Regolamento regionale 30 Settembre 2013 n. 16
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BUR 30 settembre 2013, n.80
- Testo vigente al:
- “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni”.
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Art. 1
Dopo l’articolo 558 è inserito il seguente:
“Art. 558-bis
(Norma transitoria per l’attuazione dell’art. 14, comma 2, della legge regionale n. 4/2013)
- Le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi del comma 1 del citato articolo 14, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze.
- Le funzioni concernenti la gestione logistica delle sedi della Giunta regionale sono attribuite alla direzione “Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”;
- Le funzioni in materia di organizzazione, di gestione del personale e delle relazioni sindacali e quelle relative al protocollo già attribuite ai direttori dei Dipartimenti sono assegnate al direttore della direzione regionale “Risorse umane e dei sistemi informativi.
- Le funzioni di Autorità di Audit sui fondi comunitari sono assegnate al Segretariato generale.
- L’Avvocatura regionale promuove e resiste alle liti, secondo le regole del proprio ordinamento, sulla base di dettagliata e documentata relazione che le direzioni e agenzie regionali competenti sono tenute a trasmetterle”.
Art. 2
(Modifiche all’art. 553 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1)
1. All’art. 553-bis, comma 2, lettera f), dopo le parole “provvede alla gestione” sono aggiunte “interna dell’Avvocatura e”; dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis: E’ istituita la segreteria tecnica dell’Avvocato coordinatore, cui sono attribuiti i seguenti compiti: assiste l’Avvocato coordinatore nelle attività di cui al comma 2; cura il raccordo tra l’Avvocatura regionale e tutte le strutture della Regione; assicura tutte le attività tecnico-strumentali necessarie al funzionamento dell’Avvocatura regionale”.
2. Dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente: “2-ter. La segreteria tecnica è composta dal personale individuato dall’Avvocato coordinatore nell’ambito del personale assegnato alla struttura, nel numero massimo previsto per le segreterie dei direttori regionali, e vi è preposto un responsabile, individuato ai sensi dell’articolo 12”.
Art. 3
(Modifica dell’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1)
- All’allegato B, Titolo “Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio”, prima dell’ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole:
“Svolge le attività connesse al controllo dei bilanci di previsione e degli altri documenti contabili delle agenzie regionali e degli enti dipendenti della Regione”;
“Predispone la documentazione necessaria per la partecipazione del socio Regione Lazio alle assemblee delle società collegate e controllate, ivi inclusa la documentazione attinente ai bilanci annuali d’esercizio”;
Dopo la linea “Coordina i rapporti tra le diverse Direzioni regionali competenti per materia e le società partecipate dalla Regione Lazio, assicurando la massima sinergia ed efficacia delle attività loro affidate”, sono inserite le seguenti parole: “e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti nell’ambito delle attività di controllo analogo.”;”
Art. 4
(Entrata in vigore)
Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021