

    (Oggetto) 

    1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 9 e 23 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), di seguito denominata legge, detta disposizioni attuative ed integrative della legge stessa relative all’agriturismo.

    2. Tra le attività di agriturismo ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge, rientrano anche le attività volte all’integrazione di soggetti diversamente abili.

    3. Con successivo regolamento si provvederà a dettare disposizioni attuative ed integrative della legge relative al turismo rurale.

     

    Art. 1 bis ([1])

    (Definizioni) 

    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) operatore agrituristico: l'imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica;

    b)     attività agrituristica: l'attività di ricezione e ospitalità o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato i della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se società cooperativa, iscritta altresì all'albo regionale delle cooperative. L'attività agrituristica è svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquacoltura e pesca che devono comunque rimanere principali;

    c)     ricezione e ospitalità:  la ricezione è l’attività con cui l’operatore agrituristico riceve, nell’arco della giornata, nelle proprie strutture ed aree, i fruitori dell’agriturismo, che possono essere singoli o gruppi, interessati alla conoscenza dei cicli di lavorazione, allo svago, al ristoro; l’ospitalità è l'attività  con  cui  l'operatore agrituristico mette a disposizione dei propri clienti  locali  idonei all'alloggiamento o soggiorno, di  seguito  denominata  attività  di alloggio agrituristico, o accoglie in  spazi  aperti  destinati  alla sosta campeggiatori o turisti muniti di altri mezzi di  pernottamento autonomi e mobili,  di  seguito  denominata  attività  di  campeggio agrituristico;

    d)     ristoro agrituristico: l'attività con cui l'operatore agrituristico somministra pasti e bevande, di seguito denominata attività di somministrazione o ristoro agrituristico mediante servizio assistito di somministrazione di cui all'art. 30 bis della legge 9 agosto 2013, n. 98 di modifica dell’art. 4 comma 8 bis) del Dlgs. 18 maggio 2001, n. 228;

    e)   operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, ove per impresa alimentare si intende il soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

    f)    autorizzazione comunale: il provvedimento amministrativo con cui, per gli effetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 14/2006, il comune territorialmente competente in base all'ubicazione o alla prevalente ubicazione degli immobili destinati all'attività agrituristica, autorizza l'operatore agrituristico all'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità;

    g)  prodotti aziendali o di produzione aziendale: i prodotti ottenuti e lavorati dall'impresa agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne, nonché i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati, acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto;

    h)  prodotti tipici della regione: i prodotti a denominazione di origine, i prodotti ad indicazione geografica ed i Prodotti Agroalimentari Tradizionali contenuti nell'Elenco di cui al D.M. 178/98;

    i)    prodotti regionali tradizionali: i prodotti, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e al Decreto del Direttore Generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali);

    l) strade del vino: percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali nonché di attrattive culturali, naturalistiche e storiche di cui al regolamento regionale 20 dicembre 2002, n. 4, di attuazione della L.R. 03 Agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali);

    m) degustazione organizzata: l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali di cui all'art 2, comma 3, lettera c) della L.R . 14/2006;

    n) fattorie didattiche: le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori, che assumono anche valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d) della l.r. 14/2006;

    o) altezza sul livello del mare (m/slm): esprime l'altitudine rispetto al livello del mare dell'impresa agrituristica ed è determinata facendo riferimento all'ubicazione dell'attività agrituristica;

    p) spuntino: cibo non cucinato o bevanda;

       q) aree svantaggiate: le aree individuate dalla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE Italia).

     Art. 2

    (Iscrizione all’elenco provinciale) 

    1. Per essere iscritto all’elenco provinciale di cui all’articolo 17 della legge il soggetto richiedente presenta alla provincia territorialmente competente la seguente documentazione attestante, in particolare:

    a)    la propria posizione rispetto a quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, della legge;

    a bis) la scheda di validazione relativa al fascicolo aziendale;([2])

    b)   l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione agricoltura;

    c)    la proprietà dell’azienda agricola o comunque la titolarità di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.

    1 bis. Gli operatori agrituristici dopo l’iscrizione negli elenchi provinciali di cui all’articolo 17 della legge hanno l’obbligo di iniziare l’attività entro 1 anno e darne relativa comunicazione alla Provincia.([3])

    2. Il soggetto richiedente presenta, altresì, una relazione sottoscritta da un tecnico competente in materia ed iscritto all’albo professionale che ne prevede le specifiche competenze, dalla quale risultino:

    a)      le attività di agriturismo da svolgere, scelte tra quelle definite dall’articolo 2 della legge, specificando per ognuna la tipologia, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e le ore di lavoro necessarie calcolate in base alle tabelle previste dall’articolo 14, comma 2, della legge stessa;

    b)      le strutture e gli spazi adibiti allo svolgimento delle diverse attività agrituristiche;

    c)      la superficie aziendale complessiva, con identificazione catastale e planimetrica;

    d)      la destinazione colturale dell’azienda, specificando per ogni coltura la relativa superficie;

    e)       il carico di bestiame;

    f)         il parco macchine aziendale;

    g)       la descrizione dei fabbricati, con relativa identificazione catastale e destinazione d’uso;

    h)      per ogni coltura ed attività agricola, il numero di ore lavoro annuo;

    i)        il numero dei soggetti occupati in azienda, specificando se familiari o dipendenti, se a tempo indeterminato, determinato o parziale, nonché le ore di lavoro impiegate da ciascuno, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 14 della legge, distinte tra attività agricole ed attività agrituristiche. 

