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Regolamento regionale 30 settembre 2009, n. 20

  • BUR 7 ottobre 2009, n. 37, s. 176
  • Testo vigente al:
  • Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 45 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) relativo all'applicazione di sanzioni nei confronti dei produttori viticoli detentori di superfici vitate illegali.
  • Art. 1
    (Oggetto ed ambito di applicazione)

    1. Il presente regolamento detta norme attuative ed integrative dell'articolo 1, comma 45, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) per la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente e per l'applicazione delle relative sanzioni, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008.

    2. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai produttori che detengono superfici vitate complessivamente inferiori a 0,1 ettari, il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli siano destinati esclusivamente al consumo familiare dei produttori stessi.

    Art. 2
    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    a) fascicolo aziendale, il contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto dall'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) e dall'articolo 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38);

    b) superficie vitata, ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000 (Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate), la superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto e, in particolare:
    1) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale, in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;
    2) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale, in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
    3) superficie vitata di filari singoli, in questo caso la superficie vitata da considerarsi è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

    c) estirpazione, l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice;

    d) diritto di impianto, il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;

    e) vendemmia verde, la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo a zero la resa della relativa superficie.

    Art. 3
    (Estirpazione delle superfici vitate illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998)

    1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2008) ad estirpare, a loro spese, le suddette superfici.

    2. I produttori di cui al comma 1 comunicano alla struttura decentrata dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura territorialmente competente, di seguito denominata struttura decentrata, l'avvenuta estirpazione entro quindici giorni dalla stessa, indicando la data di conclusione delle operazioni di estirpazione. Qualora l'estirpazione sia stata effettuata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i produttori di cui al comma 1 provvedono alla comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    3. La struttura decentrata effettua, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, ispezioni per accertare l'adempimento dell'obbligo di estirpazione. Le ispezioni sono documentate da apposito verbale.

    Art. 4
    (Regolarizzazione delle superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1° settembre 1998)

    1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, regolarizzano dette superfici illegali, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l. n. 88/2009, entro il 31 dicembre 2009, mediante il versamento di una somma pari a 6.000 euro per ettaro.

    2. I produttori che non provvedono alla regolarizzazione ai sensi del comma 1, sono obbligati ad estirpare, a loro spese, entro il 30 giugno 2010, le superfici impiantate illegalmente e a dare comunicazione dell'avvenuta estirpazione alla struttura decentrata entro cinque giorni dalla stessa.

    3. La struttura decentrata effettua, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, ispezioni per accertare l'adempimento dell'obbligo di estirpazione. Le ispezioni sono documentate da apposito verbale.

    Art. 5
    (Procedura per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1° settembre 1998)

    1. Ai fini della regolarizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i produttori presentano alla struttura decentrata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, disponibile anche sul sito internet della Regione.

    2. La domanda, sottoscritta dal produttore richiedente o, in caso di società, dal legale rappresentante della stessa, contiene, in particolare, la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche relativa a:

    a) il titolo di possesso delle superfici vitate da regolarizzare;

    b) la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 503/99 e dell'articolo 13 del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99;

    c) la presentazione della dichiarazione di raccolta o di produzione di uve ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;

    d) il mancato percepimento del premio all'estirpazione nella campagna 2008/2009 per le superfici vitate da regolarizzare.

    3. Il produttore interessato dichiara, altresì, di:

    a) essere a conoscenza della normativa vigente in materia di regolarizzazione dei vigneti illegali impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, ivi compreso l'obbligo, in caso di mancata regolarizzazione, di estirpazione ovvero il pagamento della prescritta sanzione, in caso di mancato adempimento al suddetto obbligo;

    b) autorizzare, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione alla stessa allegata.

    4. Alla domanda sono allegate:

    a) una copia del titolo di possesso delle superfici vitate da regolarizzare;

    b) l'atto di assenso del proprietario delle superfici vitate da regolarizzare, qualora diverso dal produttore richiedente;

    c) la planimetria catastale redatta in scala 1:2000, con l'individuazione delle superfici vitate da regolarizzare;

    d) la documentazione, qualora esistente, comprovante la realizzazione, nel periodo intercorrente tra 1° aprile 1987 e 31 agosto 1998, delle superfici vitate illegali oggetto della domanda;

    e) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto in caso di società.

