NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Regolamento regionale 30 Aprile 2015 n. 4

  • BUR 5 Maggio 2015, n. 36
  • Testo vigente al:
  • Regolamento dei profili formativi dell’apprendistato
  • TITOLO I

    (Disposizioni generali)

     

    Art. 1

    (Finalità)

    1. Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, la Regione, nell’ambito della potestà regolamentare in materia di legislazione esclusiva ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, detta disposizioni sui profili formativi dell’apprendistato.

    2. Il presente regolamento ha la finalità di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico per i giovani, in grado di contribuire alla creazione di occupazione di qualità, alla crescita sociale e alla riduzione del tasso di disoccupazione.

    3. La Regione, nell’ambito delle competenze di cui al comma 1:

    a) sostiene l’occupabilità dei giovani rafforzando l’integrazione tra formazione e lavoro valorizzando il potenziale educativo del lavoro anche per conseguire titoli di studio;

    b) favorisce l’ingresso e la permanenza dei giovani nel mercato del lavoro attraverso iniziative tese allo sviluppo delle competenze in linea con le esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico.

     

    Art. 2

    (Oggetto del regolamento)

    1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 115, lettere a), b) e c), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e nel rispetto dei principi e criteri previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modifiche, di seguito denominato “testo unico”:

    a) i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in conformità all’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012;

    b) i profili formativi dell’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali concernenti il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, in conformità alle Linee guida adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 febbraio 2014, di seguito denominate “Linee guida”;

    c) i profili formativi concernenti il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

     

    Art. 3

    (Azioni di sistema)

    1. La Regione realizza, senza oneri per il bilancio regionale, le seguenti azioni di sistema:

    a) attività di monitoraggio periodico al fine di migliorare l’efficacia delle azioni previste e degli interventi programmati;

    b) azioni di informazione e comunicazione volte a promuovere l’apprendistato presso le università, gli istituti scolastici, le altre istituzioni formative o di ricerca, le imprese, le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i diversi soggetti del mercato del lavoro regionale.

     

    TITOLO II

    (Tipologie di apprendistato)

    CAPO I

    (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

    Art. 4

    (Durata del periodo di formazione dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del testo unico e dall’articolo 6, la durata del periodo di formazione dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è stabilita dalle parti, d’intesa con l’istituzione formativa che realizza il percorso formativo.

    2. La durata del periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1 può essere ridotta, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del testo unico, in caso di riconoscimento di crediti formativi secondo i criteri previsti dall’articolo 11.

    3. Il periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1 termina alla data prevista dal contratto ai sensi dei commi 1 e 2 ovvero con il conseguimento del titolo di cui all’articolo 9 se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta.

     

    Art. 5

    (Articolazione e finalità della formazione strutturata)

    1. I percorsi formativi dell’apprendistato di cui all’articolo 4, comma 1, prevedono la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all’azienda, strutturata in osservanza degli standard minimi formativi definiti dall’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012, per un monte di quattrocento ore annue.

    2. La formazione di cui al comma 1, come definita all’articolo 8, comma 1, può essere erogata all’interno dell’azienda o presso le istituzioni formative di cui all’articolo 7, in ragione dell’età dell’apprendista, secondo la seguente articolazione:

    a) per apprendisti di età inferiore a diciotto anni, duecento ore di formazione esterna e duecento ore di formazione interna;

    b) per apprendisti di età superiore a diciotto anni, cento ore di formazione esterna e trecento ore di formazione interna.

    3. Gli standard minimi formativi di cui al comma 1 si riferiscono alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali delle figure professionali inserite nel Repertorio di cui all’articolo 9 nonché alle competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale.

    4. Gli standard minimi formativi per gli apprendisti in obbligo di istruzione garantiscono l’acquisizione dei saperi e delle competenze riferibili agli assi culturali di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione).

     

    Art. 6

    (Piano Formativo Individuale)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico il Piano Formativo Individuale, di seguito denominato “PFI”, è definito d’intesa con l’istituzione formativa e contiene i seguenti elementi minimi:

    a) i dati indentificativi dell’istituzione formativa e dell’impresa;

    b) i dati indentificativi del tutor didattico e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli nonché le modalità e le ore dedicate all’attività di tutoraggio in accordo con l’Istituzione formativa;

    c) la qualifica o il diploma professionale da conseguire;

    d) la durata del periodo di formazione dell’apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale;

     e) le competenze da acquisire attraverso la formazione strutturata e la formazione non strutturata di cui all’articolo 8 coerenti con le competenze delle figure del Repertorio di cui all’articolo 9;

    f) le modalità di erogazione della formazione strutturata con indicazione del numero di ore di formazione esterna e interna nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 5, comma 2;

    g) le modalità di erogazione della formazione non strutturata.

    2. Nel caso di apprendisti in obbligo di istruzione il PFI indica altresì gli obiettivi formativi relativi agli assi culturali di cui all’articolo 5, comma 4.