     

    Art. 3

    (Segnalazione certificata di inizio attività-SCIA) ([4])

    1. Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti  amministrativi) e successive modifiche, oltre a quanto previsto dall’art.18, comma 1, della legge, sono indicate: ([5])

    a)      la dotazione dei requisiti e dei servizi minimi indicati nell’allegato A al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante;

    b)     la conformità degli immobili e delle strutture a quanto previsto dalla legge nonché dagli articoli dal 7 al 17 del presente regolamento;

    c) la presenza di acqua potabile nonché di un sistema di smaltimento dei reflui proporzionato alla capacità ricettiva.

    2. Il comune  comunica alla provincia competente il ricevimento della SCIA. ([6]) 

     

    Art. 4

    (Comunicazioni per il monitoraggio)

     1. Le province ed i comuni, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge, trasmettono, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agriturismo i dati e le informazioni di cui dispongono, anche per via telematica.

    2. Le province, per ogni soggetto iscritto nell’elenco di cui all’articolo 17 della legge, in particolare, comunicano:

    a)      la denominazione ed i dati catastali dell’azienda agrituristica;

    b)     l’indirizzo produttivo dell’azienda;

    c)      l’eventuale concessione dei contributi, specificandone finalità ed entità;

    d)     l’elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d’uso nonché la durata del vincolo stesso;

    e)      il tipo di attività agrituristica svolta ed i  periodi di svolgimento della stessa;

    f)       relativamente all’attività di ospitalità:

    1) se viene effettuata in camera, in appartamento o in spazi aperti;

    2) la capacità ricettiva prevista rispetto a quella massima consentita;

    3) l’eventuale offerta agli ospiti del servizio di ristorazione.

    3. I comuni, in particolare, comunicano:

    a)      il nominativo di chi esercita l’attività agrituristica;

    b)     la denominazione e i dati catastali dell’azienda agrituristica;

    c)      la tipologia delle attività agrituristiche svolte, la capacità ricettiva ed i periodi di svolgimento per ciascuna attività.

    4. Le province ed i comuni comunicano tempestivamente alla direzione regionale competente in materia di agriturismo, eventuali variazioni inerenti ai dati ed alle informazioni precedentemente trasmessi nonché gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge.

    4 bis. Gli operatori agrituristici comunicano, per via telematica, gli arrivi e le presenze all’Agenzia regionale per il turismo di cui all’art.12 della legge regionale  6 agosto2007, n.13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche e alla provincia competente per territorio al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale (legge regionale n. 13/2007, art.28, come modificata dalla legge regionale n.17/2011)).([7])

     

     Art. 5 ([8])

    (Coefficiente correttivo)

     

    1. La Provincia determina, nei limiti previsti dall’articolo 14, comma 3 della legge, un coefficiente correttivo del tempo di lavoro agricolo relativamente alle zone montane o svantaggiate, alle aree naturali protette e per le aziende riconosciute biologiche. Le tabelle dei coefficienti collettivi sono aggiornate con cadenza triennale e pubblicate entro il 31 dicembre dalla Direzione Regionale Agricoltura.

     Art. 6

    (Criteri per la quantificazione della consistenza delle diverse attività  agrituristiche)

    1. Il tempo lavoro-medio convenzionale di cui all’articolo 14, comma 2, della legge, di seguito denominato tempo lavoro, è quantificato in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attività agricole e in ore lavoro/anno necessarie per lo svolgimento delle diverse attività agrituristiche. Tale quantificazione è dichiarata dal soggetto che richiede l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 17 della legge, che la effettua sulla base dei parametri riportati nelle tabelle previste dall’articolo 14, comma 2, della legge stessa, tenendo conto:

    a)      per l’attività agricola, della superficie, dell’ordinamento colturale e produttivo dell’azienda, nonché del coefficiente correttivo di cui all’articolo 14, comma 3, della legge;

    b)     per l’attività agrituristica, delle diverse tipologie di ricezione ed ospitalità e dei relativi periodi di svolgimento.

    2. L’attività agricola è considerata principale quando il tempo lavoro necessario per le singole colture, per ciascun allevamento di animali, per la silvicoltura e per le attività connesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento dell’attività agrituristica.

    3. Al fine di determinare il tempo lavoro per l’attività agricola, l’imprenditore applica i valori medi di impiego di manodopera  contenuti nelle tabelle previste dall’articolo 14, comma 2, moltiplicandoli per gli ettari, o frazioni di ettari, per le varie attività agricole svolte in azienda, nonché per l’attività amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell’attività agricola.

    4. Al fine di determinare il tempo lavoro per l’attività agrituristica, l’imprenditore applica i valori medi di lavoro per attività agrituristiche contenuti nelle tabelle previste dall’articolo 14, comma 2, della legge, moltiplicandoli per il numero dei posti letto offerti, per il numero dei pasti somministrati e per tutte le altre attività definite dall’articolo 2 della legge stessa, nonché per l’attività amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento dell’attività agrituristica.

