Regolamento regionale 30 settembre 2009, n. 19
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BUR 7 ottobre 2009, n. 37, s. 176
- Testo vigente al:
- Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta) e successive modificazioni.
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ART. 1
(Modifiche all'articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni)1. Il numero 2 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è soppresso.
2. Dopo il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è inserito il seguente:
"1 bis) Direzione regionale "Protezione civile-Attività della Presidenza";3. Al numero 5 bis) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni la denominazione della Direzione regionale "Energia e Rifiuti" è sostituita dalla seguente: "Energia, rifiuti, porti e aeroporti".
ART. 2
(Modifiche all'allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni)1. All'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Istituzionale è soppressa la Direzione regionale "Protezione civile- Attività della Presidenza" e la relativa declaratoria di funzioni.
2. All'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Territorio, dopo la Direzione regionale "Ambiente e cooperazione tra i popoli", è inserita la seguente con le relative competenze:
"Direzione regionale Protezione civile - Attività della Presidenza".
Provvede alle attività di programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo della protezione civile. Gestisce la Sala operativa regionale della protezione civile.
Gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso. Cura i rapporti con il Dipartimento nazionale della protezione civile e il coordinamento dei centri operanti nel Sistema integrato di protezione civile regionale. Gestisce e coordina le attività inerenti gli eventi calamitosi, gli stati di calamità e gli stati di emergenza.
Provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi. Predispone piani e programmi di prevenzione e di lotta agli incendi boschivi.
Cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le Prefetture, con le amministrazioni locali, con i Vigili del fuoco, con il Corpo forestale dello Stato e con altri enti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio. Provvede a favorire lo sviluppo delle attività di protezione civile delle amministrazioni operanti sul territorio regionale. Provvede all'acquisizione di tutti i materiali necessari per la gestione delle attività di protezione civile.
Assicura il corretto funzionamento della rete di rilevamento e trasmissione dei dati idrometereologici e mareografici compartimentali per finalità connesse alle attività di protezione civile; implementa modelli numerici di simulazione per la valutazione e l'annuncio delle piene, con eventuale individuazione di soglie di rischio mediante studio e simulazione di eventi estremi.
Gestisce le attività istituzionali della Presidenza e quelle relative alle relazioni comunitarie e internazionali, anche su indirizzo degli organi di governo tramite le strutture del segretariato generale.
Assicura, su indirizzo degli organi di governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del segretariato generale "Comunicazione", le attività di comunicazione giornalistica indirizzate ai mezzi di comunicazione di massa, le attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di relazione esterna e informazione, nonché il cerimoniale e l'assistenza alle attività di rappresentanza istituzionale, in accordo con la struttura di diretta collaborazione "Grandi eventi e relazioni pubbliche del Presidente" istituita nell'ambito del suddetto segretariato.
Svolge attività di supporto tecnico-amministrativo alla struttura "Segreteria della Giunta".
Cura rapporti con le altre Regioni e con lo Stato; assicura l'assistenza tecnica agli organi di direzione politica nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella Conferenza Stato-Regioni e in quella Unificata, curando l'istruttoria degli atti in raccordo con le direzioni regionali interessate.
Assicura, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11 bis, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, su indirizzo del Presidente della Regione, l'attività di avvocatura e di consulenza giuridico-legale; svolge l'attività di supporto amministrativo all'Avvocatura regionale.3. All'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Territorio, nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Infrastrutture" le parole: "e sulle strutture portuali e marittime" sono soppresse.
4. All'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Territorio la denominazione della Direzione regionale "Energia e rifiuti" è sostituita dalla seguente: "Energia, rifiuti, porti e aeroporti".
5. All'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Territorio, nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Energia, rifiuti, porti e aeroporti" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Promuove e coordina gli interventi sulle strutture portuali e marittime nonché sulle strutture aeroportuali.".
6. All'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Economico e occupazionale nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Attività produttive" sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Cura la patrimonializzazione delle imprese".
7. All'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, nell'ambito del Dipartimento Economico e occupazionale nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo" sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Cura la internazionalizzazione delle imprese".
ART. 3
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.
Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021