     

    Art. 7

    (Soggetti responsabili del processo formativo)

    1. I percorsi formativi per l’apprendistato di cui all’articolo 4, comma 1, possono essere erogati da:

    a) Istituzioni formative accreditate dalla Regione per la formazione di soggetti in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione in conformità all’Intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008;

    b) Istituti professionali, di cui all’articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, aderenti ai regimi di sussidiarietà previsti dall’Intesa concernente l’adozione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40, adottata in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010.

    2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dell’intero processo formativo dell’apprendista anche con riferimento alla formazione strutturata di cui all’articolo 8, comma 1, erogata all’interno dell’impresa.

    3. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono:

    a) agli apprendisti di età compresa tra i quindici ed i diciotto anni, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, gli standard minimi formativi di cui all’articolo 5, commi 3 e 4;

    b) agli apprendisti di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, gli standard minimi formativi di cui all’articolo 5, comma 3.

    4. Le istituzioni formative di cui al comma 1 promuovono un’offerta didattica mirata ad agevolare l’integrazione della formazione esterna con quella interna allo scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro.

     

    Art. 8

    (Formazione strutturata e formazione non strutturata)

    1. La formazione “strutturata” è prioritariamente finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e delle competenze tecnico-professionali ed è:

    a) progettata e declinata in obiettivi di apprendimento;

     b) documentata attraverso il PFI;

    c) monitorata e verificabile nella sua esecuzione;

    d) erogata e assistita da figure professionali con competenze adeguate;

    e) accertata mediante il rilascio di una attestazione/certificazione da parte dei soggetti responsabili del processo formativo di cui all’articolo 7;

    2. La formazione strutturata di cui al comma 1 per apprendisti in obbligo di istruzione e in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è erogata sia all’esterno sia all’interno delle imprese nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5.

    3. La formazione “non strutturata” è finalizzata all’acquisizione di competenze definite dalla contrattazione collettiva.

     

    Art. 9

    (Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale)

    1. Le figure nazionali di riferimento per i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale attraverso l'apprendistato sono quelle indicate nel Repertorio nazionale dell’offerta d’Istruzione e Formazione Professionale, di seguito Repertorio, istituito con l’Accordo adottato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011, e successive modifiche e integrazioni. Le figure professionali del Repertorio sono declinate in indirizzi nazionali.

    2. Le qualifiche professionali di cui al comma 1, conseguibili al termine dei percorsi triennali, si identificano con il termine di “Operatore” e sono indicate nell’allegato A al presente regolamento. I diplomi professionali di cui al comma 1, conseguibili al termine del quarto anno, si identificano con il termine di “Tecnico” e sono indicati nell’allegato B al presente regolamento.

     

    Art. 10

    (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)

    1. Il tutor formativo è la figura professionale che opera all’interno delle istituzioni formative di cui all’articolo 7 con la funzione di supportare i docenti e/o formatori nel processo di progettazione dell’azione formativa e gli allievi nel processo di apprendimento.

    2. Il corretto svolgimento delle attività formative svolte dall’apprendista è assicurata dal tutor formativo di cui al comma 1, in qualità di facilitatore dell’intero processo formativo e dal tutor/referente aziendale. Il tutor formativo e il tutor/referente aziendale, in stretto raccordo tra di loro, assicurano l’efficace svolgimento delle attività previste dal PFI attraverso l’utilizzo di modalità di verifica effettuate in fase intermedia e a conclusione del percorso formativo.

    3. Il tutor formativo opera, in raccordo con il tutor/referente aziendale, per il raggiungimento degli obiettivi formativi dell’apprendista.

    4. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, può essere svolta dal titolare dell’azienda o da un dipendente della stessa che sia in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore rispetto all’inquadramento finale che l’apprendista acquisisce al termine del contratto o da un soggetto esterno all’impresa.

     5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il tutor/referente aziendale deve possedere, in ogni caso, competenze adeguate in relazione alle attività svolte dall’apprendista all’interno dell’impresa.

    6. Nell’ipotesi in cui il tutor/referente aziendale sia un soggetto esterno, l’impresa garantisce l’adeguatezza delle sue competenze in relazione alle attività svolte dall’apprendista all’interno dell’impresa.

     

    Art. 11

    (Riconoscimento dei crediti formativi)

    1. La durata, l'articolazione e l'organizzazione dei percorsi formativi può essere differenziata in relazione alle competenze possedute dall'apprendista attraverso il riconoscimento di crediti formativi in ingresso, nel rispetto degli standard formativi di cui all'articolo 5, commi 3 e 4.

    2. Possono concorrere al riconoscimento di crediti formativi per la riduzione della durata della componente formativa del contratto di apprendistato la frequenza di percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale e di formazione professionale. Costituisce, altresì, elemento per il riconoscimento di crediti formativi di cui al comma 1, l’acquisizione di competenze a seguito di esperienza lavorativa attestate o certificate.

    3. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono individuati, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti formativi.

     

    Art. 12

    (Conseguimento del titolo e certificazione delle competenze)

    1. I titoli di cui all’articolo 9, comma 2, si conseguono a seguito dell’esito positivo delle prove di accertamento delle competenze acquisite e verificate nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

    2. Le modalità di rilascio nonché i modelli degli attestati di qualifica professionale e di diploma professionale sono definiti dall’Accordo adottato in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2011 e dai relativi allegati n. 5 e n. 6.