    5. Nel caso in cui alle attività agricole siano connesse attività di sauna, bagno turco, idromassaggio, massaggi e attività di wellness, non inserite nelle tabelle previste dall’articolo 14, comma 2, della legge, l’imprenditore agricolo redige una specifica analisi dei tempi di lavoro connesse alle suddette attività. Tale analisi è soggetta a valutazione di congruità da parte della Provincia competente.([9])

     

    Art. 7

    (Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza)

     1. Gli immobili e le strutture ([10]) da destinare all’esercizio delle attività di agriturismo, devono essere ([11]) conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, urbanistici, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia nonché dalla legge e dal presente regolamento.

    2. Al fine di tener conto delle caratteristiche architettoniche e di ruralità, per le eventuali opere di ristrutturazione di immobili e strutture già esistenti, in conformità a quanto  previsto  dall’articolo  55,  comma  1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, sono consentite le seguenti deroghe alla normativa, regionale e comunale, vigente:

    a) altezza media minima di 2,50 metri;

    b) rapporto aereo-illuminante pari al valore di 1/12.

     

    Art. 8

    (Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento)

    1. I locali adibiti a soggiorno e pernottamento, riguardo agli aspetti di abitabilità ed agibilità, posseggono i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle loro particolari caratteristiche di ruralità.

    2. Per i locali di civile abitazione destinati all’ospitalità devono essere rispettate le norme igieniche previste per i locali ad uso abitativo.

    3. La ricettività delle camere ad uso agrituristico è così determinata:

    a)      superficie minima di 7 metri quadrati per le camere da un letto;

    b)     superficie minima di 11 metri quadrati per le camere a due letti, con incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in più; la frazione superiore a metri quadrati 0,50 è in ogni caso arrotondata all’unità superiore;

    c)      altezza media minima di 2,50 metri.

    4. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l’adeguamento in altezza al minimo previsto, può essere consentita la riduzione dell’altezza fino al limite minimo di metri 2,20, purché il volume disponibile per posto letto non sia inferiore a 18 metri cubi per le camere ad un letto e per i locali servizi e a 23 metri cubi per le camere a due letti.

    5. La ricettività in unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno è così determinata:

    a)      per le unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina la superficie minima è fissata in metri quadrati 26 e possono esservi alloggiate fino a 4 persone;

    b)     per le unità abitative nelle quali possono essere alloggiate 5 o più persone la superficie minima di cui alla lettera a) è aumentata di 8 metri quadrati per ogni persona oltre alla quarta;

    c)      per ogni letto aggiunto riservato ad ospiti di età inferiore ai 12 anni è richiesta una superficie di 6 metri quadrati.

     

    Art. 9 ([12])

    (Requisiti generali applicabili alle strutture e ai locali destinati agli alimenti ed alle attività ricreative)

    1. Per le strutture e i locali polifunzionali destinati agli alimenti, loro preparazione, lavorazione o trasformazione e confezionamento in particolare cucine e laboratori, si applica la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

    2. Al fine di uniformare i requisiti sul territorio regionale, le strutture e i locali di cui al comma 1 devono avere:

    a) una superficie minima di almeno 12 metri quadri;

    b)   pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri di altezza da piastrelle;

    c) parte rimanente delle pareti e soffitto in buone condizioni e che non permettano la caduta di polvere e il radicamento e lo sviluppo di muffe;

    d)   pavimento lavabile e disinfettabile;

    e) finestre e porte protette da dispositivi contro gli insetti e i roditori;

    f)   lavello fornito di erogatore d'acqua a comando non manuale;

    g) distributore di sapone e asciugamani a perdere;

    h)   contenitore per rifiuti apribile con comando a pedale;

    i)   cappa, sovrastante la zona di cottura, di dimensione tale da poter convogliare all'esterno i fumi e i vapori ed eventualmente dotato di sistemi di aerazione ove ciò si rendesse necessario in relazione alla potenza dei fuochi;

    l) tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti chiudibili;

    m) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti nel locale somministrazione pasti per più di venti posti a sedere;

    n) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima.

    o) armadio chiuso destinato a riporre il materiale per le pulizie e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati gli alimenti e le bevande;

    p) collegamento alla rete idrica comunale.

    1. Per la somministrazione di spuntini è permesso ricavare, per la preparazione degli stessi, anche eventualmente nella stessa cucina familiare, un settore con piano di lavoro lavabile e disinfettabile delimitato da superfici ugualmente lavabili e disinfettabili.
    2. Nel caso in cui le altezze, le luci e vedute, tenuto conto della ruralità delle costruzioni, non siano sufficienti ad assicurare una adeguata aerazione, può essere adottato un sistema meccanico per il ricambio dell'aria.

