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Regolamento regionale 31 dicembre 2002, n. 5

  • BUR 20 gennaio 2003, n. 2
  • Testo vigente al:
  • Procedure e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla D.G.R. n. 2441 di integrazione della D.G.R. n. 2439 di estensione delle previsioni di utilizzo del fondo per gli incentivi alle imprese (D.P.C.M. 26/05/2000) agli interventi connessi all'attuazione della legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 11, comma 16, che prevede contributi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale.
  • Indice

    Art. 1 - Oggetto dei finanziamenti
    Art. 2 - Soggetti beneficiari
    Art. 3 - Presentazione delle domande: termini e modalità
    Art. 4 - Contenuto della domanda e relativa documentazione
    Art. 5 - Spese ammissibili
    Art. 6 - Istruttoria delle domande
    Art. 7 - Entità dei finanziamenti
    Art. 8 - Erogazione dei finanziamenti
    Art. 9 - Controlli
    Art.10 - Revoca e decadenza dei finanziamenti


    Art. 1
    (Oggetto dei finanziamenti )

    1. I contributi previsti dalla D.G.R. n° 2441 in data 05/12/2000 di integrazione alla D.G.R. n° 2439 in pari data, di estensione delle previsioni di utilizzo del fondo per gli incentivi alle imprese (D.P.C.M. 25/05/2000 art.1, commi 1 e 2) agli interventi connessi all'attuazione della legge 28 febbraio 1986 n° 41, art.11, comma 16, prevedente incentivi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro - alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale, sono volti a coprire le spese sostenute e da sostenere dai centri agro - alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale del Lazio (CAR e MOF) per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali.

    2. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a)         per C.A.R. S.c.p.A. il centro Agro Alimentare di Roma, costituito ai sensi della Legge 41/86 con atto redatto in data 06 aprile 1990 e CARGEST S.r.l. costituito in data 06 giugno 2002 con atto repertorio n° 41671 a seguito di delibera di Consiglio di Amministrazione del C.A.R. S.c.p.A. del 05 giugno 2002, limitatamente alle opere eseguende dalla data di approvazione della convenzione con la Regione Lazio;
    b)         per M.O.F. la Soc. MOF S.p.a. (Società Consortile per la gestione del Centro Agro - Alimentare all'ingrosso di Fondi), costituita con D.G.R. n° 8050 del 27/10/1993, la quale in data 01/06/1995 è subentrata al commissario regionale nella gestione del mercato, disciplinato da apposito regolamento approvato con D.G.R. n° 7464 dell'11/06/1991, modificato con D.G.R. n° 2847 dell'11/04/1995 che estende la sua sfera di applicazione agli operatori esterni al mercato.

    Art. 2
    (Soggetti beneficiari)

    1. Possono presentare domanda per ottenere i finanziamenti previsti dalla legge 28 febbraio 1986, n° 41, art.11, comma 16 e stanziati con legge regionale 16 aprile 2002, n° 8, art. 77, legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002, i centri agro- alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale indicati al precedente art.1.

    Art. 3
    (Presentazione delle domande: termini e modalità)

    1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul B.U.R. Lazio, le società indicate all'articolo 1, producono domanda di contributo in conformità agli indirizzi ed alle condizioni di ammissibilità fissati nel presente regolamento.

    2. I soggetti di cui all'articolo 1, presentano la domanda alla Regione Lazio - Direzione Regionale allo Sviluppo Economico, Area "A" Territorio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 ROMA.

    Art. 4
    (Contenuto della domanda e relativa documentazione)

    1. La domanda volta ad ottenere i finanziamenti, è corredata dalla seguente documentazione:
    a)         dettagliata relazione del progetto da cui risulti la finalità tecnico-economica dell'intervento con specificazione delle iniziative di cui all'articolo 77, della legge regionale 16 aprile 2002, n° 8 per le quali si intende chiedere il finanziamento, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti e di quelli già realizzati, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi ed i tempi di realizzazione delle opere ancora da effettuare;
    b)         copia del progetto esecutivo e del relativo piano finanziario, approvato con delibera di uno degli organi della Società, competente a deliberare.

    2. La documentazione deve essere allegata alle domande a pena di esclusione.

    Art. 5
    (Spese ammissibili)

    1. Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, a partire dal 1° gennaio 1999.