    3. Agli apprendisti che interrompono il percorso formativo è garantita l’attestazione delle competenze acquisite secondo il modello di cui all’allegato n. 7 dell’Accordo di cui al comma 2.

    4. La certificazione delle competenze acquisite attraverso il contratto di apprendistato di cui all’articolo 4, comma 1, avviene con le modalità definite dall’Accordo del 19 aprile 2012 adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del Repertorio delle professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del testo unico.

    5. Agli apprendisti in obbligo di istruzione è garantita, altresì, la certificazione delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9.

    6. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del testo unico, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate dal datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche.

    7. In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il documento contiene le informazioni personali dell’apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

     

    CAPO II

    (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)

    Art. 13

    (Articolazione e finalità dell’offerta formativa pubblica)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del testo unico, la durata massima della formazione pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali è di centoventi ore per la durata del triennio.

    2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l’offerta formativa pubblica si articola in moduli di quaranta ore per ciascun anno di durata del contratto ed è avviata entro sei mesi dalla data di assunzione dell’apprendista.

    3. La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero periodo di formazione dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:

    a) centoventi ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;

    b) ottanta ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;

    c) quaranta ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

    4. La durata, come articolata al comma 3, può essere ulteriormente ridotta in presenza dei crediti formativi di cui all’articolo 16.

    5. Qualora la durata del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere sia superiore a tre anni, le attività di formazione pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzate all’acquisizione di competenze di base e trasversali sono realizzate nel primo triennio.

    6. La formazione pubblica per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per le attività stagionali è erogata ai sensi dell’articolo 14 ed è parametrata secondo le seguenti proporzioni:

    a) per i contratti di durata fino a tre mesi: 

    1) dodici ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;

    2) otto ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;

    3) quattro ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

    b) per i contratti di durata da tre a quattro mesi:

    1) sedici ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;

    2) dodici ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;

    3) otto ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

    c) per i contratti di durata di oltre quattro mesi:

    1) ventiquattro ore per apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado o privi di titolo di studio;

    2) venti ore per apprendisti in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di scuola secondaria superiore di II grado;

    3) sedici ore per apprendisti in possesso di laurea o di altro titolo di livello terziario.

     

    Art. 14

    (Modalità di realizzazione dell’offerta formativa pubblica)

    1. L’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali può essere erogata all’esterno o all’interno dell’impresa ed è obbligatoria nella misura in cui è disponibile. L’offerta formativa pubblica è disponibile a condizione che:

    a) sia finanziata con risorse pubbliche;

    b) consenta al datore di lavoro l’iscrizione dell’apprendista all’offerta medesima per l’avvio delle attività formative nei termini di cui all’articolo 13, comma 2.

    2. La formazione di cui al comma 1 è svolta in ambienti organizzati e attrezzati e prevede modalità di verifica degli apprendimenti.

    3. L’offerta formativa pubblica esterna è finanziata nei limiti delle risorse pubbliche annualmente disponibili. Il datore di lavoro, nel caso in cui non intenda avvalersi dell’offerta formativa pubblica disponibile, eroga la formazione pubblica all’interno dell’impresa ai sensi del comma 9 e senza oneri a carico del bilancio regionale.

    4. La formazione esterna è erogata da istituzioni formative accreditate dalla Regione per la formazione continua in conformità all’Intesa adottata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008.

    5. La Regione, con procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità e libera concorrenza, individua i soggetti idonei all’erogazione delle attività formative, le risorse finanziarie di cui al comma 3, l’ammontare del contributo pubblico c.d. voucher formativo e le procedure attuative per l’erogazione della formazione esterna all’impresa. 

    6. L’esito delle procedure di cui al comma 5 costituisce il Catalogo dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 15.

    7. Al fine di garantire un’offerta formativa distribuita su tutto il territorio regionale, la Regione, nell’ambito delle procedure di cui al comma 5, definisce le modalità per lo svolgimento della formazione anche presso sedi a uso temporaneo (occasionali) delle istituzioni formative accreditate ai sensi del comma 4.

    8. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del testo unico, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di instaurazione del rapporto, la Regione comunica al datore di lavoro, attraverso i sistemi informativi all’uopo predisposti, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica esterna, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni. Il datore di lavoro indica entro trenta giorni dalla comunicazione della Regione, per il tramite del sistema informatico per la tracciabilità della formazione in apprendistato, la scelta in merito alle modalità di erogazione della formazione pubblica.

    9. La formazione interna, realizzata sotto la responsabilità del datore di lavoro, è erogata a condizione che:

    a) sia impartita da formatori, esterni o interni all’impresa, con adeguate capacità e competenze;

    b) sia svolta in locali conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

    c) riguardi le tematiche di cui all’articolo 15, comma 2.

    10. Il Direttore regionale competente in materia di lavoro, con successivo provvedimento, recepisce le ulteriori disposizioni previste dalle Linee guida.