    5. Nelle aziende autorizzate per un numero di ospiti non superiore a 15, il locale per la preparazione di pasta fresca, pane, confetture, marmellate, succhi di frutta, verdure sott'olio, e salse non è soggetto ad autorizzazione sanitaria a condizione che la produzione sia somministrata agli ospiti e che il locale abbia  i seguenti requisiti:

    a) superficie minima di 9 metri quadrati con sufficiente areazione;

    b)   lavello destinato esclusivamente al lavaggio delle materie prime;

    c)  lavello destinato esclusivamente al lavaggio delle attrezzature;

    d)   piano di cottura con idoneo impianto di aspirazione;

    e)  dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori e insetti;

    f)    attrezzature che consentano un' adeguata conservazione e separazione tra generi di diversa tipologia dei materiali destinati al confezionamento;

    g)  autoclave nel caso di preparazione di succhi di frutta, verdure sott'olio e salse.”.

     

    Art. 10

    (Requisiti per la sala di ristorazione)

     1. La sala di ristorazione, di dimensioni proporzionate al tipo di attività svolta, e comunque di almento 1,5 metri quadri per posto a sedere, ([13]) nonché con aerazione sufficiente, è dotata di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti.

    2. La sala di ristorazione, oltre che alla somministrazione di pasti agli ospiti e/o agli avventori, può essere destinata anche all'esposizione e alla vendita di prodotti in apposito reparto e/o armadio espositore, previa adozione di tutti gli accorgimenti igienico-sanitari necessari.

     

    Art. 11

    (Requisiti per i locali adibiti a servizi igienici)

    1. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di:

    a)      pareti (almeno fino all'altezza di metri 2) e pavimenti disinfettabili;

    b)     fornitura di acqua potabile, calda e fredda, erogata con comando non azionabile a mano nè a gomito;

    c)      lavelli provvisti di distributori automatici di sapone e di asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

    2. In relazione alla tipologia di attività svolta sono previsti almeno:

    a)      servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione;

    b)     servizi igienici funzionali al locale cucina.

    3. I servizi di cui al comma 2, lettera a), possono identificarsi con quelli degli alloggi solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati e gli alloggi siano ragionevolmente vicini alla sala da pranzo. In caso di ristorazione rivolta anche ad ospiti non alloggiati, è necessaria la predisposizione di specifici servizi igienici, in numero adeguato alla capacità ricettiva, e comunque, almeno uno ogni 30 posti tavola o frazione di 30 . Qualora tali servizi igienici immettano direttamente nella sala di ristorazione, sono separati da questa mediante un antibagno. Sono fatte salve le norme relative ai servizi igienici destinati anche ai portatori di handicap. ([14])

    4. I servizi di cui al comma 2, lettera b), qualora i locali cucina siano all’interno o nelle vicinanze dell’abitazione dell’imprenditore agricolo, possono anche identificarsi con quelli in dotazione alla abitazione stessa, fermo restando che, comunque, devono essere diversi dai servizi igienici destinati all'alloggio degli ospiti nonché da quelli previsti per gli avventori non alloggiati. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con il locale cucina ma sono separati da questo mediante un antibagno. L’antibagno non è necessario qualora i servizi igienici non immettano direttamente nel locale cucina.

     Art. 12

    (Requisiti per gli spogliatoi)

     1. Qualora per l'attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande si faccia ricorso a personale dipendente o, comunque, diverso dai gestori dell'azienda agrituristica, è necessaria la presenza di un locale adibito a spogliatoio, dotato di armadietti a doppio scomparto; altrimenti lo spogliatoio può consistere anche in uno idoneo spazio polifunzionale, dotato di armadietti a doppio scomparto, ricavato all'interno della struttura agrituristica.

    2. Qualora il locale cucina sia all’interno o in prossimità dell’abitazione dell’imprenditore agricolo, si possono utilizzare come spogliatoio anche locali dell’abitazione stessa, purché diversi da quelli destinati all’alloggio degli ospiti nonché da quelli previsti per gli avventori non alloggiati.

     

    Art. 13

    (Requisiti per l’ospitalità in spazi aperti)

     1. La superficie delle singole piazzole per l’ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili  ([15]) non può essere inferiore a 40 ([16]) metri quadrati. Le piazzole sono sistemate in modo tale da assicurare un efficiente drenaggio e limitare la formazione di polvere, anche tramite inerbimento del terreno, o l’utilizzo di materiali comunque compatibili con l’ambiente rurale.

    2. L’ombreggiamento delle piazzole può essere effettuato con alberi ovvero con apposite coperture realizzate con materiali di origine naturale, quali legno o cannucce.

    3. L’attività di ospitalità in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori è svolta nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di sicurezza, ed assicura, in particolare:

    a)      la fornitura di acqua potabile ed elettricità in prossimità delle piazzole;

    b)     la presenza di un impianto elettrico a colonnine con punti luce adatti a consentire la fruizione della viabilità e l’illuminazione dei servizi;

    c)      l’utilizzo di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento rifiuti;

    d)     ([17])

    e)      la possibilità di utilizzare servizi igienici e di lavanderia;

    f)       la disponibilità di attrezzature destinate al lavaggio stoviglie installate in uno spazio distinto da quello destinato alla lavanderia.

