Regolamento regionale 30 Aprile 2014 n. 11
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BUR Lazio 2 maggio 2014, n.35 - Supplemento n.1
- Testo vigente al:
- Estremi Atto di modifica: Regolamento regionale 23 dicembre 2025, n. 25
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Trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante e di dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale nel rispetto dei principi previsti nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche (1)
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Art. 1
(Oggetto)1. Il presente regolamento, in attuazione e integrazione dei commi 26 e 27 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011) e successive modifiche, identifica i tipi di dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili su tali dati, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie locali, degli enti dipendenti e delle agenzie regionali, delle società e degli enti privati a partecipazione regionale nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza. (2)
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, nel caso in cui la stessa non specifichi i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte di soggetti pubblici. (3)
Art. 2
(Disposizioni generali)1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche. (4)
2. Il trattamento dei dati di cui all’articolo 1 è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è effettuato quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, non sia possibile il trattamento di dati anonimi oppure di dati personali non riconducibili alle categorie particolari di dati personali o ai dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza. (5)
Art. 3
(Tipi di dati, operazioni eseguibili, motivo di interesse pubblico rilevante, misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell’interessato) (6)1. I dati riconducibili alle categorie particolari di dati personali e i dati relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, per i soggetti titolari di cui all’art. 1, di seguito elencati:
a) Allegato A (schede da A1 a A38):
1) Giunta regionale;
2) Aziende Unità Sanitarie Locali;
3) enti dipendenti ed agenzie regionali;
4) società ed altri enti privati a partecipazione regionale;
b) Allegato B (schede da B1 a B40):
1) Aziende Unità Sanitarie Locali;
2) Aziende Ospedaliere;
3) Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico;
4) Aziende Universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. (7)
2. Le avvertenze per la consultazione delle schede relative a ciascun trattamento di cui agli Allegati A e B sono contenute nell’Allegato C al presente regolamento.
Art. 3 bis
(Disposizioni transitorie) (8)1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, le strutture regionali, per le rispettive competenze, provvedono ad aggiornare le schede allegate, relative ai singoli trattamenti, individuando i tipi di dati, le operazioni di trattamento eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure appropriate e specifiche per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi dell’interessato.
2. Fino al completamento degli aggiornamenti previsti nel comma 1 continuano ad applicarsi le schede relative a ciascun trattamento, allegate al presente regolamento.
Art. 4
(Pubblicazione e diffusione)1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
Art. 5
(Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti normativi originari.
NOTE
(1) Titolo modificato dall’art. 1, comma 1, del R.R. 18 dicembre 2025, n. 25, pubblicato sul BUR Lazio 29 dicembre 2025, n. 106.
(2) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a) del R.R. 18 dicembre 2025, n. 25, pubblicato sul BUR Lazio 29 dicembre 2025, n. 106.
(3) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. 18 dicembre 2025, n. 25, pubblicato sul BUR Lazio 29 dicembre 2025, n. 106.
(4) Comma modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a) del R.R. 18 dicembre 2025, n. 25, pubblicato sul BUR Lazio 29 dicembre 2025, n. 106.
(5) Comma modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del R.R. 18 dicembre 2025, n. 25, pubblicato sul BUR Lazio 29 dicembre 2025, n. 106.
(6) Rubrica sostituita dall’art. 4, comma 1, lett. a) del R.R. 18 dicembre 2025, n. 25, pubblicato sul BUR Lazio 29 dicembre 2025, n. 106.
(7) Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b) del R.R. 18 dicembre 2025, n. 25, pubblicato sul BUR Lazio 29 dicembre 2025, n. 106.
(8) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1 del R.R. 18 dicembre 2025, n. 25, pubblicato sul BUR Lazio 29 dicembre 2025, n. 106.
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Data di aggiornamento/verifica: 13/01/2026