    11. L’offerta formativa pubblica di cui al comma 1 può essere erogata anche con modalità di formazione a distanza, di seguito denominata “FAD”. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono individuati gli ambiti di applicazione della FAD, anche in relazione alla condivisione di piattaforme informatiche comuni, in conformità alle Linee guida.

    12. Ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del testo unico, le imprese con sede legale nella Regione, che hanno sedi operative in più regioni e che intendono avvalersi della possibilità di accentrare le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 1, commi 118 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), possono fare riferimento all’offerta formativa di cui al presente articolo.

     

    Art. 15

    (Catalogo dell’offerta formativa pubblica)

    1. Il Catalogo dell’offerta formativa pubblica, di seguito denominato “Catalogo”, articolato in moduli, la cui durata è definita all’articolo 13, individua gli ambiti della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del testo unico.

    2. Il Catalogo, in conformità alle Linee guida, ricomprende anche una selezione tra le seguenti aree di competenze:

    a) adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;

    b) organizzazione e qualità aziendale;

    c) relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;

    d) diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;

    e) competenze di base e trasversali;

    f) competenze digitali;

    g) competenze sociali e civiche;

    h) spirito di iniziativa e imprenditorialità;

    i) elementi di base della professione/mestiere.

    3. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono definiti i moduli formativi costituenti il Catalogo, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Con analogo provvedimento si provvede all’aggiornamento del Catalogo.

     

    Art. 16

    (Riconoscimento dei crediti formativi)

    1. Il monte ore di formazione pubblica interna o esterna all’impresa, finalizzato all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, di cui all’articolo 13, comma 3, può essere ulteriormente ridotto per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi di analogo contenuto. La riduzione oraria coincide con la durata dei moduli già frequentati.

    2. In conformità alle Linee guida, i contenuti dell’offerta formativa pubblica comprendono anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituisce credito formativo permanente ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il 21 dicembre 2011 (Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

    3. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, sentito il Direttore regionale competente in materia di formazione, sono individuati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, i criteri e le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi di cui ai commi 1 e 2.

     

    Art. 17

    (Certificazione delle competenze)

    1. La certificazione delle competenze acquisite attraverso il contratto di apprendistato si attua con le modalità definite dall’Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 19 aprile 2012, sulla base del repertorio delle professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del testo unico.

    2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del testo unico, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate dal datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche.

    3. In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il documento contiene le informazioni personali dell’apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

     

    CAPO III

    (Apprendistato di alta formazione e di ricerca)

    Sezione I

    Profili formativi dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento di titoli universitari

    Art. 18

    (Titoli conseguibili con l’apprendistato di alta formazione)

    1. I titoli conseguibili attraverso l’apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell’offerta didattico/formativa delle università e precisamente:

    a) laurea;

    b) laurea magistrale;

    c) laurea magistrale a ciclo unico;

    d) master di I e II livello;

    e) dottorato di ricerca.

     

    Art. 19

    (Durata del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione)

    1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del testo unico, la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione di cui alla presente sezione è definita in relazione alla durata prevista dall’ordinamento universitario dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’articolo 18 e non può comunque eccedere di dodici mesi la normale durata dei corsi di studio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22.

    2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del testo unico e dall’articolo 23, la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di cui alla presente sezione è stabilita d’intesa con il Dipartimento ove è incardinato il corso universitario.

    3. La durata del periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1 è ridotta in caso di riconoscimento di crediti formativi universitari disciplinati dall’articolo 5 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509), di seguito denominati “CFU”, maturati a seguito di esperienze formative o professionali precedenti al contratto di apprendistato di alta formazione.

    4. Le parti del rapporto di lavoro possono convenire per una sola volta la proroga del periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1, d’intesa con il Dipartimento, e per una durata massima di dodici mesi.

    5. Il periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1 termina alla data prevista dal contratto ai sensi dei commi 1, 2 e 4 ovvero con il conseguimento del titolo di cui all’articolo 18 se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta.

     

    Art. 20

    (Laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico)

    1. La durata massima del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento della laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, è pari a quarantotto mesi in relazione al numero dei CFU già acquisiti nel percorso universitario ovvero riconosciuti sulla base di altre esperienze formative e/o professionali.

    2. L’apprendistato di alta formazione per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), è rivolto a studenti universitari che abbiano maturato almeno centoventi CFU.

    3. Le università rendono compatibile la frequenza dei corsi da parte degli studenti apprendisti:

    a) formulando un’articolazione della didattica che tenga conto delle esigenze produttive delle imprese;

    b) definendo una progettazione formativa che valorizzi al massimo le competenze acquisibili attraverso i processi di lavoro.

    4. Le imprese garantiscono la partecipazione dell’apprendista alla formazione accademica secondo quanto previsto dal PFI di cui all’articolo 23. L’obbligo formativo è di duecentoquaranta ore annue complessive retribuite dall’impresa, di cui almeno novanta ore di attività accademiche svolte dall’apprendista.

     

    Art. 21

    (Master universitari di I e di II livello)

    1. L’apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei titoli di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), può essere attivato per master:

    a) già presenti nell’ambito dell’offerta formativa dell’università;

    b) progettati dalle università sulla base di specifiche esigenze espresse da un’impresa o da un gruppo di imprese.