    3 bis). Nel caso di sosta esclusiva di autocaravan, come definiti dall'articolo 54, comma i, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), le piazzole hanno una superficie minima di 40 metri quadrati ciascuna, e devono essere dotate di almeno una presa elettrica ogni quattro piazzole, una presa d'acqua ed un impianto igienico-sanitario atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan. ([18])

     

     Art. 14

    (Requisiti per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo)

     01. Ai fini del presente regolamento s'intendono comunque connesse con le attività aziendali:

    a)    le attività ricreative di tipo sportivo e culturale aventi ad oggetto in particolare l'equitazione, il nolo di cicli, di natanti, l'organizzazione di attività escursionistiche, anche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici tipici in ambito fluviale, di itinerari artistici e naturalistici, la pratica in strutture aziendali di golf, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, nuoto, equitazione ed altri tipi di sport, l'organizzazione di corsi e seminari, di attività espositive, intrattenimenti musicali e giornate culturali tese a valorizzare le tradizioni, la cultura ed i prodotti del mondo agricolo, l'allestimento di raccolte di oggetti di cultura materiale attinenti al mondo rurale, la pesca sportiva e l'attività agrituristico - venatoria;

    b)    le attività ricreative che valorizzano l'ambiente rurale e che utilizzano la natura per lo svago degli ospiti. ([19])

    1. Per lo svolgimento delle attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo è individuato, all’interno degli edifici aziendali, un locale di dimensioni commisurate all’entità delle attività svolte, da destinare, all’occorrenza, al riparo ed all’accoglienza degli ospiti. A tal fine può essere adibita anche la sala di ristorazione nei giorni e negli orari in cui non sia utilizzata per la somministrazione dei pasti. La superficie da destinare alle attività sportive sopradescritte non può oltrepassare la soglia del 10% della superficie agricola totale (SAT) e comunque non essere superiore ai 10.000 mq.([20])

     

    Art. 14 bis ([21])

    (Attività e servizi complementari all’ospitalità)

     1. Le attività e i servizi di cui  al comma 1, dell’art.14, che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività previste all’art.2, comma 3 della legge, possono essere offerti ai soli ospiti che fruiscono dei servizi e delle attività di cui all’articolo 14. Rientrano in particolare tra i servizi complementari anche le piscine e le attività inerenti la cura del benessere e della salute.

     Art. 15

    (Conduzione delle piscine)

    01.Le piscine annesse  alle strutture agrituristiche, che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo e utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono classificate private ad uso collettivo fino ad una  superficie di 160 metri quadri e profondità media dell’acqua non superiore a 1,40 metri. Sono in ogni caso fatte salve le norme igienico sanitarie in materia di qualità delle acque. ([22])

    1. L’imprenditore agricolo, o altro soggetto da lui incaricato, è responsabile della conduzione, dell’igiene, della funzionalità della piscina nonché della sicurezza dei bagnanti, laddove ([23]) non è obbligatoria la presenza del bagnino.

    2. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo tra Stato - Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003 (Disciplina interregionale delle piscine) ed, in particolare, di quanto ivi stabilito per le piscine ad uso collettivo.

    3. L’uso della piscina è riservato esclusivamente agli ospiti dell’agriturismo.

    4. Il responsabile della piscina cura l’elaborazione e l’applicazione di un manuale di autocontrollo della sicurezza, nonché l’elaborazione e il rispetto del regolamento d’uso da parte degli ospiti.

    5. Il responsabile della piscina deve essere reperibile per qualsiasi necessità di intervento sollecitata dagli ospiti, vigila scrupolosamente sull’efficienza degli impianti tecnologici, adotta documentati programmi di manutenzione, cura lo stato di pulizia della vasca e dell’area ad essa pertinente.

    6. Il manuale di autocontrollo indica sinteticamente gli interventi necessari a mantenere in sicurezza l’uso della piscina, il calendario di ciascuno di essi, il controllo periodico di corretta esecuzione nonché il nominativo e le mansioni degli eventuali collaboratori terzi ai quali siano stati eventualmente affidati i suddetti interventi.

    7. Il regolamento d’uso della piscina è affisso all’ingresso della piscina ed è consegnato agli ospiti. In esso sono indicati, in particolare:

    a)      se la vasca non è vigilata, il divieto di ingresso per i minori di anni 16 non accompagnati;

    b)     la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;

    c)      il divieto di fare tuffi;

    d)     la raccomandazione di non bagnarsi per almeno tre ore dopo il consumo di un pasto;

    e)      l’obbligo di uso della cuffia copricapo durante il bagno;

    f)       l’obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;

    g)      l’obbligo di utilizzare ciabatte nell’area circostante la vasca;

    h)      l’ubicazione dei più vicini servizi igienici;

    i)        gli orari di accesso in piscina;

    l)        il nominativo ed i recapiti telefonici del responsabile della piscina;

    m)    il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.

    8. L’accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.

    9. L’ingresso della piscina è costituito da un apposito cancelletto e l’area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.

    10. In prossimità dell’ingresso sono situate una doccia ed una vasca bagnapiedi. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.

    11. Per i piccoli infortuni è disponibile una cassetta di pronto soccorso. L’avvicinamento di una eventuale autoambulanza deve essere consentito fino ad almeno 50 metri dall’ingresso dell’area piscina.

    12. Le acque di scarico della piscina possono essere utilizzate per l’innaffiamento del terreno previa declorazione naturale, in vasca per una settimana, ovvero artificiale, mediante apposito impianto di declorazione. Le operazioni di svuotamento della vasca e il metodo per esse adottato sono registrate nel manuale di autocontrollo.