    2. Sono ammissibili le spese concernenti la realizzazione del progetto e sostenute per:
    a)         consulenze specialistiche e/o analisi di mercato nel limite del 2% del contributo erogato ai sensi del presente regolamento;
    b)         progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere, nel limite massimo del 10% del contributo erogato ai sensi del presente regolamento;
    c)         lavori attinenti le opere infrastrutturali, strutturali e di ammodernamento di opere pre - esistenti;
    d)         impianti;
    e)         macchinari, attrezzature ed arredi;
    f)          acquisto di software.

    3. Le spese di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono ammissibili se effettuate, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della locazione finanziaria, purché i soggetti beneficiari dimostrino di aver provveduto al pagamento del 10% del valore della locazione.

    4. Non sono comunque ammissibili le spese concernenti:
    a)         l'acquisto di beni immobili diversi da quelli previsti dal progetto, nonché di autovetture, autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi tipo, di telefoni cellulari;
    b)         l'acquisto di beni che sono oggetto dell'attività di vendita dell'impresa;
    c)         gli oneri del personale;
    d)         non sono ammissibili spese per servizi e beni già finanziati con normative comunitarie, nazionali e regionali.

    Art. 6
    (Istruttoria delle domande)

    1. La Regione si avvale dei propri uffici per lo svolgimento dell'attività istruttoria, sulla base di quanto statuito con legge regionale 16 aprile 2002, n° 8, articoli nn° 77 e 80 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) pubblicata sul supplemento ordinario n° 8 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 11 del 20 aprile 2002.

    2. In particolare, gli uffici:
    a)         valutano, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per la concessione dei finanziamenti;
    b)         chiedono il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione se incompleta;
    c)         non oltre 30 giorni dal ricevimento delle domande, comunicano agli interessati l'avvio del procedimento istruttorio e, nel caso di cui alla lettera b), fissano un termine per l'invio di quanto richiesto compreso tra 15 giorni e non oltre 30 giorni. La mancata risposta dell'interessato equivale a rinuncia ai finanziamenti;
    d)         terminata l'istruttoria emettono, nel rispetto dei criteri e delle priorità fissate dal presente regolamento, la determinazione dirigenziale di impegno delle somme risultate ammissibili e di erogazione dei contributi in favore dei rispettivi soggetti beneficiari.

    Art. 7
    (Entità dei finanziamenti)

    1. Nella disponibilità finanziaria del fondo unico per le attività produttive, attribuita per gli anni 2000 e 2001 al finanziamento della legge 28 febbraio 1986, n° 41, la somma di Euro 3.098.741,39 è destinata alla copertura delle spese sostenute e da sostenere dai centri agro - alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale (CAR S.p.a. e CAR GEST e MOF S.p.a.) per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali.

    Art. 8
    (Erogazione dei finanziamenti)

    1. Il finanziamento in conto capitale è erogato dalla Regione Lazio, Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, in un'unica soluzione, previa presentazione della rendicontazione finale, nel caso di interventi, come da progetto, già realizzati.

    2. Nel caso di interventi in fase di esecuzione, il finanziamento sarà erogato per stati di avanzamento, secondo le modalità statuite con leggi regionali 88/80 e 25/95 e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 9
    (Controlli)

    1. La Direzione Regionale allo Sviluppo Economico effettua idonei controlli, volti ad accertare la corretta utilizzazione dei finanziamenti da parte dei Centri beneficiari ed eventualmente, sullo stato di attuazione delle iniziative.

    2. La Direzione Regionale allo Sviluppo Economico, designa il collaudatore in corso d'opera per la nomina da parte della stazione appaltante.

    3. Per il fine di cui al comma 1, i centri agro-alimentari all'ingrosso CAR e MOF, si obbligano a mettere a disposizione della Direzione Regionale la documentazione relativa alle spese effettuate ed ai relativi pagamenti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione.

    Art. 10
    (Revoca e decadenza dei finanziamenti)

    1. Al verificarsi di uno o più dei seguenti casi, è prevista la revoca dei finanziamenti:
    a)         i controlli di cui all'art. 9 abbiano fatto riscontrare la produzione di documenti falsi e/o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai soggetti beneficiari;
    b)         realizzazione di un progetto difforme da quello ammesso a finanziamento.

    2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, il Direttore Regionale allo Sviluppo Economico revoca i finanziamenti, recupera le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, applica le sanzioni previste all'art. 9 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n° 123 e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa generale e speciale in materia.

     

     

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.

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