    2. La durata massima del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento dei titoli di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d), è pari a ventiquattro mesi.

    3. I percorsi formativi sono caratterizzati dall’adozione di metodologie basate su una forte integrazione fra percorso realizzato in impresa e percorso realizzato all’interno dell’università.

    4. Le imprese garantiscono la partecipazione dell’apprendista alla formazione accademica secondo quanto previsto dal PFI di cui all’articolo 23. Il numero minimo di ore annue di formazione accademica retribuite dall’impresa è pari a cento.

     

    Art. 22

    (Dottorato di ricerca)

    1. Le università, in collaborazione con le imprese, individuano i dottorati di ricerca e il numero di posti riservati per l’apprendistato di alta formazione attraverso procedure di evidenza pubblica.

    2. Possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e), i laureati risultati idonei in esito ai bandi di selezione previsti dall’università, nonché i soggetti già iscritti ai dottorati di ricerca, purché rientrino entro il limite di età di cui all’articolo 5, comma 1, del testo unico.

    3. La durata massima del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è pari a quarantotto mesi.

    4. L’università definisce, in collaborazione con l’impresa, il progetto di ricerca da realizzarsi attraverso la frequenza di attività didattiche e formative.

    5. Le imprese garantiscono la partecipazione dell’apprendista alla formazione accademica secondo quanto previsto dal PFI di cui all’articolo 23. Il numero minimo di ore annue di formazione accademica retribuite dall’impresa è pari a centoventi.

    6. L’attività di ricerca è finalizzata alla realizzazione di progetti da sviluppare ex novo, oppure con l’inserimento dell’apprendista in un progetto di ricerca già avviato in impresa.

     

    Art. 23

    (Piano Formativo Individuale)

    1. Nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico, il PFI è definito d’intesa con il Dipartimento universitario e contiene i seguenti elementi minimi:

    a) dati indentificativi dell’università e dell’impresa;

    b) dati indentificativi del tutor accademico e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli;

    c) il titolo da conseguire;

    d) la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di cui alla presente sezione;

    e) le modalità di erogazione della formazione con indicazione del numero di ore di formazione accademica e aziendale, tra loro integrate, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 20, comma 4, 21, comma 4, e 22, comma 5;

    f) il numero di CFU conseguibili in apprendistato di cui alla presente sezione;

    g) le competenze da acquisire durante il periodo di formazione dell’apprendistato di cui alla presente sezione.

    2. L’università promuove un’offerta didattica mirata ad agevolare l’integrazione della formazione accademica con quella aziendale allo scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro.

    3. L’impresa, al fine di assicurare la prevista formazione interna, rende disponibili adeguati strumenti e professionalità finalizzati a favorire l’integrazione impresa-università.

     

    Art. 24

    (Tutor accademico e tutor/referente aziendale)

    1. Il corretto svolgimento delle attività formative svolte dall’apprendista è assicurato dal tutor accademico, in qualità di facilitatore dell’intero processo formativo, e dal tutor/referente aziendale, in grado di agevolare l’inserimento dell’apprendista all’interno dell’impresa.

    2. Il tutor accademico e il tutor/referente aziendale, in stretto raccordo tra di loro, assicurano il corretto svolgimento delle attività previste dal PFI attraverso l’utilizzo di modalità di verifica definite preventivamente ed effettuate in fase intermedia e a conclusione del percorso formativo.

    3. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, può essere svolta dal titolare dell’azienda o da un dipendente della stessa che sia in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore rispetto all’inquadramento finale che l’apprendista acquisisce al termine del contratto di apprendistato o da un soggetto esterno all’impresa.

    4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il tutor/referente aziendale deve possedere, in ogni caso, competenze adeguate in relazione alle attività svolte dall’apprendista all’interno dell’impresa.

     

    Art. 25

    (Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti e/o delle competenze)

    1. I titoli di cui all’articolo 18, comma 1, si conseguono a seguito dell’esito positivo delle prove finali di accertamento delle competenze acquisite verificate secondo le modalità previste dalle disposizioni dei rispettivi ordinamenti universitari nel rispetto della normativa vigente in materia.

    2. Qualora l’apprendista non completi il percorso formativo per interruzione del rapporto di lavoro ovvero non consegua il titolo previsto, l’università certifica i crediti formativi eventualmente acquisiti. Le competenze eventualmente acquisite possono essere oggetto di certificazione ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del testo unico.

    3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del testo unico, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate dal datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche.

    4. In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il documento contiene le informazioni personali dell’apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

     

    Sezione II

    Profili formativi dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento del diploma di tecnico superiore

    Art. 26

    (Diploma di tecnico superiore)

    1. I diplomi di tecnico superiore di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori) e all’articolo 5 del decreto interministeriale 7 settembre 2011 (Norme generali concernenti i diplomi degli istituti tecnici superiori “ITS” e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008) conseguibili attraverso l’apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell’offerta didattico/formativa degli istituti tecnici superiori, di seguito denominati “ITS”, istituiti nella Regione nelle seguenti aree tecnologiche:

    a) tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione;

    b) mobilità sostenibile;

    c) tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/Turismo;

    d) nuove tecnologie per il made in Italy;

    e) nuove tecnologie della vita.