     

    Art. 16

    (Parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali)

     1. Nel corso degli eventi con finalità promozionali di cui all’articolo 24, comma 3, della legge, al fine di far conoscere e valorizzare i prodotti agro-alimentari tipici del territorio, possono essere somministrati pasti nonché altri alimenti non riferibili a pasti completi, quali spuntini e degustazioni.

    2. Per la preparazione dei pasti, degli spuntini e delle degustazioni possono essere utilizzate la cucina dell’imprenditore agricolo e/o zone di preparazione e cottura poste all’aperto, nello spazio destinato agli eventi, purché sia adibito allo scopo un piano di lavoro lavabile e disinfettabile; qualora il piano di lavoro sia  delimitato da pareti, le stesse devono essere lavabili e disinfettabili. Per la preparazione all’aperto occorre adottare le necessarie cautele per proteggere gli alimenti da polvere e insetti.

    3. Qualora per gli spuntini e per le degustazioni non venga utilizzato materiale di carta o plastica biodegradabile, sono disponibili attrezzature idonee  al lavaggio delle stoviglie.

    4. L’attività di somministrazione di pasti, spuntini e degustazioni è accompagnata da attività informativa sui prodotti tipici offerti e sui relativi metodi di produzione.

    5. La prevalenza dei prodotti aziendali o comunque dei prodotti reperiti presso aziende agricole locali, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge, è assicurata quando gli stessi rappresentino almeno il 70 per cento del prezzo di acquisto dei pasti, degli alimenti e delle bevande somministrati nel corso degli eventi.

     

    Art. 17 ([24])

    (Attività di macellazione e di preparazione di alimenti )

     1. La macellazione di animali è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (Regolamento che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 179 del  22 marzo 2010, (Nuove linee guida regionali applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale. Modifica allegati deliberazione Giunta regionale n. 326/2006.).

    2. La macellazione del pollame, in particolare dei volatili d'allevamento, compresa la selvaggina allevata, dei lagomorfi, in particolare conigli e lepri, è consentita ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, solo negli impianti riconosciuti, nel rispetto delle vigenti disposizioni relative al benessere degli animali.

    3.  E' consentita la macellazione di tali specie animali in azienda solamente per la vendita o la somministrazione al consumatore finale e per un quantitativo fino a settemila capi all'anno di pollame, con un massimo di cinquanta capi al giorno, e mille lagomorfi, con un massimo di trenta capi al giorno. Qualora l'impresa agricola non disponga di un proprio macello può usufruire del macello autorizzato di un altro agriturismo regionale, nei limiti di macellazione dello stesso oppure di macelli mobili autorizzati.

    4.  Per l’impresa agricola che disponga o attivi un proprio macello, si applica quanto già stabilito nella determinazione regionale  30 marzo 2010, n. 1373 (Linee guida regionali per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nella stessa azienda agricola in cui sono allevati, dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore).

    5.  La macellazione del pollame e quella dei lagomorfi è effettuata in momenti diversi e lontano da quelli di preparazione dei pasti.

     

    Art.17 bis ([25])

    (Compiti dell’operatore del settore alimentare dell’agriturismo)

    1. L'operatore del settore alimentare (OSA) attua e mantiene le procedure relative all'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) di cui all'articolo  5 del regolamento (CE) 852/2004 e rispetta i manuali di buona prassi igienica (GHP) di cui agli articoli 7, 8 e 9 e allegato I, parte B del medesimo regolamento. Ai fini del presente regolamento la qualifica di OSA fa sempre capo all'operatore agrituristico.

    2. Il personale addetto alla manipolazione degli alimenti rispetta le previsioni di cui allegato II, capitoli VIII (Igiene personale) e XII (Formazione), del regolamento (CE) 852/2004, e in particolare:

    a) ogni persona che lavora in locali per il trattamento di alimenti mantiene uno standard elevato di pulizia personale ed indossa indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi;

    b)   nessuna persona affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o disturbi di dissenteria può essere autorizzata a qualsiasi titolo a manipolare alimenti e ad entrare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, qualora esista una probabilità di contaminazione diretta o indiretta degli alimenti.

    Qualsiasi persona affetta da una delle patologie sopra citate che lavori in un'impresa agrituristica e che possa venire a contatto con gli alimenti denuncia immediatamente la propria malattia o i propri sintomi, precisando, se possibile, le cause al responsabile dell'impresa alimentare.

    3. Gli OSA assicurano:

    a) che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività specifica;

    b) che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo  5, paragrafo 1, del regolamento (CE) 852/2004, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP.

    4. Tali attività sono soggette a notifica alla ASL territorialmente competente.

     

     Art. 17 ter ([26])
    (Congelamento dei prodotti aziendali)

     1.E’ consentito il congelamento dei prodotti di origine  animale e vegetale unicamente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di cibi da somministrare per l’attività di ristoro.

    2.Il congelamento di pietanze cotte e precotte è consentito esclusivamente a mezzo di abbattitore di temperatura.