    5. La struttura decentrata verifica la correttezza e la completezza dei dati dichiarati in domanda, nonché della documentazione allegata. Qualora la domanda risulti non corretta o incompleta, la struttura decentrata lo comunica al produttore richiedente e fissa un termine per l'integrazione della stessa.

    6. La struttura decentrata verifica, altresì, l'effettiva estensione della superficie vitata oggetto di regolarizzazione, anche mediante il confronto con le informazioni già in suo possesso ai sensi del D. M. 26 luglio 2000.

    7. La struttura decentrata comunica al produttore richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'esito delle verifiche di cui ai commi 5 e 6, la somma da pagare e le relative modalità di pagamento. A seguito della comunicazione, il produttore richiedente procede alla regolarizzazione entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1.

    8. La Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale e sul proprio sito internet l'elenco delle domande presentate e l'esito della procedura di regolarizzazione effettuata ai sensi del presente articolo, specificando, in caso di esito positivo, le superfici vitate regolarizzate e la relativa somma versata.

    Art. 6
    (Sanzioni in caso di mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione)

    1. I produttori che, entro il 31 dicembre 2008, non hanno ottemperato all'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 3, sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 12.000 euro per ettaro, ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 4, della l. n. 88/2009. La sanzione è applicata ogni 12 mesi e decorre a partire:

    a) dal 1° gennaio 2009, per i vigneti illegali già esistenti alla data del 3 luglio 2008;

    b) dalla data della loro realizzazione, per i vigneti illegali realizzati successivamente al 3 luglio 2008.

    2. I produttori che non osservano l'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 4, comma 2, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della l. n. 88/2009 , al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 12.000 euro per ettaro. La sanzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della l. n. 88/2009, è applicata a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

    Art. 7
    (Destinazione delle uve prodotte nei vigneti impiantati illegalmente)

    1. In attesa dell'adempimento degli obblighi di estirpazione di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, nonché dell'obbligo di regolarizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, le uve ed i prodotti delle uve derivanti da vigneti impiantati illegalmente possono essere destinati, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, esclusivamente:

    a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti dalla distillazione non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico voluminico effettivo pari o inferiore a 80% vol;

    b) alla vendemmia verde a spese del produttore in conformità alle condizioni di attuazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 555/2008;

    c) al consumo familiare, solo in caso di vigneti la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari.

    2. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori comunicano alla struttura decentrata a quale destinazione, tra quelle di cui al comma 1, intendono impiegare le uve ed i relativi prodotti.

    3. In caso di destinazione ai fini della distillazione di cui al comma 1, lettera a), i produttori presentano alla struttura decentrata il relativo contratto di distillazione entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui l'uva è stata prodotta.

    4. In caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), i produttori sono tenuti ad effettuarla entro il 30 giugno dello stesso anno ed a comunicare l'avvenuta vendemmia entro tre giorni dal completamento della stessa.

    5. La struttura decentrata effettua controlli sulla corretta esecuzione della vendemmia verde entro il 31 luglio dello stesso anno.

    Art. 8
    (Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione)

    1. I produttori detentori di superfici vitate superiori a 0,1 ettari sono soggetti, ai sensi dell'articolo 14, commi 8 e 9, della l. n. 88/2009 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per ettaro o frazione di ettaro di superficie illegale, qualora:

    a) entro il termine di cui all'articolo 7, comma 3, non presentino il contratto di distillazione o i contratti presentati non coprano l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione di cui al regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001;

    b) entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, non comunichino alla struttura decentrata l'intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero non eseguono in maniera soddisfacente la vendemmia stessa.

    2. La sanzione di cui al comma 1 decorre a partire dal:

    a) 1° settembre dell'anno successivo a quello in cui le uve sono state prodotte, in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione;

    b) 1° settembre del medesimo anno in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde.

    3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), per le sanzioni previste dal presente articolo è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.

    Art. 9
    (Disposizioni finali)

    1. I produttori che non hanno presentato la dichiarazione delle superfici vitate ai sensi del D.M. 26 luglio 2000, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 13 (Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati. Rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo) e successive modifiche.

    2. Le superfici vitate regolarizzate iscritte allo schedario viticolo regionale, possono accedere alle misure ed ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, essere denunciate per l'iscrizione agli albi/elenchi dei vini a DO/IG, ed utilizzate ai fini della richiesta di eventuali diritti di reimpianto ai sensi delle disposizioni regionali in vigore.

    Art. 10
    (Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

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