    2. Sono conseguibili, altresì, attraverso l’apprendistato di alta formazione, i diplomi degli ITS che saranno istituiti dalla Regione in altre aree tecnologiche non ricomprese nell’elenco di cui al comma 1.

     

    Art. 27

    (Durata del periodo di formazione dell’apprendistato per il conseguimento del diploma di tecnico superiore)

    1. La durata massima del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo di studio di cui all’articolo 26, è pari a quarantotto mesi e non può comunque eccedere di dodici mesi la durata prevista dall’articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

    2. Nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico e dell’articolo 28, la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1 è stabilita d’intesa con l’ITS.

    3. Le parti del rapporto di lavoro possono convenire per una sola volta la proroga del periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1, d’intesa con l’ITS, e per una durata massima di dodici mesi.

    4. Il periodo di formazione dell’apprendistato di cui al comma 1 termina alla data prevista dal contratto ai sensi dei commi 1, 2 e 3 ovvero con il conseguimento del titolo di cui all’articolo 26, comma 1, se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta.

    5. Il contratto di apprendistato di cui alla presente sezione può essere stipulato anche successivamente all’inizio del percorso di ITS.

     

    Art. 28

    (Piano Formativo Individuale)

    1. Nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del testo unico, il PFI è definito d’intesa con l’ITS e contiene i seguenti elementi minimi:

    a) dati indentificativi dell’università e dell’impresa;

    b) dati indentificativi del tutor accademico e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli;

    c) il titolo da conseguire;

    d) la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di cui alla presente sezione;

    e) le modalità di erogazione della formazione con indicazione del numero di ore di formazione accademica e aziendale, tra loro integrate, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 2;

    f) il numero di CFU conseguibili in apprendistato di cui alla presente sezione;

    g) le competenze da acquisire durante il periodo di formazione dell’apprendistato di cui alla presente sezione.

    2. Il numero di ore di formazione in ITS varia da un minimo di quattrocento a un massimo di seicento ore annue, fatta salva la facoltà di ridurre tale monte ore a seguito di riconoscimento di crediti formativi ai sensi dell’articolo 5 del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 e di eventuali disposizioni nazionali in materia.

    3. L’ITS promuove un’offerta didattica mirata ad agevolare l’integrazione della formazione esterna con quella aziendale allo scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro.

    4. Le imprese rendono compatibile la frequenza dei corsi da parte degli apprendisti formulando, d’intesa con gli ITS, un PFI coerente con le competenze in esito ai percorsi formativi relativi a ciascuna area tecnologica delle figure nazionali di cui al decreto interministeriale 7 settembre 2011 di cui all’articolo 26, comma 1.

     

    Art. 29

    (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)

    1. Il corretto svolgimento delle attività formative svolte dall’apprendista è assicurato dal tutor formativo, in qualità di facilitatore dell’intero processo formativo, e dal tutor/referente aziendale, in grado di agevolare l’inserimento dell’apprendista all’interno dell’impresa.

    2. Il tutor formativo e il tutor e/o referente aziendale, in stretto raccordo tra di loro, assicurano il corretto svolgimento delle attività previste dal PFI attraverso l’utilizzo di modalità di verifica definite preventivamente ed effettuate in fase intermedia e a conclusione del percorso formativo.

    3. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, può essere svolta dal titolare dell’azienda o da un dipendente della stessa che sia in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore rispetto all’inquadramento finale che l’apprendista acquisisce al termine del contratto di apprendistato o da un soggetto esterno all’impresa.

    4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il tutor/referente aziendale deve possedere, in ogni caso, competenze adeguate in relazione alle attività svolte dall’apprendista all’interno dell’impresa.

     

    Art. 30

    (Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti e/o delle competenze)

    1. Il titolo di studio di cui all’articolo 18, comma 1, si consegue a seguito dell’esito positivo delle prove finali di accertamento delle competenze acquisite verificate secondo le modalità previste dall’articolo 6 del decreto interministeriale 7 settembre 2011 di cui all’articolo 26, comma 1, in conformità alle Linee guida di cui al decreto interministeriale 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012), contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

    2. Qualora l’apprendista non completi il percorso formativo per interruzione del rapporto di lavoro ovvero non consegua il titolo previsto è assicurata la certificazione delle competenze acquisite ai sensi dell’articolo 7 del decreto interministeriale 7 settembre 2011 di cui all’articolo 26, comma 1. Le competenze eventualmente acquisite possono essere, altresì, oggetto di certificazione ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del testo unico.

    3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del testo unico, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate dal datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche.

    4. In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il documento contiene le informazioni personali dell’apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

     

    Sezione III

    Profili formativi dell’apprendistato per attività di ricerca

    Art. 31

    (Oggetto dell’attività di ricerca)

    1. L’apprendistato di cui alla presente sezione ha per oggetto l’attività di ricerca da parte dell’apprendista ed è finalizzato alla realizzazione di progetti da sviluppare ex novo, oppure di uno o più progetti di ricerca già avviati in impresa.