    3.Le derrate, in perfette condizioni di salubrità e freschezza, possono essere sottoposte  a congelamento con adeguato apparecchio refrigerante, anche di tipo non industriale, munito di termometro registratore con indicatore delle temperature massima e minima e mancati funzionamenti. In ogni caso detto intervento di conservazione avviene subito dopo il confezionamento degli alimenti utilizzando un idoneo involucro sul quale sono indicati il mese e l'anno in cui lo stesso  è stato effettuato nonché lo specifico trattamento cui gli alimenti sono stati sottoposti. Nell'arco dell'intera durata del trattamento sono scrupolosamente mantenute le temperature di conservazione prescritte dalla normativa vigente in materia a seconda dei prodotti, i quali, una volta scongelati, non possono essere nuovamente congelati.

    4.Per poter somministrare prodotti aziendali conservati ai sensi del comma 3, siano essi freschi, cotti o precotti, va fatta esplicita menzione di ciò nella notifica di attività fatta all'autorità sanitaria competente.

     Art. 18

    (Calcolo delle percentuali di prodotti propri)

    01.Le materie prime utilizzate per la produzione dei pasti e delle bevande somministrate sono di produzione propria o acquistate presso artigiani che possano certificare la provenienza regionale o presso produttori agricoli singoli o associati della regione, ivi compresi i prodotti ittici di mare o d'acqua dolce, i prodotti tipici e tradizionali della regione, per un valore annuo pari ad almeno l'ottanta per cento dell'intera materia prima utilizzata. Le imprese agrituristiche che concludono accordi di fornitura permanente con altre imprese agricole della zona, di durata almeno triennale, per le sole materie prime destinate alla somministrazione in misura non inferiore al 25% dei limiti della provenienza  possono computare le relative produzioni acquisite nel calcolo della prevalenza dei pasti di cui all’articolo 14, comma 4 lettera c) della legge, fermo restando quanto stabilito dal comma 5.([27])

    1. La percentuale non inferiore al 35 per cento di prodotti propri di cui all’articolo 14, comma 7, lettera a), della legge, è calcolata in base al costo degli alimenti al prezzo di acquisto. Il conteggio è effettuato tenendo conto degli importi totali risultanti dalle fatture di acquisto e dei passaggi interni registrati nell’arco dell’anno.

    2. Per passaggio interno si intende il documento, la fattura o il documento di trasporto  che giustifica il transito di un prodotto proprio dall’attività agricola all’attività agrituristica.

     

     Art. 19 ([28])

    (Classificazione delle aziende agrituristiche e procedura  per l’attribuzione della classificazione)

     1.Le aziende  agrituristiche vengono classificate tenendo conto delle linee guida previste per la classificazione  di cui all’Allegato A del presente regolamento.

    2.L'imprenditore agricolo, per l'attribuzione alla propria azienda agrituristica di una delle classi previste dal D.M. 13 febbraio 2013, come richiamate nell’Allegato di cui al comma 1, provvede alla autoattribuzione dei requisiti contenuti nella specifica domanda da presentare all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAL) che ne certifica l'avvenuta consegna. Trascorsi 30gg da tale adempimento ed in mancanza di comunicazione contraria da parte dell’ARSIAL  l'impresa candidata può utilizzare la classe richiesta.

    3.L'ARSIAL, attraverso gli appositi controlli di  verifica periodica, provvede all'eventuale accertamento della veridicità dei requisiti dichiarati.

    4.In caso di variazioni in aumento o in diminuzione dei requisiti  relativi alla classificazione, l'impresa è tenuta a darne immediata comunicazione all'ARSIAL attraverso l'invio di una nuova domanda, che è soggetta alla medesima procedura sopradescritta. L'ARSIAL, su specifica richiesta dell'imprenditore agricolo, provvede ad aggiornare la classificazione precedentemente attribuita in caso di variazioni nel frattempo intervenute negli elenchi ufficiali.

     

     Art. 20 ([29])

    (Agriturismo tradizionale)

     

    Art. 21 ([30])

    (Agriturismo con caratterizzazione enogastronomica)

     

     Art. 22 ([31])

    (Agriturismo con caratterizzazione naturalistica)

      

    Art. 23 ([32])

    (Agriturismo con caratterizzazione culturale)

     

     Art. 24 ([33])

    (Agriturismo con caratterizzazione biologica)

     

    Art. 25 ([34])

    (Agriturismo con caratterizzazione ecologica)

     

     Art. 26 ([35])

    (Procedura per l’attribuzione della classificazione).

     

     Art. 27

    (Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti)

    1. Per le iniziative a favore dell’agriturismo indicate dall’articolo 12 della legge, la Giunta regionale, con la deliberazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo, definisce le iniziative finanziabili, gli importi dei finanziamenti da concedere ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all’articolo 17 della legge e provvede al riparto delle risorse tra le province ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge.

    2. Gli interventi regionali di sostegno all’accesso al credito da parte delle imprese agrituristiche, di cui all’articolo 34, comma 1, della legge, sono gestiti con le modalità previste dall’articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27.

    3. Le province, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge, previa verifica dell’ammissibilità della domanda, della completezza e regolarità della documentazione allegata, determinano l’ammontare della spesa ammissibile da finanziare.