    2. Allo scopo di qualificare l’apprendistato di cui al comma 1, il progetto di ricerca garantisce:

    a) all’apprendista: di maturare un livello di esperienza coerente con gli obiettivi dell’apprendistato di ricerca;

    b) all’impresa: di intraprendere progetti di ricerca soltanto attraverso la collaborazione con Università, ITS, altre istituzioni formative o di ricerca.

     

    Art. 32

    (Soggetti destinatari e durata del periodo di formazione dell’apprendistato per attività di ricerca)

    1. Nel rispetto dell’articolo 5, comma 1, del testo unico, possono essere assunti con contratto di apprendistato per attività di ricerca i soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

    a) diploma di Tecnico Superiore (ITS);

    b) laurea;

    c) laurea magistrale;

    d) laurea magistrale a ciclo unico;

    e) dottorato di ricerca.

    2. Nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, del testo unico e dell’articolo 23, la durata massima del periodo di formazione dell’apprendistato per attività di ricerca è pari a trentasei mesi ed è stabilita d’intesa con l’ente di ricerca di cui all’articolo 33, comma 1.

    3. Un’eventuale proroga del periodo di formazione dell’apprendistato per attività di ricerca può essere convenuta per una sola volta dalle parti del rapporto di lavoro, d’intesa con il dipartimento universitario, ITS, e gli istituti/centri di ricerca e ha una durata massima di dodici mesi per concludere il progetto di ricerca ovvero redigere il rapporto finale di ricerca di cui all’articolo 37.

    4. Il periodo di formazione dell’apprendistato per attività di ricerca termina alla data prevista dal contratto ai sensi dei commi 2 e 3 ovvero con la redazione del rapporto finale di ricerca di cui all’articolo 37, se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattuale convenuta.

     

    Art. 33

    (Soggetti promotori dell’attività di ricerca)

    1. L’apprendistato per attività di ricerca può essere promosso da Università, ITS, altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico, di seguito denominati “enti di ricerca”, che ne garantiscono le finalità.

    2. L’apprendistato di cui al comma 1 prevede uno stretto raccordo tra l’impresa che assume l’apprendista e l’ente di ricerca che garantisce la qualità del progetto assicurando all’apprendista il supporto formativo, metodologico e strumentale necessario.

     

    Art. 34

    (Articolazione della formazione per l’attività di ricerca)

    1. L’apprendistato per attività di ricerca può essere attivato da imprese, ivi comprese quelle in fase di start up, in collaborazione con l’ente di ricerca e in tutti i settori di attività al fine di sviluppare progetti ex novo, oppure per partecipare ad uno o più progetti di ricerca già avviati in impresa.

    2. L’impresa, d’intesa con l’ente di ricerca, definisce le modalità di realizzazione dell’attività di ricerca cui è finalizzato l’apprendistato della presente sezione.

    3. Al fine di consentire la realizzazione dell’attività di ricerca:

    a) l’apprendista svolge l’attività di ricerca oggetto del contratto nell’orario di lavoro come concordato con l’impresa e l’ente di ricerca;

    b) l’impresa garantisce, al proprio interno, condizioni organizzative, strutturali, professionali e finanziarie necessarie;

    c) l’ente di ricerca garantisce all’apprendista il necessario supporto formativo, metodologico e strumentale;

    d) l’impresa e l’ente di ricerca garantiscono il raccordo tra le competenze acquisite in ambito formativo e di lavoro, favorendo l’applicazione nell’attività di ricerca delle conoscenze apprese in ambito formativo.

    4. Le imprese erogano la formazione interna, secondo quanto previsto dal PFI, con figure professionali in possesso di competenze adeguate, anche attraverso enti di ricerca. La formazione interna, retribuita dall’impresa, non può essere inferiore a centocinquanta ore annue.

     

    Art. 35

    (Piano Formativo Individuale)

    1. Nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, lettera a, del testo unico, il PFI è definito d’intesa con l’ente di ricerca e contiene i seguenti elementi minimi:

    a) dati indentificativi dell’ente di ricerca e dell’impresa;

    b) dati indentificativi del tutor dell’ente di ricerca e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli;

    c) la durata del periodo di formazione dell’apprendistato di ricerca;

    d) il progetto di ricerca;

    e) le modalità di erogazione della formazione interna con indicazione del numero di ore nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 34, comma 4;

    f) le competenze da acquisire durante il periodo di formazione dell’apprendistato di ricerca.

     

    Art. 36

    (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)

    1. Il corretto svolgimento delle attività formative svolte dall’apprendista è assicurato dal tutor formativo, in qualità di facilitatore dell’intero processo formativo, e dal tutor/referente aziendale, in grado di agevolare l’inserimento dell’apprendista all’interno dell’impresa.

    2. Il tutor formativo e il tutor/referente aziendale, in stretto raccordo tra di loro, assicurano il corretto svolgimento delle attività previste dal PFI attraverso l’utilizzo di modalità di verifica effettuate in fase intermedia e a conclusione del percorso formativo.

    3. La funzione di tutor/referente aziendale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, può essere svolta dal titolare dell’azienda o da un dipendente della stessa che sia in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore rispetto all’inquadramento finale che l’apprendista acquisisce al termine del contratto di apprendistato o da un soggetto esterno all’impresa.

    4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il tutor/referente aziendale deve possedere, in ogni caso, competenze adeguate in relazione al tipo di ricerca da effettuare.

     

    Art. 37

    (Rapporto finale di ricerca e certificazione delle competenze)

    1. Al termine dell’attività di ricerca l’apprendista, coadiuvato dal tutor/referente aziendale e dal tutor formativo, redige un rapporto finale di ricerca che contiene i seguenti elementi minimi:

    a) obiettivi dell’attività di ricerca;

    b) metodologie applicate;

    c) risultati intermedi e conclusivi in relazione agli obiettivi previsti;

    d) eventuali evidenze dei risultati: pubblicazioni, rapporti, brevetti, etc.

    e) esplicitazione del grado di autonomia raggiunto dall’apprendista.

    2. Il rapporto finale deve essere sottoscritto dall’apprendista, dall’impresa e dall’ente di ricerca coinvolto.

    3. Le competenze eventualmente acquisite possono essere oggetto di certificazione ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del testo unico.

    4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del testo unico, la formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita sono registrate dal datore di lavoro sul libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche.

    5. In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 10 ottobre 2005. Il documento contiene le informazioni personali dell’apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

     

    TITOLO III

    (Disposizioni transitorie e finali)

    Art. 38

    (Disposizioni transitorie)

    1. Le disposizioni di cui al capo II si applicano anche ai contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stipulati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali non è già stata attivata la formazione pubblica. La formazione pubblica di cui al presente comma è avviata entro sei mesi dalla entrata in vigore del Regolamento.

     

    Art. 39

    (Entrata in vigore)

    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     

    S O M M A R I O

    TITOLO I

    (Disposizioni generali)

    Art. 1 – (Finalità)

    Art. 2 – (Oggetto del regolamento)

    Art. 3 – (Azioni di sistema)

    TITOLO II

    (Tipologie di apprendistato)

    CAPO I

    (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

    Art. 4 – (Durata del periodo di formazione dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)

    Art. 5 – (Articolazione e finalità della formazione strutturata)

    Art. 6 – (Piano Formativo Individuale)

    Art. 7 – (Soggetti responsabili del processo formativo)

    Art. 8 – (Formazione strutturata e formazione non strutturata)

    Art.9 – (Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione professionale)

    Art. 10 – (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)

    Art. 11 – (Riconoscimento dei crediti formativi)

    Art. 12 – (Conseguimento del titolo e certificazione delle competenze)

    CAPO II

    (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)

    Art. 13 – (Articolazione e finalità dell’offerta formativa pubblica)

    Art. 14 – (Modalità di realizzazione dell’offerta formativa pubblica)

    Art. 15 – (Catalogo dell’offerta formativa pubblica)

    Art. 16 – (Riconoscimento dei crediti formativi)

    Art. 17 – (Certificazione delle competenze)

    CAPO III

    (Apprendistato di alta formazione e di ricerca)

    Sezione I - Profili formativi dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento di titoli universitari

    Art. 18 – (Titoli conseguibili con l’apprendistato di alta formazione)

    Art. 19 – (Durata del periodo di formazione dell’apprendistato di alta formazione)

    Art. 20 – (Laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico)

    Art. 21 – (Master universitari di I e di II livello)

    Art. 22 – (Dottorato di ricerca)

    Art. 23 – (Piano Formativo Individuale)

    Art. 24 – (Tutor accademico e tutor/referente aziendale)

    Art. 25 – (Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti e/o delle competenze)

    SezioneII - Profili formativi dell’apprendistato di alta formazione per il conseguimento del diploma di tecnico superiore

    Art. 26 – (Diploma di tecnico superiore)

    Art. 27 – (Durata del periodo di formazione dell’apprendistato per il conseguimento del diploma di tecnico superiore)

    Art. 28 – (Piano Formativo Individuale)

    Art. 29 – (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)

    Art.30 – (Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti e/o delle competenze)

    Sezione III - Profili formativi dell’apprendistato per attività di ricerca

    Art. 31 – (Oggetto dell’attività di ricerca)

    Art. 32 – (Soggetti destinatari e durata del periodo di formazione dell’apprendistato per attività di ricerca)

    Art. 33 – (Soggetti promotori dell’attività di ricerca)

    Art. 34 – (Articolazione della formazione per l’attività di ricerca)

    Art. 35 – (Piano Formativo Individuale)

    Art. 36 – (Tutor formativo e tutor/referente aziendale)

    Art. 37 – (Rapporto finale di ricerca e certificazione delle competenze)

    TITOLO III

    (Disposizioni transitorie e finali)

    Art. 38 – (Disposizioni transitorie)

    Art. 39 – (Entrata in vigore)

     

    Allegato A – Elenco delle qualifiche professionali di cui al Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale

    Allegato B – Elenco dei diplomi professionali di cui al Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale

          Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari

  • File allegati:

Data di aggiornamento/verifica: 27/05/2021

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