    4. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 può essere effettuata a sportello o attraverso appositi bandi predisposti dalle province. Nel caso sia adottata la modalità del bando pubblico nella concessione dei finanziamenti si tiene conto dei seguenti criteri di priorità, nell’ordine:

    a) per quanto riguarda i requisiti soggettivi, a:

    1) imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti;

    2) giovani  agricoltori;

    3) imprenditori donne;

    b) per quanto riguarda la localizzazione delle aziende, che le stesse si trovino in:

    1) zone svantaggiate, come individuate  ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE ) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ;

    2) zone di maggiore interesse agrituristico, secondo la definizione del piano regionale di cui all’articolo 7 della legge.

    5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto disposto dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).

     

    Art. 28

    (Vincolo di destinazione d’uso)

     1. Gli immobili e le attrezzature oggetto dei finanziamenti di cui all’articolo 12 della legge, pena la revoca degli stessi, sono soggetti all’apposizione del vincolo di destinazione d’uso per un periodo di dieci anni per gli immobili e di cinque anni per le attrezzature, a decorrere dalla data di  liquidazione del finanziamento.

    2. Il vincolo di destinazione d’uso risulta da apposito atto d’obbligo da trascrivere, a proprie spese, a cura dei beneficiari dei finanziamenti, che ne presentano una copia alla provincia competente.

    3. L’elenco dei beni sottoposti al vincolo di destinazione d’uso è tenuto presso gli uffici provinciali, competenti in materia di agriturismo.

     

    Art. 29 ([36])

    (Disposizioni transitorie)

    1.Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritte nell'elenco provinciale di cui all'art. 17 della l.r. n. 14/2006 sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi sulla base della documentazione prevista  dall'art. 2 del r.r. 9/2007. In caso di difformità rispetto alla documentazione  prevista all’articolo 2, si provvede, da parte degli operatori,  all'adeguamento  della stessa entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale di cui all'art. 2.

    2.Gli operatori di cui al comma 1, già  iscritti nell'elenco provinciale di cui all'art. 2 del r.r. n. 9/2007, che non hanno iniziato l'attività, hanno l'obbligo di iniziare la stessa entro 12 mesi dall’adeguamento di cui al comma 1,  e darne relativa comunicazione alla Provincia,  entro i successivi 30 giorni. Decorso tale termine si provvede alla cancellazione dall'elenco provinciale stesso.

    3.Le piscine preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono classificate private ad uso collettivo anche se di superficie e profondità superiori ai limiti indicati.

                          

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

                                                          

     

     



    [1] Articolo inserito dall’art.1, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22  

    [2] Lettera inserita dall’art.2, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22  

    [3] [3] Comma inserit dall’art.2, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22  

    [4] Rubrica così modificata dall’art.2 bis, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22  

    [5] Comma così modificato dall’art.2 bis, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22  

    [6] Comma così sostituito dall’art.2 bis, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22  

    [7]Comma così inserito dall’art.2 ter, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [8] Articolo così sostituito dall’art.3, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

     

    [9] Comma così sostituito dall’art.4, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [10] Comma così modificato dall’art.5, comma 1, lett. a), del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [11] Comma così modificato dall’art.5, comma 1,lett.b), del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

     

    [12] Articolo così sostituito dall’art.6, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

     

    [13] Comma così modificato dall’art.7, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

     

    [14] Comma così modificato dall’art.8, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [15] Comma così modificato dall’art.9, comma 1, lett.a) del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [16] Comma così modificato dall’art.9, comma 1, lett.b) del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [17] Lettera soppressa  dall’art.9, comma 1, lett.c) del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [18] Comma inserito dall’art.9, comma 1, lett.d) del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [19] Comma inserito dall’art.10, comma 1, lett.a) del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22

    [20] Comma modificato dall’art.10, comma 1, lett.c) del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [21] Articolo inserito dall’art.11, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [22]  Comma inserito dall’art.12, comma 1, lett.a),  del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [23]  Comma così modificato dall’art.12, comma 1, lett.b), del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

     

    [24] Articolo così sostituito dall’art.13, comma 1, del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

     

    [25] Articolo inserito dall’art.14, comma 1,  del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [26] Articolo inserito dall’art.15, comma 1,  del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

     

    [27] Comma  inserito dall’art.16, comma 1,  del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22

    [28] Articolo  sostituito dall’art. 17  del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [29] Articolo  abrogato dall’art. 18, comma1, lett.a), del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [30] Articolo  abrogato dall’art. 18, comma1, lett.b), del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22  

    [31] Articolo  abrogato dall’art. 18, comma1, lett.c), del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [32] Articolo  abrogato dall’art. 18, comma1, lett.d), del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [33] Articolo  abrogato dall’art. 18, comma1, lett.e), del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [34] Articolo  abrogato dall’art. 18, comma1, lett.f), del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [35] Articolo  abrogato dall’art. 18, comma1, lett.g), del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

    [36]  Le disposizioni  transitorie previste all’articolo 29 sono quelle dettate dall’articolo 19 del r.r. 17 marzo 2014 n.6, pubblicato sul BUR Lazio 18 marzo 2014, n.22   

     nota A: Abrogato dall'art. 22 del r.r. 1 Dicembre 2017 n.29 

     

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Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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